domenica 27 novembre 2022

 

Negazione e inibizione della CILA Superbonus

CILA Superbonus: può essere negata o inibita?

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La CILAS parimenti alla CILA non può essere negata tantomeno inibita poiché, in qualità di comunicazione, non prevede una fase di controllo. Lo chiarisce il Tar Campania

Attenzione a non confondere una comunicazione con un titolo edilizio: una comunicazione non può essere negata o inibita come un titolo edilizio. Questo quanto chiarito dal Tar Campania con la interessante sentenza 2627/2022.

CILA, CILAS, SCIA, trova le differenze! Il caso

Una società presentava in Comune una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) in merito a lavori attinenti al Superbonus (CILAS). La suddetta comunicazione faceva riferimento alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico, di adeguamento funzionale, sismico e igienico-sanitario di un immobile adibito ad attività extralberghiera (affittacamere).

Successivamente, l’amministrazione comunale dichiarava la CILAS inefficace, in quanto “irricevibile” e “improcedibile”, disponendone contestualmente l’archiviazione o la sospensione poiché aveva ritenuto che ci fossero irregolarità nei lavori.

La società decideva, quindi, di far ricorso al Tar sostenendo in sua difesa:

  • il non assoggettamento della CILAS ad un controllo sistematico omologo a quello riservato alla SCIA, la CILAS sarebbe stata caricata erroneamente di un sotteso potere amministrativo normativamente tipizzato di diniego e/o inibitoria;

tesi avvalorata a maggior ragione dalla natura degli interventi edilizi contemplati dalla CILAS riconducibili in edilizia libera secondo l’art. 6 del dpr 380/2001 (la formalità di cui al successivo art. 6 bis essendo richiesta dall’art. 119 ter del dl n. 34/2020 ai soli fini del riconoscimento del Superbonus 110%).

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La sentenza del Tar Campania: il diniego di una CILA è nullo!

I giudici premettono che:

  • il regime proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della CILA, a differenza di quello proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della SCIA, non prevede una fase di controllo successivo con eventuale esito inibitorio;
  • in relazione alla tipologia di interventi in base all’art. 6 bis del dpr 380/2001 l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui le opere realizzate risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia;

detto ciò, chiariscono che in base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato:

è nullo, ai sensi dell’art. 21 septies l. n. 241/1990, il diniego di una CILA, in quanto espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6 bis d.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’ente territoriale

L’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma a differenza di quest’ultima non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie. La Comunicazione deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere:

  • meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo,
  • inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA).

Ne deriva che la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale, non essendo a quest’ultima precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia.

I giudici, infine, chiariscono che un eventuale pronunciamento anticipato dell’amministrazione in ordine alla legittimità degli interventi comunicati con CILA, come nel caso in esame, riveste carattere non già provvedimentale, bensì meramente informativo, non rispondendo ad un potere normativamente tipizzato.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net:

 

Flat tax e prestazioni occasionali: le novità per i professionisti

 

Legge di bilancio 2023 e flat tax

Flat tax e prestazioni occasionali: le novità per i professionisti

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La legge di bilancio 2023 introduce importanti novità per i professionisti: flat tax al 15%, stop all’obbligo di POS e prestazioni occasionali fino a 10.000 euro

Con cadenza annuale arrivano gioie, timori ed incertezze legate alla consueta legge di bilancio da approvare entro fine anno. Nella bozza del ddl 2023 approvato nel quinto consiglio dei ministri di lunedì 21 novembre 2023 si evidenziano importanti novità per i professionisti e non solo.

In prima analisi, famiglie ed imprese costituiscono l’obiettivo principale a cui è rivolto lo stanziamento dei 2/3 del valore complessivo della manovra finanziaria per far fronte al caro energia.

Prima di scoprire le principali misure rivolte ai professionisti italiani e non solo, ti consiglio un software per preparare in maniera semplice e veloce preventivi chiari e professionali, in linea con il DM 140/2012.

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Flat tax

Flat tax: facciamo un salto nel passato per rinfrescare la storia di questa “tassa piatta”.

L’idea di una tassa piatta fu proposta nel 1994 dal governo Berlusconi, ma soltanto nel 2004 si iniziano ad intravedere i primi risultati con l’entrata in vigore dell’Ires (imposta sul reddito delle società).

In realtà la Costituzione prevede all’art. 53 che:

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Cos’è

La flat tax viene definita come una tassa piatta che sostituisce gli scaglioni IRPEF. Il nuovo tema è tornato alla ribalta dopo la vittoria del centro destra e riguarderebbe una tassazione fiscale unica per tutti i soggetti sotto una determinata soglia di reddito, basato su un’aliquota fissa, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni.

A chi si rivolge

La flat tax trova il suo spazio nel disegno di legge di bilancio 2023 (ancora non approvata) con l’art 12; tale disposizione prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno applicare in sede di dichiarazione dei redditi 2024, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del TUIR, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata applicando un’aliquota del 15% su:

  • una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro;
  • pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Regime forfettario

Ricordiamo che la legge di stabilità del 2015 introdusse il regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili consentendo, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Il nuovo disegno di legge di bilancio 2023 approvato solo in consiglio dei ministri innalza tale soglia, portandola da 65.000 a 85.000 euro. Inoltre, si prevede che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

Nuovo limite per prestazioni occasionali

Modificata la disciplina in merito alle prestazioni occasionali: il limite di 5.000 euro viene innalzato a 10.000 euro (modificato l’articolo 54 bis, comma 1, lettera b, del dl  n. 50/2017).

POS per pagamenti sotto i 30 euro

Il ddl prevede l’abolizione dell’obbligo del POS per i pagamenti sotto i 30 euro. In sostanza sé tale legge verrà approvata, i negozianti potranno rifiutare i pagamenti di piccoli importi.

domenica 20 novembre 2022

Superbonus: proroga unifamiliari e condomini al 90%

 

Proroga unifamiliari 2023

Superbonus: proroga unifamiliari e condomini al 90%

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Superbonus e dl aiuti quater: novità su proroga per unifamiliari e 90% per i condomini. Si attende pubblicazione in Gazzetta

Il consiglio dei ministri del 10 novembre ha approvato il decreto aiuti quater, che sfrutta i fondi certificati dalla Nadef per provare a sostenere e rilanciare il Paese. Particolarmente importanti sono le modifiche per il Superbonus.

Chiariamo subito che si attende la pubblicazione in gazzetta per l’ufficialità delle misure di cui stiamo per parlare.

Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del 10 novembre, la bozza del testo ha subito alcune modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta.

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Infografica riassuntiva Superbonus 2023

Di seguito ti propongo un’infografica con le novità sul Superbonus 2023.

Infografica superbonus 2023

Infografica superbonus 2023

Superbonus: condomini al 90% per il 2023

Il provvedimento modifica sostanzialmente il comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020. Il nuovo testo diventerà quello riportato nell’immagine successiva.

nuovo comma 8-bis

Nuovo comma 8-bis

 

Si osserva immediatamente che viene rimodulato il famoso decalage introdotto dalla legge di bilancio 2022; in particolare, per i condomini si configura il seguente meccanismo agevolativo:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65 % per le spese sostenute nell’anno 2025.

In sostanza, per il 2023, a differenza di quanto previsto precedentemente, si applicherà un beneficio pari al 90% (in luogo del 110%).

Superbonus e condomini al 90 e al 110: quando?

La diminuzione dell’agevolazione al 90% non sarà per tutti i gli interventi, ma vengono fatti salvi quelli per i quali è già stata depositata la CILA-S alla data del 25 novembre 2022 , in caso di demolizione e ricostruzione, siano già state avviate le procedure per il rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire e SCIA alternativa).

Infatti, il dl aiuti quater prevede che la diminuzione dell’agevolazione al 90% per gli edifici plurifamiliari non si applica agli interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la comunicazione CILA-S e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente all’entrata in vigore del decreto, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Quindi, chi riuscirà a depositare la CILA-S prima del 25 novembre potrà beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi sul condominio.

Chi non avrà fatto in tempo dovrà accontentarsi del 90%.

Superbonus e proroga unifamiliari al 31 marzo 2023

Altra importante novità è la proroga per le unifamiliari.

In particolare, il termine del 31 dicembre 2022 viene sostituito con 31 marzo 2023. Resta fermo, ovviamente, il paletto della scadenza 30 settembre entro cui bisogna già aver realizzato il 30% dei lavori complessivi.

Quindi, i proprietari e i soggetti convolti nei lavori sulle unifamiliari avranno una boccata d’ossigeno per completare i lavori, con una proroga di circa 90 giorni.

Superbonus e unifamiliari al 90%: reddito di riferimento

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di riferimento si calcola dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella.

Numero di parti
Contribuente1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona conviventesi aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
   un familiaresi aggiunge 0,5
   due familiarisi aggiunge 1
   tre o più familiarisi aggiunge 2

Il reddito complessivo si ottiene facendo la somma dei redditi complessivamente posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, da: contribuente, dal coniuge (o equivalente), dai familiari diversi dal coniuge (art. 12 TUIR) presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.

Al reddito complessivo si sommano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Sismabonus 110 fino al 2025 per Comuni colpiti dal sisma

La nuova norma prevede anche un’altra novità per il sismabonus al 110% fino al 2025.

Infatti, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.

Superbonus 90%: contributo per redditi bassi

Il decreto prevede la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 €. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del MEF.

I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo sono determinati con decreto MEF da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Superbonus: cessione del credito in 10 anni

In caso di opzione, cessione del credito o lo sconto in luogo del corrispettivo, il cessionario può decidere di ripartire la detrazione in 10 anni in luogo di 4 anni. Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento alle operazioni di cessione/sconto in fattura perfezionatesi fino al 10 novembre 2022.

L’Agenzia delle entrate può definire ulteriori modalità attuative al riguardo.

Superbonus e dl aiuti quater

In allegato proponiamo il testo del dl aiuti quater; ricordiamo che si tratta di una bozza e restiamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.