martedì 7 ottobre 2014

Vendete al prezzo giusto

Lo diciamo sempre ai proprietari che si rivolgono a noi,
Volete realmente vendere e realizzare il massimo profitto?
Faremo una valutazione e ve la comunicheremo, 
Ma se volete vendere al 15 % sopra il valore di mercato perderete dei danari.
Perche?
Perchè il mercato è in discesa, quindi piu si aspetta maggiore danaro si perde.

Eccone un altra riprova dei dati tendenziali,

Volete vendere al prezzo corretto ed in modo rapido?
Contattateci ed un esperto acquisitore vi raggiungerá e vi spiegherà i valori reali del mercato.








martedì 23 settembre 2014

Rent to buy

Rent to buy, come comprare casa a piccoli passi

Sblocca Italia: i contratti di affitto con riscatto sono tutelati da eventuali ipoteche e pignoramenti di Paola Mammarella

 

18/09/2014 - Comprare casa poco a poco, pagando inizialmente un canone d’affitto e poi riscattando l’immobile. È lo spirito del Rent to Buy, introdotto dal Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), possibile per tutti i soggetti e tutti i tipi di immobile, che ora prevede anche un maggior numero di tutele.

Come evidenziato nella nota interpretativa del Consiglio del Notariato, quella del Rent to Buy è una prassi contrattuale che tenta di risolvere il problema della mancanza di liquidità. I potenziali acquirenti, infatti, rimandano ad un momento futuro la compravendita, ma ottengono subito la disponibilità dell’alloggio pagando un canone. Le somme versate per il godimento dell’immobile vengono poi recuperate al momento del pagamento del prezzo di acquisto.

Il decreto Sblocca Italia non prevede restrizioni né in merito ai soggetti che possono stipulare il contratto di Rent to Buy (privati, professionisti, società) né agli immobili che si possono acquistare (abitazioni o immobili strumentali).

Chi stipula il contratto ha un'ampia autonomia contrattuale. In base alle proprie esigenze, i contraenti possono infatti stabilire la durata della fase di godimento dell’immobile, la quota di canone imputabile a corrispettivo della successiva vendita, le modalità con cui esercitare il diritto di recesso e l’inserimento di eventuali clausole penali.

Il sistema del Rent to Buy esisteva già, ma si trattava di ipotesi finora prive di una disciplina specifica e di una tutela giuridica certa. Col decreto Sblocca Italia le cose sono cambiate. La norma prevede infatti che i contratti di Rent to Buy siano trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile. Ciò significa che il conduttore dell'immobile è maggiormante tutelato fino al suo acquisto.
 
Con la trascrizione, gli effetti del contratto di Rent to Buydiventano simili a quelli del contratto preliminare di vendita. L’efficacia della prenotazione è elevata però dai tre anni, previsti per il contratto preliminare, a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni.
 
Ciò significa che il conduttore dell’immobile è tutelato da eventuali ipoteche o pignoramenti che possono gravare sull’immobile.
 





Dal punto di vista fiscale, il Consiglio del Notariato, citando alcune consulenze fornite dall’Agenzia delle Entrate, ha spiegato che per evitare di tassare due volte le somme che in una prima fase sono qualificate come canoni per il godimento dell’immobile e successivamente sono imputate al prezzo della cessione bisogna considerare come base imponibile della cessione il saldo del prezzo, al netto di quanto già versato non solo a titolo di acconti, ma anche come canoni di locazione.

martedì 16 settembre 2014

Acquisto senza rischi!

Ecco un articolo che mette in guardia dalle agenzie che impongono clausule vessatorie.

Controllate sempre quello che firmate, chiedete conferma e spiegazioni, e prendetevi i vostri tempi.

Noi usiamo i modelli contrattuali della federazione italiana agenti immobiliari proprio per essere chiari con i nostri clienti.




martedì 8 luglio 2014

Monitoraggio fiscale: innalzato il limite

Monitoraggio fiscale: innalzato il limite L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 aprile scorso, ha innalzato il limite oltre il quale gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento. L'obbligo riguarda ora gli importi pari o superiori a 15.000 euro, e non più a 10.000 euro. La comunicazione dovrà essere effettuata annualmente e trasmessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta. Il nuovo tracciato record dovrebbe essere messo a disposizione entro dicembre 2014.

 

Chiarimenti su oneri deducibili e detraibili IMU


Chiarimenti su oneri deducibili e detraibili
Con la Circolare n. 11 del 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’interpretazione di alcune norme in materia di oneri deducibili e detraibili. Per quanto riguarda la deducibilità di IMU dall’Irpef, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non locati, per la componente dominicale, anche se quando dovuta, non è stata versata perché inferiore al minimo da pagare o perché azzerata dalle detrazioni. Inoltre, il reddito dell’abitazione principale, rileva ai fini IRPEF solo per la metà. Altri chiarimenti riguardano poi gli interessi passivi per mutui, le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, la riqualificazione energetica, e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Su quest’ultimo aspetto l’Agenzia specifica che, anche in presenza di
un "condominio minimo", ossia con meno di otto condomini, la detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni può avvenire solo ottenendo il codice fiscale per l'edificio e provvedendo poi a tutti gli adempimenti previsti dalla norma. Nei bonifici andranno indicati sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento.



Detrazioni ONLUS solo se tracciabili
Nelle Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 16.05.2014, vengono forniti alcuni chiarimenti sulla compilazione dei quadri di Unico relativi alle le spese per erogazioni liberali a favore delle Onlus. Si precisa in particolare che possono essere dedotte o detratte , tali spese devono essere tracciabili ossia essere state sostenute mediante versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari . Ricordiamo che tali oneri sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo (compreso il reddito dei fabbricati eventualmente assoggettato a cedolare secca) con un massimo di 70.000 euro. In alternativa, si può utilizzare la detrazione d'imposta del 24% di quanto versato fino a un importo non superiore a 2.065 euro annui.

Legge di conversione decreto casa. le novità!



Legge di conversione

del Decreto Casa.

Ecco la sintesi delle novità


E’ stata approvata dalla Camera in via definitiva la Legge di conversione con modificazioni del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", già approvato dal Senato con modifiche.

Restiamo ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito la sintesi delle principali novità.
 

CEDOLARE SECCA AL 10% FINO AL 2017


Per il quadriennio 2014-2017, si applica un’aliquota ridotta al 10%, anziché del 15%, per la "cedolare secca" per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta densità abitativa.



Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

È consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.



VANTAGGI FISCALI PER CHI AFFITTA A CANONE CONCORDATO


I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.



DETRAZIONI PER I CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI SOCIALI


Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 Euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 Euro, a 450 Euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 Euro ma non è superiore a 30.987,41 Euro.

STRETTA SULL’OCCUPAZIONE ABUSIVA


Si introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.).



La norma stabilisce la nullità ex legge degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa.

Per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, è previsto il divieto di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi 5 anni.



CREARE PIÙ ALLOGGI SENZA CONSUMO DI SUOLO


Al fine di aumentare il numero di alloggi senza consumare nuovo suolo sono ammessi interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico

b) demolizione e ricostruzione con mutamento di sagoma o diversa localizzazione

c) variazione della destinazione d’uso anche senza opere

d) creazione di servizi e funzioni connesse alla residenza, come attività commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l’integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali. Questi servizi non possono essere superiori al 20% della superficie complessiva ammessa



e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o dei soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

25 MILIONI DI EURO PER L’EXPO 2015


Per agevolare la realizzazione di Expo 2015, è concesso al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di Euro e la possibilità di derogare al codice degli appalti pubblici in materia di contratti di sponsorizzazione e di concessioni di servizi. Queste deroghe devono però escludere intermediazioni.2

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

L’articolo 9 dispone la riduzione, per il quadriennio 2014-2017, dell’aliquota della cedolare secca al

10% per gli immobili locati a canone concordato.



 

DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALI

DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALI

L’articolo 7 dispone che, per gli anni dal 2014 al 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione pari complessivamente a:

  • 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
 

modello RLI per le locazioni di immobili


Istruzioni modello RLI per le locazioni di immobili L'Agenzia delle entrate ha provveduto ad aggiornare le istruzioni del modello RLI, per la registrazione dei contratti di locazione degli immobili. In particolare si chiarisce che per gli immobili iscritti al catasto terreni va indicato, nella casella "rendita catastale", il reddito dominicale e non quello agrario. Da segnalare anche che tra i codici dell’adempimento è stato introdotto il codice 5 "Conguaglio d’imposta" utilizzabile solo per chi segue la procedura telematica. Tra i codici dei casi particolari, invece, sono stati introdotti quello relativo alla sublocazione (solo senza opzione della cedolare secca) e quello per il pagamento dell’intera imposta di registro per tutte le annualità, anche con canoni annuali differenziati.



 

martedì 6 maggio 2014

politiche abitative - Contributi Regionali

Le caratteristiche del contributo regionale

L'importo del contributo regionale per alloggio è di 20.000,00 euro, elevato a 30.0000,00 per i
soggetti residenti nei Comuni della Regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 che acquistano, anche con patto di futura vendita, un alloggio nell'ambito dello stesso
Comune di residenza o in un comune ad esso contermine ricompreso nell'elenco dei Comuni
terremotati (elenco art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con L. 122/2012, integrato dall'art. 67
septies del D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134/2012).

Tali contributi possono
diventare rispettivamente di 23.000,00 o 33.000,00 euro per gli alloggi realizzati con tecniche
costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli
edifici e degli impianti energetici previsti dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/2008.
Inoltre il contributo può essere incrementato di un importo aggiuntivo pari a 2.000,00 euro per i
nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.


Alloggi - Canoni - Prezzi di cessione
Gli alloggi sono messi a disposizione da operatori economici privati.
Gli alloggi devono essere destinati alla locazione o assegnazione in godimento per un massimo di
4 anni, con proprietà differita. Entro i 4 anni di durata della locazione il nucleo deve acquisire la
proprietà dell'alloggio.
Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore a quello indicato al momento della
collocazione della offerta.
Il canone da applicare nel periodo di locazione o assegnazione in godimento dell'alloggio che
precede il trasferimento della proprietà allo stesso all'inquilino, deve essere determinato ai sensi
del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 e non può essere superiore a quello indicato al
momento della collocazione dell'offerta.


Soggetti destinatari
Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da:
a) giovani coppie;
b) nuclei monoparentali;
c) nuclei numerosi;
d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell'alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata
la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
Caratteristiche del programma — Politiche abitative — E-R Territorio Page 1 of 3
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/un... 22/04/2014
f) persone singole.
Per giovani coppie si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more
uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due
componenti la coppia non abbia compiuto 36 anni.
Per monoparentali si intendono i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45
anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico.
Per numerosi si intendono i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45
anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali
almeno uno minore di anni 18.
Per singoli si intendono i nuclei costituiti da un solo componente che non abbia compiuto 36
anni di età con problemi sociali e familiari.

I nubendi devono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 12
mesi dall'atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal
periodo di locazione. Entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza
nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.

I nuclei devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di sottoscrizione del
pre-contratto:
cittadinanza italiana o di un altro Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si
considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs.
27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;


1.
almeno uno dei componenti deve possedere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa
in un Comune dell'Emilia-Romagna; tale requisito non è richiesto per gli iscritti all'Aire
in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna che intendono rimpatriare. Almeno uno dei
componenti i nuclei che concorrono al contributo di 30.000,00 Euro deve possedere la
residenza anagrafica in uno dei Comuni terremotati;
2.
valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche non superiore a
40.000,00 euro. Nel caso di nuclei costituiti da famiglie numerose il limite massimo
dell'Isee è incrementato dell'importo di 2.000,00 euro per il primo figlio fiscalmente a
carico. Per i figli fiscalmente a carico successivi al primo, tale importo si accresce in
ragione di 500 euro per ciascun figlio. Per figlio a carico si intende il figlio di minore età
ovvero di maggiore età convivente che non ha percepito redditi o che ha percepito redditi
non superiori al limite fissato dal DPR 917/86 e successive modificazioni;
3.
nessuno dei componenti deve possedere nel territorio regionale un alloggio o la titolarità
del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato al nucleo
familiare sulla base della normativa regionale relativa all'edilizia agevolata;
4.
nessuno dei componenti deve aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per
l'acquisto di un alloggio.
5.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
Dopo la pubblicazione del bando le imprese e le cooperative dalle ore 9,00 del 17 marzo
2014 alle ore 17,00 del 4 aprile 2014 mettono a disposizione degli alloggi di loro proprietà.
Il giorno 18 aprile 2014 alle ore 12,00 sul sito http://www.intercent.it/ sarà pubblicato l'elenco
degli alloggi disponibili per i quali i nuclei familiari possono presentare domanda.
Caratteristiche del programma — Politiche abitative — E-R Territorio Page 2 of 3
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/un... 22/04/2014
I nuclei interessati per partecipare al bando devono:
individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto con l'operatore
proprietario dell'alloggio prescelto dalle ore 12 del giorno 18 aprile 2014 fino
al 21 luglio 2014. Il nucleo può sottoscrivere un solo pre-contratto.
1.
presentare la domanda compilando online la modulistica disponibile collegandosi al sito:
http://www.intercent.it/ ,in particolare: a) i nuclei che risiedono nei Comuni colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dalle ore 9,00 del giorno 28
aprile 2014 alle ore 17,00 del giorno 23 luglio 2014 ; b) gli altri nuclei dalle
ore 9 alle ore 17 del giorno 23 luglio 2014.
2.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito http://www.intercent.it/ il giorno 3 settembre 2014.
Adempimenti richiesti al nucleo
Il nucleo interessato deve:
rispettare gli impegni contrattuali assunti 1. con l'operatore;
acquisire la titolarità della proprietà dell'alloggio a ciascuno dei componenti del nucleo
per non meno del 10%;
2.
trasferire la propria residenza anagrafica nell'alloggio entro 120 giorni dalla
sottoscrizione del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con
proprietà differita, oppure 120 giorni dalla sottoscrizione dell'atto notarile di
trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione;
3.
risiedere stabilmente nell'alloggio, non alienarlo e non locarlo per cinque anni dalla data
di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà. Ai sensi della normativa
vigente qualora nei primi cinque anni insorgono gravi, sopravvenuti e documentati
motivi, così come definiti dalla normativa regionale potrà essere richiesta agli ufficio
regionali competenti l'autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio.
Decorso tale quinquiennio gli alloggi possono essere alienati o locati ;
4.
Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli.
Se a seguito delle previste verifiche dovesse risultare che il nucleo interessato non ha rispettato
tali impegni assunti dovrà versare la somma erogata dalla Regione maggiorata degli interessi
legali.







Noi siamo a vostra disposizione per seguirvi in tutte le fasi. dalla ricerca del bene sino alle proposte immobiliari!! contattateci allo 059 45 42 27

lunedì 5 maggio 2014

Affitti in nero: stop agli sconti per l'inquilino che denuncia


La Consulta cancella le super-sanzioni contro i proprietari che affittano
abitazioni in nero. La possibilità per l’inquilino di denunciare il
proprietario, ottenendo un canone scontato, non esiste più. Ed è come
se non fosse mai esistita.
Con la Sentenza n. 50 depositata il 14/03/2014 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
commi 8 e 9, del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale) specificamente quei commi che
regolavano la questione degli affitti in nero dando la possibilità
agli inquilini che denunciavano l’irregolarità di ottenere sostanziali
vantaggi.
Per gli inquilini che erano in affitto senza contratto era infatti prevista la possibilità di registrare unilateralmente il
contratto di locazione denunciando così il proprietario ed ottenendo in cambio il diritto ad un canone con sostanziale
sconto. Il contratto derivante da quella operazione era «quattro più quattro», quindi poteva durare potenzialmente
fino a otto anni, e il canone subiva un decurtamento che poteva arrivare fino all'80%: una vera manna dal cielo per
gli affittuari contro i proprietari di casa che affittavano in nero il proprio immobile.
Questa piccola rivoluzione in materia di affitti viene ora cancellata con un colpo di spugna dalla sentenza di cui si
discute che, tra l’altro, prevede anche la retroattività. Finiranno, quindi, nel nulla anche i contratti che sono stati
registrati dagli inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 06/06/2011. Le super-sanzioni, infatti, sono scattate 60
giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, che era il 07/04/2011. In pratica, i proprietari potranno chiedere agli
inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Ma
bisognerà anche regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l’alloggio: se è vero che il canone di legge non
esiste più, il proprietario ha diritto a un’indennità per l’arricchimento senza causa, e alla fine potrebbe essere il
giudice a risolvere la questione. Il rischio-caos è concreto.
Una bocciatura questa della Corte Costituzionale che censura l’eccesso di delega da parte del Governo nel
confezionare una norma su richiesta del Parlamento che doveva occuparsi di federalismo fiscale.
Secondo la Consulta le sanzioni previste dal D. Leg.vo n. 23 del 2011 erano spropositate rispetto a quella che era la
violazione fiscale nella quale si andava ad incorrere non registrando un contratto di affitto: una violazione perpetrata
ai danni dei proprietari di immobili che si vedevano applicare una sanzione ritenuta eccessiva.
Da oggi quindi, stop alla possibilità per l’inquilino di denuncia; certo è che ora ci si dovrà adoperare per trovare una
soluzione alla problematica degli affitti in nero, fenomeno peraltro molto diffuso in Italia.
Il testo della sentenza è consultabile nel box Fonti Collegate.



A cura di:
Anna Petricca

imu sui terreni

Sostituzione IMU-IRPEF sui terreni
La risoluzione n. 41 di venerdì 18 aprile dell'Agenzia ha chiarito che sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per il 2013, non è dovuta l'IRPEF. Il reddito dominicale dei terreni non affittati non concorre a formare il reddito ai fini Irpef, qualora nel 2013 tali immobili
Rassegna 17 del 24 Aprile 2014
www.youcorsi.com
fossero soggetti ad Imu anche se l'imposta non è stata versata. Ricordiamo infatti che l'articolo 8,
comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che l'Imu sostituisca l'Irpef e le addizionali (regionali e
comunali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non affittati da parte delle
persone fisiche e le società semplici. Va specificato tale sostituzione sono opera anche nel caso
sia stata pagata la c.d. "mini-IMU".


Tassi antiusura - IV Trimestre 2013


Tassi antiusura - IV Trimestre 2013

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi del periodo IV Trimestre 2013,


ai sensi della legge sull'usura n. 108/1996. I tassi rilevati trovano

applicazione per il trimestre dal 01/04/2014 al 30/06/2014.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del

24/03/2014 sono stati pubblicati i tassi di interesse effettivi globali medi




ai fini della legge sull'usura relativi al IV Trimestre 2013.


Per il periodo 01/10/2013 - 31/12/2013, il tasso medio rilevato su base


annua:


-per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile è

pari al 3,73%;

- per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso • è pari al 5,17%;

• per le operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso è pari al 6,52%;

• per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile è pari al 4,87%.




Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 07/03/1996, n. 108, come


modificato dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011, n. 106, i tassi devono essere


aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso

medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

La rilevazione sopra indicata è valida a decorrere dal 01/04/2014 e fino al 30/06/2014.







venerdì 28 marzo 2014

Tasi a Modena!

la tasi, la nuova imposta sui servizi indivisibili, preoccupa 

con il decreto legge sugli enti locali è stato stabilito che i sindaci potranno aumentare l'aliquota massima, per ciascuna tipologia di immobile, fino a un massimo dello 0,8 per mille complessivo. e secondo la uil servizio politiche territoriali la tassa, nel 37,5% dei comuni, sarà più cara della vecchia imu

la uil servizio politiche territoriali ha preso in esame otto comuni - brescia, piacenza, modena, mantova, pistoia, aosta, cagliari e ravenna - che hanno già deliberato le aliquote tasi per il 2014 e ha fatto sapere: "anche se in molti comuni si sta iniziando adesso a prendere decisioni sulle aliquote della tasi, come nel caso di bologna dove l'orientamento è di portare l'aliquota sulla prima casa al 3,3 per mille per avere più risorse per le detrazioni, alcune città hanno deliberato le aliquote della nuova tassa" e, ad eccezione di aosta, dove per le case non di lusso l'aliquota è stata fissata al livello base dell'1 per mille, in tutte le altre città ha subito delle variazioni al rialzo

ecco la situazione città per città:

piacenza: aliquota del 3,3 per mille con detrazioni per gli immobili con rendita catastale fino a 600 euro. la tasi peserà 21 euro medi in più (250 euro di tasi a fronte dei 229 euro di imu)

ravenna: aliquota del 2,5 per mille. la tasi peserà 37 euro in meno dell'imu

brescia: aliquota del 2,5 per mille, con esenzione degli immobili con rendita catastale fino a 400 euro. la tasi peserà 3 euro in meno

pistoia: aliquota del 2,5 per mille, con esenzione degli immobili "popolari" (a/4 e a/5). la tasi peserà 75 euro medi in più (255 euro di tasi a fronte dei 180 euro dell'imu)

modena: aliquota del 2,5 per mille, con esenzione per gli immobili con rendita fino a 320 euro e un 50% per gi immobili con rendita catastale dai 320 euro ai 400 euro. la tasi peserà 100 euro in meno dell'imu




mantova: aliquota del 2,4 per mille. la tasi peserà 89 euro in più (241 euro per la tasi a fronte dei 152 euro pagati con l'imu)

cagliari: aliquota del 2,1 per mille. la tasi peserà mediamente 85 euro in meno dell'imu (224 euro di tasi a fronte dei 261 euro pagati con l'imu nel 2012)

la uil servizio politiche territoriali ha sottolineato: "risultato del campione è che nel 37,5% dei comuni la tasi è più 'cara' dell'imu pagata nel 2012". secondo la uil, inoltre, la tasi penalizza i comuni virtuosi con l'imu, ovvero quelli che avevano scelto l'aliquota base del 4 per mille

sabato 15 marzo 2014

Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Mese febbraio 2014   
Il numero indice per il mese di febbraio (base 2010=100) è pari a: 107,2%   
Principali variazioni rispetto al mese di febbraio 2014   
variazione mensile per il periodo gennaio 2014 - febbraio 2014: - 0,1% 
variazione annuale per il periodo febbraio 2013 - febbraio 2014: + 0,5% 
variazione biennale per il periodo febbraio 2012 - febbraio 2014: + 2,3%   
Prossimo comunicato relativo all'indice di marzo 2014: 14 aprile 2014





venerdì 7 marzo 2014

tassazione atti immobiliari e agevolazioni prima casa, arrivano i chiarimenti dell'agenzia delle entrate (scarica pdf)


tassazione atti immobiliari e agevolazioni prima casa, arrivano i chiarimenti dell'agenzia delle entrate (scarica pdf)




dal 1° gennaio 2014 sono cambiate la tassazione sui trasferimenti immobiliari per la prima e la seconda abitazione e le condizioni in virtù delle quali si applicano le agevolazioni prima casa, ai fini dell'imposta di registro. a fare chiarezza è intervenuta l'agenzia delle entrate con la circolare del 21/01/2014

a partire dal primo gennaio scorso per i trasferimenti di immobili fuori campo iva entrano in scena tre sole aliquote dell'imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri immobili, 12% per i terreni agricoli e relative pertinenze. l'imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro

inoltre passa da 168 a 200 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli altri soggetti a iva

secondo quanto enunciato dalla circolare "a decorrere dal 1° gennaio 2014,l'applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell'imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile. le categorie catastali individuate dal richiamato articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni 'prima casa' sono

- le abitazioni di tipo signorile (cat. a/1),

- le abitazioni in ville (cat. a/8),

- i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. a/9)






le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l'acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costruire un'unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa

le nuove misure si applicano a partire dal primo gennaio di quest'anno per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla stessa data. per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione





Ecco il link

http://www.slideshare.net/idealistait/agenziaentratetassazioneimmobiliari?ref=http://www.idealista.it/news/archivio/2014/02/25/0107197-imposte-sui-trasferimenti-immobiliari-agevolazioni-prima-casa-arrivano-i-chiarimenti-dellagenzia?xtor=EPR-139-%5Bbolletino_20140228%5D-20140228-%5Bnoticias__2_titular%5D-%5B%5D-%5B%5D 

venerdì 21 febbraio 2014

Sostegno affitto

 Entro il 1 marzo 2014 i nuclei familiari con lavoratori colpiti dalla crisi economica possono presentare richiesta di contributo economico a sostegno dell'affitto se sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nei Comuni del cratere da almeno un anno e possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato;

2. almeno un componente del nucleo familiare deve essere un lavoratore dipendente o autonomo, colpito dalla crisi economica dal 1 gennaio 2010 (licenziamento, riduzione oraria, mobilita', sospensione, chiusura di impresa, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico, preceduto in un arco temporale di 12 mesi da altro/i contratto/i di lavoro per una durata complessiva di almeno 120 giorni);

3. il valore Isee non deve essere superiore a 17.000 euro.

Il contributo economico straordinario e' pari al 20 per cento dell'importo del canone annuo di locazione oppure in caso di garanzia fideiussoria per la stipula di un nuovo contratto di locazione, e' pari all'importo di due mensilita' del canone. Il contributo puo' essere concesso anche ai nuclei familiari a carico dei quali siano state avviate procedure di sfratto, incluse quelle per morosita'. I contributi saranno erogati nell'ordine stabilito da una graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Non saranno ammessi ai contributi: i beneficiari di Contributi per Autonoma Sistemazione (Cas), di Moduli Abitativi Provvisori e di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: attestazione Isee riferita ai redditi relativi all'ultima dichiarazione presentata; ricevute di pagamento dell'ultimo canone di locazione, escluse le spese accessorie; copia del contratto di locazione registrato; documentazione attestante la condizione occupazionale in cui si trovano uno o piu' componenti del nucleo a causa della crisi economica dal 1 gennaio 2010. I cittadini non comunitari devono allegare anche la fotocopia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validita' di tutto il nucleo familiare o copia dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

Per quanto riguarda la trasmissione delle domande ed il termine di presentazione si invitano gli interessati a rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza."



lunedì 17 febbraio 2014

Affitti fino a 1000 euro in contanti: ok del Ministero

Affitti fino a 1000 euro in contanti: ok del Ministero

La Nota del 5 febbraio 2014 n. 10492 del Ministero del Tesoro ha ribaltato la previsione della Legge di Stabilità 2014 (art.1 comma 50) sull’obbligo di pagamento dei canoni di locazione che escludeva l’uso del contante, affermando che il canone può essere pagato in contanti se inferiore a 1000 euro rispettando dunque la normativa antiriciclaggio dell' art 49, D.Lgs n. 231/07. Viene comunque specificato che vanno conservate le idonee prove documentali dell'avvenuto pagamento.


lunedì 10 febbraio 2014

Una Guida per i mutui

Alcune gole fondamentali per comprendere il mutuo per l'acquisto della casa in parole semplici.
Un documento della banca d'italia, semplice ed esaustivo.






https://drive.google.com/file/d/0B9nRF5zvU7enR1luclNoR3U2QzA/edit?usp=sharing













martedì 21 gennaio 2014

Mini imu

Per la mini Imu gli italiani pagheranno il 10% di quanto avrebbero speso se il tributo per la prima casa non fosse stato abolito. L’ha dichiarato il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni, con una frase cui i media hanno dato ampio risalto ma che andrebbe anche interpretata perché non si può prendere alla lettera. Il significato reale infatti è: il gettito per le casse pubbliche sarà del 10% rispetto a quello che avrebbe apportato nel 2013 l’Imu se fosse rimasta in vigore per l’abitazione principale. Il problema è che questo 10% non è a carico di tutti i contribuenti ma solo di quelli che si trovano nei circa 2500 comuni interessati dal provvedimento. Già questo fa capire che, essendo ridotta la platea dei pagatori, per raggiungere quel 10% è necessario che chi paga ci metta di più. 

LE ALIQUOTE- Prendiamo ad esempio il caso di Milano. L’aliquota Imu per le abitazioni principali è stata fissata per il 2013 allo 0,6%. Con tutta probabilità né Palazzo Marino né le altre amministrazioni che hanno innalzato le aliquote pensavano di chiedere soldi ai cittadini/elettori ma semplicemente ritenevano che una volta abolita del tutto l’Imu sull’abitazione principale quell’aumento virtuale di aliquota servisse ad avere più soldi dallo Stato. Ipotizziamo il possessore milanese di una casa con rendita catastale da 1000 euro; nel 2012 aveva pagato 472 euro; per il 2013 l’imposta sarebbe salita a 808 euro, la mini Imu gli costerà 134,40 euro. 



IL MINI CONGUAGLIO- Se facciamo il confronto percentuale con il 2012 si scopre che quel contribuente pagherà il 28,5%, mentre se il paragone lo facciamo con l’Imu teorica del 2013 si scende al 16,6%. E se si diminuisce la rendita sale il costo percentuale del miniconguaglio. Ad esempio sempre a Milano per una casa da 500 euro il conto 2012 sarebbe stato di 136 euro mentre la mini Imu è di 67,20 euro pari al 49,4% del costo pieno del tributo. Scendendo ancora un po’ arriviamo all’effetto paradosso: la mini Imu è più alta dell’imposta pagata a suo tempo. Su una casa da 300 euro ad esempio il conguaglio è di 40,32 euro contro lo zero pagato a dicembre 2012. Ma Milano è un caso limite, perché ha rendite catastali alte e ha deciso l’aumento massimo. A Roma, dove l’aliquota è dello 0,5%, il valore delle mini Imu è pressoché la metà rispetto a quello del capoluogo lombardo. Per le tabelle di questa pagina abbiamo calcolato sulla base dei valori catastali medi delle abitazioni rilevato dall’Agenzia delle Entrate, quale sarà il costo della mini Imu per immobili da 50,100 e 150 metri quadrati nei capoluoghi interessati dal provvedimento. 

LA METRATURA - Cominciando dalle abitazioni di minore dimensione, in una ventina di capoluoghi non si pagherà nulla, mentre l’esborso medio più alto si registrerà a Milano, con oltre 70 euro, seguita da Torino, Genova e Siena. Nella lettura dei dati va però detto che qui è considerata un’abitazione di categoria A/2; nel capoluogo lombardo una casa della più modesta categoria A/3 pagherebbe per 50 metri 52 euro, a Roma ne basterebbero 33,57. Nella case da 100 metri quadrati in cinque città è necessario mettere in conto un esborso a doppia cifra, con Milano che raggiunge i 141 euro mentre nella Capitale ne bastano 71: il costo minore a Grosseto, con 15,63 euro, appena al di sopra del ticket minimo, fissato, salvo diversa de decisione comunale, a 12 euro. Se considerassimo abitazioni in classe A/3 a Milano si scenderebbe a 105 euro, a Roma a 67 euro. 
Cresce infine significativamente il costo per le abitazioni da 150 metri: a Milano si arriva a 215,77 euro, Torino ne richiede 193, a Genova e Napoli servono oltre 170 euro mentre a Roma ne bastano 93. 

Locazioni: nuovo modello per la registrazione dei contratti

Locazioni: nuovo modello per la registrazione dei contratti

Con Provvedimento 13 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello RLI da utilizzare per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili". A partire dal 3 febbraio tale modello sostituirà il Modello 69 


adempimenti connessi alle locazioni ossia:

• registrazione contratti di locazione e di affitto di immobili

• comunicazione di proroghe, cessioni o risoluzioni;

• opzione e revoca del regime della cedolare secca;

• Comunicazione dei dati catastali dell'immobile.

Il modello potrà essere presentato esclusivamente in via telematica. I soggetti che non hanno l’obbligo di invio telematico possono effettuare la

venerdì 17 gennaio 2014

Ape e cedolare secca! News!

 

APE non soggetta a registro né bollo  

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato con Risoluzione 22 novembre 2013, n. 83, che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 63/2013 necessariamente allegato ai ai contratti di vendita e di locazione degli immobili non è soggetto a imposta di bollo né a quella di registro. Viene però precisato che in caso di registrazione volontaria ad esempio per attribuzione di data certa , sconta l’imposta di registro di euro 168, e che invece se a allegato al contratto di locazione, con dichiarazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale, è soggetto ad imposta di bollo nella misura di euro 16 per ogni foglio (D.P.R. n. 642/1972).

 

 




Acconto cedolare secca con aliquota ridotta  

L’Agenzia delle entrate ha diffuso il 22 novembre un comunicato in cui ricorda ai contribuenti che il dl 102-2013 anche detto decreto IMU ha abbassato l’aliquota della cedolare secca affitti dal 19 al 15% . Con tale nuova aliquota è possibile già dal prossimo 2 dicembre calcolare e versare l’acconto, nel caso esso sia calcolato con il metodo previsionale. Lo stesso vale nel caso di rata unica, se inferiore a 257,52 euro. Si ricorda che però in caso di insufficiente versamento per la scelta del metodo previsionale si incorre nella sanzione pari al 30 % dell’imposta.

Nello stesso comunicato l’amministrazione finanziaria precisa anche che:

• se il contribuente aveva già versato la prima rata, la seconda rata si ottiene calcolando l’imposta per il 2013 con l'aliquota del 15%, e ricavando il 95% della cedolare così determinata per poi sottrarre infine la somma già versata

 

• L'Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, specificato che il contribuente, al fine di calcolare l'acconto della cedolare secca 2013, può scegliere di utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale. Nel caso in cui vengano effettuati i calcoli con metodo previsionale occorre tenere presente che, qualora il versamento risulti insufficiente, si incorre nella sanzione del 30%.

Aggiornamento modello comunicazione Beni ai soci

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le specifiche tecniche e le istruzioni delmodello per la comunicazione dati dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, e per la comunicazione dei finanziamenti, e delle capitalizzazioni superiori a 3600 euro da parte di soci o familiari . Su quest’ultimo punto viene precisato che per il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro si considerano tutti i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta, e che la data da indicare nella comunicazione è quella dell'ultimo finanziamento effettuato.

Esenzione da obblighi IVA: nel 2014 soglia a 65.000 euro

Il Consiglio UE (documento n. 2013/678/UE) ha aumentato a 65.000 euro il volume d’affarisotto il quale i contribuenti con partita IVA possono essere esonerati da alcuni adempimenti ai fini IVA e ha confermato al 40% la soglia di detraibilità dell'IVA per i veicoli ad uso promiscuo e per le spese connesse . Le norme andranno in vigore dal 1 gennaio 2014.

mercoledì 15 gennaio 2014

Istat

Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

Mese dicembre 2013

Il numero indice per il mese di dicembre (base 2010=100) è pari a: 107,1%

Principali variazioni rispetto al mese di dicembre 2013

variazione mensile per il periodo novembre 2013 - dicembre 2013: + 0,3%
variazione annuale per il periodo dicembre 2012 - dicembre 2013: + 0,6%
variazione biennale per il periodo dicembre 2011 - dicembre 2013: + 3,0%

Prossimo comunicato relativo all'indice di gennaio 2014: 21 febbraio 2014