venerdì 29 settembre 2017

Nuovo Modello RLI: nuove regole per la registrazione

L’agenzia delle entrate ha adottato un nuovo modello per la registrazione telematica dei contratti di affitto.

Con Provvedimento prot. 112605 del 15 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello RLI, con relative istruzioni.
Tale modello andrà utilizzato a partire dal prossimo 19 settembre e pertanto è opportuno fare una carrellata delle principali differenze rispetto al precedente, fermo restando che l’Agenzia delle Entrate ha già prodotto le nuove istruzioni per il modello, riportanti le indicazioni complete.
N.B.: Una specifica importante: le indicazioni sono quasi esclusivamente riferite al modello cartaceo e non all’utilizzo di RLI web.

QUADRO A – DATI GENERALI
SEZIONE I – REGISTRAZIONE

 

- Spostato campo “tipologia di contratto”, ora in alto, ma che va compilato nello stesso modo (indicando una delle tipologie già note). A parte lo spostamento, dunque, nessuna novità.
  • CODICE DESCRIZIONE IMPOSTA DI REGISTRO
    L1 Locazione di immobile ad uso abitativo 2%
    L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo 2% del 70%
    del canone
    L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA) € 67
    L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo € 200
    S1 Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo 2%
    S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA 1%
    S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'abitativo € 200
    T1 Affitto di fondo rustico 0,50%
    T2 Affitto di fondo rustico agevolato € 67
    T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere 2%
    T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) € 67
- Modificate istruzioni per compilazione campo “eventi eccezionali”, che in passato andava semplicemente barrato in caso di particolari regimi fiscali legati a situazioni calamitose (ad es. nel caso di 3+2 stipulato in Comune dichiarato in emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014), mentre ora andrà indicato il codice 1 in casi come quello appena indicato, oppure il codice 2 nei casi (non abbiamo al momento esempi disponibili) in cui si rendesse necessario, per particolari situazioni, modificare manualmente l’ammontare delle imposte indicato dal sistema in automatico.
- Modificate istruzioni in caso di compilazione del campo “casi particolari”, in particolare se vengono indicati i casi 1 (canone diverso per una o più annualità) o 3 (canone diverso per una o più annualità – pagamento intera durata): come ribadiremo più avanti, in tale caso andrà anche compilato il nuovo quadro E (LOCAZIONE CON CANONI DIFFERENTI PER UNA O PIÙ ANNUALITÀ) indicando il canone di ciascuna annualità.
N.B.: Fornita nuova indicazione, nelle istruzioni al modello, circa la compilazione del campo “durata”. Nulla cambia in caso di registrazione: andrà indicata data inizio e fine del contratto. La novità riguarda l’adempimento successivo “proroga”: se normalmente per gli adempimenti successivi infatti questo campo non va compilato, in caso di PROROGA, contrariamente al passato, occorrerà indicare la durata del precedente periodo contrattuale, fermo restando che nella sezione II si dovrà indicare come in passato la data di fine del periodo di proroga. Ad esempio, se sto prorogando un 4+4 con durata del periodo precedente dal 8/9/2013 al 7/9/2017, dovrò riportare questa durata anche quando procederò alla proroga, e nella sezione II indicare come data di fine del periodo di proroga il giorno 7/9/2021.
 - Introdotto il campo “contratto a tempo indeterminato”, da selezionare qualora si intenda registrare un contratto del genere (es. contratti ATER – ex IACP).
 - Introdotto il campo “clausola penale volontaria”: se nel contratto è presente una penale va barrato il campo ed effettuato il versamento di 200,00€ con modello F23 (codice tributo 109T); in caso di registrazione telematica sarà il sistema a calcolare e il pagamento sarà contestuale. In precedenza questo campo mancava e registrando online non c’era modo di pagare l’imposta (occorreva fare un F23 a parte).
 - Rinominato il campo “tipo di garanzia” in “tipo di garanzia e/o PAC”, con introduzione di 2 ulteriori tipi di garanzia, che però riguardano la PAC (Politica Agricola Comune).
N.B.: Introdotto il campo “garanzia soggetta ad IVA”, da barrare se la garanzia rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Per intenderci, in caso di fideiussione o polizza Affittosicuro (qualora indicate in contratto) andrà barrato il campo. Il sistema in questo modo sarà in grado di calcolare, qualora l’imposta per il garante sia dovuta, l’importo di 200,00€ fissi (dovuto in questo caso) e non invece lo 0,5% dell’importo garantito con un minimo di 200,00€ (dovuto negli altri casi).
 - Rinominato il campo “importo garanzia prestata da terzi” in “importo garanzia prestata da terzi e/o PAC”, ma per i tipi di garanzia 1 (fideiussione prestata da terzi) e 2 (garanzie di terzi diverse da fideiussione) nulla cambia rispetto al passato.

SEZIONE II – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO


N.B.: Modificate istruzioni per compilazione campo “adempimenti successivi” con inserimento di 2 nuovi codici: 6 (subentro) e 7 (risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo). Importante la novità del codice 6: viene introdotto un adempimento ulteriore a quelli già esistenti, da utilizzare in quei casi in cui il contratto non viene ceduto volontariamente, bensì in seguito ad un evento esterno che produce un avvicendamento tra le parti del contratto (es. morte, compravendita, trasformazione di società etc., come vedremo di seguito quando tratteremo del campo “tipologia di subentro”). C’è da ritenere che tale novità abbia lo scopo di distinguere la cessione volontaria da questi casi di “successione” nel contratto, dato che per questi ultimi non è previsto il pagamento di alcuna imposta (come specificato a più riprese in passato dall’AdE). Così come in caso di cessione, anche in caso di subentro andrà compilato il quadro B (soggetti), indicando come cedente il soggetto subentrato (es. defunto) e come cessionario il soggetto subentrante (es. erede).
N.B.: Introdotto il campo “tipologia di proroga”, da compilare solo nel caso si stia procedendo con l’adempimento successivo 2 (proroga). In tale caso dunque andrà anche compilato questo campo indicando uno dei 3 codici previsti (immaginiamo siano utili al sistema per elaborare diversamente i propri calcoli, che come vedremo saranno automatici anche per gli adempimenti successivi d’ora in avanti):
• 1 (proroga di un contratto in regime ordinario)
• 2 (proroga di un contratto in regime di cedolare secca)
• 3 (proroga di un contratto misto, con almeno un locatore in cedolare e almeno un altro locatore in regime ordinario)
Attenzione: la tipologia tiene conto del regime fiscale presente fino a quel momento (ad esempio se in fase di proroga di un contratto in regime Irpef intendo comunicare il passaggio in cedolare dovrò indicare il codice 1 e poi effettuare l’opzione per la cedolare).
N.B.: Introdotto il campo “tipologia di subentro”, da compilare solo in caso si stia procedendo con l’adempimento successivo 6 (subentro, vedi sopra). In tale caso dunque andrà anche compilato questo campo indicando uno dei 6 codici previsti per specificare la causa del subentro:
• 1 (decesso di una o più parti del contratto)
• 2 (trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione)
• 3 (trasformazione della società o dell’ente parte del contratto)
• 4 (fusione della società o dell’ente parte del contratto con altro soggetto)
• 5 (scissione della società o dell’ente parte del contratto in altro soggetto)
• 6 (tutti gli altri casi)
N.B.: Modificate istruzioni per compilazione campo “cedolare secca”, che va compilato (così come in precedenza) nei casi in cui si vuole comunicare un’opzione (o revoca) della cedolare secca. Mentre in precedenza il campo andava semplicemente barrato, ora andrà indicato uno dei seguenti 3 codici:
• 1 (se tutti i locatori intendono optare per la cedolare secca)
• 2 (se almeno un locatore non opta per la cedolare secca)
• 3 (se nessun locatore opta per cedolare secca)
Fatto questo, ovviamente andrà compilato (come in precedenza) il quadro D indicando le specifiche opzioni di ciascun locatore.

QUADRO B – SOGGETTI
SEZIONE I – DATI DEL LOCATORE


N.B.: Introdotto il campo “soggetto non presente in atto”, da barrare se quel soggetto di cui si stanno inserendo i dati, pur essendo intestatario dell’immobile (proprietario o usufruttuario), non è presente nel contratto in qualità di locatore. Si tratta di una novità rilevante, perché capita con una certa frequenza di stipulare contratti in cui a locare sia uno solo dei comproprietari: mentre col “vecchio” modello RLI in registrazione si indicava il solo locatore effettivo e gli altri comproprietari non comparivano, d’ora in poi si indicheranno sia i locatori presenti in contratto (inserendo i dati, senza indicazioni aggiuntive) che quelli non presenti in contratto (inserendo i dati e barrando per ciascuno di essi la casella “soggetto non presente in atto”). Questo consente di superare alcuni problemi in fase di compilazione di quadro D (opzione cedolare), potendo d’ora in poi indicare correttamente la quota di possesso di tutti e potendo far optare per cedolare secca tutti i locatori che hanno diritto, presenti o non in contratto, direttamente nel modello RLI. Sarà bene ricordare ai proprietari, in casi del genere, che l’Agenzia delle Entrate si aspetta che le imposte sul canone previsto in contratto siano pagate da tutti gli intestatari dell’immobile (art. 26 TUIR), non solo quelli presenti in contratto. Tale modifica va in tale direzione, nonostante la Cassazione recentemente abbia stabilito un principio differente (il solo comproprietario che percepisce il reddito può dichiararlo, per maggiori dettagli leggi qui), che tuttavia l’Agenzia delle Entrate non sembra riconoscere (e che semmai potrà essere fatto valere dal singolo contribuente in sede di Commissione tributaria).

SEZIONE II – DATI DEL CONDUTTORE


N.B.: Inserito campo “tipologia conduttore”, da compilare insieme a quelli già presenti in passato, per indicare se il conduttore ha una natura particolare o è in una particolare condizione. Indicare:
• codice 1 se il conduttore è una cooperativa o ente senza scopro di lucro che a sua volta sublocherà l’immobile a studenti universitari (caso decisamente infrequente per quanto ci riguarda)
• codice 2 se il conduttore è una persona fisica identificata con codice fiscale provvisorio o un ente senza scopo di lucro
• codice 3 in tutti gli altri casi

QUADRO C – DATI DEGLI IMMOBILI


N.B.: Modificate istruzioni per compilazione campo “immobile/pertinenza”, con introduzione del codice 4, da indicare nel caso si tratti di pertinenza locata singolarmente ma con riferimento ad un’unità abitativa principale locata in precedenza (allo stesso inquilino) per la quale si sia optato per cedolare secca. In tal caso, ricordiamo, anche per la pertinenza sarà possibile optare per cedolare.

QUADRO E – LOCAZIONE CON CANONI DIFFERENTI PER UNA O PIÙ ANNUALITÀ


N.B.: Si tratta di un quadro introdotto ex novo, che andrà compilato solo qualora sia stato indicato il “caso particolare” 1 o 3 (cioè qualora il canone sia diverso per una o più annualità). Nel quadro andrà indicato il canone degli anni successivi al primo (che viene indicato nei dati generali), a coprire tutta la prima durata contrattuale (es. in caso di 6+6 andranno compilati i campi relativi al canone dal 2° al 6° anno).
Fin qui le differenze nel modello cartaceo.
Un ultimo aspetto importante da segnalare riguarda le caratteristiche del modello telematico (in sostanza di RLI web), fermo restando quanto specificato in premessa.
Come sappiamo, finora il sistema ha indicato in automatico le somme dovute a titolo di imposta di registro e bollo solo per la registrazione dei contratti, senza peraltro indicare le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ritardo.
Stando alle istruzioni al modello, ed in attesa di verificare direttamente questo aspetto, dal 19 settembre in poi con il nuovo RLI il sistema calcolerà le imposte anche in caso di adempimento successivo e proporrà anche un calcolo di sanzioni e interessi in caso di ritardo, che l’utente potrà accettare o modificare prima dell’invio. Si tratta di una novità rilevante, da accogliere con favore (in attesa di valutare il funzionamento, ovviamente).

giovedì 21 settembre 2017

Tra proprietario e inquilino non metterci l’amministratore!

A chi chiedere il pagamento delle spese condominiali?


Oneri accessori o spese condominiali: un balzello (spesso molto pesante) che ci si dimentica di considerare quando prendiamo in affitto un immobile o magari anche quando ne compriamo uno. Ad un bel condominio, ben tenuto, corrispondono spese di manutenzione elevate.. pensiamo che i “poveri” condomini dei due famosi grattacieli a Milano del “Bosco Verticale”, pagano generalmente, in un trilocale, 1.500 euro al mese. Ma spesso sono poi proprio i condomini più datati e che necessitano di maggiori lavori a riservare brutte sorprese: alte spese di gestione che il proprietario rimbalza sull’inquilino, l’inquilino rimanda all’amministratore, che si rifà ancora sul proprietario, chiudendo il cerchio. Corretto?
Per capirci qualcosa di più nella relazione proprietario - amministratore – inquilino, proviamo a fare chiarezza su alcuni punti cardini.


1. Le spese condominiali, se l’immobile è concesso in affitto, sono tutte a carico dell’inquilino?


La classica definizione che si usa in questo caso è quella per cui le spese i ordinaria amministrazione sono a carico dell’inquilino (per esempio: consumo corrente elettrica delle parti in comune, manutenzione ascensore, autoclave, citofoni, manutenzione ordinaria ed eventuale pulizia dei pozzetti e condotti, ecc.); mentre a carico del proprietario rimangono le spese straordinarie (per esempio: sostituzione parti o tutto autoclave, installazione nuovo ascensore o citofoni, ecc..) oltre al compenso dell’amministratore e la spesa per l’assicurazione del fabbricato.

2. Come e chi distingue le spese ordinarie e quelle straordinarie?


Non esiste una tabella completa da consultare per queste casistiche; sicuramente possiamo tenere in considerazione alcuni riferimenti normativi come gli articoli 1005 e 1576 del codice Civile; l’articolo 9 della Legge 392/78 e l’aggiornata tabella di ripartizione delle spese contenuta nel decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze in Gazzetta Ufficiale, n.62 del 15 marzo 2017. Per questioni più specifiche e particolari, però, si dovrà fare riferimento direttamente alle varie sentenze in materia.

3. Si può delegare alla legge e prevedere una ripartizione diversa delle spese tra inquilino e proprietario?


Nella stipula di un contratto libero di 4 anni + 4 è possibile derogare alla classica ripartizione e prevedere a carico dell’inquilino anche le spese straordinarie. Ma se non vi è un apposito articolo che norma tale aspetto, allora vale quanto prevede la legge: spese ordinarie a carico dell’inquilino e straordinarie a carico del proprietario. Inoltre, per i contratti a canone concordato del secondo canale (3 + 2, transitorio e per studenti fuori sede) non è possibile derogare alla classica suddivisione; così come non è possibile farlo per i contratti commerciali che sottostanno in toto alla legge 392/78.

4. L’amministratore deve suddividere le spese di competenza dell’inquilino e quelle per il proprietario?


Non c’è in questo caso un articolo di legge e un’apposita normativa che impone questo vincolo all’amministratore. Quindi un amministratore non è a conoscenza del contenuto del contratto di affitto tra le parti, per cui potrebbe non conoscere affatto gli accordi presi tra proprietario ed inquilino. Certo è altrettanto vero che nella pratica molti amministratori se ne occupano e di fatto suddividono spese di competenza dell’inquilino da quelle a carico del proprietario, arrivando anche a prevedere un pagamento diretto degli inquilini per la quota a loro spettante. Ma la pratica non costituisce un diritto o una legge. Se l’amministratore del vostro condominio dovesse rifiutare di presentare una rendicontazione separata per l’immobile concesso in affitto, insomma, non commetterebbe un illecito, semplicemente conosce il suo lavoro e non vuole entrare nelle questioni interne ad un rapporto di affitto.

5. L’amministratore può rifarsi nei confronti di un inquilino che non paga?


La risposta è semplice e diretta: no. Come ribadito da alcune sentenze, in caso di mancato pagamento degli oneri accessori, l’amministratore può e deve rifarsi sul proprietario, che ovviamente potrà a sua volta rifarsi (per la parte di spese ordinarie) sull’inquilino; sia potendo avviare una causa di sfratto per morosità quando e se la cifra raggiunge il valore di due mensilità di canone, sia tutelandosi con prodotti assicurativi, come affittosicuro Tutela 1 che risarcisce il proprietario anche in caso di mancato pagamento degli oneri accessori.

Questi 5 brevi punti su una questione ben più ampia e complessa. Per avere approfondimenti e chiarire ogni dubbi vi suggeriamo la lettura dell’articolo scritto dall’Avv. Michele Orefice per Condominioweb.

mercoledì 20 settembre 2017

come diventare proprietari di casa

Tanti modi per diventare proprietari di casa.


Prendere in affitto una casa o comprarla?Questo il principale dilemma per chi non sa cosa scegliere e vuole conoscere i vantaggi di una soluzione rispetto all’altra. Le valutazioni principali riguardano le questioni economiche: chi sceglie di acquistare spesso si pone il dubbio di avere la sufficiente liquidità per farlo. Nella gran parte dei casi dovrà ricorrere alla banca per accendere un mutuo, procedura che fino a qualche anno fa appariva semplice ma oggi risulta un po’ più complessa. Nonostante ciò le condizioni di oggi sono più vantaggiose rispetto al passato. Alla semplice erogazione del mutuo, infatti, si affiancano altre forme più complesse e convenienti, come ad esempio l’accollo del mutuo.
Le statistiche continuano a confermare la peculiarità italiana che ci vuole propensi ad acquistare (o meglio sognare di acquistare) la casa in cui si vive. Il problema sorge quando il desiderio/sogno incontra la realtà e i due devono fare i conti: quasi il 40% delle famiglie che dichiarano di avere intenzione di accendere un mutuo per acquistare una casa ha un reddito netto più basso di 1.800 euro al mese.

Per questo motivo e per la minore disponibilità delle banche a “rischiare” di concedere un mutuo (cosa che aveva messo in crisi il settore), l’erogazione di mutui continua ad essere molto bassa rispetto al numero di persone che fanno richiesta. Per questo si cercano altre strade che possano agevolare l’incontro tra domanda e offerta e sostenere il mercato.
Tra queste forme particolari di erogazioni del mutuo risulta di indubbia convenienza e di particolare interesse l’accollo del mutuo.


Cos’è l’accollo del mutuo?


L’accollo del mutuo funziona come un subentro, quindi con la classica formula di una sostituzione: uno prende il posto di qualcun altro. In questo caso parliamo di sostituirsi al titolare del mutuo in corso in tutte le sue obbligazioni.


Come funziona l’accollo del mutuo?


Previsto e regolato dall’articolo 1273 del codice civile, l’accollo si concretizza in corrispondenza del rogito, al momento dell’acquisto, davanti al notaio. Diciamo che oltre nella proprietà del bene, l’accollante subentra anche nel pagamento alla banca delle rate del mutuo (definita accollataria) e in tutte le altre pattuizioni stipulate dal precedente titolare (definito accollato).


Esistono diversi tipi di accollo?


Proprio come nel caso di subentro nell’attività per i contratti ad uso diverso dall’abitativo.
Esistono due tipi di accollo:
• L’accollo cumulativo in cui l’accollato rimane legato e quindi responsabile (in seconda battuta) nei confronti della banca nel caso in cui il nuovo titolare non paghi;
• L’accollo liberatorio: in questo caso l’accollato è del tutto svincolato dal debito e può considerare chiusa la sua posizione.


Vantaggi?


Per chi subentra nel mutuo in essere il vantaggio consiste soprattutto nel risparmio delle spese per l’apertura di un nuovo mutuo (perizie, istruttorie, spese notarili ecc.) mentre per chi cede il mutuo un grosso beneficio è rappresentato dal risparmio delle spese per l’estinzione anticipata del mutuo e la relativa cancellazione dell’ipoteca.
Inoltre con l’accollo è possibile ricevere il benestare della banca, la quale difficilmente si opporrà, potendo continuare a garantirsi le rate del mutuo.


Occhio a!


Ci sono alcuni aspetti da valutare attentamente prima di decidere di accollarsi il mutuo. Ve ne riportiamo i principali:
• Accertarsi che chi vi passa il mutuo sia in regola con il pagamento della rate del mutuo;
• Verificare il tipo di mutuo che è stato stipulato: tassi di interesse, spese, ecc...
• Controllare che la banca sia disponibile ad applicare le stesse condizioni che valevano per il precedente contraente.

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martedì 19 settembre 2017

Affitti brevi: come si paga il mutuo?

Cedolare secca sulle locazioni brevi: pubblicato il codice.

Gli affitti brevi continuano ad essere i protagonisti di questa estate: dopo aver parlato della normativa, della definizione esatta di cosa sono gli affitti brevi, eccoci, come promesso, ad aggiornarvi circa le novità applicative introdotte dalla relativa circolare dell’agenzia delle Entrate. novità a metà.. se così possiamo dire, considerando che conosciamo ora il codice per il pagamento dell’imposta, quando dovuta, ma manca ancora il modello per comunicare i dati degli “ospiti” e le risposte ad alcuni dubbi che ci terranno compagnia in questa calda estate.
Con provvedimento prot. 132395 del 12 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito alcuni chiarimenti circa le modalità circa gli obblighi introdotti per gli agenti immobiliari dalla nuova disciplina sugli affitti brevi.

OBBLIGHI PER INTERMEDIARI


La norma prevede una serie di obblighi rivolti agli intermediari (e ai portali che mettono in contatto domanda e offerta), qualora la loro mediazione venga effettuata per affitti brevi.
Occorre distinguere due casi, ai quali sono collegati obblighi differenti:

1) (art. 4 comma 4) semplice attività di intermediazione o messa in contatto, senza riscossione del canone per conto della parte locatrice (il conduttore paga il canone direttamente alla parte locatrice);

sono ricompresi anche i portali telematici (che tuttavia in genere prevedono anche il pagamento e quindi ricadono nell’ipotesi successiva). In tale caso, come specifica il Provvedimento AdE par. 3.1), sarà necessario comunicare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto: nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.

Al fine di una certa razionalizzazione, l’Agenzia delle Entrate specifica che per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
Quel che l’Agenzia delle Entrate non specifica sono le modalità di comunicazione di tali dati, che certamente saranno telematiche ma che non sono state al momento individuate. Il Provvedimento prevede infatti (par. 3.2) che i dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.

Quando saranno pubblicate le specifiche tecniche? Non è dato saperlo, certamente entro il 30 giugno del prossimo anno (ma speriamo molto prima).
In questa fase di attesa è necessario raccogliere e conservare i dati sopra indicati. A tale riguardo il Provvedimento AdE (par. 5) prevede che la conservazione “degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare di cui al punto 3.1 […] (debba durare) per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Cercando di decodificare, consideriamo il termine più lungo tra quelli indicati nella norma spora richiamata (7 anni) e ricaviamo dunque la seguente indicazione: è necessario conservare per almeno 7 anni copia del documento e del codice fiscale del locatore, oltre che copia del contratto di locazione.

2) (art. 4 comma 5) attività di intermediazione o messa in contatto con incasso dei corrispettivi per conto della parte locatrice; sono compresi anche i portali telematici (es.: Airbnb).


In tale caso, la norma prevede che l’intermediario operi, al momento del pagamento al beneficiario (dunque al momento in cui “gira” la somma pattuita al cliente/lproprietario) e in qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni.

Tale ritenuta corrisponde all’imposta cedolare dovuta dal locatore per quel contratto specifico ma, qualora in dichiarazione il locatore non optasse per cedolare, costituirebbe semplicemente un acconto sull’IRPEF da versare.
Il Provvedimento AdE (par. 4.1), riprendendo la norma, infatti specifica: “i soggetti residenti e non residenti di cui al punto 2.1, lett. d), operano la ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto”.

Il versamento della ritenuta, specifica ancora il Provvedimento AdE (par. 4.2), andrà effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, tramite modello F24 e utilizzando il codice tributo recentemente introdotto dalla Risoluzione AdE 88/E.

La ritenuta andrà quindi versata entro il 16 del mese successivo a quando è stata effettuata, pertanto si considera come mese di riferimento non quello di pagamento del canone da parte del conduttore, ma quello in cui l’intermediario ha “girato” i corrispettivi al cliente locatore, con la conseguenza che, qualora tale versamento non avvenga mensilmente ma a cadenze meno frequenti, si considereranno comunque tali cadenze.

La Risoluzione 88/E, che ha preceduto di pochi giorni il Provvedimento AdE (è infatti del 5 luglio), oltre a indicare il codice tributo da utilizzare, ha fornito alcune indicazioni per la compilazione del modello F24, che riporteremo limitatamente a quanto di nostro interesse:
“per consentire il versamento, tramite modello F24, della ritenuta in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
“1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.“ e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

La natura di sostituto d’imposta comporta anche l’obbligo di dichiarare e certificare le ritenute operate. Il Provvedimento AdE specifica, nelle motivazioni a pag. 6, che “i soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta assolvono mediante l’invio della relativa certificazione anche gli obblighi di comunicazione dei dati del contratto”.
Dunque l’invio della certificazione sostituisce la comunicazione dei dati che, a questo punto, spetta solo agli intermediari che non incassano i canoni .

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti da parte degli intermediari, il Provvedimento AdE (par. 5) fornisce indicazioni analoghe a quelle relative all’intermediazione senza incasso dei corrispettivi, stabilendo che la conservazione “dei dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati di cui al punto 4.1 (debba durare) per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Dunque anche in questo caso i documenti (quelli relativi ai corrispettivi incassati e ai pagamenti effettuati al locatore) andranno conservati per almeno 7 anni.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

La norma (art. 4 del D.L. 50/2017, nel testo convertito in Legge) si applica in presenza dei seguenti elementi, che definiscono le locazioni brevi e sono contenuti nel comma 1:
- vi sia un contratto di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi i casi in cui sia prevista la prestazione di servizi di pulizia o fornitura biancheria;
- la locazione avvenga tra persone fisiche e pertanto al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Stando al testo della norma, per locazione breve non deve intendersi soltanto quella turistica, ma ogni contratto di locazione abitativa di durata non superiore a 30 giorni, incluso quello transitorio introdotto dal D.M. 16/1/2017 e che sarà recepito nei prossimi Accordi Territoriali che saranno sottoscritti nei diversi Comuni d’Italia.

In ultimo la norma (comma 3-bis) rimanda ad un eventuale Regolamento Ministeriale che potrà (dunque non necessariamente lo farà) stabilire entro 90 giorni in quali casi la locazione sarà da considerarsi (a livello nazionale) svolta in forma imprenditoriale e pertanto esclusa dal suo campo di applicazione.


venerdì 15 settembre 2017

comprare casa

Comprare casa, tutte le agevolazioni e i bonus

Incentivi per l’acquisto di immobili ristrutturati, case efficienti o antisismiche, da destinare a prima casa o da affittare. Sono i cardini della guida “Fisco e casa – cessioni locazioni e bonus” messa a punto dall’area Fiscalità edilizia dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
“La fiscalità immobiliare - si legge nella prefazione - ha subìto negli ultimi anni continui cambiamenti, tanto da rendere sempre più complicato, sia per l’investitore che per l’impresa, determinare l’esatto costo fiscale di un investimento immobiliare, elemento invece decisivo per qualsiasi scelta di allocazione del risparmio”.
Obiettivo della guida è quindi mettere a disposizione di imprese e privati un vademecum riepilogativo.
Dopo una panoramica sulle diverse imposte da pagare per l’acquisto della prima o della seconda casa, e nel caso in cui il contratto sia concluso con un privato o con un’impresa di costruzione o ristrutturazione, la guida dedica un ampio capitolo alle agevolazioni.
Incentivi all’acquisto di immobili ristrutturati
È riconosciuta una detrazione IRPEF a favore delle persone fisiche che acquistano abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla vendita o assegnazione dell’immobile.
La detrazione è pari al 50% di un importo corrispondente al 25% del corrispettivo di acquisto e ha un tetto massimo di 96mila euro. L’acquisto di pertinenze è agevolato solo se avviene contestualmente all’acquisto dell’abitazione principale. La detrazione è ammessa anche in relazione agli acconti, ma in ogni caso il rogito deve avvenire entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Incentivi all’acquisto di case eco-efficienti
Per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B dalle imprese costruttrici, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, viene riconosciuta una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è indipendente dall’uso che si farà dell’abitazione (prima o seconda casa), quindi risulta più conveniente per chi acquista una seconda casa dal momento che paga un’IVA più alta.
Per godere del beneficio è necessario che sia il pagamento dell’IVA che il rogito avvengano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Non sono agevolabili gli acconti gli acconti pagati entro il 31 dicembre 2017, ma riferiti ad atti di compravendita rogitati successivamente.
Questo bonus, spiega l’Ance, è cumulabile con la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta per l’acquisto di unità residenziali facenti parte di fabbricati integralmente ristrutturati dalle imprese cedenti e con la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta per l’acquisto di box pertinenziale di nuova realizzazione.
Acquisto di abitazioni antisismiche in zona sismica 1
L’agevolazione è stata pensata per favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, e il successivo trasferimento delle singole abitazioni, prevedendo una detrazione Irpef pari al 75% o 85% del prezzo di vendita a favore dell’acquirente.
La detrazione può raggiungere l’importo massimo di 96mila euro e va ripartita in cinque rate annuali di pari importo. In alternativa alla detrazione, l’acquirente può cedere il corrispondente credito di imposta a privati diversi da banche o intermediari finanziari, come attualmente previsto per il Sismabonus.
Bonus per l’acquisto abitazioni da locare
Fino al 31 dicembre 2017, le persone fisiche non esercenti attività d’impresa possono usufruire di benefici fiscali per l’acquisto di abitazioni non di lusso, nuove o ristrutturate, nonché costruite in appalto du un’area già posseduta, in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni agevolati per almeno 8 anni continuativi.
All’acquirente sono riconosciute:
- una deduzione dall’IRPEF pari al 20% del prezzo dell’immobile(inclusa l’IVA), nel limite massimo di 300mila euro. La deduzione massima sarà, quindi, pari a 60.000 euro e dovrà essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo (7.500 euro l’anno), dal periodo d’imposta in cui è concluso il contratto di locazione;
- una deduzione dall’IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative.
Il contratto di locazione non può essere concluso con parenti di primo grado, ad esempio tra genitori e figli.
Leasing abitativo
Per il quadriennio 2016-2020, vengono riconosciute specifiche agevolazioni fiscali per i giovani che acquistano l’abitazione principale mediante il leasing abitativo.
Per i soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55mila euro, la detrazione IRPEF del 19% (applicabile sugli interessi passivi dei mutui accesi per l’acquisto dell’abitazione principale) viene estesa ai canoni derivanti dal contratto di leasing, per un importo non superiore a 8mila euro l’anno e al prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20mila euro.
La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche agli over 35, sempre con reddito complessivo massimo di 55mila euro.


giovedì 14 settembre 2017

contratto di locazione

NUOVE SANZIONI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
  In seguito ad interpretazione fornita dall’AdE con Risoluzione 115/E dell’1 settembre 2017. In rosso le ultime novità
TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
 entro 30 giorni di ritardo: 6%, ovvero 1/10 del 60% (+ interessi di mora + imposta dovuta) ATT.NE: l’importo minimo della sanzione è di 20 euro (1/10 della sanzione minima di 200 euro prevista dal nuovo art. 69 del TUR con esclusivo riguardo a questo caso) • entro 90 giorni di ritardo: 12%, ovvero 1/10 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 1 anno di ritardo: 15%, ovvero 1/8 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  oltre l’anno ed entro 2 anni di ritardo: 17,14%, ovvero 1/7 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  oltre 2 anni di ritardo: 20%, ovvero 1/6 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 24%, ovvero 1/5 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta) Codice tributo F24 Elide: 1500 (pagamento imposta); 1507 (sanzione); 1508 (interessi) N.B. In caso di tardiva registrazione con cedolare secca la sanzione andrà calcolata con riferimento all’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale.
 TARDIVO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe, cessioni)  entro 14 giorni di ritardo: 0,1% (ovvero 1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 30 giorni di ritardo: 1,5%, ovvero 1/10 del 15% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 90 giorni di ritardo: 1,67%, ovvero 1/9 del 15% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 1 anno di ritardo: 3,75%, ovvero 1/8 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 2 anni di ritardo: 4,29%, ovvero 1/7 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) oltre 2 anni di ritardo: 5%, ovvero 1/6 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 6%, ovvero 1/5 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) Codice tributo F24 Elide: 1501/1502/1503/1504 (a seconda dello specifico adempimento); 1509 (sanzione); 1510 (interessi) TARDIVA PROROGA DI UN CONTRATTO IN CEDOLARE SECCA *  entro 14 giorni di ritardo: 0,334 euro per ogni giorno di ritardo (ovvero 1/15 di 1/10 della sanzione di 50 euro)  tra i 15 e i 30 giorni di ritardo: 5 euro (ovvero 1/10 della sanzione di 50 euro)  entro 90 giorni di ritardo: 11,12 euro (ovvero 1/9 della sanzione di 100 euro)  entro 1 anno di ritardo: 12,5 euro (ovvero 1/8 della sanzione di 100 euro)  entro 2 anni di ritardo: 14,29 euro (ovvero 1/7 della sanzione di 100 euro)  oltre 2 anni di ritardo: 16,67 euro (ovvero 1/6 della sanzione di 100 euro) Oltre alla sanzione, come in ogni caso di ravvedimento operoso, andranno pagati anche gli interessi, calcolati sulla base della sanzione (dunque dei 50 o 100 euro) in ragione dei giorni di effettivo ritardo e del tasso di interesse legale applicabile. Codici Tributo F24 Elide: l’Ade non ha fornito specifiche indicazioni, tuttavia possiamo dedurre che siano applicabili i seguenti: per la sanzione - “1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”. per gli interessi: - “1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”. * La tardiva proroga con mantenimento del regime cedolare è effettuabile a condizione che il locatore abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca anche per il periodo di proroga del contratto, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
TARDIVA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO IN CEDOLARE SECCA
  entro 14 giorni di ritardo: 0,334 euro per ogni giorno di ritardo (ovvero 1/15 di 1/10 della sanzione di 50 euro)  tra i 15 e i 30 giorni di ritardo: 5 euro (ovvero 1/10 della sanzione di 50 euro) entro 90 giorni di ritardo: 11,12 euro (ovvero 1/9 della sanzione di 100 euro)  entro 1 anno di ritardo: 12,5 euro (ovvero 1/8 della sanzione di 100 euro)  entro 2 anni di ritardo: 14,29 euro (ovvero 1/7 della sanzione di 100 euro) oltre 2 anni di ritardo: 16,67 euro (ovvero 1/6 della sanzione di 100 euro) Oltre alla sanzione, come in ogni caso di ravvedimento operoso, andranno pagati anche gli interessi, calcolati sulla base della sanzione (dunque dei 50 o 100 euro) in ragione dei giorni di effettivo ritardo e del tasso di interesse legale applicabile. Codici Tributo F24 Elide: l’Ade non ha fornito specifiche indicazioni, tuttavia possiamo dedurre che siano applicabili i seguenti: per la sanzione - “1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI
– Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”. (codice introdotto nel marzo 2017) per gli interessi: - “1510” denominato
“LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.
 TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (O REGOLARIZZAZIONE MARCHE) entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo – ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) Codice tributo F24 Elide: 1505 (pagamento imposta). Per le sanzioni e interessi non esiste un codice tributo specifico (che riproduca il vecchio codice 675T del modello F23). E’ possibile regolarizzare applicando una marca del valore corrispondente (in caso di marca apposta in ritardo), in alternativa (e in mancanza di indicazioni specifiche) verificare all’Ufficio AdE le modalità di versamento. N.B. Le percentuali indicate vanno applicate all’imposta dovuta.

mercoledì 13 settembre 2017

LOCAZIONE LOCALE COMMERCIALE

Locazione locale commerciale: che fare se mancano le autorizzazioni? Autore : Maura Corrado Data: 18/08/2017 Locazione di un locale commerciale senza le autorizzazioni necessarie per usarlo in un determinato modo: non sempre l’inquilino può chiedere la risoluzione del contratto. Può succedere che una persona stipuli un contratto di locazione di un locale commerciale ma che, ben presto, si renda conto di non potervi svolgere l’attività, in quanto l'immobile non è idoneo per l’uso che si intende farne. Che fare in questo caso? Il conduttore può tirarsi indietro e chiedere la risoluzione del contratto? In altre parole, se l’immobile non ha le autorizzazioni amministrative necessarie perché possa essere usato nel modo che il conduttore ha previsto, quest'ultimo può ottenere lo scioglimento della locazione? Una sentenza del Tribunale di Enna
 chiarisce che solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene dipende da caratteristiche proprie dello stesso - che impediscono il rilascio dei relativi atti amministrativi - e solo se questa mancanza non consente l’esercizio dell’attività secondo quanto stabilito nel contratto, può configurarsi l’inadempimento del locato.  di chiarire meglio che fare se mancano le necessarie autorizzazioni, nell’ipotesi di locazione di un locale commerciale: esempi classici sono quello di un locale da adibirsi a cinema senza uscite di sicurezza oppure di un locale da adibirsi a fabbrica ma che non ha ottenuto l'agibilità o di quello per aprire un ristorante privo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue.  Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl La vicenda Un uomo si rifiutava di sottoscrivere il contratto di locazione definitivo sostenendo che il locatore era venuto meno all’impegno assunto con il preliminare di ottenere l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Locale commerciale: contratto valido se mancano le autorizzazioni? Secondo il Tribunale di Enna, nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello abitativo (come un locale commerciale), se mancano le autorizzazioni o le concessioni amministrative necessarie per l’esercizio di una determinata attività (pensiamo a un ristorante, ad esempio), ci si trova di fronte a un inadempimento del locatore: tanto basta per chiedere la risoluzione del contratto (cioè il suo scioglimento), a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata. Il vero problema, quindi, è capire su chi incombe l'onere di verificare che il locale oggetto di una locazione ad uso commerciale ha tutta la documentazione amministrativa necessaria per essere destinato allo scopo indicato nel contratto. Sul proprietario o sull’inquilino? Locale commerciale: chi deve verificarne l’idoneità? Secondo la Cassazione , nel caso della locazione ad uso commerciale, occorre fare una distinzione tra: certificati generali richiesti per tutti i tipi di immobili, come il certificato di agibilità e certificati speciali se deve essere esercitata un’attività particolare e specifica, come un cinema o un ristorante. Mentre, infatti, per quanto riguarda i primi, è il proprietario a doverli procurare, per i secondi è l'inquilino che deve verificare se l'immobile possa ottenere la documentazione necessaria e se possa essere destinato all'uso specifico che intende © Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl farne. Questa è la regola generale che si applica se, all’interno del contratto, le parti non hanno deciso cose diverse: al contrario, se hanno provveduto a regolare questo specifico aspetto stabilendo, ad esempio, che il proprietario deve ottenere sia la documentazione amministrativa generale che quella speciale è evidente che la responsabilità per la mancanza della documentazione darà addebitabile al proprietario. Nel caso della sentenza, le parti all’interno del contatto non avevano stabilito nulla in merito per cui la domanda di risoluzione è stata rigettata. 

martedì 12 settembre 2017

Come comprare una camera di Hotel

Come comprare una camera di hotel e poi affittarla Autore : Redazione Data: 13/08/2017 Condhotel: un modo per avere sempre a disposizione una camera, fare guadagni affittandola e, nello stesso tempo, non dover trasformare la propria casa in un bed and breakfast. Immagina un luogo di villeggiatura dove ormai torni tutti gli anni; trovare una camera di hotel non è sempre facile e, d’altro canto, acquistare un appartamento e mantenerlo per i restanti mesi è poco conveniente. Oggi questa esigenza può essere soddisfatta grazie a un nuovo decreto che rende possibile comprare una camera di hotel. E che dire di tutte quelle situazioni in cui, per viaggi di lavoro, sei costretto a recarti spesso nella Capitale o in un’altra città e lì hai bisogno di un posto dove andare a dormire? Comprare una camera di albergo ti sottrae alla necessità della prenotazione della stanza e, magari, riaffittandola su internet, per i periodi in cui non la usi, puoi fare anche un utile. Si chiama condhotel, formula poco conosciuta in Italia ma usata già da tempo all’estero. Il condhotel è disciplinato da un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo del decreto Sblocca Italia
: il testo ha appena avuto il parere del Consiglio di Stato ed è sul tavolo del Cds per la definitiva consacrazione. Grazie al condhotel gli alberghi possono vendere camere purché dotate di cucina. La vendita non può essere superiore al 40% delle camere presenti. Il contratto di compravendita dell'unità abitativa ubicata nel condhotel dovrà essere trascritto nei registri immobiliari. L'unità immobiliare non occupata dai proprietari potrà essere.
affittata dall'albergo ripartendo il canone con l’acquirente in base agli accordi stretti con quest’ultimo. Lo schema di Dpcm stabilisce che le unità abitative private all'interno degli hotel debbano beneficiare dei servizi accessori della struttura «per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore». I proprietari, come detto, potranno usufruire dei servizi offerti dalla struttura alberghiera. Si dovrà anche prevedere che il proprietario dell'albergo subentri negli obblighi del gestore in caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni. Quali sono i vantaggi del condhotel? Da un lato il proprietario della struttura può garantirsi una immediata liquidità magari da reinvestire nell’ammodernamento delle mura. Dall’altro lato l’acquirente, oltre ad assicurarsi una stanza, può utilizzare i servizi dell’hotel, come la pulizia; potrà inoltre affittarla a propria volta, magari grazie all’ausilio di un portale internet e facendoci un utile. Quali sono gli svantaggi del condhotel? L’acquirente dipende dalle scelte imprenditoriali del titolare della struttura: se questi fallisce o chiude, l’investimento potrebbe essere vanificato. Ma vediamo, più nel dettaglio, cosa prevede la legge . Il decreto Sblocca Italia ha previsto in condhotel ma la norma non è stata mai attuata. Fino ad oggi. Il testo della legge stabilisce che: «Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati». Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl Note:  Art. 31 dl n. 133/2014.  La successiva parte della norma recita nel seguente modo: . Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabiliti i criteri e le modalita’ per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita’ abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione puo’ essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».