lunedì 15 luglio 2013

I nuovi incentivi del “Decreto del Fare” per il mercato creditizio e immobiliare!

 

I nuovi incentivi del “Decreto del Fare” per il mercato creditizio e immobiliare.

 

E’ una grossa novità.

Sicuramente un ottimo incentivo per la ripresa del mercato immobiliare, edilizio e creditizio.Stiamo parlando del Decreto Legislativo 69/2013, più conosciuto da tutti come “Decreto del Fare”, in vigore dal 1 luglio scorso. Un provvedimento pensato e approvato per aiutare la ripresa del mercato, creando agevolazioni e bonus soprattutto per i cittadini ma anche per le imprese: dalle bollette meno care ai rimborsi governativi, dagli incentivi per l’edilizia alla riforma di Equitalia.

 

Noi crediamo che siano due, in particolare, le svolte più importanti introdotte dal decreto. In primis, nel caso si voglia diventare proprietari di una casa, l’ottima possibilità per il cliente di ottenere un rimborso (con scadenza per la richiesta il 31 dicembre 2013) del 50% dallo Stato sul prezzo massimo di 96mila euro se si acquista un immobile per ristrutturarlo (compresi, tra gli altri, anche i lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria e i danni causati da un terremoto). In secondo luogo, il provvedimento che limita i poteri di Equitalia: non solo introducendo una nuova rateizzazione per il pagamento dei debiti verso il fisco, ma pure impedendo di procedere con il pignoramento della “prima casa” e delle pertinenze d’uso catastale abitativo a essa annesse.

 

In questo modo, se l’immobile non può essere più pignorato e di conseguenza essere messo all’asta, si tutelano innanzitutto le fasce di popolazione meno abbienti salvaguardando un bene primario come la “prima casa”. Ma pure si dà un incentivo al settore immobiliare, privando il mercato di tutta quella fascia di immobili venduti all’asta a prezzi molto bassi che sino a oggi, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, hanno penalizzato non poco la ripresa del mercato immobiliare, attirando investitori che diversamente rivolgerebbero la loro attenzione alle case in vendita a basso prezzo presso le agenzie dei mediatori immobiliari. Se, come ribadito più volte in questi ultimi mesi anche dagli analisti di settore, il mercato segnerà una prima ripresa verso la fine del 2013, il nuovo “Decreto del Fare” non potrà dunque che dare un’ulteriore spinta. Insieme, possiamo cogliere quest’occasione. 


martedì 9 luglio 2013

Nuove regole del condominio!

Nuova riforma del condominio

Ecco cosa cambia dal 18 giugno

Dal 18 giugno è in vigore il nuovo statuto condominiale.
Vengono eliminate norme obsolete come per esempio quella che prevedeva una sanzione massima di 100 lire per infrazione del regolamento condominiale, che passerà invece da 200 a 800 euro e andrà a far parte del fondo per le spese ordinarie.
 

  
Molte le novità, dalle regole per la convocazione dell’assemblea a quelle per il distacco del riscaldamento centralizzato.  Di seguito alcune delle principali:
 
  • nomina dell’amministratore: quando esistono più di 8 proprietari (non alloggi) la nomina dell'amministratore diventa obbligatoria. Il mandato è annuale, rinnovabile l'anno seguente;
  • condomini morosi: l’amministratore porterà in giudizio entro sei mesi chi non paga le spese condominiali;
  • distacco dal riscaldamento centralizzato: il singolo può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento se dimostra che non ci sarà aggravio dei costi per gli altri e fermo restando l'obbligo di pagare manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma della caldaia comune;
  • autoconvocazione assemblea: se a farne richiesta vi sono almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore deve convocarla entro dieci giorni. Se i condomini sono meno di otto l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata da ciascun condomino;
  • riconvocare l’assemblea: se non finisce la discussione è possibile farlo per completare l’ordine del giorno;
  • deleghe: deve essere scritta e se i condomini sono più di venti il delegato può rappresentare al massimo un quinto del valore proporzionale;
  • comunicazione lavori: le opere eseguite dal singolo all'interno della propria unità immobiliare o su parti comuni che gli siano state attribuite in uso esclusivo, diversamente da quanto fin ora previsto, devono sempre essere comunicate preventivamente all'amministratore che ne riferisce all'assemblea;
  • società amministratrice: con la riforma una società può svolgere l'incarico di amministratore di condominio. L’accettazione dell’incarico di amministratore deve avvenire per iscritto con un documento in cui si specifica l’onorario.
  • impugnazione delle delibere: le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo da chiunque ha un interesse da dimostrare. Le delibere annullabili (contrarie alla legge o al regolamento di condominio) possono essere impugnate dai condomini dissenzienti o dagli astenuti (articolo 1137), entro 30 giorni dalla data di deliberazione, e dagli assenti entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale;
  • soggetti corretti: non varrà più il “sono figlio di”.  La convocazione di un soggetto non legittimato (o la mancata convocazione di un condomino) così come di un condomino "apparente" (figlio o coniuge non proprietario) è causa di invalidità della delibera;


Esisterà d'ora in poi l'obbligo da parte dell'amministratore di aprire un conto corrente dove far transitare il denaro del condominio; di tenere registri contabili, anagrafici e di bilancio e di attivare un sito internet del condominio qualora l'assemblea lo richieda.
Sarà obbligatorio anche un rendiconto annuale di gestione e convocare l'assemblea per l'approvazione entro 180 giorni.
Viene inoltre introdotta la figura del revisore dei conti, nominato dall'assemblea.
 
La gestione diventa quindi più impegnativa.

da Tecnocasa.it

martedì 2 luglio 2013

APE sostituisce ACE

APE sostituisce ACE

Il Dl. 63/2013 non solo contiene importanti proroghe sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie ma vi sono delle novità anche per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) va a sostituire quello di Certificazione Energetica (ACE).  Il cambiamento non riguarda solo il nome ma va a modificare tutto l’articolo 6 del d.lgs. 192/ 2005.

Per chi ha già l’ACE l’obbligo di dotare l’edificio dell’APE viene meno.

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti di nuova costruzione, venduti o locati. Anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative. L’APE viene rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attestano la prestazione energetica di un edificio.Per la redazione dell'attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell'edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva "Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)".

L’APE può essere cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.

Oltre che per le abitazioni private anche gli edifici adibiti ad uso  pubblico e di proprietà pubblica dovranno avere l’APE.

Anche l’APE come la vecchia ACE ha una validità di 10 anni e dovrà essere aggiornata in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.


news da tecnocasa