venerdì 30 dicembre 2016

Agevolazioni fiscali


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI

sulla base della legge di bilancio 2017





RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
(detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione
  • per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc.


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2018 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(detrazione Irpef)


Oggetto dell’agevolazione
  • Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione"
  • Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
          a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)

          b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a).


Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017
 
 
 



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
  • Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
  • Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue
  • dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI
(detrazione Irpef/Ires)


Oggetto dell’agevolazione
Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali

Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.




SPECIFICI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. Mise 26.6.’15


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Asseverazione
La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Mise 26.6.’15.


Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


 
 
 
 
INTERVENTI ANTISISMICI
(detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell’agevolazione
  • specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017
  • dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • fino al 31.12.2016 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori interventi
L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017
DETRAZIONI POTENZIATE

Misura potenziata della detrazione
  • elevata al 70%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’80%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
  • elevata al 75%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’85%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
Linee guida
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Divieto di cumulo
Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici



Fonte: Confedilizia
Agenzia Farini
059/454227”


mercoledì 21 dicembre 2016

Case, calo dei prezzi a Modena

Case, calo dei prezzi a Modena
Nell’anno 2016 la domanda di abitazioni in Emilia Romagna è cresciuta del 5,2%, mentre i prezzi si sono stabilizzati, con un valore medio di vendita al metro quadro pari a circa 1.900 euro. Questo emerge dai dati dell'Osservatorio di Casa.it sul mercato residenziale, a ottobre 2016, rispetto all'inizio dell'anno. Nel dettaglio, da gennaio a ottobre la domanda «cresce in tutte le città della regione». Le più dinamiche risultano Bologna (+6,9%) e Parma (+5,5%). Seguono Ferrara e Reggio Emilia (+4,8%), Cesena e Rimini (+4,5%), Ravenna (+4,3%), Piacenza (+3,9%), Forlì (+3,2%) e Modena (+2,9%). Sul fronte dei prezzi, segno positivo per Bologna (+2,1%), Ferrara e Cesena (+1,2%), e Reggio Emilia (+1%), mentre si registra un calo a Piacenza (-1,5%), Ravenna (-1,1%), e Modena (-0,8%). Stabili, invece, Parma, Forlì e Rimini.


Per quanto riguarda il prezzo medio, a livello regionale è di circa 1.900 euro al metro quadro, e il budget a disposizione delle famiglie è di circa 152.000 euro.


Bologna (2.900 euro al metro quadro) e Rimini (2.800) sono le città più care, mentre Ferrara (1.650) e Reggio Emilia (1.750) sono le più economiche. Nelle altre città a Parma il costo è di 2.100 euro al metro, a Modena di 2.000, a Cesena di 1.980, a Ravenna di 1.950, a Forlì di 1.900 e a Piacenza di 1.850. Numeri che il responsabile del centro studi di Casa.it, Alessandro Ghisolfi, commenta dicendo che «la crescita della domanda conferma che il mercato si sta risvegliando, e che le famiglie restano intenzionate a comprare casa, nonostante le incertezze sull'evoluzione del quadro macro economico del Paese».


Il budget di acquisto, conclude Ghisolfi, «si è sicuramente ridimensionato, ma il ritorno delle banche a finanziare gli acquisti sta creando uno scenario più positivo».


da “Gazzetta di Modena”
Agenzia Farini
059/454227

mercoledì 14 dicembre 2016

Le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova


LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI OMI NON COSTITUISCONO
FONTE TIPICA DI PROVA


OMI: Osservatorio del Mercato Immobiliare è un istituto incaricato e misurare e predisporre dati economico-finanziari riferiti a beni immobiliari, in condizioni ordinarie e ubicate nella medesima zona omogenea, oggetto di compravendite o di affitto.

Non sono inclusi quindi gli immobili di particolare degrado o di pregio e che presentano caratteristiche non ordinarie per la zona di appartenenza.

Le quotazioni OMI funzionano attraverso la gestione di una banca dati delle quotazioni degli immobili.
La banca dati contiene le quotazioni dei valori di mercato minimi e massimi dei valori immobiliari e delle locazioni presenti su tutto il territorio. Elabora anche studi e analisi sui dati stessi.





Detto questo possiamo però evincere dalla sentenza della cassazione n.21569/2016 che le quotazioni immobiliari OMI, pubblicate di norma a cadenza semestrale nel sito dell'Agenzia delle Entrate, non possono essere utilizzate dal giudice come prova tipica nei processi; ovvero sono solamente degli indicatori parziali, non idonei a fornire dei risultati apprezzabili per la decisione.

Solo la perizia effettuata da un tecnico professionista, infatti, può delineare e descrivere in maniera completa e con pieno potere l'immobile e motivarne il valore da lui attribuito.

Come specifica il decreto del Presidente della Repubblica descritto sopra, affinchè l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del valore effettivo di un determinato immobile sia preciso e corretto e quindi possa costituire fonte tipica di prova si devono tenere in considerazione vari parametri non deducibili dai soli valori omi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


Per informazioni più precise si può consultare l' art. 51, comma 2 del d.P.R n.131 del 26 aprile 1986.



L'Agenzia Farini è in grado di effettuare questo tipo di valutazione.
 Contattateci allo 059/454227




da Agenzia Farini
tel. 059/454227”

mercoledì 7 dicembre 2016

Il business vola oltre i confini: nasce una piattaforma globale


IL BUSINESS VOLA OLTRE I CONFINI: NASCE UNA PIATTAFORMA GLOBALE



Siete interessati a comprare o prendere in affitto una casa all'estero?

Vi proponiamo un interessante articolo tratto da La Repubblica.







Per gli italiani interessati ad acquistare o prendere in affitto una casa all'estero, ma anche per gli stranieri che guardano con crescente interesse alla Penisola, Casa.it ha lanciato una piattaforma internazionale di annunci immobiliari, opera del lavoro di progettazione realizzato dalla controllante Rea Group con i partner associati in tutti i continenti. Così gli utenti che navigano sull'url www.casa.it/international possono consultare un database composto da 4,3 milioni di annunci, attingendo da un bacino di offerte provenienti da 56 Paesi diversi fra Europa, Stati Uniti e Sud Est Asiatico. Tutti gli annunci sono tradotti in italiano e nel portale si potrà avere accesso anche a informazioni circa i mercati esteri, come indicazioni sulle tasse. Un mercato importante, quello internazionale, come dimostra la crescita dell'interesse degli italiani verso i Paesi esteri: il trend delle compravendite all'estero registra infatti una crescita media annua del 3,8% dal 2013 in avanti, con oltre 40mila transazioni condotte in porto nel 2015.

Questo nonostante il peso crescerne del fisco sul settore immobiliare. Varie le ragioni: «C'è chi cerca casa all'estero come forma di investimento, in un'ottica di diversificazione dei propri risparmi e chi per un interesse specifico verso un'area o una determinata città», spiega Luca Rossetto, general manager di Casa.it. «E c'è anche chi lo fa per pianificare il proprio futuro in una qualche altra parte del mondo. Attraverso il Global Property Network rispondiamo a queste esigenze, offrendo la possibilità di consultare annunci in tutto il mondo e, per chi è intenzionato a vendere, offrendogli un'audience che supera i 200 milioni di utenti».


Arthur Charlaftis, chief operating officer international di Rea Group, spiega che si é lavorato soprattutto sul fronte dell'omogeneizzazione delle modalità di offerta. «Con un solo click le persone adesso potranno cercare un'abitazione sulla spiaggia in Giamaica, un magazzino a Brooklyn, una villa in Tailandia o addirittura un castello nella campagna francese». Il gruppo, quotato alla Borsa australiana con una capitalizzazione di circa 5 miliardi di euro, ha archiviato l'anno fiscale 2016 (chiuso il 30 giugno scorso) con una crescita dei ricavi del 20% rispetto all'anno precedente, pari a 413,1 milioni di euro Aumentano anche l'Ebitda (+22%), che si attesta a 227,8 milioni di euro e l'utile netto (+16%), passato da 121,6 milioni agli attuali 140,7 milioni di euro. Quanto all'Italia, Casa.it conta 6,9 milioni di utenti unici al mese, con le pagine viste che nell'ultimo anno sono cresciute nell'ordine del 34%. L'ultima novità del portale nazionale è la possibilità di proporre gli annunci immobiliari con foto a 360 gradi, in modo da offrire agli utenti una visione dinamica dell'abitazione.



Da “La Repubblica”
Agenzia Farini
tel. 059/454227

sabato 3 dicembre 2016

Come tutelarsi nei contratti d'affitto


COME TUTELARSI NEI CONTRATTI D'AFFITTO


Oggi vediamo quali sono i rischi che si possono incontrare nello stipulare un contratto d'affitto e come si devono tutelare il proprietario e l'inquilino.

Ma andiamo con ordine, vediamo prima cos'è nello specifico un contratto d'affitto.

Il contratto d'affitto è un patto tra due parti dove il locatore (proprietario) si obbliga a far godere un bene (mobile o immobile) all'altra parte, locatario o conduttore (inquilino) per un periodo di tempo determinato.
Il locatario invece, si impegna a versare un corrispettivo in denaro e a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata.




QUALI SONO I RISCHI PER IL PROPRIETARIO?
Il rischio principale che corre il proprietario che decide di affittare un immobile è quello di ritrovarsi in casa inquilini morosi o che danneggino pesantemente l'abitazione.
Spesso capita che la cauzione versata al momento della stipula del contratto (solitamente 2 mesi) non basta per coprire le spese da sostenere tra le tasse, oneri condominiali ed eventuali riparazioni.


COSA DEVE FARE IL PROPRIETARIO PER TUTELARSI?


Vediamo qualche accorgimento per tutelarsi sia prima che dopo la stipula del contratto.

  • rivolgersi ad un'agenzia immobiliare per la ricerca di un inquilino e durante il rapporto di locazione. Il locatore paga una provvigione che è di circa il 10% del canone annuo.
  • scegliere consapevolmente la tipologia del contratto da sottoporre. I diversi tipi di contratto possono essere: contratto a canone libero, contratto a canone concordato che usufruisce di un regime di tassazione agevolata.
  • conoscere l'inquilino; si può organizzare qualche incontro conoscitivo dove si può proporre un questionario in modo da capire, in base alle risposte, qualcosa in più sulla persona con cui si avrà a che fare.

  • dotarsi di garanzie prima della stipula del contratto.
    Potrebbe essere utile contattare il proprietario precedente/attuale del vostro futuro inquilino per capire che tipo di esperienza e di rapporto hanno avuto. Soprattutto per capire se è una persona puntuale nei pagamenti e in che condizioni mantiene la casa.

  • richiedere due mensilità di cauzione. Il proprietario tiene in consegna la somma di denaro con il diritto di trattenerla nel caso di mancato pagamento o danni all'abitazione e il dovere di restituirla nel momento in cui rientra in possesso dell'immobile nelle stesse condizioni in cui l'ha consegnato.

  • richiedere la fideiussione in quanto copertura del pagamento del canone al posto della cauzione. Garantisce il pagamento al locatore nel caso in cui l'inquilino non paghi i canoni o danneggi l'alloggio.

  • procedere con il procedimento di sfratto.
    Se l'inquilino non paga il canone nei termini concordati il contratto può essere risolto.

COSA DEVE FARE L'INQUILINO PER TUTELARSI?

Anche l'inquilino deve prendere delle precauzioni prima di procedere al contratto.
  • prima di procedere con la firma del contratto è bene conoscere con precisione tutte le caratteristiche dell'immobile (riscaldamento, eventuali infiltrazioni o umidità, spese condominiali, prese e impianto elettrico,....)
    E' importante infatti ricordarsi che una volta firmato il contratto è scontata la presa visione e l'accettazione da parte dell'inquilino dello stato di fatto dell'immobile.
  • controllare che tipo di contratto d'affitto viene stipulato.
    Nel contratto proposto dal proprietario è di fondamentale importanza controllare la forma scritta: le clausole o i patti non aventi forma scritta sono legalmente nulli.
    Prima di firmare il contratto è di fondamentale importanza leggerlo in tutte le sue parti.

  • prestare molta attenzione alla clausola che indica un eventuale aggiornamento del canone.
    Il contratto a canone libero prevede l'aggiornamento ISTAT annuale per una percentuale stabilita, invece nel contratto con cedolare secca non è previsto.
    Evitare le clausole di aggiornamenti a discrezione del proprietario (potrebbe aumentare in modo spropositato il canone mensile).

  • nel caso il proprietario vuole vendere l'immobile l'inquilino è obbligato ad accettare il cambio di proprietario ma ha il diritto di rimanere nell'alloggio fino allo scadere del contratto.

    da Agenzia Farini
    059/454227”