domenica 25 settembre 2022

Come vendere casa con mutuo in corso? Tutto quello che devi sapere

 

Come vendere casa con mutuo in corso? Tutto quello che devi saperevendere casa con mutuo in corso

canva.com
Autore:Redazione

È possibile che, dopo aver richiesto un mutuo per comprare casa, si scelga di cambiare abitazione e si abbia la necessità di mettere in vendita l’immobile. Scopriamo come vendere casa con mutuo in corso.

Il mutuo, si sa, è un prestito che ha una durata medio-lunga. Spesso, sono richiesti tanti anni per estinguerlo, specie quando viene attivato per l’acquisto di un immobile. È possibile che, durante questo lasso di tempo, le proprie abitudini di vita cambino e che sopraggiunga la necessità di lasciare l’abitazione per la quale il mutuo si era reso necessario. In questa situazione, coloro che scelgono di optare per la vendita dell’immobile sono numerosi. Vendere casa con mutuo in corso, però, è un argomento complesso perché richiede una conoscenza puntuale della materia affinché la procedura possa andare a buon fine. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere per vendere casa con un mutuo in corso.

Vendere casa con mutuo in corso: è possibile?

In fase di acquisto di un immobile si è resa necessaria l’attivazione di un finanziamento per sostenere la spesa, ma, a distanza di tempo, è sopraggiunta l’esigenza di cambiare casa con mutuo in corso e metterla in vendita? È possibile farlo, purché sussistano determinate condizioni. La presenza di un mutuo, infatti, non è vincolante: il proprietario non ha l’obbligo di rinunciare alla vendita della casa con mutuo.

Quando si stipula un finanziamento, l’accordo è con un istituto di credito, il quale non esercita alcun tipo di titolarità sull’immobile acquistato. Il proprietario dell’abitazione, infatti, ha la possibilità di vendere casa con mutuo in corso e, per farlo, non è tenuto ad ottenere alcun permesso dalla banca. Quello che, però, è chiamato a fare è gestire la pratica del finanziamento, ovvero provvedere al trasferimento o alla chiusura del mutuo. In questo caso, è l’istituto di credito a doversi pronunciare.

Come vendere casa con mutuo in corso e comprarne un'altra?

Vendere casa con mutuo in corso, soprattutto per chi non conosce la materia, può rivelarsi piuttosto complesso. Se, oltre a vendere l’immobile per il quale è stato precedentemente richiesto un finanziamento, si desidera comprare casa avendo già un mutuo, i fattori da valutare si moltiplicano. Il primo passo da compiere affinché la procedura possa andare a buon fine è sapere quali sono le strade percorribili in merito alla gestione del finanziamento. Nello specifico, le opzioni possibili sono tre:

  • sostituzione di garanzia;
  • accollo al compratore;
  • estinzione anticipata del mutuo per vendita dell’immobile.

Per quanto siano tutte soluzioni valide, non è detto che sussistano i requisiti per accedervi. La possibilità di percorrere o meno una delle tre strade suddette dipende dalla banca. L’istituto di credito, infatti, è chiamato a valutare attentamente la situazione finanziaria dell’intestatario del finanziamento, prima di dare il lasciapassare. Perché? Perché per vendere casa con mutuo e comprarne un’altra è indispensabile che il proprietario dell’immobile abbia a disposizione il conteggio dell’estinzione del mutuo per la vendita della casa. Più nello specifico, la banca mutuante, dopo aver attenzionato la condizione finanziaria del richiedente, rilascia una dichiarazione scritta, all’interno della quale vi è l’ammontare del debito residuo.

Sostituzione di garanzia

Quando si sceglie di attivare un mutuo per acquistare casa, l’istituto di credito al quale ci si rivolge, nella maggior parte dei casi, iscrive un’ipoteca sull’immobile, al fine di tutelarsi nel caso in cui le rate del finanziamento non venissero pagate. Se, infatti, il mutuatario non paga, la banca mutuante procede con il pignoramento dell’immobile, che verrà successivamente messo in vendita.

Se la propria intenzione è vendere casa con mutuo in corso e comprarne un’altra, la sostituzione di garanzia potrebbe rivelarsi la scelta migliore. In questo caso, l’ipoteca sull’abitazione che si intende vendere viene trasferita sul nuovo immobile. È bene specificare, però, che non sempre questa strada è percorribile. È possibile che, infatti, la propria banca non accetti di spostare l’ipoteca, ostacolando così la vendita della casa con mutuo con la garanzia di un altro immobile.

Accollo del debito

Un’altra opzione possibile quando si desidera comprare casa avendo già un mutuo è la vendita della casa con accollo del mutuo. Se si opta per questa soluzione, l’acquirente dell’immobile gravato dal finanziamento ha l’obbligo di pagare alla banca l’ammontare del debito residuo, fino alla naturale scadenza del mutuo. In altri termini, il nuovo acquirente si sostituisce al debitore originario.

L’accollo del mutuo senza consenso della banca e del nuovo acquirente non è possibile. L’operazione, infatti, può essere avviata solo previo consenso di entrambe le parti. Se l’istituto di credito e l’acquirente acconsentono all’accollo, colui che compra l’abitazione è chiamato non solo a provvedere al rimborso delle rate, ma anche a farsi carico delle spese relative al mantenimento del finanziamento.

Chi opta per la vendita della casa con accollo del mutuo è bene che sappia che esistono due tipologie di accollo: accollo liberatorio e accollo cumulativo. L’accollo cumulativo vincola il mutuatario originario a rimborsare le rate del finanziamento nel caso in cui il nuovo acquirente non riuscisse più a provvedere al pagamento. L’accollo liberatorio, invece, libera il venditore da qualsiasi obbligo nei confronti della banca.

Estinzione anticipata del mutuo per vendita dell’immobile

L’estinzione anticipata del mutuo per vendita dell’immobile è in assoluto la soluzione più diffusa tra chi sceglie di cambiare casa con mutuo e comprarne un’altra. Esistono due tipi di estinzione:

  • estinzione del mutuo per vendita casa prima del rogito: quando si è in possesso della somma necessaria per estinguere il finanziamento prima di effettuare il rogito sulla nuova casa, è possibile saldare il debito con l’istituto di credito, il quale provvede a rilasciare la cancellazione dell’ipoteca e la quietanza dell’estinzione;
  • estinzione del mutuo contestuale al rogito: in questo caso, l’estinzione del debito avviene utilizzando il denaro incassato in seguito alla vendita della casa gravata da mutuo, contestualmente al rogito. L’acquirente è tenuto a consegnare un assegno alla banca, la quale rilascia la quietanza dell’estinzione e provvede a cancellare l’ipoteca.

L’estinzione del mutuo per vendita casa è la soluzione a cui scelgono di ricorrere in molti perché è vantaggiosa tanto per l’istituto di credito quanto per il mutuatario/venditore. È naturale che, infatti, entrambe le parti abbiano il naturale interesse di chiudere il rapporto di finanziamento, senza vincolo alcuno.

Quando si può vendere una casa con mutuo?

Una delle domande su cui aleggiano più dubbi quando si desidera cambiare casa con mutuo in corso è dopo quanto tempo è possibile venderla. La risposta è che dipende dal fatto che l’immobile sia una prima casa oppure no. Se l’immobile è una seconda casa, è possibile venderla in qualsiasi momento. Se, invece, la propria intenzione è vendere la prima casa con mutuo e comprarne un’altra e l’immobile in questione è stato acquistato con il Bonus Prima Casa, la vendita non è consentita prima di 5 anni. L’alternativa è vendere la casa con mutuo dopo i 5 anni.

Esiste però un’eccezione: se, entro un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato tramite agevolazione, il contribuente acquista, riceve o costruisce un immobile che possiede caratteristiche simili a quello venduto e lo utilizza come prima casa, può vendere casa con mutuo prima dei 5 anni. In questo caso, però, perde il diritto alle agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate, effettuate le opportune verifiche, chiede al contribuente il pagamento delle somme non ancora versate e lo sottopone ad una sovrattassa del 30% sul totale delle imposte non corrisposte.

Come vendere una casa cointestata con mutuo?

Quando la titolarità dell’immobile su cui grava il mutuo e che si desidera vendere è cointestata, prima di avviare qualsiasi procedura è indispensabile il consenso delle parti coinvolte. Lo stesso discorso vale se ad essere cointestato è il mutuo che è stato attivato presso l’istituto di credito per acquistare l’immobile: vendere casa con mutuo cointestato è possibile previo consenso di entrambi gli intestatari del finanziamento.

Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre per tutti!

 

Registro antincendio obbligatorio

Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre per tutti!

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Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre per tutte le attività con almeno un lavoratore. Tutto quello che devi sapere e come metterti in regola

Il registro dei controlli antincendio – anche detto registro antincendio – è un documento fondamentale da avere in azienda. Contiene informazioni in materia di sicurezza antincendio: fornisce prova dei presidi antincendio presenti sul luogo di lavoro e della loro corretta manutenzione.

Risulta essere obbligatorio per tutte le attività produttive e può essere richiesto dagli organi di vigilanza (Vigili del fuoco o tecnici dell’ASL).

L’obbligo per tutte le attività è stato introdotto dal dm 1 settembre 2021 in vigore dal 25 settembre 2022 e riguarda tutte le attività con almeno un lavoratore (in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto l’obbligo secondo il dpr 151/2011). In definitiva, hanno l’obbligo di predisporre il registro antincendio anche le realtà più piccole.

Il registro antincendio è un documento utile anche al manutentore, in quanto gli addetti al controllo e alla manutenzione possono cambiare: avendo a disposizione un registro antincendio, l’aggiornamento risulta molto più semplice da effettuare, potendo controllare in breve tempo tutti i controlli precedenti, scrupolosamente annotati.

Prima di analizzare nello specifico le indicazioni del dm 1 settembre 2021, ti consiglio di utilizzare un software per registro antincendio che ti guida passo dopo passo alla compilazione del registro antincendio obbligatorio fatto su misura per la tua attività. Ti consente di censire l’impianto antincendio, aggiungere schede tecniche con l’anagrafica dei componenti, creare check list di controllo e di manutenzione.

Registro dei controlli antincendio: riferimenti legislativi

Il dpr 151/2011 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998 n. 37, secondo il quale tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco avevano l’obbligo di predisporre il registro antincendio.

 

Registro dei controlli antincendio: riferimenti legislativi

Il decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998 n. 37, secondo il quale tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco avevano l’obbligo di predisporre il registro antincendio.

Il dpr agosto 2011 n. 151 indica che gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco non soggette alla disciplina del dlgs 9 aprile 2008 n. 81 hanno l’obbligo di annotare in un registro controlli, verifiche, interventi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio.

Il registro deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli. Il dm 1 settembre 2021 estende l’obbligo di fatto a tutte le attività.

Nello specifico, possiamo tenere in considerazione i seguenti riferimenti legislativi:

  • dpr 37/1998 (abrogato);
  • dpr 151/20211 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
  • dm 3 agosto 2015 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
  • dlgs 81/2008 (tutte le attività art. 46);
  • dm 1 settembre 2021 (attività non soggette).

Il dpr 37/1998 è stato abrogato dal successivo dpr 151 del 2011.

Il dpr 151 del 2011 nasce con la finalità di semplificare la procedura di prevenzione incendi e prevede l’abolizione del certificato di prevenzione incendi, l’introduzione della SCIA e dell’asseverazione da parte di un professionista antincendio, la riqualificazione di nuove attività antincendio soggette a controlli dei vigili del fuoco.

Il dm 3 agosto 2015 definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta “regola tecnica orizzontale” con l’obiettivo di semplificare la progettazione antincendio.

Il dlgs 81/2008, in particolare l’art. 46, stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure volte a prevenire gli incendi e tutelare la sicurezza dei lavoratori (misure per evitare l’insorgere di un incendio o limitarne le conseguenze, metodi di controllo e manutenzione degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze).

Il dm 1 settembre 2021 allarga l’obbligo di avere il registro di controllo antincendio a tutte le attività con almeno un lavoratore, includendo quindi anche le piccole realtà.

Allegato 1 dm 1 settembre 2021: cosa annotare nel registro dei controlli antincendio?

Il modello di registro antincendio dovrà includere di sicuro:

  • l’elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro;
  • le attività svolte con relativa data;
  • l’elenco del personale incaricato dalle attività.

L’allegato 1 del dm 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività riportare nel registro antincendio:

  • sorveglianza;
  • controllo periodico;
  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.

È importante, quindi, riportare la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze secondo la normativa vigente.

Se vuoi approfondire la lettura, ti consiglio di scaricare di seguito il testo della Gazzetta ufficiale.

Cosa si intende per sorveglianza antincendio

Un elemento importante circa il registro antincendio è di sicuro l’informazione ai lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. In questo modo i lavoratori possono anche svolgere un’azione di sorveglianza antincendio sull’attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio.

Il compito di controllare tali sistemi è affidato al tecnico manutentore antincendio qualificato, i quali periodicamente effettuano visite aziendali per verificare la presenza di presidi antincendio e aggiornare il registro.

Secondo la UNI 9994-1 la persona responsabile designata a compilare e firmare il registro antincendio è:

la persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto

Presidi antincendio: quali sono i principali presidi antincendio

Si può fare una distinzione tra i presidi antincendio come presidi di protezione attiva e passiva:

  • i presidi di protezione attiva antincendio, sono tutti quei dispositivi che hanno bisogno dell’attivazione dell’uomo per funzionare, come ad esempio gli idranti;
  • i presidi di protezione passiva antincendio, sono quei dispositivi che non richiedono alcuna azione da parte dell’uomo, ma funzionano indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento.

Norme e specifiche tecniche per la manutenzione

Le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio sono:

  • estintori: UNI 9994-1;
  • reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
  • impianti sprinkler: UNI EN 12845;
  • impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
  • sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
  • sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
  • sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
  • sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
  • sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
  • sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
  • sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1;
  • sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
  • sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
  • Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
  • sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.

Allegato 2: il tecnico manutentore qualificato

L’allegato numero 2 del dm 1 settembre 2021 delinea la figura del tecnico manutentore qualificato, fornendo delle indicazioni utili circa la sua formazione e la modalità di acquisizione della qualifica. Il tecnico manutentore qualificato ha una serie di compiti da svolgere e attività da rispettare, di seguito riportate in tabella:

Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

Norma UNI 9994-1: tipi di estintori antincendio

La norma UNI 9994-1 dà delle indicazioni precise circa gli estintori d’incendio, la classificazione, la manutenzione. La manutenzione ordinaria e straordinaria riguarda gli estintori portatili e carrellati (inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D). Gli estintori di incendio possono essere classificati in vari tipi, in base ai quali la manutenzione cambia:

  • in polvere, 36 mesi;
  • biossido di carbonio, 60 mesi;
  • a base d’acqua con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato, 24 mesi;
  • a base d’acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio, 48 mesi;
  • idrocarburi idrogenati, 72 mesi.

Estintori manutenzione e controlli

L’attività di controlli estintori e manutenzione affidata al tecnico manutentore antincendio qualificato deve includere:

  • controllo iniziale;
  • sorveglianza;
  • controllo periodico;
  • revisione programmata;
  • collaudo;
  • manutenzione straordinaria.

Da oggi puoi affidarti completamente ad un software registro antincendio, sviluppato per piccole, medie e grandi attività che dal 25 settembre 2022 avranno l’obbligo di avere in azienda il registro antincendio compilato e sempre aggiornato. Hai il vantaggio di poter collaborare in cloud con le figure interessate, di condividere informazioni, documenti e cartelle specifiche in tempo reale.

domenica 18 settembre 2022

Superbonus: fumata bianca per la cessione dei crediti

 

SBLOCCO CESSIONE DEI CREDITI

Superbonus: fumata bianca per la cessione dei crediti

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Il Senato e la Camera dei Deputati provano a sbloccare la cessione dei crediti con l’eliminazione della responsabilità solidale

Quest’ultima settimana è stata piena di scadenze che hanno visto come protagonista principale il Superbonus e quelle relative alle unifamiliari, che però alla fine non è arrivata.

Martedì 13 settembre 2022 abbiamo tirato un lieve sospiro di sollievo con la seduta n. 464 (Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali) che, verso le 18:00 circa, ha portato alla fumata bianca per l’approvazione del ddl n. 115/2022 in merito a quello che potrebbe essere lo sblocco delle cessioni dei crediti.

Ieri giovedì 15 settembre 2022 con la seduta n. 740 la Camera dei Deputati ha votato in modo favorevole al decreto “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cosiddetto Aiuti-bis)“.  Attualmente per far prendere vita al provvedimento dovremmo attendere un’ulteriore scadenza prevista per martedì 20 settembre 2022, che dovrà ritornare al Senato con la seduta pubblica 465a per l’ultimo esame e il via libera definitivo.

Ricordiamo, invece, che per la scadenza del 30 settembre per le unifamiliari c’è stata fumata nera.

Prima di entrare nello specifico, ti suggerisco un software per la gestione della pratica Superbonus gratis per 30 giorni e una guida PDF sui bonus edilizia. Questo strumento ti consentirà di fare:

  • check list Superbonus 110 e gestione documentale;
  • piani di sicurezza;
  • compilazione automatica dei documenti;
  • archiviazione e condivisione sul cloud;
  • ecc.

La seduta del Senato

La votazione numero 105 ha portato all’approvazione del disegno di legge di conversione del ddl n. 115/2022 (decreto aiuti-bis) con 182 voti favorevoli, 21 astenuti e 0 contrari.

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Approvazione n. 105 ddl n.115/2022

La seduta della Camera

La votazione della Camera dei deputati (15 settembre 2022) ha confermato l’approvazione del ddl di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (decreto aiuti-bis), con  con 322 voti favorevoli e 13 contrari.

Cessione dei crediti e responsabilità solidale

Per i bonus edilizi viene dunque ristretto il campo della responsabilità in solido al solo dolo e colpa grave.

L’art. 33-bis, infatti, rende la responsabilità in solido non applicabile nei casi di crediti maturati da interventi di Superbonus e altri bonus edilizi e non applicabile agli altri crediti maturati a partire da novembre 2021 (pubblicazione del decreto frodi).

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole «in presenza di concorso nella violazione» sono aggiunte le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.

       1-bis.2. I crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Responsabilità solidale

In pratica viene cancellata la responsabilità solidale per la cessione dei crediti relativi a lavori incentivati con i bonus edilizi:

  • per tutte le cessioni successive al 21 novembre 2021 (entrata in vigore del dl antifrodi) è abolita la responsabilità solidale del cessionario, eccezione fatta per il caso di dolo o colpa grave
  • per le cessioni avvenute prima di tale data è necessario possedere la documentazione di cui al comma 1-ter dell’art.121 (asseverazione tecnica e visto di conformità) – obbligo “ora per allora”.

Art 121 comma 1-ter

Riportiamo il contenuto dell’articolo 121 comma 1-ter.

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1, quali:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Cosa aspettarsi per lo sblocco dei crediti

Attendiamo ora che il provvedimento ritorni al Senato per l’ok definitivo previsto per martedì 20 settembre 2022. Quindi toccherà all’Agenzia delle Entrate fornire ulteriori indicazioni procedurali, in modo che si creino le condizioni più favorevoli per l’acquisto dei bonus edilizi (come sottolineato dal ministro Patuanelli).