domenica 23 ottobre 2022

Doppia esenzione IMU: sì anche per i coniugi e le unioni civili

 

Doppia esenzione IMU anche per coniugi e unioni civili

Doppia esenzione IMU: sì anche per i coniugi e le unioni civili

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Dalla Corte Costituzionale arriva il sì alla doppia esenzione IMU anche per coniugi e unioni civili, l’agevolazione deve prescindere dal nucleo familiare

La società odierna è cambiata profondamente, la tendenza è che tutto debba essere consumato più precariamente e velocemente: famiglia e lavoro sembrano divenire sempre più inconciliabili, sia per l’uomo che per la donna! Ed allora può capitare che qualunque legame o rapporto affettivo vada vissuto necessariamente a cavallo di aerei, treni ed ogni altro mezzo di spostamento, poiché lavoro e famiglia spesso non coincidono più geograficamente sia per lui che per lei. La conseguenza di tutto ciò è facilmente immaginabile, una coppia “scoppiata” i cui membri sono costretti, loro malgrado, a vivere in case diverse, in luoghi diversi a discapito anche dei benefici fiscali legati ad una residenza comune.

E veniamo al nodo della questione: se la doppia agevolazione IMU era consentita alle coppie di fatto in cui ognuno può mantenere la propria residenza in abitazione di proprietà diversa ubicata sia nello stesso Comune che in Comuni diversi, ora dovrà essere così anche per chi ha deciso di suggellare la propria unione con il fatidico sì convolando a nozze, anche solo civilmente.

La decisione viene da una recentissima sentenza, la n. 209/2022, della Corte Costituzionale.

Per calcolare l’IMU si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per opportuni coefficienti di rivalutazione (160 nel caso delle abitazioni), al fine di ottenere il valore catastale. A tale valore, la base imponibile, si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie e nella maggior parte dei Comuni allineata al massimo del 10,6 per mille. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente a:

  • quota di possesso;
  • mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Per non sbagliare il calcolo ed essere sicuri di versare la giusta rata IMU, ti consiglio il software per le stime immobiliari con interfaccia intuitiva e input guidato che ti consente di realizzare valutazioni guidate e perizie di stima del più probabile valore di mercato degli immobili, complete e personalizzabili.

La decisione della Corte Costituzionale sulla doppia agevolazione IMU disgiunta dal nucleo familiare

Per quel che riguarda l’agevolazione riservata all’abitazione principale, l’art. 13, comma 2, del dl 201/2011 e l’art. 1, comma 741, lettera b) della legge n. 160/2019 collegano l’abitazione principale al nucleo familiare, ma “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile“.

Tutto ciò è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione, infatti:

se la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo , la questione non è direttamente rivolta a estendere l’esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando […] in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.
In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale.

In tal caso, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore.

Infine, la Corte ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire indiscriminatamente.  Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.

Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo.

 

Bonus ristrutturazioni: la nuova guida AE per richiedere correttamente i benefici fiscali

 

Bonus ristrutturazioni e le novità della nuova guida delle Entrate

Bonus ristrutturazioni: la nuova guida AE per richiedere correttamente i benefici fiscali

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Le novità: proroga della maggiore detrazione Irpef, cessione del credito o sconto in fattura, nuova agevolazione per eliminazione barriere architettoniche

Dopo la pubblicazione, la settimana scorsa, della guida sul bonus facciate è la volta del bonus ristrutturazioni: pubblicata sul sito (e disponibile in allegato) la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“, aggiornata ad ottobre 2022.

Bonus ristrutturazioni

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali; tra queste il bonus ristrutturazioni edilizie, disciplinato dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Proroga al 31 dicembre 2024

Importi e termini della detrazione sono stati più volte modificati da diversi provvedimenti, ultimo la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) che ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef al 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

I vari benefici fiscali

La detrazione Irpef non è l’unico beneficio fiscale per quanto riguarda i lavori eseguiti sul patrimonio immobiliare. Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni, tra cui:

  • l’IVA in misura ridotta al 10% sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni,
  • la detrazione degli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale,
  • le detrazioni per l’acquisto di immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente già  ristrutturati,
  • le detrazioni per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.

Il bonus ristrutturazioni rappresenta un’occasione unica per il mondo dell’edilizia e per i professionisti per almeno altri due anni, ossia fino al 31 dicembre 2024. Per cogliere tutte le opportunità e gestire correttamente le pratiche inerenti all’agevolazione, occorre un programma che ti guidi nella scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio e ti guidi passo passo nella compilazione dei molteplici moduli e nella presentazione degli stessi, nonché nella successiva archiviazione. E’ per questo che ti suggerisco un software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce, facile da tenere in ordine e consultare agevolmente.

Guida AE aggiornata ad ottobre 2022

Alla luce degli aggiornamenti normativi previsti dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato il bonus fiscale di cui all’art. 16-bis del dpr n. 917/1986 fino al 31 dicembre 2024 con l’aliquota del 50% e importo massimo di spesa ammissibile pari a 96.000 euro, si è reso necessario l’aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate.

La guida, che intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti e, soprattutto, le regole da rispettare per avere le detrazioni, è così articolata.

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio

E’ possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Rientrano tra i lavori agevolabili:

  • i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze,
  • i lavori di manutenzione ordinaria, ma solo se effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
  • gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi,
  • gli interventi di ricostruzione o realizzazione delle autorimesse e posti auto pertinenziali,
  • le misure antisismiche,
  • gli interventi finalizzati a prevenire atti illeciti (con porte blindate, grate alle finestre, cancelli, videocamere),
  • i lavori di cablatura degli edifici,
  • i lavori contenimento dell’inquinamento acustico,
  • gli interventi di bonifica dell’amianto,
  • gli interventi finalizzati a ridurre gli infortuni domestici.

Nuova detrazione del 75% per eliminazione di barriere architettoniche

Inoltre, un intero capitolo della guida è dedicato alla nuova detrazione del 75% per realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, valida solo per le spese sostenute nell’anno 2022.

Ricordiamo che per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

  • la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
  • la detrazione del 110% (Superbonus), prevista, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Per maggiori approfondimenti puoi consultare i vari articoli di BibLus-net:

Agevolazioni per l’acquisto e la costruzioni di box e posti auto

E’ riconosciuta la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali, nella stessa misura e con regole simili alla precedente.

Tra le novità la guida segnala che, ai sensi della legge di bilancio 2022 si ha che: a partire dal 1° gennaio 2022, gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (articolo 16-bis, comma 1, lettera d del Tuir) rientrano tra quelli per i quali è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Agevolazioni per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati

E’ prevista un’agevolazione fiscale anche nel caso in cui vengono acquistati immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Si tratta di una detrazione Irpef calcolata su un costo forfettario di ristrutturazione dell’immobile.

In particolare, la detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.

Novità: per le spese sostenute a partire dal 2020 i beneficiari della detrazione possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121 del decreto legge n. 34/2020) in sostituzione dell’utilizzo diretto della detrazione.

Mutui per ristrutturare casa: la detrazione degli interessi passivi

L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef degli interessi passivi, nella misura del 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi; l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.

La novità in merito all’opzione per lo sconto o la cessione del credito

In merito all’opzione per le due scelte alternative alla detrazione (lo sconto in fattura o la cessione del credito), la guida precisa che è prevista la facoltà di un’ultima cessione da parte delle sole banche, o società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, a soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca o con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle cessioni possibili, ma senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

Chiude la guida una serie di tabelle riassuntive ed esplicative dei lavori agevolabili, suddivise per:

  • singola unità abitativa;
  • parti condominiali;
  • per le quali l’Agenzia delle Entrate conferma che deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.

A seguire, un elenco dei documenti di normativa e di prassi.

 

lunedì 17 ottobre 2022

Caro energia: 320 milioni per i Comuni

 

320 milioni per i comuni

Caro energia: 320 milioni per i Comuni

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Il Mite finanzia i Comuni per interventi energetici: infissi, fotovoltaico, pompe di calore, solare termico, relamping

Il Ministero della transizione ecologica mette a disposizione 320 milioni di euro per  l’efficientamento energetico degli edifici delle amministrazioni pubbliche, attraverso l’acquisto di beni e servizi tramite MePA. I fondi sono stanziati per il finanziamento di progetti per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Oggigiorno, il caro energia sta mettendo a repentaglio la vita di molti cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Quest’ultime cercano di trovare nel quotidiano delle misure con effetto “taglierina” per cercar di far quadrare i conti. Varie sono le proposte che ogni singolo Comune sta cercando di attuare: spegnimento anticipato della pubblica illuminazione senza trascurare la pubblica sicurezza, la riduzione della temperatura degli ambienti riscaldati negli uffici pubblici, escluse le scuole.

Tutti questi interventi potrebbero non essere sufficienti per coprire la mole di risorse che servono alla copertura finanziaria degli aumenti in corso. Sulla base di ciò la transizione energetica alle rinnovabili rappresenta la soluzione ottimale per fronteggiare il caro energia. Si tratta di un’opportunità che permette di migliorare non solo l’impatto ambientale dei singoli Comuni e della collettività intera, ma anche di fronteggiare i costi in bolletta, contribuire allo sviluppo di reti energetiche sostenibili e accedere agli incentivi per l’energia condivisa.

Prima di parlare delle misure previste da MiTE, ti consiglio uno strumento completo e versatile che consenta la progettazione tecnica ed economica di qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica: scegli il software fotovoltaico più utilizzato e completo, nonché facile da usare in ogni situazione e per ogni esigenza.

Piano MiTE da 320 milioni

Il Piano ha come obiettivo il favorire gli investimenti di efficientamento energetico dei singoli Comuni, contrastando in questo modo gli effetti negativi dell’aumento del caro energia.
Il piano agevolerà i suddetti investimenti:

  • impianti fotovoltaici;
  • impianti a pompa di calore per la climatizzazione;
  • impianti solari termici;
  • sistemi di relamping;
  • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare;
  • generatore di calore.

A chi è rivolto

È rivolto a tutti i Comuni presenti in Italia e il plafond disponibile è pari a 320 milioni di euro. Tuttavia vengono riservati il 50% dei fondi disponibili per gli interventi di efficientamento energetico su edifici comunali presenti nelle regioni del Mezzogiorno.

Entità del finanziamento

Il finanziamento verrà riconosciuto come un contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, secondo una procedura a sportello che prevedrà le semplificazioni dei vari adempimenti burocratici, sia per la procedura di acquisto e sia per la concessione del finanziamento.

Come presentare la domanda

Attualmente non è ancora prevista la modalità e la piattaforma per presentare la suddetta domanda, ma le amministrazioni comunali potranno già da ora iniziare a pensare come predisporre i progetti.

domenica 9 ottobre 2022

Bonus facciate: la nuova guida delle Entrate

 

Bonus facciate: la guida aggiornata a settembre 2022

Bonus facciate: la nuova guida delle Entrate

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Nuova guida sul bonus facciate delle Entrate: i soggetti beneficiari, i lavori ammessi e gli adempimenti necessari


Il bonus facciate, la detrazione del 60% per l’anno in corso in riferimento alla realizzazione di interventi di recupero o restauro delle pareti esterne di edifici esistenti, si avvia verso la scadenza: il 31 dicembre 2022 è, infatti, il termine ultimo previsto dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 234/2021).

Per non perdere questa opportunità e beneficiare della detrazione di imposta, ti consiglio il software per i rilievi fotografici grazie al quale è possibile eseguire il rilievo di una facciata a partire da una foto.

Guida bonus facciate

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida aggiornata a settembre 2022 sul bonus facciate. Il documento intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il “bonus facciate”, illustrando modalità e adempimenti.

Per richiedere correttamente il titolo abilitativo necessario per realizzare l’intervento, la  CILA, o la comunicazione di fine lavori dell’intervento, puoi valutare il software con i titoli abilitativi più utilizzato dai tecnici italiani. Semplice e completo ti consente di compilare, gestire e archiviare i modelli unificati e standardizzati per i titoli abilitativi in edilizia, quali:

  • CIL (Comunicazione Inizio Lavori)
  • CFL (Comunicazione fine lavori)
  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
  • CILA per Superbonus (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per interventi Superbonus)
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
  • Super SCIA (SCIA alternativa al Permesso di Costruire)
  • SCIA per l’agibilità (Segnalazione certificata per l’agibilità)
  • PDC (Permesso di Costruire)
  • modelli per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata.

Ecco i punti principali della guida aggiornata.

Il Bonus facciate, cos’è

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60% (del 90% per quelli del 2020 e 2021).

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; per quanto riguarda gli interventi, sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

I soggetti beneficiari

L’agevolazione in esame può essere usufruita da tutti, ossia inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Questo perché non si tratta soltanto di una detrazione Irpef, ma anche Ires.

I requisiti

Per poter beneficiare della detrazione in esame, i contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Interventi ammessi

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. In particolare:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus NON spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Massimali di spesa e limite detrazione

La pubblicazione chiarisce che, a differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Opzioni alternative alla detrazione: cessione del credito e sconto in fattura

Il decreto Rilancio (articolo 121 del decreto n.34/2020) ha previsto, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche per il bonus facciate.

Come riepilogato dalla circolare n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, con il decreto Superbonus, con il decreto Sostegni ter, Frodi, il decreto Bollette e il Decreto Aiuti cambiano le norme per la cessione dei crediti.

In pratica è possibile, rispettivamente:

  • cedere il credito d’imposta, di importo corrispondente alla detrazione spettante, a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari;
  • ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. E’ pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi del bonus facciate e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Per entrambe le opzioni, come già ricordato nella guida precedente, il contribuente ha l’obbligo, introdotto dal decreto Antifrodi prima e dalla legge di Bilancio 2022 poi, di richiedere:

  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, da parte di tecnici abilitati,
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

La cessione allargata

Il Fisco ricorda, infine, la “cessione allargata”: se il destinatario della prima cessione non utilizza il credito in compensazione, può attivare due ulteriori cessioni del credito, ma solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto); il contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate e va inviata esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 (provvedimento successivamente modificato da quello del 10 giugno 2022).

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Modalità di pagamento

Infine, per quanto riguarda la modalità di pagamento, il Fisco ribadisce che per accedere alla detrazione occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

 

In allegato la guida aggiornata.