mercoledì 28 dicembre 2022

Legge di Bilancio 2023: paura dell’esercizio provvisorio?

 

Legge di Bilancio 2023

Legge di Bilancio 2023: paura dell’esercizio provvisorio?

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Approda in Senato il testo “blindato” della legge di Bilancio 2023: il Senato dovrà approvarlo senza ulteriori modifiche così da scongiurare l’esercizio provvisorio

Molte le novità presentate in legge di Bilancio 2023. Ricordiamo che la manovra ogni anno rappresenta il momento più importante per il Paese dal punto di vista normativo; quest’anno il valore complessivo è pari a 35 miliardi di euro.

La settimana scorsa la manovra ha ottenuto il via libera dalla Camera dei Deputati con 197 voti a favore, 129 voti contrari e 2 astenuti.

Prima di addentrarci all’interno dell’articolo e scoprire le principali modifiche in tema di bonus edilizi e di Superbonus, ti consiglio un software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia da usare gratuitamente per 30 giorni.

Legge di Bilancio 2023

Il tempo che ci separa dalla pubblicazione della legge di Bilancio 2023 è agli sgoccioli. Il Governo Meloni spinge per portare a termine la partita in brevissimo tempo.
Il Senato dalla giornata di martedì 27 dicembre 2022 è impegnato con l’iter di approvazione del testo della manovra “blindata” senza apportare alcuna modifica per far sì che venga pubblicata entro la fine dell’anno, così  da scongiurare l’esercizio provvisorio.

Si cercherà, dunque, di scongiurare la possibilità dell’ingresso in campo dell’esercizio provvisorio.

Esercizio provvisorio cos’è, come funziona e cosa succede

Prima di soffermarci su cosa sia l’esercizio provvisorio, è doveroso chiarire che l’art. 81 della Costituzione Italiana definisce che:

Lo Stato deve assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Tuttavia, le Camere ogni anno sono obbligate entro il 31 dicembre ad approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

In virtù di ciò, se il testo non venisse approvato da entrambe le camere entro la fine del 31 dicembre 2022, si passerebbe dal primo gennaio 2023 all’esercizio provvisorio. Ricordiamo che quest’ultima misura non può essere concessa se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi.

Cosa succede

Nel caso in cui si sfori la scadenza di fine anno, scatterà la gestione della spesa pubblica per dodicesimi, ovvero, ogni mese si potrà utilizzare al massimo un dodicesimo delle poste iscritte nei capitoli del progetto di bilancio. Naturalmente fanno eccezione, i pagamenti di pensioni e stipendi.

Non sarebbe la prima volta se il Governo non rispettasse la scadenza del 31 dicembre. Difatti nella storia della Repubblica Italiana è successo 33 volte di cui l’ultima volta nel 1988 con il Governo Goria.

Novità su Superbonus e altri bonus

Vediamo di seguito le novità più importanti.

CILA-S

Un emendamento approvato prevede la proroga della CILA-S fino al 31 dicembre 2022 per consentire ai condomìni di poter beneficiare del Superbonus al 110% ancora per l’anno 2023. Questo sarà possibile solo con delibera assembleare approvata entro il 18 novembre 2022, data della pubblicazione ufficiale del dl aiuti quater 176/2022.

Bonus mobili

Novità importanti per il bonus mobili, prorogato per gli anni 2023 e 2024 con una riduzione del taglio previsto. Per il bonus mobili, infatti, era prevista una soglia di spesa per l’anno 2023 di euro 5.000 (era 10.000 euro nel 2022). Con la modifica la soglia è innalzata, per il 2023 e il 2024, a 8.000 euro.

La detrazione è applicabile per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di grandi dimensioni green. Confermata la condizione che per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Bonus barriere architettoniche

L’emendamento del Governo prevede una proroga di tre anni per la detrazione del 75% per gli interventi con cui si superano ed eliminano le barriere architettoniche. Si applicherà per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Si introduce però un paletto: per le deliberazioni dei lavori in assemblea di condominio è necessaria una maggioranza che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Case green

Un emendamento alla legge finanziaria approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede un nuovo bonus case green. La detrazione della suddetta agevolazione è pari al 50% per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B comprate direttamente dalle imprese costruttrici, entro il 31 dicembre 2023.

L’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Mutui

Ritorna la possibilità di rinegoziare il proprio mutuo da tasso variabile a tasso fisso. Tale richiesta potrà essere fatta sui mutui ipotecari in origine non superiore a 200.000 euro e per chi ha un Isee al momento della richiesta non superiore ai 35.000 euro e che non abbia avuto dei ritardi nei pagamenti delle rate.

 

 

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domenica 18 dicembre 2022

General contractor Superbonus: ruolo, caratteristiche e rischi

 

General contractor Superbonus: ruolo, caratteristiche, rischi

General contractor Superbonus: ruolo, caratteristiche e rischi

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Il general contractor nel Superbonus è la figura che si occupa dell’intera pratica edilizia. Scopri ruolo, responsabilità, costi e un esempio di contratto PDF da scaricare

Nella realizzazione delle opere di grande complessità e dai costi particolarmente elevati si sente spesso parlare di general contractor, figura oggi utilizzata non solo negli appalti pubblici, ma, con l’introduzione del Superbonus nel panorama italiano, anche negli appalti privati.

Prima di entrare nello specifico dell’argomento ti consiglio il software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia per una corretta gestione delle pratiche Superbonus.

Chi è il general contractor

Nello specifico, per general contractor (contrente generale) si intende una persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell’opera.

Tale figura è stata introdotta nel nostro ordinamento per migliorare il processo di realizzazione delle opere pubbliche; infatti, affidando l’intero compimento dell’opera ad un unico soggetto si riesce a superare le difficoltà di coordinamento tra vari operatori coinvolti garantendo contestualmente al committente pubblico, snellimento delle procedure, riduzione dei tempi e dei costi.

L’art. 194 del codice di contratti pubblici (dlgs 50/2016) definisce compiti e responsabilità del general contractor; al riguardo si riportano le principali attività:

  • la predisposizione del progetto esecutivo e le attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso;
  • l’acquisizione delle aree di sedime;
  • poteri espropriativi (attribuiti per delega dall’Ente titolare ai sensi dell’art. 6 comma 8, dpr 327/2001) in assenza di commissario;
  • l’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
  • il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
  • l’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori, ove richiesto;
  • l’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo e gli organi competenti in materia.

Chi è il general contractor nel Superbonus e quali requisiti deve avere

La figura del general contractor negli appalti privati è strettamente correlata al Superbonus, o meglio alle criticità e difficoltà ad esso collegate.

Ricordiamo ai nostri lettori che il Superbonus è stato introdotto nel panorama della normativa italiana dal DL 34/2020, convertito in L 77/2020 e smi, e ha subito nel corso del tempo numerosissime modifiche che hanno determinato un clima di incertezza tra i possibili fruitori della detrazione e addetti ai lavori. Al riguardo ti consiglio di leggere l’articolo Superbonus 2023: tutte le novità per unifamiliari e condomini, per conoscere le ultime modifiche apportate alla normativa dall’art. 9, DL 176/2022 (Decreto Aiuti quater), che ha sostanzialmente revisionato la percentuale di detrazione usufruibile.

A differenza degli appalti pubblici, nella disciplina privatistica la figura del general contractor non è espressamente regolamentata; tuttavia, la complessità degli adempimenti da porre in essere per accedere alle detrazioni fiscali e il continuo variare della normativa hanno evidenziato la necessità di introdurre un figura specializzata nel sistema privatistico, dotata di capacità manageriali e che sia in grado di gestire in maniera ottimale la complessità che attanaglia gli interventi rientranti nel Superbonus.

In definitiva, il general contractor degli appalti pubblici, per analogia legis, approda in maniera atipica anche nell’ambito privato!

Ciò detto, vediamo chi è questa figura nel Superbonus: il general contractor, è solitamente identificabile in una persona fisica o una società formata da professionisti specializzati, ai quali il committente affida l’intera pratica del Superbonus (dalla progettazione alla realizzazione completa dell’intervento di efficientamento energetico e sismico).

General contractor

Questo soggetto terzo, con organizzazione e mezzi propri si impegna ad eseguire le opere e le forniture occorrenti alla realizzazione degli interventi (redazione del progetto, fornitura materiali, fornitura componenti tecniche, esecuzione delle opere, attività di direzione lavori, ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento, asseverazioni, etc.).

Inoltre, vista la possibilità di poter trasformare la detrazione usufruibile in credito di imposta cedibile o in sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, il general contractor svolge per conto del committente anche tutte le attività legali, amministrative, tecniche e contabili, da eseguirsi con proprie risorse professionali direttamente individuate e contrattualizzate.

Solitamente, il general contractor è riconducibile ad una società, più che ad un unica persona, composta da professionalità altamente specializzate. Attraverso la cooperazione di figure esperte in settori diversi si riesce a garantire riduzione dei tempi e dei costi senza intaccare la qualità del servizio reso.

Requisito predominante, quindi, è senz’altro la capacità di questa figura di coordinare tutti gli attori che ritroviamo nel processo di costruzione, ovverossia imprese, tecnici, commercialisti e committente. Il general contractor, che conosce attentamente i vari processi, assume di fatto il ruolo di unico interlocutore per il committente e garante del rispetto degli adempimenti burocratici e delle scadenze tecniche previste per la realizzazione delle opere  che fungono da prerogativa necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali.

Come regolamentare il rapporto tra general contractor e committente

Abbiamo già detto che nel sistema privatistico non troviamo una disciplina specifica che regolamenta il rapporto tra general contractor e committente, tuttavia dalle definizioni sopra richiamate si può notare una perfetta analogia alla nozione di appalto riportata nell’art. 1655 c.c.

Un contratto di appalto, pubblico o privato che sia,  ai sensi dell’art. 1655 c.c. è un contratto:

col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

Tale è il rapporto che si instaura, nel caso di interventi edilizi di costruzione, ricostruzione, manutenzione, demolizione, etc. Elemento caratterizzante il contratto è la prestazione richiesta all’appaltatore, il quale, assumendosi il rischio di gestione, si impegna a raggiungere il risultato promesso.

Tornando alla disciplina del Superbonus, è necessario evidenziare che la stessa coinvolge un numero di operatori particolarmente elevato, pertanto, per assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa, non è sufficiente la sottoscrizione di un semplice contratto d’appalto con l’impresa esecutrice, ma entrano in gioco tutta una serie di contratti, tra i quali:

  • contratti di subappalto;
  • contratti di cessione del credito tra committente e appaltatore;
  • contratti di cessione del credito tra il committente e la banca.

Il general contractor rappresenta, quindi, la soluzione ottimale nella realizzazione di opere particolarmente complesse, in quanto il committente avrà il vantaggio di stipulare un unico contratto e di interfacciarsi con un unico referente. Quest’ultimo, svolge difatti, un ruolo di coordinamento e gestione di tutte le figure coinvolte e pertanto dovrà trovare le soluzioni ottimali alle problematiche che possono insorgere durante l’esecuzione dei lavori.

Sottoscrivere, quindi,  un contratto d’appalto con un general contractor, dà la possibilità al committente di essere assistito da un team di professionisti altamente qualificati (commercialisti, tecnici abilitati, etc.), figure che da solo avrebbe difficoltà di reperire non avendo, solitamente, le necessarie competenze tecniche.

È opportuno per una giusta tutela delle parti definire dettagliatamente nel contratto i servizi resi dal general contractor e gli obblighi che quest’ultimo ha nei confronti del committente (obbligo di realizzare l’opera, obbligo di coordinamento delle varie figure professionali, etc.) oltre alle entità del corrispettivo e annesse modalità di pagamento.

General contractor, esempio PDF da scaricare

Redigere un contratto d’appalto tra general contractor e committente, non è un’operazione banale; per rispondere a tutti gli adempimenti previsti dalle norme in vigore, in maniera semplice e assistita ti consiglio un software per la redazione di capitolati speciali d’appalto in cui troverai il modello editabile.

General contractor superbonus modello di contratto

Di seguito ti propongo, a scopo esemplificativo, un estratto PDF di di contratto d’appalto tra general contractor e committente.

General contractor: quali sono le responsabilità e rischi

Cosa succede se il general contractor non porta a compimento i lavori o non rispetta i termini previsti dalla legge, determinando di conseguenza la perdita delle agevolazioni fiscali?

La risposta a questa domanda non è semplice, atteso che come già detto, essendo il contratto d’appalto stipulato tra general contract e committente, atipico, le forme di tutela variano a seconda della scelta contrattuale e del contenuto dello stesso.

In questo clima di mancata regolamentazione della materia potrebbe accadere che vengano tralasciati aspetti rilevanti nel rapporto in essere.

A tal proposito al fine di evitare spiacevoli situazioni e per bilanciare gli interessi in gioco, è opportuno inserire nel contratto delle clausole che contemplino le ipotesi di mancato completamento dei lavori e perdita dell’agevolazione fiscale imputabile al contraente generale, con l’inserimento, ad esempio, di penali nel caso di ritardi nell’esecuzione dei lavori.

In tema di responsabilità, il discorso è lo stesso ed è collegato all’atipicità del contratto.

Difatti, questa particolare figura contrattuale, ha elementi che la riconducono prevalentemente alla disciplina dell’appalto ma potrebbe avere anche elementi del mandato. Nel caso di commistione di diversi tipi contrattuali, prevarrà in materia di responsabilità, la disciplina del tipo prevalente.

Quindi, nel caso di contratto d’appalto la disciplina della responsabilità dell’appaltatore è ben definita, ricordiamo tra tutte la garanzia per le difformità e vizi dell’opera (art. 1667 c.c.); mentre nel caso del mandato la disciplina è meno dettagliata e prevede genericamente che il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710, comma 1 c.c.).

General contractor e detrazioni fiscali nel Superbonus

Il general contractor, come facilmente intuibile, ha diritto ad una remunerazione per l’attività espletata: la domanda che sorge spontanea è se tali spese sono detraibili.

La risposta viene dall’Agenzia delle Entrate la quale ha specificato che sono agevolabili non solo le spese relative ai lavori oggetto di Superbonus, ma anche quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti all’agevolazione (visto di conformità e asseverazione).

Di conseguenza, quindi, il general contractor ha il compito di pagare direttamente imprese e professionisti per poi fatturare al committente l’intera prestazione senza ulteriori aggravi di spesa. Non sarà, dunque, agevolabile il compenso richiesto dal general contractor per l’attività di coordinamento e gestione della pratica.

 

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Superbonus 110 e colonnine di ricarica: ecco le condizioni di detraibilità

 

Superbonus e colonnine di ricarica: le condizioni di detraibilità

Superbonus 110 e colonnine di ricarica: ecco le condizioni di detraibilità

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Ok alla detrazione se il punto di ricarica non è accessibile al pubblico: il Fisco chiarisce le condizioni di non accessibilità al pubblico da rispettare

Un nuovo interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 585 del 9 dicembre 2022) riguarda uno degli interventi trainati agevolabili (previsti all’art. 119 del decreto Rilancio) e le condizioni di ammissibilità alla detrazione: l’installazione delle colonnine di ricarica.

Quando usufruire del Superbonus 110% per le colonnine

Il beneficio del Superbonus 110% per le colonnine si ottiene solo in abbinamento ad un intervento “trainante”, secondo il DL. n. 34 del 2020, convertito nella legge n.77 del 17 luglio 2020.

Nel dettaglio, l’art. 16-ter del citato decreto prevede che per l’acquisto, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’eventuale incremento della potenza disponibile (fino ad un massimo di 7 kW), possa essere riconosciuta la detrazione d’imposta del 50%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, con un ammontare complessivo massimo di 3.000 euro.

Inoltre, i sistemi che accedono alla detrazione devono essere di potenza standard e non accessibili al pubblico.

A tal riguardo, ti consiglio un software per la progettazione impianti elettrici, facile da usare, con cui puoi gestire tutte le fasi, dalla progettazione alla verifica degli impianti elettrici civili e industriali in bassa tensione, in maniera semplice e integrata.

Superbonus 110% e colonnine di ricarica: il caso

Nel caso in esame l’istante (singolo condomino) chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito all’agevolazione al 110% prevista per la realizzazione di un intervento trainante con delibera condominiale: l’isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate, per un’incidenza superiore al 25%, sulle parti comuni dell’edificio.

Unitamente a detto intervento, l’istante rappresenta l’intenzione di voler installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici nel posto auto di sua proprietà, sito al piano terreno dell’edificio condominiale, che costituisce pertinenza dell’abitazione.

A tal riguardo specifica quanto segue in merito al posto auto:

  • è sito all’interno della sagoma dell’edificio condominiale e localizzato tra due colonne portanti dello stesso;
  • è coperto nella parte superiore ed aperto nella parte anteriore costituente l’ingresso mentre è chiuso nella parte posteriore da un muro;
  • è delimitato idealmente nello spazio compreso tra le suddette colonne portanti ed il citato muro dell’edificio condominiale e lo stato di fatto è completato dalla presenza, all’ingresso di esso ed al limite della proprietà, da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto.

L’immobile condominiale, inoltre, risulta essere parte di un complesso residenziale composto da più palazzine e l’accesso ad esso, rispetto alla pubblica via, è governato da un passaggio carrabile sprovvisto di cancello o sbarra di accesso.

Alla luce di quanto espresso, il condomino chiede maggiori dettagli sul requisito di “non accessibilità al pubblico” per poter accedere alla detrazione.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio si ha che:

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

L’art. 16-­ter, comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 dispone che:

Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Risposta del Fisco: riepilogo interventi trainanti e trainati

Nel rispondere alla domanda avanzata dal contribuente, il Fisco coglie l’occasione per fare un riepilogo di quanto previsto dalla normativa.

L’art. 119 del decreto Rilancio distingue le seguenti tipologie di intervento:

  • interventi trainanti che accedono direttamente al Superbonus;
  • interventi trainati che, invece, accedono alla detrazione solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante. Condizione che si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Nello specifico, l’elenco degli interventi trainanti sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono, a loro volta, dare accesso alla detrazione per i seguenti interventi trainati, sempre se effettuati congiuntamente:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Inoltre, le spese relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l’accesso al Superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Dal Fisco: le norme che dettano le condizioni di detraibilità per gli interventi trainati

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che gli interventi trainati, per poter essere detraibili, devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti.

Nel caso in esame, prosegue il Fisco, per fa sì che l’installazione delle colonnine di ricarica possano accedere alla detrazione, occorre prendere in considerazione le suddette norme (art. 119, comma 8 del decreto Rilancio e art. 16­-ter, comma 2 del dl n. 63/2013); inoltre, l’art. 2, comma 1, lettera h), del dlgs n. 257/2016 definisce le condizioni per il “punto di ricarica non accessibile al pubblico”, ovvero:

  • un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  • un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
  • un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Premesso ciò, la colonnina di carica in esame soddisfa la condizione di “punto di ricarica non accessibile al pubblico”: è installata nel posto auto dell’istante, situato al piano terra dell’edificio condominiale ossia in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti.

Pertanto, detto intervento può beneficiare del Superbonus 110% in qualità di intervento trainato.