lunedì 26 agosto 2019

Redditi di locazione non percepiti, non tassabili anche senza convalida di sfratto

Alcuni chiarimenti sulla tassazione dei redditi di locazione non percepiti

Con la sentenza n. 594/2019, la seconda sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che i redditi di locazione non percepiti non sono tassabili anche senza convalida di sfratto.
Ma vediamo la vicenda. Le Entrate di Roma uno hanno richiesto con un accertamento maggiori imposte in dipendenza di redditi di locazione non percepiti dal locatore. Dopo aver constatato che il giudice civile aveva rilevato il mancato pagamento dei canoni scaduti, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso e annullato la pretesa erariale.
L’ufficio finanziario ha proposto appello replicando che la procedura, sia pure attestante la morosità del conduttore, non si era definita con un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. In udienza, infatti, la conduttrice morosa aveva riconsegnato le chiavi davanti al giudice determinando una sentenza di risoluzione contrattuale.
L’ufficio ha sostenuto che le disposizioni dell’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 prevedono la non tassabilità dei soli canoni di locazione di immobili a uso abitativo non riscossi, per i quali si sia conclusa la convalida di sfratto. Nel caso specifico, non vi era stata convalida di sfratto, quindi i redditi dovevano essere indicati nella dichiarazione annuale.
La decisione dei giudici provinciali è stata confermata dalla Commissione regionale del Lazio che ha annullato la pretesa erariale. Secondo quanto stabilito dai giudici regionali capitolini, le disposizioni dell’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 devono essere interpretate secondo la ratio della norma che intende escludere dal reddito i canoni di locazione non effettivamente percepiti dal locatore e non secondo l’interpretazione letterale. Il collegio ha precisato che questo deve essere sia quando la procedura si concluda con un provvedimento di convalida di sfratto, sia nel caso in cui, con la riconsegna dell’immobile, la stessa procedura si sia conclusa con una risoluzione contrattuale in seguito alla riconsegna delle chiavi in udienza. La Commissione, respingendo l’appello dell’Agenzia erariale, ha condannato l’ufficio al rimborso delle spese di lite quantificate in euro 1.500,00.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

venerdì 23 agosto 2019

Controllo caldaia, spetta al locatore o al conduttore?

Il controllo della caldaia rappresenta un onere conseguente all’uso dell’immobile
Il controllo della caldaia, in caso di immobile affittato, spetta al conduttore. Si tratta infatti di un onere conseguente all’uso dell’immobile.
Nel caso in cui il conduttore non provveda alla pulizia della canna fumaria e al controllo dei fumi e il Comune sanzioni il locatore, quest’ultimo potrà rivalersi sull’inquilino.
Ma quando si tratta di casa in affitto, come capire quali spese spettano all’inquilino e quali al proprietario? Il primo passo da fare è vedere quanto riportato nel contratto di locazione. Le due parti, infatti, possono aver raggiunto un particolare accordo e specificato il tutto all’interno del contratto di locazione al momento della stipula.
Diversamente, di norma, viene inserito quanto previsto dalla legge. E in questo caso si fa riferimento agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile.
L’articolo 1576 del Codice Civile afferma, in modo generico, che spettano al conduttore le spese di piccola manutenzione, mentre competono al locatore le spese per le riparazioni necessarie, che permettono all’immobile di servire all’uso per cui è locato, generalmente quelle di straordinaria manutenzione.
L’articolo 1609 del Codice Civile fa specifica menzione degli interventi di piccola manutenzione a carico dell’inquilino. Sono a carico dell’inquilino le riparazioni che sono conseguenza dell’uso, ma non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito, non avendovi dato causa col fatto proprio o con quello dei suoi dipendenti. Tali riparazioni faranno carico al locatore salvo patto contrario e salvo l’esistenza di un uso locale che le ponga invece a carico dell’inquilino.

 Fonte : "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

giovedì 22 agosto 2019

Mancata comunicazione proroga contratto cedolare secca, cosa è cambiato

Le novità del decreto crescita

La mancata comunicazione della proroga del contratto di affitto con cedolare secca non produce più sanzioni. Il decreto crescita ha cancellato le multe previste per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di affitto di casa con il regime agevolato.
La mancata comunicazione della proroga della cedolare secca non comporta più le sanzioni previste dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011. La sanzione era calcolata nella misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
Rimangono invece le sanzioni per l’omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione (sia per quanto riguarda i contratti con cedolare secca, sia per i contratti tradizionali). La sanzione amministrativa va dal 60 al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

mercoledì 14 agosto 2019


Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)

Mese luglio 2019

Il numero indice per il mese di luglio (base 2015=100) è pari a:102,7
Principali variazioni rispetto al mese di luglio 2019
variazione mensile per il periodo giugno 2019 - luglio 2019:0,0%
variazione annuale per il periodo luglio 2018 - luglio 2019:+0,2%
variazione biennale per il periodo luglio 2017 -luglio 2019:+1,7%
Prossimo comunicato relativo all'indice di agosto 2019: lunedì 16 settembre 2019.

Mese giugno 2019
Il numero indice per il mese di giugno (base 2015=100) è pari a: 102,7
Principali variazioni rispetto al mese di giugno 2019
variazione mensile per il periodo maggio 2019 - giugno 2019: 0,0%
variazione annuale per il periodo giugno 2018 - giugno 2019: +0,5%
variazione biennale per il periodo giugno 2017 - giugno 2019: +1,7%