LE
AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI,
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI
sulla
base della legge di bilancio 2017
RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE
(detrazione
Irpef)
Oggetto
dell’agevolazione
- per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
- per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc.
Importo
massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
- dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro
- dall’1.1.2018 = 48.000 euro
Misura
della detrazione (dall’imposta lorda)
- dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali
- dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali
ACQUISTO
MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(detrazione
Irpef)
Oggetto
dell’agevolazione
- Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione"
- Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
a)
dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla
presente misura sono computate, ai fini della fruizione della
detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle
detrazioni Irpef)
b)
dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese
documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione
principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo
familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno
tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni)
“acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui
al punto a).
Misura
della detrazione (dall’imposta lorda)
- dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali
- dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali
- dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017
INTERVENTI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(detrazione
Irpef/Ires)
Oggetto
dell’agevolazione
- Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
- Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Importo
massimo della detrazione
- dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
- dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie
Misura
della detrazione (dall’imposta lorda)
- dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue
- dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue
INTERVENTI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI
(detrazione
Irpef/Ires)
Oggetto
dell’agevolazione
Interventi
di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis
(supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Importo
massimo della detrazione
- dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
- dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie
Misura
della detrazione (dall’imposta lorda)
- dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali
- dall’1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali
Cessione
crediti ai fornitori
Per
le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area”
(pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione
dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti
interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate
nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
22.3.2016.
SPECIFICI
INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
(detrazione
Irpef/Ires)
Oggetto
dell’agevolazione
a)
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli
edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo
b)
Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni
di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità
media di cui al D.M. Mise 26.6.’15
Importo
massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
- dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
- dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie
Misura
della detrazione (dall’imposta lorda)
- dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali
- dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali
- dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Asseverazione
La
sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da
professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione
energetica degli edifici di cui al D.M. Mise 26.6.’15.
Cessione
crediti ai fornitori
Per
le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in
luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà
di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per
effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
INTERVENTI
ANTISISMICI
(detrazione
Irpef/Ires)
Oggetto
dell’agevolazione
- specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017
- dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili
Importo
massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
- fino al 31.12.2016 = 96.000 euro
- dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro
- dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura
della detrazione (dall’imposta lorda)
- fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali
- dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali
- dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori
interventi
L’agevolazione
di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017
DETRAZIONI
POTENZIATE
Misura
potenziata della detrazione
- elevata al 70%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- elevata all’80%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
- elevata al 75%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- elevata all’85%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
Linee
guida
Le
linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di
professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati
sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Cessione
crediti ai fornitori
Per
le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi
antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i
soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda,
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai
fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito
(con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite
con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Divieto
di cumulo
Le
detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con
agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme
speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici
Fonte:
Confedilizia
“Agenzia
Farini
059/454227”