venerdì 30 dicembre 2016

Agevolazioni fiscali


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI

sulla base della legge di bilancio 2017





RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
(detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione
  • per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc.


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2018 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(detrazione Irpef)


Oggetto dell’agevolazione
  • Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione"
  • Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
          a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)

          b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a).


Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017
 
 
 



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
  • Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
  • Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue
  • dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI
(detrazione Irpef/Ires)


Oggetto dell’agevolazione
Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali

Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.




SPECIFICI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. Mise 26.6.’15


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Asseverazione
La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Mise 26.6.’15.


Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


 
 
 
 
INTERVENTI ANTISISMICI
(detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell’agevolazione
  • specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017
  • dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • fino al 31.12.2016 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori interventi
L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017
DETRAZIONI POTENZIATE

Misura potenziata della detrazione
  • elevata al 70%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’80%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
  • elevata al 75%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’85%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
Linee guida
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Divieto di cumulo
Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici



Fonte: Confedilizia
Agenzia Farini
059/454227”


mercoledì 21 dicembre 2016

Case, calo dei prezzi a Modena

Case, calo dei prezzi a Modena
Nell’anno 2016 la domanda di abitazioni in Emilia Romagna è cresciuta del 5,2%, mentre i prezzi si sono stabilizzati, con un valore medio di vendita al metro quadro pari a circa 1.900 euro. Questo emerge dai dati dell'Osservatorio di Casa.it sul mercato residenziale, a ottobre 2016, rispetto all'inizio dell'anno. Nel dettaglio, da gennaio a ottobre la domanda «cresce in tutte le città della regione». Le più dinamiche risultano Bologna (+6,9%) e Parma (+5,5%). Seguono Ferrara e Reggio Emilia (+4,8%), Cesena e Rimini (+4,5%), Ravenna (+4,3%), Piacenza (+3,9%), Forlì (+3,2%) e Modena (+2,9%). Sul fronte dei prezzi, segno positivo per Bologna (+2,1%), Ferrara e Cesena (+1,2%), e Reggio Emilia (+1%), mentre si registra un calo a Piacenza (-1,5%), Ravenna (-1,1%), e Modena (-0,8%). Stabili, invece, Parma, Forlì e Rimini.


Per quanto riguarda il prezzo medio, a livello regionale è di circa 1.900 euro al metro quadro, e il budget a disposizione delle famiglie è di circa 152.000 euro.


Bologna (2.900 euro al metro quadro) e Rimini (2.800) sono le città più care, mentre Ferrara (1.650) e Reggio Emilia (1.750) sono le più economiche. Nelle altre città a Parma il costo è di 2.100 euro al metro, a Modena di 2.000, a Cesena di 1.980, a Ravenna di 1.950, a Forlì di 1.900 e a Piacenza di 1.850. Numeri che il responsabile del centro studi di Casa.it, Alessandro Ghisolfi, commenta dicendo che «la crescita della domanda conferma che il mercato si sta risvegliando, e che le famiglie restano intenzionate a comprare casa, nonostante le incertezze sull'evoluzione del quadro macro economico del Paese».


Il budget di acquisto, conclude Ghisolfi, «si è sicuramente ridimensionato, ma il ritorno delle banche a finanziare gli acquisti sta creando uno scenario più positivo».


da “Gazzetta di Modena”
Agenzia Farini
059/454227

mercoledì 14 dicembre 2016

Le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova


LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI OMI NON COSTITUISCONO
FONTE TIPICA DI PROVA


OMI: Osservatorio del Mercato Immobiliare è un istituto incaricato e misurare e predisporre dati economico-finanziari riferiti a beni immobiliari, in condizioni ordinarie e ubicate nella medesima zona omogenea, oggetto di compravendite o di affitto.

Non sono inclusi quindi gli immobili di particolare degrado o di pregio e che presentano caratteristiche non ordinarie per la zona di appartenenza.

Le quotazioni OMI funzionano attraverso la gestione di una banca dati delle quotazioni degli immobili.
La banca dati contiene le quotazioni dei valori di mercato minimi e massimi dei valori immobiliari e delle locazioni presenti su tutto il territorio. Elabora anche studi e analisi sui dati stessi.





Detto questo possiamo però evincere dalla sentenza della cassazione n.21569/2016 che le quotazioni immobiliari OMI, pubblicate di norma a cadenza semestrale nel sito dell'Agenzia delle Entrate, non possono essere utilizzate dal giudice come prova tipica nei processi; ovvero sono solamente degli indicatori parziali, non idonei a fornire dei risultati apprezzabili per la decisione.

Solo la perizia effettuata da un tecnico professionista, infatti, può delineare e descrivere in maniera completa e con pieno potere l'immobile e motivarne il valore da lui attribuito.

Come specifica il decreto del Presidente della Repubblica descritto sopra, affinchè l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del valore effettivo di un determinato immobile sia preciso e corretto e quindi possa costituire fonte tipica di prova si devono tenere in considerazione vari parametri non deducibili dai soli valori omi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


Per informazioni più precise si può consultare l' art. 51, comma 2 del d.P.R n.131 del 26 aprile 1986.



L'Agenzia Farini è in grado di effettuare questo tipo di valutazione.
 Contattateci allo 059/454227




da Agenzia Farini
tel. 059/454227”

mercoledì 7 dicembre 2016

Il business vola oltre i confini: nasce una piattaforma globale


IL BUSINESS VOLA OLTRE I CONFINI: NASCE UNA PIATTAFORMA GLOBALE



Siete interessati a comprare o prendere in affitto una casa all'estero?

Vi proponiamo un interessante articolo tratto da La Repubblica.







Per gli italiani interessati ad acquistare o prendere in affitto una casa all'estero, ma anche per gli stranieri che guardano con crescente interesse alla Penisola, Casa.it ha lanciato una piattaforma internazionale di annunci immobiliari, opera del lavoro di progettazione realizzato dalla controllante Rea Group con i partner associati in tutti i continenti. Così gli utenti che navigano sull'url www.casa.it/international possono consultare un database composto da 4,3 milioni di annunci, attingendo da un bacino di offerte provenienti da 56 Paesi diversi fra Europa, Stati Uniti e Sud Est Asiatico. Tutti gli annunci sono tradotti in italiano e nel portale si potrà avere accesso anche a informazioni circa i mercati esteri, come indicazioni sulle tasse. Un mercato importante, quello internazionale, come dimostra la crescita dell'interesse degli italiani verso i Paesi esteri: il trend delle compravendite all'estero registra infatti una crescita media annua del 3,8% dal 2013 in avanti, con oltre 40mila transazioni condotte in porto nel 2015.

Questo nonostante il peso crescerne del fisco sul settore immobiliare. Varie le ragioni: «C'è chi cerca casa all'estero come forma di investimento, in un'ottica di diversificazione dei propri risparmi e chi per un interesse specifico verso un'area o una determinata città», spiega Luca Rossetto, general manager di Casa.it. «E c'è anche chi lo fa per pianificare il proprio futuro in una qualche altra parte del mondo. Attraverso il Global Property Network rispondiamo a queste esigenze, offrendo la possibilità di consultare annunci in tutto il mondo e, per chi è intenzionato a vendere, offrendogli un'audience che supera i 200 milioni di utenti».


Arthur Charlaftis, chief operating officer international di Rea Group, spiega che si é lavorato soprattutto sul fronte dell'omogeneizzazione delle modalità di offerta. «Con un solo click le persone adesso potranno cercare un'abitazione sulla spiaggia in Giamaica, un magazzino a Brooklyn, una villa in Tailandia o addirittura un castello nella campagna francese». Il gruppo, quotato alla Borsa australiana con una capitalizzazione di circa 5 miliardi di euro, ha archiviato l'anno fiscale 2016 (chiuso il 30 giugno scorso) con una crescita dei ricavi del 20% rispetto all'anno precedente, pari a 413,1 milioni di euro Aumentano anche l'Ebitda (+22%), che si attesta a 227,8 milioni di euro e l'utile netto (+16%), passato da 121,6 milioni agli attuali 140,7 milioni di euro. Quanto all'Italia, Casa.it conta 6,9 milioni di utenti unici al mese, con le pagine viste che nell'ultimo anno sono cresciute nell'ordine del 34%. L'ultima novità del portale nazionale è la possibilità di proporre gli annunci immobiliari con foto a 360 gradi, in modo da offrire agli utenti una visione dinamica dell'abitazione.



Da “La Repubblica”
Agenzia Farini
tel. 059/454227

sabato 3 dicembre 2016

Come tutelarsi nei contratti d'affitto


COME TUTELARSI NEI CONTRATTI D'AFFITTO


Oggi vediamo quali sono i rischi che si possono incontrare nello stipulare un contratto d'affitto e come si devono tutelare il proprietario e l'inquilino.

Ma andiamo con ordine, vediamo prima cos'è nello specifico un contratto d'affitto.

Il contratto d'affitto è un patto tra due parti dove il locatore (proprietario) si obbliga a far godere un bene (mobile o immobile) all'altra parte, locatario o conduttore (inquilino) per un periodo di tempo determinato.
Il locatario invece, si impegna a versare un corrispettivo in denaro e a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata.




QUALI SONO I RISCHI PER IL PROPRIETARIO?
Il rischio principale che corre il proprietario che decide di affittare un immobile è quello di ritrovarsi in casa inquilini morosi o che danneggino pesantemente l'abitazione.
Spesso capita che la cauzione versata al momento della stipula del contratto (solitamente 2 mesi) non basta per coprire le spese da sostenere tra le tasse, oneri condominiali ed eventuali riparazioni.


COSA DEVE FARE IL PROPRIETARIO PER TUTELARSI?


Vediamo qualche accorgimento per tutelarsi sia prima che dopo la stipula del contratto.

  • rivolgersi ad un'agenzia immobiliare per la ricerca di un inquilino e durante il rapporto di locazione. Il locatore paga una provvigione che è di circa il 10% del canone annuo.
  • scegliere consapevolmente la tipologia del contratto da sottoporre. I diversi tipi di contratto possono essere: contratto a canone libero, contratto a canone concordato che usufruisce di un regime di tassazione agevolata.
  • conoscere l'inquilino; si può organizzare qualche incontro conoscitivo dove si può proporre un questionario in modo da capire, in base alle risposte, qualcosa in più sulla persona con cui si avrà a che fare.

  • dotarsi di garanzie prima della stipula del contratto.
    Potrebbe essere utile contattare il proprietario precedente/attuale del vostro futuro inquilino per capire che tipo di esperienza e di rapporto hanno avuto. Soprattutto per capire se è una persona puntuale nei pagamenti e in che condizioni mantiene la casa.

  • richiedere due mensilità di cauzione. Il proprietario tiene in consegna la somma di denaro con il diritto di trattenerla nel caso di mancato pagamento o danni all'abitazione e il dovere di restituirla nel momento in cui rientra in possesso dell'immobile nelle stesse condizioni in cui l'ha consegnato.

  • richiedere la fideiussione in quanto copertura del pagamento del canone al posto della cauzione. Garantisce il pagamento al locatore nel caso in cui l'inquilino non paghi i canoni o danneggi l'alloggio.

  • procedere con il procedimento di sfratto.
    Se l'inquilino non paga il canone nei termini concordati il contratto può essere risolto.

COSA DEVE FARE L'INQUILINO PER TUTELARSI?

Anche l'inquilino deve prendere delle precauzioni prima di procedere al contratto.
  • prima di procedere con la firma del contratto è bene conoscere con precisione tutte le caratteristiche dell'immobile (riscaldamento, eventuali infiltrazioni o umidità, spese condominiali, prese e impianto elettrico,....)
    E' importante infatti ricordarsi che una volta firmato il contratto è scontata la presa visione e l'accettazione da parte dell'inquilino dello stato di fatto dell'immobile.
  • controllare che tipo di contratto d'affitto viene stipulato.
    Nel contratto proposto dal proprietario è di fondamentale importanza controllare la forma scritta: le clausole o i patti non aventi forma scritta sono legalmente nulli.
    Prima di firmare il contratto è di fondamentale importanza leggerlo in tutte le sue parti.

  • prestare molta attenzione alla clausola che indica un eventuale aggiornamento del canone.
    Il contratto a canone libero prevede l'aggiornamento ISTAT annuale per una percentuale stabilita, invece nel contratto con cedolare secca non è previsto.
    Evitare le clausole di aggiornamenti a discrezione del proprietario (potrebbe aumentare in modo spropositato il canone mensile).

  • nel caso il proprietario vuole vendere l'immobile l'inquilino è obbligato ad accettare il cambio di proprietario ma ha il diritto di rimanere nell'alloggio fino allo scadere del contratto.

    da Agenzia Farini
    059/454227”



mercoledì 30 novembre 2016

Case, boom di compravendite continua la discesa dei prezzi


CASE, BOOM DI COMPRAVENDITE CONTINUA LA DISCESA DEI PREZZI



Questi ultimi mesi del 2016 hanno segnato un aumento della compravendita immobiliare non solo sulle abitazioni ma anche sui capannoni e negozi.
Leggiamo insieme l'articolo del "La Repubblica" per avere più dettagli in merito.






Case, box auto e uffici venduti a prezzi sempre più bassi, tassi di interesse dei mutui ai minimi storici, sfiducia verso altri investimenti ed ecco che in Italia si acquistano sempre più immobili, tanto che nel secondo trimestre di quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di compravendite.

Ben 305mila, di cui circa 143mila di abitazioni, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare di Agenzia delle Entrate. Un numero in aumento di quasi un 22% rispetto ai dati dello stesso trimestre 2015.
Superiore anche alla crescita registrata nei primi tre mesi dell’anno quando era del 17,3%. Tanto che, secondo le stime del gruppo immobiliare Tecnocasa, a fine anno le compravendite di abitazioni potrebbero attestarsi tra le 480 e 500 mila. In crescita rispetto alle 449mila del 2015 ma ancora lontanissime dalle 845mila del 2006. Gli operatori tirano comunque un sospiro di sollievo.

«Dopo anni terribili per il mercato, avvertiamo un ritorno di fiducia sempre più forte fra i compratori», conferma Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, portale di annunci online tra i più conosciuti del Bel Paese.

Si comprano più capannoni e immobili destinati ad attività produttive, in tutto 2.895 quelli venduti tra aprile e giugno scorso (+30%), ma anche più negozi e locali per attività commerciali: 7.593 in crescita del 12,9. Sono però le compravendite di case quelle che stanno ritornando pian piano ai livelli antecedenti al 2012, quando erano scese a 448mila. Nel secondo trimestre di quest’anno hanno segnato un aumento del 22,9% e si tratta della crescita in assoluto più consistente dal 2004.

Ancora una volta è il Nord Italia a registrare il maggior numero di transazioni, arrivando a pesare la metà del totale. Nel secondo trimestre di quest’anno la crescita è stata del 25% rispetto al 2015. Anche il Centro ed il Sud del Paese registrano un aumento del 20% rispetto ai trimestri precedenti.
Il maggior numero di compravendite di case si è avuto a Roma (8.250), Milano (6.150) e Torino (3.406). Tra le città spicca in particolare il dato di Bologna, dove le compravendite crescono più che altrove (+33,5%).

Questa ritrovata voglia di spendere nel mattone si era iniziata a far sentire nel 2014, per proseguire nel 2015 con le compravendite in aumento del 6,5%.
Ora sembra un trend destinato a proseguire, tanto che si sono persino ridotti i tempi di vendita che si attestano intorno a 159 giorni.

Si acquistano soprattutto “prime case”, in modo particolare se si trovano in centro città. Del resto, come mostra una ricerca realizzata da Immobiliare.it su un campione di oltre 1.500 persone e pubblicata solo qualche settimana fa, sette italiani su dieci sono convinti che questo sia un momento propizio per comprare.

Nel terzo trimestre 2012 la pensavano così solo cinque su dieci. Appena l’8,4% degli intervistati si è invece detto dubbioso sulla bontà di un acquisto in questo momento. Forse si tratta di chi crede che i prezzi possano continuare a scendere.

Negli ultimi dieci anni gli immobili non hanno cessato di perdere valore. Addirittura una recente analisi di Tecnocasa mostra come per un’abitazione di 85 metri quadri oggi si spendano poco più di sei anni di stipendio di un italiano medio (circa 26mila euro lordi all’anno). Nel 2006 ne servivano invece almeno dieci.

A Roma, tra le città più care, bisogna versare dieci annualità. Nel 2006 ne servivano quattordici, tanto che anche all’ombra del Cupolone le compravendite sono aumentate del 12,5% nei primi sei mesi di quest’anno e si riescono a dare via anche gli immobili di lusso, certi attici da 15mila euro al metro quadro con vista mozzafiato su piazza di Spagna. A Milano, seconda città più cara d’Italia, sono invece necessarie nove annualità (13,7 nel 2006). Segue Firenze con poco più di otto e mezzo. Mentre a Palermo, Genova, Torino e Verona si possono invece spendere cifre di gran lunga inferiori a quelle della media nazionale: bastano 3,9 anni di salario per comprar casa nel capoluogo siciliano, 4,4 per firmare un contratto d’acquisto nella città della Lanterna, 4,5 a Torino e a Verona.

Secondo Standard & Poor’s il costo della casa potrebbe tornare a crescere nel 2017 e 2018 ma al massimo dell’1%.

Eppure, nonostante le ottime condizioni di mercato, le compravendite sono ancora lontane dai numeri che si registravano nel 2006. Colpa dell’economia italiana che non ha certo spiccato il volo. Ma colpa anche delle tasse considerate troppo alte.

«Siamo contenti per i dati in crescita delle compravendite, ma per far ripartire davvero il mercato è necessario allentare la pressione fiscale sugli immobili, in modo da restituire un ritorno economico sugli investimenti », incalza Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip.

Secondo l’associazione degli agenti immobiliari, a cui aderiscono 12mila agenzie e più di 50mila operatori, dal 2011 ad oggi molti provvedimenti fiscali hanno invece distrutto il comparto.

«Tra tasse locali e nazionali, si è arrivati a sfiorare i 30 miliardi rispetto ai 9,5 precedenti», prosegue il presidente che invita il governo a fare una cura shock sull’immobiliare.

«Si abbassino le rendite catastali e si riporti la tassazione a livelli accettabili. I nostri concittadini credono ancora nel mattone, nonostante ciò che sostengono alcuni esperti, e se non riescono a comprare in Italia è perché è poco remunerativo». Nel secondo trimestre, il primato di compravendite di case è di Roma (8.250), poi Milano (6.150) e Torino (3.406). Un’abitazione di 85 mq oggi si compra con poco più di sei anni di stipendio di un italiano medio (circa 26mila euro lordi all’anno). Nel 2006 ne servivano almeno dieci.



Da “La Repubblica”

Agenzia Farini
tel: 059/454227

martedì 22 novembre 2016

MUTUI SENZA FRENI, IL TASSO FISSO RESTA IL PREFERITO


MUTUI SENZA FRENI, IL TASSO FISSO RESTA IL PREFERITO



Le ultime rilevazioni dell'Abi sostengono che da gennaio a settembre del 2016 le erogazioni segnano un aumento del 40% rispetto all'anno precedente.






A questo proposito proponiamo un articolo del giornale "La Repubblica"



Gli spread ai minimi storici, la ripresa delle compravendite, la crescente concorrenza tra istituti di credito.
Tre ragioni per spiegare la corsa dei mutui che prosegue in Italia nonostante l'indebolirsi della spinta proveniente dalle surroghe.

Secondo le ultime rilevazioni dell'Abi nei primi nove mesi del 2016 le erogazioni hanno registrato un balzo del 40% rispetto a dodici mesi prima. La rottamazione dei vecchi mutui prosegue, ma con meno forza rispetto al passato, dato che molti di coloro che avevano in essere finanziamenti con tassi elevati hanno già provveduto a rinegoziare il contratto o a passare a un altro istituto.
Tanto che anche lo stock dei mutui in essere delle famiglie risulta in crescita.

Una conferma in tal senso arriva dalle rilevazioni di Mutuionline.it, che segnalano come le sostituzioni e le surroghe incidano per il 52,5% di tutte le erogazioni online tra luglio e ottobre, in frenata rispetto al 57,5% del primo semestre.
Di pari passo cresce la quota dei mutui casa che passano dal 34,2% 39,3%.
Quanto ai tassi, viene confermata la dominanza del fisso (il 73,3% delle erogazioni), con il variabile a meno di un quarto (23,5%), il variabile con cap al 2,1% e il misto all’1,1%

Dati che spiegano alla luce del fatto che oggi è possibile trovare sul mercato tassi fissi intorno all'1,5-1,8% contro variabili a poco meno dell'1%», spiega Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuionline.it.

La distanza resta importante, ma di fronte alla possibilità di fissare il costo della rata per tutta la durata del contratto spinge evidentemente a preferire la strada più sicura.

Anche se la situazione dei tassi ufficiali non lascia immaginare un rialzo consistente in Europa nei prossimi anni. La normalizzazione è inevitabile prima o poi, ma chi sceglie il variabile lo fa soprattutto nella consapevolezza che la maggior parte degli interessi si paga nei primi anni.

Per quanto riguarda la durata invece, la maggioranza dei mutui erogati ha una durata di 20 (il 29,5%) o di 15 anni(il 20,6%). Questo dato si spiega alla luce dell'atteggiamento assunto dagli istituti di credito nel post-crisi: gli spread (in pratica il guadagno della banca che si aggiunge allo spread) sono contenuti, ma solo per chi chiede finanziamenti fino al 60% o poco più del prezzo di compravendita.

Nei casi di maggiore indebitamento, il tasso applicato sale perché il mutuatario viene ritenuto più rischioso. A livello di localizzazione geografica, i mutui erogati, segnala ancora l’osservatorio di Mutuionline.it, sono andati per il 39,7% al Centro Italia, seguito dal Nord con il 36,7%, il Sud al 16% e le Isole in coda (7,6%).

Detto di quel che è stato finora, lo scenario resta positivo anche per chi si appresta oggi ad acquistare casa.
I prezzi in Italia continuano a calare, ma il dato del secondo trimestre (-0,4% rispetto al primo e — 1,4% nel confronto annuo) è il segnale che si va verso una stabilizzazione.
Che per altro è già evidente tra le case già esistenti. La combinazione di queste evidenze fa dire a Stefano Rossini, amministratore e fondatore di MutuiSupermarket.it che «siamo vicino a un punto di svolta».

Anche perché ripresa delle compravendite è già in atto: nel secondo trimestre del 2016, segnala l'Istat, le convenzioni notarili sono cresciute del 20,6% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Appena torneranno a crescere anche i prezzi, vi sarà la spinta psicologica ad accelerare le decisioni d'acquisto», spiega l'esperto.

Anche perché sul fronte degli spread ci sono i primi segnali di tensione.
«Alcuni istituti hanno cominciato a propone i mutui a tasso variabile solo con la clausola floor, che li porta a considerare il parametro base per il calcolo dello spread a zero anziché seguendo l'Euribor a tre mesi, attualmente intorno al — 0,3%».

Il risultato, dunque, è che il tasso finale risulta più elevato. Segno che la battaglia per aggiudicarsi il maggior numero di clienti mostra i primi segnali di stanchezza e si comincia a valutare con maggiore attenzione la sostenibilità economica delle politiche commerciali più aggressive.




Da “La Repubblica”

Agenzia Farini
tel: 059/454227

giovedì 17 novembre 2016

Affitti in nero



AFFITTI IN NERO
 

Qualcuno di voi, negli anni passati, ha percepito redditi da locazione in nero? Ovvero non dichiarati all'Agenzia delle Entrate?

Allora potreste ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate dove viene segnalata l'anomalia.


Ma capiamo insieme di cosa si tratta.

L'amministrazione finanziaria ha dichiarato tramite comunicato stampa che l'Agenzia delle Entrate sta per inviare circa 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 hanno percepito e non dichiarato o dichiarato parzialmente redditi di affitto (derivati da contratti di locazione di immobili) compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono informazioni utili che permettono a tutti i contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta indicazione del reddito nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito il <<calcolatore>> online denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012” che permette di calcolare velocemente le sanzioni ridotte sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.


Il calcolatore del Fisco è raggiungibile online al seguente indirizzo:


 
 
 
 
 
Cosa fare se si riceve questa lettera?

Il cittadino potrà mettersi in contatto con l'Amministrazione finanziaria per chiarire la sua posizione evitando che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio.

Se il cittadino ammette il proprio errore può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta.
Per effettuare il pagamento occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.


Sul sito delle Entrate, nella sezione “l'Agenzia comunica” è disponibile una guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega come muoversi per regolarizzare la propria posizione fiscale.


Vediamo infine le sanzioni ridotte

Se il reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata.


Se è stato scelto il regime della cedolare secca:
  • 30% della maggiore imposta determinata se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
  • 40% della maggiore imposta determinata se i canoni non sono stati dichiarati.


E' inoltre possibile consultare il nuovo vademecum dell'Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera e come rimediare agli errori commessi.



Da Agenzia Farini
tel. 059/454227

venerdì 11 novembre 2016

Sfratto per morosità

SFRATTO PER MOROSITA'



Lo sfratto per morosità è la procedura formale che il locatore (proprietario che mette in affitto l'immobile per uso abitazione o commerciale) può attivare quando l'affittuario non paga i canoni mensili concordati nel contratto di locazione.

Le tipologie di sfratto per morosità possono essere le seguenti:
  • procedura, intimazione, convalida e sfratto per morosità sia per uso abitativo che commerciale quando l'inquilino non paga i canoni mensili concordati nel contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate
  • sfratto per finita locazione quando terminato il periodo di affitto concordato in precedenza il proprietario decide di richiedere all'inquilino la restituzione del bene
  • sfratto per necessità quando il proprietario decide di cambiare l'uso dell'immobile oppure se vuole utilizzarlo per una sua attività imprenditoriale
  • sfratto per risoluzione contratto di locazione per adempimento quando il Giudice decide di convalidare lo sfratto a fronte di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'inquilino come ad esempio il sub-affitto che è vietato dalla legge o un cambio d'uso non consentito.
Lo sfratto ha inizio quando il proprietario dell'immobile si rivolge a un avvocato per avviare la pratica di intimazione convalida sfratto per morosità.
Egli chiede al giudice del tribunale un provvedimento con cui ottenere lo sfratto e ordina anche in via provvisoria all'affittuario di lasciare immediatamente o entro una specifica data l'immobile da lui affittato e occupato.

Con tale proceduta il locatore ottiene:
  1. la risoluzione del contratto di locazione
  2. il rilascio immediato dell'immobile affittato
  3. la condanna dell'inquilino al pagamento immediato dei canoni mensili ancora insoluti tramite decreto ingiuntivo esecutivo.
Per procedere con la convalida di sfratto per morosità occorrono delle condizioni precise:
  • stipula del contratto di locazione
  • registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate
  • accordo tra le parti riguardo all'importo dei canoni mensili e alla data prevista per il pagamento entro il quale l'inquilino deve effettuare il versamento
  • mancato o ritardato pagamento del canone mensile da parte dell'inquilino
Documenti necessari:
  • copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • copia delle ricevute di pagamento affitto precedenti;
  • copia degli eventuali solleciti inviati all'affittuario moroso.
I tempi per richiedere ed ottenere uno sfratto sono circa 3 mesi.


Quando l'avvocato compone l'atto di citazione di convalida che contiene l'intimazione di sfratto, tale atto va notificato tramite raccomandata consegnata dall'ufficiale giudiziario con il quale il locatario e locatore vengono convocati in udienza.



In seguito l'inquilino chiede al giudice il termine di garanzia in modo da avere la possibilità di procedere con il mancato pagamento del canone di locazione e saldare la sua morosità.


Una volta convalidato lo sfratto viene emesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.


L'affittuario sfrattato ha il diritto di opporsi presentandosi all'udienza con prove scritte che attestino le cause materiali che hanno portato al mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il locatore che attiva la precedura è tenuto a versare il contributo unificato che si calcola in base al valore della lite o dell'importo totale dei canoni di locazione insoluto.



Metodi di pagamento:

  • bollettino/conto corrente postale tramite tutti gli uffici postali;
  • modello F23 presso banche e internet banking;
  • modello comunicazione di versamento contributo unificato disponibile in formato elettronico.   

Da Agenzia Farini
059  454227

venerdì 4 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017

Legge di bilancio 2017, il testo in esame alla Camara con le novità per la casa





Il testo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” è arrivato alla Camera. Tante le misure per la casa contenute all’articolo 2 “Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive”. Vediamole.

Ecobonus e bonus ristrutturazioni

Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal decreto. Viene prorogata al 31 dicembre 2017 anche la detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013.

Sismabonus

Viene introdotta una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
L’agevolazione riguarda le spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le disposizioni si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3.
E’ previsto l’innalzamento dell’aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 al 70%, ovvero all’80% allorché gli stessi realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, secondo le linee guida che saranno definite con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alle modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi.
Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75%, ovvero dell’85% a seconda dell’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
E’ prevista, altresì, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a qualsivoglia soggetto terzo secondo le modalità attuative definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Viene introdotta, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell’anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

Ecobonus per Iacp

E’ prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’art. 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015 secondo la quale la detrazione per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Credito d’imposta alberghi

Disposta la proroga e il potenziamento dell’agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Nelle relazione illustrativa è scritto che “l’agevolazione fiscale - ferma restando l’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di imposta 2017 e 2018, è incrementata nella misura del 65% ed è estesa anche agli agriturismi atteso che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività e contribuiscono allo sviluppo di una offerta turistica di qualità”.

da " Idealista"
Agenzia Farini