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sabato 12 settembre 2020

Bonus facciate ed ecobonus, ogni condomino può scegliere

 

Bonus facciate ed ecobonus, ogni condomino può scegliere




Con la risoluzione n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di bonus facciate ed ecobonus e ha chiarito che ogni condomino può scegliere se fruire di un'agevolazione o dell'altra indipendentemente da quanto deciso dagli altri comproprietari. Vediamo nel dettaglio quanto affermato.

La risoluzione n. 49/E ha evidenziato che "ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione".

Secondo quanto chiarito, dunque, nel caso in cui gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell'ambito applicativo di più detrazioni - bonus facciate ed ecobonus -, ogni "condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini".

Con la risoluzione n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che, "ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito". 

Il tema è stato trattato anche con la risposta n. 294. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che "ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica prevista dall'art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. Nella comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata l'amministratore di condominio dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito".

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

sabato 5 settembre 2020

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare

 

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare




L'attenzione è tutta rivolta al superbonus 110 per cento, introdotto dal decreto rilancio, ma i bonus per la casa 2020 sono molteplici. Vediamo quello che serve sapere e la scadenza da ricordare per ogni detrazione.

Scadenza superbonus 110

Partiamo proprio dal superbonus 110 per cento. Il decreto rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Qualche giorno fa il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, ha affermato: "Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l'orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio". 

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha poi fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale. Intervistato da La Stampa, Patuanelli ha fatto sapere che i provvedimenti verranno finanziati in parte con il Recovery Fund europeo.

Scadenza ecobonus 2020

L'ecobonus 2020 è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione per gli interventi di risparmio energetico, con aliquote diverse (65%, 50%, 70 o 75%) a seconda della tipologia di lavori effettuati, può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

Scadenza bonus ristrutturazione 2020

Il bonus ristrutturazione 2020 fa parte dei benefici fiscali prorogati dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86, essa consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Secondo però quanto è stato disposto con la proroga, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Scadenza bonus facciate 2020

Il bonus facciate 2020 è una novità della legge di Bilancio 2020. Si tratta di una detrazione d'imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Nello specifico, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Scadenza bonus mobili 2020

Il bonus mobili 2020 è stato anch'esso prorogato dalla legge di Bilancio 2020. In base a quanto previsto da quest'ultima norma, l'agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

Consiste in una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Scadenza bonus verde 2020

Con il decreto Milleproroghe è stata confermata la proroga al 2020 del bonus verde. Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per gli interventi di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Scadenza sismabonus

Il sismabonus prevede, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all'80%, se si passa a due classi di rischio inferiori. Inoltre, il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 75%, se c'è passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

lunedì 31 agosto 2020

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate

 

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate




I chiarimenti sull’agevolazione per le locazioni di imprese e lavoratori autonomi: chi ha diritto, i requisiti e le carte da presentare.

Il bonus affitto è uno degli aiuti introdotti dal Governo per agevolare negozi, botteghe e aziende che hanno subìto un danno economico dall’emergenza coronavirus e che si trovano a fare i conti con una crisi di liquidità. I mancati incassi dovuti al lockdown, infatti, hanno messo in ginocchio soprattutto gli esercenti ed i piccoli imprenditori.

In pratica, il decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% per chi è in possesso di determinati requisiti che vedremo tra poco. Pure le famiglie disagiate hanno la possibilità di beneficiare di un contributo per evitare lo sfratto esecutivo, anche se questa è una misura che esisteva già prima dell’arrivo della pandemia in Italia e, comunque, ogni Regione fa per sé. Occorre, in ogni caso, presentare la domanda e allegare i documenti. Vediamo in questa sintetica guida, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, quello che c’è da sapere sul bonus affitti Covid-19.

Indice

  • 1 Bonus affitto Covid: che cos’è?

  • 2 Bonus affitto Covid: a chi spetta

  • 3 Bonus affitto Covid: per quali canoni

  • 4 Bonus affitto Covid: i requisiti

  • 5 Bonus affitto Covid: i documenti

Bonus affitto Covid: che cos’è?

Il bonus affitto Covid è un contributo erogato alle aziende e ai professionisti che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus. Tecnicamente, si potrebbero definire «inquilini vittime di morosità incolpevole», cioè soggetti che vorrebbero pagare il canone di locazione ma che, per motivi estranei alla loro volontà, non riescono a farlo.

Il contributo è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda gli affitti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cioè quelli in cui c’è stata la fase acuta della pandemia ed in cui sono state imposte dal Governo le restrizioni maggiori per evitare la diffusione dei contagi.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che viene riconosciuto ad imprese e attività commerciali, pari al 60% del canone versato per la locazione di immobili ad uso abitativo e al 30% per i contratti di azienda.

Il credito d’imposta, come ha precisato a suo tempo l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in vari modi: può essere usato in compensazione con modello F24 oppure nella dichiarazione dei redditi. Ma può essere anche ceduto a terzi.

Bonus affitto Covid: a chi spetta

Possono chiedere il bonus affitto Covid i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Più nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:

  • gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

  • le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito autonomo;

  • le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

  • i soggetti a regime forfettario;

  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

In linea generale, hanno diritto al bonus affitto i soggetti sopra citati per i canoni effettivamente versati nei mesi di:

  • marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le tipologie di imprese;

  • aprile, maggio e giugno per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.

Restano esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Bonus affitto Covid: per quali canoni

L’agevolazione sugli affitti contenuta nel decreto Rilancio interessa i canoni relativi a:

  • locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

  • contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.

In entrambi i casi, gli immobili (o almeno uno di essi, nel caso di affitto d’azienda o di contratto misto) devono essere destinati, al di là della categoria catastale a cui appartengono, a una di queste attività:

  • industriale;

  • commerciale;

  • artigianale;

  • agricola;

  • di interesse turistico.

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del Tuir. Significa che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Sempre che, però, il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: in tal caso, il bonus spetterà soltanto per quest’ultimo.

Bonus affitto Covid: i requisiti

Per beneficiare del bonus affitto Covid è necessario essere in possesso di questi requisiti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate:

  • diminuzione del fatturato o dei compensi nel periodo interessato all’agevolazione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;

  • fatturato o ricavi nel 2019 per un totale complessivo non superiore ai 5 milioni di euro (tranne per le imprese alberghiere).

Bonus affitto Covid: i documenti

Dai requisiti che abbiamo appena elencato si deduce che per avere accesso al bonus affitto Covid destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi serve dimostrare di avere diritto alla prestazione perché il fatturato o i compensi non superano la soglia richiesta e perché c’è stato un calo di almeno la metà dei soldi che erano entrati nello stesso periodo dell’anno precedente.


Circostanze facili da dimostrare allegando alla domanda i documenti con cui è possibile mettere a confronto quanti soldi sono entrati nei mesi interessati del 2019 e del 2020 (il bilancio dell’anno precedente ed il trimestrale o i trimestrali del 2020). Lo stesso vale per i compensi, allegando la dichiarazione dei redditi.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

lunedì 20 luglio 2020

Bonus vacanze al via dal 1°luglio ecco chi può richiederlo e come ottenerlo

Bonus vacanze al via dal 1°luglio ecco chi può richiederlo e come ottenerlo








Dal 1° luglio 2020 è finalmente possibile richiedere il bonus vacanze, il contributo fino a un massimo di 500 euro per aiutare famiglie e settore turistico italiano. Vediamo come funziona la richiesta, la app e come ottenerlo.

Bonus vacanze, a chi spetta

Come ha chiarito anche l’Agenzia delle entrate, il bonus vacanze è una misura per cui possono fare richiesta i nuclei famigliari con Isee fino a 40.000 euro, per il sui calcolo è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
L’importo del bonus vacanze sarà modulato secondo la composizione del nucleo stesso:
  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona.

Come funziona

Il bonus vacanze deve essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo famigliare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta per il bonus vacanze, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.
Le spese, per essere coperte dal bonus vacanze, devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast. Non si tratta quindi di un’agevolazione “frazionabile”. Il bonus vacanze si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Inoltre, il bonus:
  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
  • può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast);
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).Come richiedere il bonus vacanze.
Lo sconto applicato come bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito, mediante il modello F24. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.

Come richiedere il bonus vacanze

La richiesta per il bonus vacanze va effettuata tramite la App Io che prevede una funzione ad hoc inoltrare la richiesta nella sezione "pagamenti". Prima di richiedere il bonus, l'app mostra una pagina di funzionamento con le regole, termini e condizioni e le privacy policy specifiche del bonus.
Attraverso un collegamento con la banca dati dell'Inps, la app verifica se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l'esito del riscontro con un messaggio in app. Se la richiesta per il bonus vacanze è corretta, verrà comunicato l'importo massimo dell'agevolazione e l'elenco dei componenti del nucleo familiare che potranno spendere il bonus. Una volta inoltrata la domanda per il bonus vacanze e rivevuta la conferma, non sarà più possibile annullare la richiesta.
All’avvenuta conferma, nella sezione "pagamenti", apparirà il codice univoco e il Q-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso. Attraverso la funzione "condividi", presente nella schermata di riepilogo del bonus, l’App IO crea una copia del codice univoco e del realtivo QR-code che il richiedente potrà inoltrare ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso alla app.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

Bonus affitti: al via da oggi la cessione del credito


Bonus affitti: al via da oggi la cessione del credito




Via all’agevolazione sul canone per il credito maturato tra i mesi di marzo e maggio. Chi ne ha diritto ed in quale percentuale.
Da oggi, i titolari di esercizi commerciali, alberghi e ristoranti che svolgono la loro attività in affitto possono cedere ai locatori il credito d’imposta maturato con i canoni di marzo, aprile e maggio, sulla base di quanto previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio. In questo modo, e grazie al bonus affitti, possono ottenere uno sconto sulla mensilità. Da precisare, però, che per il mese di marzo non è possibile cumulare i bonus previsti da entrambi i decreti.
Per accedere alla cessione del credito d’imposta, chi avrà iniziato la propria attività dopo il 1° gennaio 2019 non dovrà avere per forza il requisito che certifica il calo dell’attività, cioè non sarà necessario dimostrare di avere avuto una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 50% tra i mesi di marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La stessa regola vale per chi ha la sede operativa «nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».
Hanno diritto al bonus affitti anche i commercianti al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel 2019, anche se l’agevolazione scende dal 60% al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di e dal 30% al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile.
Per chi ha avuto ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il bonus resterà invariato, mentre per chi ha incassato più di quella cifra viene ridotto a un terzo rispetto alla misura ordinaria. Il limite dei 5 milioni di euro viene eliminato per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
Chi ha già pagato i canoni dei tre mesi che rientrano nel bonus affitti (quindi marzo, aprile e maggio) può trasferire il credito d’imposta in conto pagamento dei canoni successivi anche allo stesso locatore. Il quale, a sua volta, potrà utilizzare il credito, una volta acquisito, con il solo vincolo di farlo entro il 2020, altrimenti sarà perso.
La cessione del credito d’imposta sugli affitti sarà possibile solo in presenza di un contratto registrato.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena 

lunedì 6 luglio 2020

Ecobonus 110, ultime notizie: i chiarimenti del Governo sul bonus 110

Ecobonus 110, ultime notizie: i chiarimenti del Governo sul bonus 110



Ultime notizie sull'ecobonus 110. Dopo il via ufficiale a partire dal 1º luglio, arrivano i chiarimenti del governo sull'ecobonus 110 per cento. Chiarimenti che contengono anche informazioni utili sul sismabonus,  il bonus sugli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e la cessione del credito d'imposta.

Bonus 110 per l'efficienza energetica

Il bonus 110 è una detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus):
  1.  interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); 
  2. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).
La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sismabonus 110, come funziona

Il sismabonus 110 è una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Impianti fotovoltaici, il bonus 110

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
 La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Bonus colonnine elettriche 2020 

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica (vedi Eco bonus) si riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ecobonus cessione del credito o sconto in fattura

Introdotta la possibilità per i contribuente che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire





Ecobonus 110 corsa al via dal 1º luglio 2020.  Il bonus 110 per gli interventi di ristrutturazione che comportino un efficientamento energetico dell'immobile entra nel vivo. Ma sull'ecobonus 110 per cento sono ancora molti i punti da chiarire, dalle seconde case al mercato della cessione del credito.
Previsto dal decreto rilancio, l'ecobonus 110 per cento è una detrazione Irpef e Ires del 110% nell'ambito di tre grandi interventi trainanti, ovvero la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti" "sugli edifici unifamiliari" o sulle "parti comuni degli edifici"; "la sostituzione di impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geoterminici; "il cappotto termico", e infine "gli interventi antisismici".
Se viene effettuato uno di questi interventi denominati "trainanti" l'ecobonus 110 viene esteso anche ai lavori tradizionali per il risparmio energetico, all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e anche all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi id accumulo. Possono beneficiare del bonus 110% tutti i condomini e in caso di lavori su edifici di un unico proprietario solo se questo è una persona fisica.
Contenuto nel decreto rilancio, in corso di approvazione al Parlamento, la norma sull'ecobonus al 110 per cento, potrà subire ancora ulteriori modifiche. In particolare c'è un emendamento al vaglio della Commissione Bilancio che riguarda l'ecobonus 110% per le seconde case.  Nell'emendamento al dl rilancio viene previsto l'allargamento dell'ecobonus anche alle seconde case unifamiliari, come le villette a schiera (mentre vengono escluse le case signorili, le ville e i castelli) e al terzo settore.  L'estensione dell'ecobonus 110% alle seconde case è consentito su un massimo di due unità immobiliari.
Un altro punto ancora incerto riguarda i decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate per l'ecobonus 110. Secondo quando previsto dalla norma, le modalità attuative per la detrazione o in alternativa per lo sconto in fattura o la cessione del credito devono essere stabilite da decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, che a questo punto dovrebbero arrivare non prima della conversione definitiva del decreto rilancio.
Inoltre anche per quanto riguarda la cessione del credito d'imposta, alternativa allo sconto in fattura, per l'ecobonus 110, manca una "borsa" delle cessioni con soggetti accreditati per evitare le speculazioni di preventivi troppo gonfiati.
Per quanto riguarda i massimali di spesa del bonus 110, questi saranno rimodulati in base alla tipologia dell'edificio. Mentre la tanta anelata estensione dell'ecobonus 110 fino al 30 giugno 2022 avverrà, con ogni probabilità solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
 Modena

venerdì 3 luglio 2020

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate


Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate
I chiarimenti sull’agevolazione per le locazioni di imprese e lavoratori autonomi: chi ha diritto, i requisiti e le carte da presentare.





Il bonus affitto è uno degli aiuti introdotti dal Governo per agevolare negozi, botteghe e aziende che hanno subìto un danno economico dall’emergenza coronavirus e che si trovano a fare i conti con una crisi di liquidità. I mancati incassi dovuti al lockdown, infatti, hanno messo in ginocchio soprattutto gli esercenti ed i piccoli imprenditori.
In pratica, il decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% per chi è in possesso di determinati requisiti che vedremo tra poco. Pure le famiglie disagiate hanno la possibilità di beneficiare di un contributo per evitare lo sfratto esecutivo, anche se questa è una misura che esisteva già prima dell’arrivo della pandemia in Italia e, comunque, ogni Regione fa per sé. Occorre, in ogni caso, presentare la domanda e allegare i documenti. Vediamo in questa sintetica guida, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, quello che c’è da sapere sul bonus affitti Covid-19.

  • 1 Bonus affitto Covid: che cos’è?
  • 2 Bonus affitto Covid: a chi spetta
  • 3 Bonus affitto Covid: per quali canoni
  • 4 Bonus affitto Covid: i requisiti
  • 5 Bonus affitto Covid: i documenti
Bonus affitto Covid: che cos’è?
Il bonus affitto Covid è un contributo erogato alle aziende e ai professionisti che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus. Tecnicamente, si potrebbero definire «inquilini vittime di morosità incolpevole», cioè soggetti che vorrebbero pagare il canone di locazione ma che, per motivi estranei alla loro volontà, non riescono a farlo.
Il contributo è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda gli affitti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cioè quelli in cui c’è stata la fase acuta della pandemia ed in cui sono state imposte dal Governo le restrizioni maggiori per evitare la diffusione dei contagi.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che viene riconosciuto ad imprese e attività commerciali, pari al 60% del canone versato per la locazione di immobili ad uso abitativo e al 30% per i contratti di azienda.
Il credito d’imposta, come ha precisato a suo tempo l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in vari modi: può essere usato in compensazione con modello F24 oppure nella dichiarazione dei redditi. Ma può essere anche ceduto a terzi.
Bonus affitto Covid: a chi spetta
Possono chiedere il bonus affitto Covid i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Più nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:
  • gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito autonomo;
  • le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • i soggetti a regime forfettario;
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
In linea generale, hanno diritto al bonus affitto i soggetti sopra citati per i canoni effettivamente versati nei mesi di:
  • marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le tipologie di imprese;
  • aprile, maggio e giugno per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.
Restano esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Bonus affitto Covid: per quali canoni
L’agevolazione sugli affitti contenuta nel decreto Rilancio interessa i canoni relativi a:
  • locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.
In entrambi i casi, gli immobili (o almeno uno di essi, nel caso di affitto d’azienda o di contratto misto) devono essere destinati, al di là della categoria catastale a cui appartengono, a una di queste attività:
  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del Tuir. Significa che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Sempre che, però, il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: in tal caso, il bonus spetterà soltanto per quest’ultimo.
Bonus affitto Covid: i requisiti
Per beneficiare del bonus affitto Covid è necessario essere in possesso di questi requisiti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate:
  • diminuzione del fatturato o dei compensi nel periodo interessato all’agevolazione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
  • fatturato o ricavi nel 2019 per un totale complessivo non superiore ai 5 milioni di euro (tranne per le imprese alberghiere).
Bonus affitto Covid: i documenti
Dai requisiti che abbiamo appena elencato si deduce che per avere accesso al bonus affitto Covid destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi serve dimostrare di avere diritto alla prestazione perché il fatturato o i compensi non superano la soglia richiesta e perché c’è stato un calo di almeno la metà dei soldi che erano entrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Circostanze facili da dimostrare allegando alla domanda i documenti con cui è possibile mettere a confronto quanti soldi sono entrati nei mesi interessati del 2019 e del 2020 (il bilancio dell’anno precedente ed il trimestrale o i trimestrali del 2020). Lo stesso vale per i compensi, allegando la dichiarazione dei redditi.


Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

venerdì 19 giugno 2020

Bonus facciate, alcuni chiarimenti con le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Bonus facciate, alcuni chiarimenti con le risposte dell'Agenzia delle Entrate





Con le risposte n. 179, n. 182 e n. 185, l'Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti sul bonus facciate 2020. Vediamo quando specificato.
Con la risposta n. 179, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla "detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Soggetti e immobili interessati".
Ricordando che la legge di Bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate "pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" e ricordando che ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che "sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)". Inoltre, "i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio".
Con la risposta n. 182, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito agli "interventi su edifici che si trovano in aree equipollenti alle zone territoriali A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968".
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444". Specificando che nella circolare n. 2/E del 2020 è stato sottolineato: "La detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali".
L'Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che ai fini del bonus facciate, "gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968" e ha inoltre sottolineato che nella circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato "che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti".  E' dunque possibile fruire del bonus facciate per un edificio che si trova in un area assimilabile alle zone A e B ottenendo una certificazione urbanistica dall'ente competente.
Con la risposta n. 185, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione e alla percentuale agevolabile del bonus facciate. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che è possibile fruire del bonus facciate per le spese sostenute per il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie e per il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi.
Affrontando poi il tema dell'equiparazione del terrazzo a livello al balcone, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la differente funzione non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale" tale da escluderlo dal bonus facciate.
Le Entrate hanno poi evidenziato che "qualora si attuino interventi sull'involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito dell'isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi sulle facciate interne o di isolamento della restante parte dell'involucro quali, come nel caso prospettato dall'istante, superfici orizzontali, esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o al cd. ecobonus - il contribuente potrà fruire delle relative agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione".
Per quanto riguarda infine la modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "è necessario che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto (attualmente pari all'8 per cento) a carico del beneficiario del pagamento, prevista dal citato articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, riportando tutti i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)". L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che "possono essere utilizzati, anche per il bonus facciate, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd. ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019. Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd. ecobonus), e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta".  
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 8 giugno 2020

Bonus affitti: chi resta escluso

Bonus affitti: chi resta escluso 



Stando al decreto Rilancio, il credito d’imposta non spetta alle attività avviate dopo il 1° giugno 2019 e ad alcune strutture del comparto turistico.

Il credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio come bonus per gli affitti degli immobili ad uno non abitativo resterà un miraggio per alcune categorie di imprese e di professionisti. Resteranno esclusi dall’agevolazione coloro che hanno avviato l’attività dopo il 1° giugno 2019 ed una parte dei bed & breakfast e degli immobili usati come affittacamere o case vacanza.

Se si prende alla lettera il testo della misura, che prevede il credito pari al 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio, resterebbero fuori i neocostituiti per mancanza di un requisito soggettivo, ovvero quello della diminuzione del fatturato o del corrispettivo nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Ora: chi ha iniziato l’attività nel mese di giugno 2019, difficilmente potrà fare riferimento ai mesi precedenti in cui la sua attività non esisteva. E, pertanto, non avendo avuto alcun fatturato nel periodo richiesto, non potrà fare un confronto con «lo stesso mese». Lo stesso vale, per identici motivi, per i contratti di affitto d’azienda.

Diverso (ma con lo stesso risultato) il caso del comparto turistico. B&B, affittacamere e case vacanze sono interessati da un requisito oggettivo. Il decreto Rilancio, infatti, concede il credito d’imposta solo per l’affitto di immobili «ad uso non abitativo», il che esclude in partenza chi sull’uso abitativo del proprio immobile basa la sua attività. Queste strutture restano escluse dal bonus anche in caso di affitto d’azienda. Va ricordato, infatti, che il credito d’imposta del 60% è riconosciuto in caso di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda ma a condizione che vi sia almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

sabato 30 maggio 2020

Decreto rilancio, quando arriva ciascuno dei bonus previsti?

Decreto rilancio, quando arriva ciascuno dei bonus previsti?

Le tempistiche per l'invio delle domande e l'erogazione degli assegni



Il decreto rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, oltre a prorogare alcuni bonus già previsti dal Cura Italia, introduce nuove misure a sostegno di imprese e cittadini messi in crisi dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ma come fare richiesta e quando arriva ciascun bonus?
Dalle aziende colpite dalla crisi, alle famiglie in difficoltà, il decreto rilancio ha introdotto diversi aiuti e sussidi per l’economia del Paese. Per molti bonus è già scattata l’ora per fare domanda, mentre per altri c’è una data di scadenza per presentare le domande per i bonus, vediamo quando arriva il via per le richieste caso per caso.

Ecobonus al 110%

Partirà dal 1° luglio (e durerà fino al 31 dicembre 2021) l’ecobonus al 110% per ristrutturare casa. La nuova detrazione fiscale prevista dal decreto rilancio si applicherà alle spese documentate sostenute per incrementare l’efficienza energetica degli edifici e della propria abitazione. Il bonus è da suddividere tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Reddito di emergenza

Il decreto rilancio istituisce anche il tanto atteso reddito di emergenza, le cui domande per riceverlo sono partire lo scorso 22 maggio e per inoltrare la richiesta all’Inps c’è tempo fino al prossimo 30 giugno 2020. L’importo varia a seconda di determinati parametri stabiliti da appositi coefficienti.

Bonus partite Iva

Per quanto riguarda le aziende e gli autonomi che ne abbiano già fatto richiesta l’erogazione del bonus da 600 euro (passato a 1.000 euro per alcuni) è automatica. Per chi, invece, non ha fatto la richiesta dell’indennità per marzo, il decreto rilancio stabilisce che c’è tempo fino al 3 giugno per effettuare la richiesta direttamente online tramite il sito dell’Inps.

Cassa integrazione

L’Inps per agevolare i lavoratori messi in cassa integrazione anticiperà una parte dell’assegno del 40% entro 30 giorni. La velocizzazione della procedura vale sia per la cassa in deroga che per quella normale, e sarà messa in campo dal 19 giugno compatibilmente con i tempi tecnici necessari per intervenire con le modifiche apportate dal testo del decreto rilancio.

Bonus bici e monopattini

Il bonus bici copre fino al 60% (per un massimo di 500 euro) della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici. Il bonus vale per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio ed è riservato ai residenti delle città metropolitana e dei comuni con più di 50mila abitanti.

Bonus vacanze

Possono fare richiesta per il bonus vacanze le famiglie con un Isee fino a 40mila euro. Il bonus, che è valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e va da 150 a 500 euro a seconda dei membri del nucleo famigliare, è uno sconto dell’80% quando si paga la vacanza, mentre il 20% si traduce in uno sconto fiscale.

Bonus baby sitter

È già possibile fare richiesta per il bonus baby sitter da 1.200 euro alle le famiglie con figli al di sotto dei 12 anni. Inoltre, la somma può essere utilizzata anche per pagare la retta dei centri estivi che riapriranno a partire dal 15 giugno. La richiesta va inoltrata online all’Inps.

Bonus colf e badanti

Il decreto rilancio introduce anche il bonus per colf e badanti da 500 euro per aprile e maggio. possono farne già richiesta all’Inps le persone che, al 23 febbraio, avevano uno o più contratti per almeno 10 ore settimanali complessive e non conviventi presso il datore di lavoro.
 Agenzia Farini 
viale Gramsci 387,
Modena 
 
 
 

lunedì 25 maggio 2020

Decreto rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la guida (vademecum) sui bonus

Decreto rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la guida (vademecum) sui bonus


22 maggio 2020

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al decreto rilancio 2020. Un vademecum per sapere come accedere ai principali bonus e contributi previsti dall'ex decreto maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Anche il nuovissimo ecobonus 2020 nella guida dell'Agenzia delle Entrate sul decreto rilancio è disponibile in formato pdf.
Con una presentazione schematica, la guida vademecum dell'Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto rilancio. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto rilancio per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.
Sanificazione dei luoghi di lavoro – Il vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

Ecobonus 110 spiegato dall'Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 e bonus vacanze – Spazio anche alle detrazioni del 110 per cento per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Come spiega l'Agenzia delle Entrate l'ecobonus 110 può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.
I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche del bonus vacanze di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.
Mascherine senza Iva - Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%.
Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap – Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap.
Gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020 dell'Irap. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione –  Nella guida dell'Agenzia delle Entrate sul decreto rilancio, vengono elencati i provvedimenti fiscali che riguardano la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.
L’Agenzia delle Entrate nella guida dedicata al decreto rilancio chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.
Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena