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mercoledì 28 ottobre 2020

Proroga bonus casa nel 2021, quali le detrazioni ammesse


Gtres Autore:
Redazione

Proroga dei bonus casa nel 2021. Il documento programmatico di bilancio (Dpb) che l'Italia ha inviato all'Europa contiene infatti la proroga dei bonus ristrutturazioniecobonus, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde. Storia a parte per l'ecobonus 110

Dal bonus ristrutturazioni all'ecobonus: la proroga nel 2021

Se le indicazioni del Dpb saranno confermate nella manovra di bilancio, nel 2021 avremo la proroga di questi bonus casa

  • Bonus ristrutturazione - la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • Ecobonus - la detrazione dal 50 al 65% per i lavori di efficientamento energetico della casa
  • Bonus mobili - detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredare immobili oggetto di lavori di ristrutturazione
  • Bonus facciate - Detrazione del 90% per le spese di rifacimento delle facciate degli edifici
  • Bonus verde - Detrazione del 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde degli immobili 

Arriva la proroga per l'ecobonus 110?

Cosa succederà al superbonus? Nel dpb non vi è traccia di una proroga dell'ecobonus 110. Ma bisogna ricordare che la data di scadenza del nuovo incentivo è il 31 dicembre 2021 ed abbraccia quindi tutto l'arco temporale della legge di bilancio 2021. È innegabile che ormai si moltiplicano le richieste al governo per rendere strutturale il bonus 110 o almeno per prorogarlo nei prossimi tre anni. Non è escluso quindi che la proroga dell'ecobonus 110 possa arrivare nel corso del prossimo anno.


Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387

martedì 27 ottobre 2020

 

Ape per il superbonus 110: novità da Enea

I chiarimenti nelle Faq

GtresAutore:
Redazione

Chiarimenti dell'Enea su Ape e superbonus 110. Una delle Faq relative all'ecobonus 110 per cento ha preso in considerazione proprio le detrazioni fiscali del 110% e l'Attestato di prestazione energetica. Vediamo quanto domandato e quanto spiegato in merito.

Con la Faq n. 5 sono state poste le seguenti domande:

"Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche". 

a) "Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?" 

b) "Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra Ape-pre e Ape-post?" 

c) "In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli Ape utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?" 

d) "Quali Ape vanno depositati nei catasti regionali?" 

e) "Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l'Ape ante intervento?"

Vediamo adesso quali sono le risposte fornite:

a) "Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche".

b) "Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell'Ape-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari".

c) "Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici".

d) "Gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale".

e) "L'Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori".

 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

sabato 12 settembre 2020

Bonus facciate ed ecobonus, ogni condomino può scegliere

 

Bonus facciate ed ecobonus, ogni condomino può scegliere




Con la risoluzione n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di bonus facciate ed ecobonus e ha chiarito che ogni condomino può scegliere se fruire di un'agevolazione o dell'altra indipendentemente da quanto deciso dagli altri comproprietari. Vediamo nel dettaglio quanto affermato.

La risoluzione n. 49/E ha evidenziato che "ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione".

Secondo quanto chiarito, dunque, nel caso in cui gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell'ambito applicativo di più detrazioni - bonus facciate ed ecobonus -, ogni "condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini".

Con la risoluzione n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che, "ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito". 

Il tema è stato trattato anche con la risposta n. 294. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che "ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica prevista dall'art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. Nella comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata l'amministratore di condominio dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito".

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

sabato 5 settembre 2020

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare

 

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare




L'attenzione è tutta rivolta al superbonus 110 per cento, introdotto dal decreto rilancio, ma i bonus per la casa 2020 sono molteplici. Vediamo quello che serve sapere e la scadenza da ricordare per ogni detrazione.

Scadenza superbonus 110

Partiamo proprio dal superbonus 110 per cento. Il decreto rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Qualche giorno fa il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, ha affermato: "Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l'orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio". 

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha poi fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale. Intervistato da La Stampa, Patuanelli ha fatto sapere che i provvedimenti verranno finanziati in parte con il Recovery Fund europeo.

Scadenza ecobonus 2020

L'ecobonus 2020 è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione per gli interventi di risparmio energetico, con aliquote diverse (65%, 50%, 70 o 75%) a seconda della tipologia di lavori effettuati, può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

Scadenza bonus ristrutturazione 2020

Il bonus ristrutturazione 2020 fa parte dei benefici fiscali prorogati dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86, essa consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Secondo però quanto è stato disposto con la proroga, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Scadenza bonus facciate 2020

Il bonus facciate 2020 è una novità della legge di Bilancio 2020. Si tratta di una detrazione d'imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Nello specifico, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Scadenza bonus mobili 2020

Il bonus mobili 2020 è stato anch'esso prorogato dalla legge di Bilancio 2020. In base a quanto previsto da quest'ultima norma, l'agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

Consiste in una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Scadenza bonus verde 2020

Con il decreto Milleproroghe è stata confermata la proroga al 2020 del bonus verde. Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per gli interventi di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Scadenza sismabonus

Il sismabonus prevede, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all'80%, se si passa a due classi di rischio inferiori. Inoltre, il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 75%, se c'è passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

venerdì 31 luglio 2020

Ecobonus 110 per cento è legge, cosa cambia

Ecobonus 110 per cento è legge, cosa cambia




Con la conversione del decreto rilanciol'ecobonus 110 per cento è legge. Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta l'ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.

Con la conversione del decreto rilancio, l'ecobonus 110 per cento è legge. Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta l'ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.

L'articolo 119 del decreto rilancio stabilisce i soggetti beneficiari delle detrazioni 110:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari - limitatamente all'ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio
  • istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Tra le ultime novità che riguardano l'ecobinus 110%, introdotte nel dl rilancio, c'è anche l'estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 abitazioni di tipo signorile
  • A/8 abitazioni in ville
  • A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Per l'articolo 119 del dl rilancio ha introdotto la detrazione fiscale del 110% per "interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici". Restano fermi i tre interventi "trainanti":

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  • Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.

L'installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi trainanti. Anche gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel 110% se fatti insieme a uno degli interventi trainanti.

Durante l'iter parlamentare sono stati definiti nuovi tetti di spesa rispetto a quelli previsti dalla prima formulazione del dl rilancio.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo del Mise che renderanno davvero operativo l'ecobonus 110% e definiranno le modalità di cessione del credito e sconto in fattura.

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asserverati da un tecnico abilitato.

L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

  • al termine dei lavori;
  • per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 15000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

 Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena


lunedì 20 luglio 2020

Ecobonus su immobili merce, le novità dall'Agenzia delle Entrate

Ecobonus su immobili merce, le novità dall'Agenzia delle Entrate




Con la risoluzione n. 34/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito all'applicabilità di ecobonus e sismabonus sugli immobili merce. Ecco quanto spiegato.
Pubblicando la risoluzione n. 34/2020, "Detrazioni per riqualificazione energetica (cd.  ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come 'strumentali', 'beni merce' o 'patrimoniali'. Analogo  riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. 'sismabonus)".
Ricostruendo l'iter normativo che ha accompagnato la discussione relativa all'ambito di applicabilità dell'ecobonus e del sismabonus, l'Agenzia delle Entrate ha dunque ritenuto che i due benefici possono essere applicati anche agli immobili di imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.
L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato: "Emerge l'esigenza di accomunare i due regimi, 'ecobonus' e 'sisma bonus', sotto il profilo dell'agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili  posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e alla messa in sicurezza di tutti gli edifici".
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 6 luglio 2020

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire





Ecobonus 110 corsa al via dal 1º luglio 2020.  Il bonus 110 per gli interventi di ristrutturazione che comportino un efficientamento energetico dell'immobile entra nel vivo. Ma sull'ecobonus 110 per cento sono ancora molti i punti da chiarire, dalle seconde case al mercato della cessione del credito.
Previsto dal decreto rilancio, l'ecobonus 110 per cento è una detrazione Irpef e Ires del 110% nell'ambito di tre grandi interventi trainanti, ovvero la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti" "sugli edifici unifamiliari" o sulle "parti comuni degli edifici"; "la sostituzione di impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geoterminici; "il cappotto termico", e infine "gli interventi antisismici".
Se viene effettuato uno di questi interventi denominati "trainanti" l'ecobonus 110 viene esteso anche ai lavori tradizionali per il risparmio energetico, all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e anche all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi id accumulo. Possono beneficiare del bonus 110% tutti i condomini e in caso di lavori su edifici di un unico proprietario solo se questo è una persona fisica.
Contenuto nel decreto rilancio, in corso di approvazione al Parlamento, la norma sull'ecobonus al 110 per cento, potrà subire ancora ulteriori modifiche. In particolare c'è un emendamento al vaglio della Commissione Bilancio che riguarda l'ecobonus 110% per le seconde case.  Nell'emendamento al dl rilancio viene previsto l'allargamento dell'ecobonus anche alle seconde case unifamiliari, come le villette a schiera (mentre vengono escluse le case signorili, le ville e i castelli) e al terzo settore.  L'estensione dell'ecobonus 110% alle seconde case è consentito su un massimo di due unità immobiliari.
Un altro punto ancora incerto riguarda i decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate per l'ecobonus 110. Secondo quando previsto dalla norma, le modalità attuative per la detrazione o in alternativa per lo sconto in fattura o la cessione del credito devono essere stabilite da decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, che a questo punto dovrebbero arrivare non prima della conversione definitiva del decreto rilancio.
Inoltre anche per quanto riguarda la cessione del credito d'imposta, alternativa allo sconto in fattura, per l'ecobonus 110, manca una "borsa" delle cessioni con soggetti accreditati per evitare le speculazioni di preventivi troppo gonfiati.
Per quanto riguarda i massimali di spesa del bonus 110, questi saranno rimodulati in base alla tipologia dell'edificio. Mentre la tanta anelata estensione dell'ecobonus 110 fino al 30 giugno 2022 avverrà, con ogni probabilità solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
 Modena

venerdì 19 giugno 2020

Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?

Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?

Il super bonus per i lavori di ristrutturazione partirà a luglio


Dal il 1° luglio 2020 sarà possibile richiedere l’ecobonus al 110 per cento, la misura introdotta con il decreto rilancio per la super detrazione sui lavori di ristrutturazione. Ma in molti continuano a chiedersi se possono usufruirne anche imprese e lavoratori autonomi.
Attualmente, infatti, si sta lavorando per un’estensione dell’ecobonus 110 per cento anche per le seconde case, ma non è ancora chiaro se a beneficiarne possano essere anche le imprese. Il testo in attesa di conversione stabilisce che a usufruire del superbonus per la ristrutturazione sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa.
Tuttavia, gli esperti de laleggepertutti.it hanno fornito una loro interpretazione, secondo cui “la legge non pone dei vincoli sulla tipologia del condomino”. Il che comporterebbe che, anche le imprese al di là della loro forma giuridica, così come anche i lavoratori autonomi, possano beneficiare delle detrazioni previste dall’ecobonus 110 per cento.
Per quali interventi? Magari per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica di un condominio come ad esempio un impianto di riscaldamento/raffreddamento centralizzato, cappotto termico o fornitura di acqua calda sanitaria. L’impresa facente parte del condominio, quindi, beneficerebbe dell'ecobonus 110 per cento in base alla loro quota potendo quindi la detrazione per recuperare la spesa in 5 rate annuali di pari importo o di cedere il credito d’imposta.
L'attuale formulazione del decreto rilancio, considera una finestra temporale per l'ecobonus 110% dal 1º luglio al 31 dicembre 2020. Ma l'emendamento citato prima, vuole ampliare il periodo di applicazione dell'ecobonus 110 anche ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2022. E per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.
Da Agenzia Farini
Viale Gramsci 387
Modena

venerdì 29 maggio 2020

Come funziona la detrazione del 110% e le novità per le seconde case

Come funziona la detrazione del 110% e le novità per le seconde case


L'ecobonus al 110 è una detrazione del 110 per cento delle spese effettuate dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico che danno diritto a un rimborso Irpef in cinque anni, o, in alternativa, alla cessione del credito o a uno sconto in fattura. Vediamo come funziona la detrazione 110% anche per la seconda casa, secondo le ultime modifiche al decreto rilancio.

Detrazione 110 dal condizionatore alla caldaia?

La detrazione 110 per cento è ammessa per queste tipologie di lavori, come deciso dall'articolo 119 del decreto rilancio:
  • Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
  • Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
  • Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
  • Impianti a pompa di calore
  • Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
Se tutti gli interventi oggi incentivati con l'ecobonus sono abbinati ai lavori maggiori elencati prima possono usufruire anch'essi della detrazione del 110% e non di quella "standard" del 65%. Quindi la detrazione 110 per cento può valere anche interventi quali la sostituzione degli infissi, della caldaia o del condizionatore.

Ecobonus da certificare

I lavori dovranno portare a un miglioramento di due classi energetiche o almeno una se l'immobile si trova già in classe A. Un miglioramento che dovrà essere attestato attraverso un attestato di prestazione energetica (APE).
In caso di false attestazioni o dichiarazioni non veritiere si andrà incontro a una sanzione da duemila a 15mila euro, oltre alla decadenza immediata da tutti i benefici.

Detrazione 110 per cento fotovoltaico

La detrazione del 110 per cento delle spese spetta anche le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'installazione di un impianto fotovoltaico.  In questo il tetto delle spese di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo.
L'installazione di un impianto fotovoltaico deve essere collegato ai lavori maggiori elencati prima o anche agli interventi relativi al sismabonus.
Per quanto riguarda la detrazione del 110 per i lavori del sismabonus, in caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza, si avrà diritto alla detrazione del 90% della polizza stessa.

Seconda casa, novità in un emendamento

La detrazione 110 vale per gli interventi eseguiti sui condomini e sulle villette unifamiliari. Secondo una prima formulazione del decreto rilancio, quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la detrazione 110 o bonus 110 era valida anche per i lavori eseguiti sulle seconde case se facenti parti di condomini. Ad essere escluse erano quindi le villette unifamiliari adibite a seconde case. 
Secondo un emendamento voluto da Italia Viva, e attualmente in discussione nella maggioranza, la detrazione del 110 sarebbe estesa a tutte le seconde case comprese le villette unifamiliari.
Agenzia Farini
Viale Gramsci 387
Modena

lunedì 25 maggio 2020

Decreto rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la guida (vademecum) sui bonus

Decreto rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la guida (vademecum) sui bonus


22 maggio 2020

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al decreto rilancio 2020. Un vademecum per sapere come accedere ai principali bonus e contributi previsti dall'ex decreto maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Anche il nuovissimo ecobonus 2020 nella guida dell'Agenzia delle Entrate sul decreto rilancio è disponibile in formato pdf.
Con una presentazione schematica, la guida vademecum dell'Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto rilancio. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto rilancio per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.
Sanificazione dei luoghi di lavoro – Il vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

Ecobonus 110 spiegato dall'Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 e bonus vacanze – Spazio anche alle detrazioni del 110 per cento per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Come spiega l'Agenzia delle Entrate l'ecobonus 110 può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.
I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche del bonus vacanze di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.
Mascherine senza Iva - Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%.
Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap – Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap.
Gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020 dell'Irap. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione –  Nella guida dell'Agenzia delle Entrate sul decreto rilancio, vengono elencati i provvedimenti fiscali che riguardano la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.
L’Agenzia delle Entrate nella guida dedicata al decreto rilancio chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.
Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

martedì 19 maggio 2020

Decreto rilancio : il testo definitivo


            Decreto rilancio : il testo definitivo 


Il CDM guidato da Conte ha approvato il testo del dl rilancio da 55 miliardi 

Analizziamo tutte le misure del testo definitivo del decreto rilancio approvato mercoledì 13 maggio dal Cdm guidato da Conte per contrastare la crisi economica per il coronavirus e in attesa della pubblicazione del testo del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale. Una manovra bis da 55 miliardi per l'Italia è l'ex decreto maggio 2020 che contiene le ultime novità quali l'ecobonus, l'ampliamento dei giorni di permesso per la legge 104, gli aiuti a fondo perduto per le imprese o quelli per il turismo.

Decreto rilancio, taglio Irap e aiuti a fondo perduto per le imprese

Nell'ex decreto maggio, ora decreto aprile, un capitolo importante è rappresentato dalle misure a favore delle imprese. In primis troviamo un taglio dell'Irap, con la cancellazione della rata di giugno (saldo e acconto) che riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di fatturato.
Per quanto riguarda gli aiuti a fondo perduto per le piccole imprese fino a 5 milioni di fatturato, nel testo definitivo del decreto rilancio troviamo un indennizzo proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 
Bollette più leggere nell'ex decreto maggio, ora decreto rilancio, a favore di piccole e medie imprese per tre mesi, grazie a una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta. Un taglio che vale 600 milioni.
Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri guidato da Conte c'è anche un doppio meccanismo di sostegno pubblico alle imprese. Per quelle sopra i 50 milioni di euro, il testo del decreto rilancio prevede che l'operazione sarà attuata attraverso "Patrimonio destinato" di Cassa Depositi e Prestiti, per le imprese da 10 a 50 milioni dovrebbe applicarsi il meccanismo del "Pari Passu" che prevede una ricapitalizzazione con fondi anche statali.

Aiuti alle famiglie nel decreto rilancio

Il nuovo decreto di maggio contiene aiuti importanti per le famiglie.  In primis c'è un raddoppiamento del bonus baby sitter (che passa dai 600 ai 1200 euro e fino a 2000 euro per sanitari e forze dell'ordine) che si potrà usare anche per pagare i centri estivi. In alternativa si potranno usare i congedi parentali fino a 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con età non superiore a 12 anni con una retribuzione pari al 50%.
Nel testo definitivo del decreto rilancio contro il coronavirus, atteso in Gazzetta Ufficiale, anche il capitolo smart working. Fino a quando dura l'emergenza, i genitori di figli fino a 14 anni potranno proseguire con lo smart working. Per quanto riguarda la legge 104 a maggio e giugno si ampliano i giorni di permesso per chi ha persone con discapacità all'interno del nucleo famigliare. 
Nel dl rilancio tra le misure la sospensione dei versamenti fino al 16 settembre per le ritenute dell'Iva, dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali del fatturato. Sospensione anche dei pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione fino al 31 agosto. Sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento fino al 16 settembre.
Viene approvato anche il reddito di emergenza per quelle categorie lasciate fuori dagli altri aiuti per l'emergenza coronavirus nel decreto rilancio approvato dal governo Conte per tutelare quei lavoratori esclusi dagli attuali sussidi. Nel testo del decreto rilancio si prevede una erogazione in due quote con una somma che oscilla dai 400 agli 800 euro e con domande da presentare all'Inps entro giugno.

Aiuti al turismo e capitolo bonus

Il capitolo bonus è particolarmente importante nel nuovo decreto di maggio. Per supportare il comparto del turismo nel decreto rilancio nel testo definitivo vengono confermate novità annunciate come il bonus vacanze, ovvero un credito di 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico e con isee non superiore a 40mila euro per la fruizione di servizi usufruiti nelle imprese turistico ricettive nostrane.
Per il sostegno al turismo arriva anche la cancellazione della prima rata dell'Imu 2020 per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano. Fino al 31 ottobre non si pagano gli spazi aggiuntivi necessari ai gestori per rispettare il distanziamento sociale.
Nel dl rilancio atteso in gazzetta ufficiale spazio anche ai bonus bicicletta, con incentivi per l'acquisto di biciclette o monopattini. Previste riduzioni anche per l'abbonamento per il trasporto locale.

Lavoratori stagionali, dipendenti e fragili

Misure a favore di lavoratori stagionali, dipendi e fragili nel decreto rilancio. A colf e badanti nel decreto del 13 maggio 2020 con uno o più contratti di lavoro è riconosciuta un'indennità mensile di 500 euro, sempre e quando non convivano con il datore di lavoro e non abbiano beneficiato di altre indennità. Per i lavoratori domestici, come anche per i braccianti, via libera alle regolarizzazione, con uno scudo per chi presenta l'istanza sempre e quando non sia stato condannato in via anche non definitiva per reati di favoreggiamento all'immigrazione, sfruttamento della prostituzione o lavoro minorile.
Nel nuovo decreto di maggio 2020 si accorceranno i tempi per la Cig (altre 9 settimane) e anche per la casseintegrazione in deroga, che non passerà più dalle Regioni ma direttamente dall'Inps. L'istituto di previdenza sociale in 15 giorni dalla domanda erogherà un anticipo del 40% dell'assegno.
Il bonus 600 euro rimane tale ad aprile nel testo definitivo del dl rilancio. A maggio ci sarà un bonus di 1000 euro per i liberi professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e per i co.co.co che hanno terminato il rapporto di lavoro.

 Ecobonus nel decreto rilancio 2020

Nel testo definitivo del decreto rilancio 2020per rilanciare l'edilizia entra il tanto atteso ecobonus al 100%. Si tratta di un superbonus al 110 per cento per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica che potrà prendere la forma di uno sconto in fattura. L'ecobonus e il sismabonus al 110 per cento sono ammessi solo nel caso in cui gli interventi finanziati garantiscano un miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica. Nel testo del decreto rilancio che andrà in Gazzetta Ufficiale sul capitolo seconde case ci potrebbe essere delle novità.

Testo decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale, quando?

Il testo del decreto rilancio è atteso in Gazzetta Ufficiale. A mancare ancora è un passaggio fondamentale: la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato. Sembra che uno dei punti più controversi riguarda il blocco dei licenziamenti nell'ex decreto maggio: il decreto cura Italia sospendeva i licenziamenti per 60 giorni, il decreto rilancio estende la sospensione per altri tre mesi. Ma i primi 60 giorni sono scaduti venerdì 15 maggio, quindi teoricamente fino alla pubblicazione del testo del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale le imprese potrebbero licenziare.