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lunedì 6 luglio 2020

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire





Ecobonus 110 corsa al via dal 1º luglio 2020.  Il bonus 110 per gli interventi di ristrutturazione che comportino un efficientamento energetico dell'immobile entra nel vivo. Ma sull'ecobonus 110 per cento sono ancora molti i punti da chiarire, dalle seconde case al mercato della cessione del credito.
Previsto dal decreto rilancio, l'ecobonus 110 per cento è una detrazione Irpef e Ires del 110% nell'ambito di tre grandi interventi trainanti, ovvero la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti" "sugli edifici unifamiliari" o sulle "parti comuni degli edifici"; "la sostituzione di impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geoterminici; "il cappotto termico", e infine "gli interventi antisismici".
Se viene effettuato uno di questi interventi denominati "trainanti" l'ecobonus 110 viene esteso anche ai lavori tradizionali per il risparmio energetico, all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e anche all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi id accumulo. Possono beneficiare del bonus 110% tutti i condomini e in caso di lavori su edifici di un unico proprietario solo se questo è una persona fisica.
Contenuto nel decreto rilancio, in corso di approvazione al Parlamento, la norma sull'ecobonus al 110 per cento, potrà subire ancora ulteriori modifiche. In particolare c'è un emendamento al vaglio della Commissione Bilancio che riguarda l'ecobonus 110% per le seconde case.  Nell'emendamento al dl rilancio viene previsto l'allargamento dell'ecobonus anche alle seconde case unifamiliari, come le villette a schiera (mentre vengono escluse le case signorili, le ville e i castelli) e al terzo settore.  L'estensione dell'ecobonus 110% alle seconde case è consentito su un massimo di due unità immobiliari.
Un altro punto ancora incerto riguarda i decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate per l'ecobonus 110. Secondo quando previsto dalla norma, le modalità attuative per la detrazione o in alternativa per lo sconto in fattura o la cessione del credito devono essere stabilite da decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, che a questo punto dovrebbero arrivare non prima della conversione definitiva del decreto rilancio.
Inoltre anche per quanto riguarda la cessione del credito d'imposta, alternativa allo sconto in fattura, per l'ecobonus 110, manca una "borsa" delle cessioni con soggetti accreditati per evitare le speculazioni di preventivi troppo gonfiati.
Per quanto riguarda i massimali di spesa del bonus 110, questi saranno rimodulati in base alla tipologia dell'edificio. Mentre la tanta anelata estensione dell'ecobonus 110 fino al 30 giugno 2022 avverrà, con ogni probabilità solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
 Modena

venerdì 29 maggio 2020

Come funziona la detrazione del 110% e le novità per le seconde case

Come funziona la detrazione del 110% e le novità per le seconde case


L'ecobonus al 110 è una detrazione del 110 per cento delle spese effettuate dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico che danno diritto a un rimborso Irpef in cinque anni, o, in alternativa, alla cessione del credito o a uno sconto in fattura. Vediamo come funziona la detrazione 110% anche per la seconda casa, secondo le ultime modifiche al decreto rilancio.

Detrazione 110 dal condizionatore alla caldaia?

La detrazione 110 per cento è ammessa per queste tipologie di lavori, come deciso dall'articolo 119 del decreto rilancio:
  • Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
  • Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
  • Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
  • Impianti a pompa di calore
  • Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
Se tutti gli interventi oggi incentivati con l'ecobonus sono abbinati ai lavori maggiori elencati prima possono usufruire anch'essi della detrazione del 110% e non di quella "standard" del 65%. Quindi la detrazione 110 per cento può valere anche interventi quali la sostituzione degli infissi, della caldaia o del condizionatore.

Ecobonus da certificare

I lavori dovranno portare a un miglioramento di due classi energetiche o almeno una se l'immobile si trova già in classe A. Un miglioramento che dovrà essere attestato attraverso un attestato di prestazione energetica (APE).
In caso di false attestazioni o dichiarazioni non veritiere si andrà incontro a una sanzione da duemila a 15mila euro, oltre alla decadenza immediata da tutti i benefici.

Detrazione 110 per cento fotovoltaico

La detrazione del 110 per cento delle spese spetta anche le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'installazione di un impianto fotovoltaico.  In questo il tetto delle spese di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo.
L'installazione di un impianto fotovoltaico deve essere collegato ai lavori maggiori elencati prima o anche agli interventi relativi al sismabonus.
Per quanto riguarda la detrazione del 110 per i lavori del sismabonus, in caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza, si avrà diritto alla detrazione del 90% della polizza stessa.

Seconda casa, novità in un emendamento

La detrazione 110 vale per gli interventi eseguiti sui condomini e sulle villette unifamiliari. Secondo una prima formulazione del decreto rilancio, quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la detrazione 110 o bonus 110 era valida anche per i lavori eseguiti sulle seconde case se facenti parti di condomini. Ad essere escluse erano quindi le villette unifamiliari adibite a seconde case. 
Secondo un emendamento voluto da Italia Viva, e attualmente in discussione nella maggioranza, la detrazione del 110 sarebbe estesa a tutte le seconde case comprese le villette unifamiliari.
Agenzia Farini
Viale Gramsci 387
Modena

mercoledì 5 settembre 2018

Agevolazioni prima casa non idonea

 Agevolazioni prima casa abitazione non idonea, lo sconto si allarga

 


Con la sentenza n.2565/2018 la Cassazione è intervenuta su un tema molto dibattuto: l’applicazione del bonus prima casa. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha riconosciuto l’agevolazione anche a coloro che, pur già titolari di un precedente immobile, si trovano costretti per inidoneità del primo, ad acquistarne un secondo.
Come ricordato dal Sole 24 Ore, il Fisco agevola l’abitazione principale e l’acquisto della “prima casa” mediante uno sconto sulle tasse da pagare quando si stipula il rogito di compravendita. Ma ad alcune condizioni: non avere, in tutta Italia, la proprietà di un’altra casa acquistata con il beneficio fiscale e non avere la proprietà di un’altra abitazione nello stesso Comune. Ma cosa succede se la casa risulta “non idonea” ad essere abitata? Una questione scottante, che negli anni ha suscitato molteplici discussioni e che è stata più volte sotto i riflettori della giurisprudenza.
Adesso la sentenza n.2565/2018 sembra aver fatto chiarezza una volta per tutte. Con questa pronuncia, la Cassazione ha stabilito che se l’acquirente è titolare di un alloggio ritenuto “non idoneo” ad essere abitato può acquistare una seconda casa con l’agevolazione fiscale. Nel dettaglio, è stato specificato che la proprietà di un’abitazione nel medesimo Comune (non acquistata con l’agevolazione prima casa) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di una casa non idonea a essere abitata.

La sentenza ha specificato che l’agevolazione è in ogni caso impedita a chi ha già la proprietà di una casa acquistata con il beneficio, a meno di non venderla prima del nuovo rogito d’acquisto o entro l’anno successivo; che la proprietà di una casa nel medesimo Comune (non acquistata con l’agevolazione prima casa) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di un’abitazione non idonea a essere abitata; che questa inidoneità può essere sia di tipo soggettivo (relativa alla situazione personale del contribuente), sia di tipo oggettivo (relativa alle condizioni dell’edificio). Nell’ambito della inidoneità oggettiva rientra anche la “inidoneità giuridica”, che si verifica nel caso in cui il proprietario dell’abitazione non la può utilizzare in quanto concessa in affitto ad altri.

E’ bene ricordare che il bonus prima casa è un’agevolazione fiscale prevista per chi compra o riceve a titolo gratuito (donazione o testamento) un immobile da destinare a prima casa di abitazione.
Sugli atti di vendita immobiliare tra privati, l’aliquota dell’imposta di registro è del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna.

Sugli atti di vendita immobiliare con aziende soggette a Iva, l’aliquota dell’Iva è del 4%, l’imposta di registro fissa è di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna;
Sui trasferimenti immobiliari gratuiti (donazioni o successioni testamentarie, le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono in misura ordinaria, ma le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna. Nei passaggi tra coniugi o tra ascendenti, l’aliquota dell’imposta di registro è del 4%, ma solo sul valore del bene che eccede 1 milione di euro (cosiddetta franchigia): se il bene vale 900mila euro non si pagano imposte mentre se vale 1.100.000 euro si paga il 4% di 100mila.
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, inoltre, è possibile applicare l’agevolazione prima casa (imposta di registro dell’1,5%) anche al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing da parte della società di leasing, purché l’utilizzatore sia in possesso delle condizioni agevolative previste dalla legge.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227