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lunedì 6 luglio 2020

Case, il lockdown non ha scalfito il mattone: prezzi su dell’1,4% nel II trimestre

Case, il lockdown non ha scalfito il mattone: prezzi su dell’1,4% nel II trim. Scopri i valori nella tua città





L'ultimo rapporto sui prezzi delle case di idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, fotografa un incremento dei valori pari all’1,4% durante i mesi primaverili, quelli segnati dal Coronavirus. Il prezzo medio richiesto per l’usato ora è di 1.722 euro al metro quadro a livello nazionale. Considerando la variazione annuale, il calo si attesta allo 0,8%.
Per Vincenzo De Tommaso, Responsabile Ufficio Studi di idealista: “l’andamendo dei prezzi è in parte attribuibile a un livello molto più basso di proprietà immesse sul mercato nel corso degli ultimi tre mesi. Col Paese in piena chiusura abbiamo visto parte dell’offerta ritirarsi dal mercato e parte del prodotto in vendita andare verso l’affitto. Dal 4 maggio i potenziali acquirenti si sono riaffacciati sul mercato con un approccio attendista orientato alla negoziazione. Tutto fa pensare a un periodo di transizione, con compravendite a rilento, verso una nuova fase che probabilmente vedrà un aumento dello stock disponibile e un calo dei prezzi nella seconda parte dell'anno, con il previsto peggioramento della situazione economica nazionale".
Regioni A dispetto della pandemia i prezzi sono aumentati in 17 delle 20 regioni italiane. Il Veneto (2,6%), guida gli incrementi davanti a Lombardia (2,5%) e il Trentino-Alto Adige (2,4%). Crescita sopra la media del periodo anche in Basilicata (2%), mentre l’Abruzzo (1,4%) segna rivalutazioni in linea con la media del Paese; incrementi più deboli per altre 15 regioni, dall’1,2% della Campania allo 0,2% di Lazio, Liguria e Piemonte. All’opposto le regioni in calo sono Puglia (-0,3%), Sardegna (-0,4%), Molise (-1,9%) e Valle d’Aosta (-2,5%).
Liguria (2.482 euro/m²), Trentino-Alto Adige (2.445 euro/m²) e Valle d'Aosta (2.437 euro/m²) si confermano le regioni più care. Dal lato opposto quelle più economiche sono invece Sicilia (1.066 euro/m²), Molise (916 euro/m²) e Calabria (908 euro/m²).
Province
Rispetto all’ultimo trimestre crescono sensibilmente anche le province in terreno positivo che sono ora il 70% del totale contro il 44% del trimestre scorso; 49 mercati segnano variazioni contenute tra il -1% e l’1%; fluttuazioni in risalita soprattutto agli estremi dove la provincia di Milano (5,2%) segna la performance migliore, seguita da Brescia (4,8%) ed Enna (4,6%). All’opposto i maggiori ribassi spettano a Sondrio (-5%), Isernia (-5,9%) e Belluno (-8,8%).
Il ranking delle province più care è guidato da Bolzano (3.626 euro/m²), Savona (3.045 euro/m²) e Firenze (2.836 euro/m²). Nella parte bassa del ranking troviamo Caltanissetta (724 euro/m²), Isernia (722 euro/m²) e Biella, fanalino di coda con 649 euro al metro quadro.
Città
A livello di capoluogo l’indice generale dei prezzi segna un’importante tendenza positiva con recuperi nella maggior parte dei mercati cittadini, 67% del totale di 110 capoluoghi monitorati.
Milano (7,1%) traina il mercato mentre alle sue spalle si segnalano i rimbalzi più significativi sono quelli di Monza (5,2%) e Siracusa (5,1%). Le variazioni negative più marcate del periodo si sono prodotte a Foggia (-4,1%), Agrigento (-5%) e Isernia (-6,6%).
Tra i grandi mercati, Napoli (3,9%), Torino (2,7%) e Roma (0,8%) hanno registrato un andamento positivo nel secondo trimestre. Al contrario si segnalano le negative le performance di Bologna (-0,1 %), Genova (-0,4%) Firenze (-0,6%) Bari (-1,1%) e Palermo (-2,2%).
Venezia rimane la regina dei prezzi di vendita della penisola con 4.485 euro al metro quadro, davanti a Firenze (3.958 euro/m²), mentre Milano sale a 3.903 euro al metro quadro. Nella parte bassa del ranking Biella (721 euro/m²) è la piazza con i prezzi delle case più bassi d’Italia davanti a Caltanissetta (781 euro/m²) e Ragusa (826 euro/m²).
 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

sabato 20 giugno 2020

Comprare casa con cessione del quinto, come fare?

Comprare casa con cessione del quinto, come fare?


La cessione del quinto dello stipendio per finanziare l’acquisto di una casa è una alternativa all’acquisto con mutuo. Vediamo come si fa e gli ultimi dati di Tecnocasa.

Come comprare casa con la cessione del quinto

Acquistare una casa mediante cessione del quinto dello stipendio significa accedere ad una forma di finanziamento che implica essere dipendenti privati o pubblici o pensionati. Avendo uno stipendio regolare, infatti, è possibile richiederne la trattenuta di una quota del 20% direttamente dalla busta paga. Tale quota, poi, andrà a finanziare le rate dell’acquisto della casa.
Per poter dare accesso a questo finanziamento, l’istituto di credito analizza parametri quali l’importo dello stipendio netto mensile, gli anni di anzianità lavorativa e l’ammontare del Tfr.

A chi conviene acquistare casa con cessione del quinto

Questo genere di finanziamento conviene a chi abbia già una buona disponibilità di liquidi, a cui desidera solo aggiungerne un’altra quota da versare per un certo periodo attraverso le trattenute dalla busta paga.

Cessione del quinto e mutuo a confronto

Il vantaggio rispetto al mutuo è quello di non implicare la presenza di garanti, poiché la busta paga è già una garanzia sufficiente contro le possibili insolvenze. Oltre a far evitare tutto l’iter burocratico per l’erogazione del mutuo che in alcuni casi può risultare poco agevole. Ecco perché in alcune condizioni questa opzione può risultare comoda e conveniente.
E’ inoltre in essere, a tutela dei pensionati, la cosiddetta Convenzione Inps, a cui aderiscono istituti di credito e società finanziarie, tra le quali IBL Family del gruppo Tecnocasa, e che prevede per i pensionati agevolazioni e tassi più convenienti rispetto a quelli del mercato.
“Il mercato della cessione del quinto nel complesso nel 2019 risulta in crescita di circa il 7% per stock di crediti rispetto all’anno precedente. Per la nostra società è stato un anno particolare, – afferma Oscar Cosentini, Amministratore Delegato IBL Family – di riorganizzazione e adozione di un nuovo modello di business, che nel giro di pochi mesi ci ha portato ad ottenere risultati soddisfacenti, incrementando la produzione del 100% rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 6 mila pratiche.  Abbiamo rilevato un crescente interesse del pubblico verso la cessione del quinto, e in particolare dei pensionati, che sono sempre più un punto di riferimento delle famiglie contribuendo a sostenerle anche economicamente, in molti casi aiutando per esempio i figli o i nipoti. I dati dell’Osservatorio Tecnocasa confermano la propensione dei pensionati ad investire nell’immobile, considerando la casa un bene primario”.

Chi acquista casa con la cessione del quinto

Secondo un’analisi di Tecnocasa, nel 2019 l’8% di tutti gli acquisti di una abitazione è stato effettuato da pensionati (percentuale simile a quella del 2018). In particolare il 66,4% dei casi si muoveva per acquistare la prima casa, nel 23,8% dei casi per motivi di investimento e nel 9,8% dei casi per l’acquisto di una casa vacanza.
Quali tipologie di casa acquistano i pensionati?  Maggiormente trilocali, seguiti dai bilocali e dai quattro locali.
Per quanto riguarda i finanziamenti con cessione del quinto, nel  2019 si è registrato un incremento di volumi finanziati al target pensionati, che sono stati pari a 37 milioni di euro, con un aumento del 91% rispetto ai volumi dell’esercizio precedente, a fronte di un incremento del 54% per i dipendenti pubblici e del 44% dei dipendenti privati.
 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

martedì 15 ottobre 2019

IL NOTAIO RISPONDE

Donazioni e finanziamenti.
Le regole sui conti correnti. 

PUO' CAPITARE che per aiutare figli o famigliari nell'acquisto di beni mobili ( ad esempio aziende) o immobili, i parenti ritengano opportuno effettuare direttamente dei bonifici bancari dal proprio conto corrente al conto corrente del figlio o del familiare che deve procedere all'acquisto.
Tale prassi è stata molto diffusa anche per evitare eventuali accertamenti da parte del fisco in merito alla capacità contributiva del soggetto che effettua l'investimento in relazione al  reddito prodotto o denunciato.
Tuttavia è opportuno predefinire se il versamento avviene a titolo di finanziamento ovvero a titolo di donazione.
Nel primo caso, infatti,l'operazione di bonifico è opportuna a condizione che nella causale del versamento venga esplicitato che trattasi di finanziamento per l'acquisto di immobili o ( ad esempio) di azienda.
Il termine "finanziamento" presuppone infatti l'obbligo di rimborso da parte del soggetto ricevente e quindi esclude la qualificazione come donazione.
E' altre sì opportuno che la modalità di rimborso sia disciplinata da una scrittura privata a latere tra il soggetto finanziatore ed il soggetto finanziato.
Nel secondo caso ( cioè quando il versamento avvenga a titolo di donazione e quindi senza obbligo di rimborso) è altamente sconsigliabile operare mediante bonifico bancario a favore del beneficiario.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito la nullità dell' accredito per vizio di forma.
Ciò in quanto per validità delle donazioni " non di modico valore" è necessario sempre l'atto pubblico notarile, con la presenza dei testimoni.
Inoltre la nullità dell'operazione di donazione diretta di denaro, realizzata mediante il bonifico può avere delle conseguenze negative e pericolose nei successivi rapporti successori fra parenti.
Secondo la giurisprudenza.infatti, il denaro si considera come mai uscito dal patrimonio del donante, con obbligo quindi del soggetto beneficiario di restituirlo a tutti i coeredi,al fine di determinare il compendio e quindi l'ammontare dei beni oggetto di successione e le loro relative attribuzioni.


Comitato Regionale dei Consigli Notarili Dell' Emilia Romagna


Agenzia Farini
Viale Gramsci, 387, Mo
059 454227
 

mercoledì 2 ottobre 2019

Quanti soldi investono gli italiani nell'acquisto di una casa?



Aumenta il capitale che gli italiani destinano all'acquisto di una casa. A dirlo è l'analisi di Tecnocasa, che mette in relazione i cambiamenti che si registrano negli ultimi sei mesi con la ripresa dei prezzi degli immobili che sta interessando alcune grandi città
Analizzando il panorama generale, si nota come la maggior concentrazione della disponibilità di spesa si rileva nella fascia più bassa, quella fino a 119mila euro (26,9%). A seguire con il 23,6% la fascia tra 120 e 169mila euro e con il 22,1% quella compresa tra 170 e 249 mila euro.

La disponibilità di spesa nelle grandi città
Nelle due maggiori città italiane, Roma e Milano, la maggioranza delle richiesta riguarda immobili dal valore compreso tra 250 e 349 mila euro (24,2% e 24% rispettivamente). A Firenze e Bari c'è una maggiore concentrazione della fascia compresa tra 170 e 249 mila euro, rispettivamente con 36,3% e 27,2%. A Bologna, il maggior numero di richieste è concentrato nella fascia compresa tra i 120 e 169 mila euro (31,5%). Nel resto delle grandi città (Genova, Napoli, Palermo, Torino e Verona) la disponibilità di spesa resta concentrata nella fascia di spesa inferiore a 120 mila euro.

Da "idealista"
Agenzia Farini
059 454227 

giovedì 30 maggio 2019

Ristrutturazione: meglio mutuo o prestito?

Ristrutturazione casa, mutuo o prestito? 



Se serve liquidità per ristrutturare casa l’alternativa è chiedere un mutuo oppure un prestito. Con la possibilità di detrarre le spese grazie ai bonus.

Ristrutturare casa, aumentano le richieste di prestiti

Secondo l’Osservatorio PrestitiOnline, aggiornato al 30 aprile 2019, gli italiani continuano ad avere al centro dei propri desideri e delle proprie spese la casa. Nei primi mesi del 2019 gli investimenti immobiliari si sono infatti tenuti vicini al picco storico toccato lo scorso anno, mentre c’è stata una contestuale accelerazione di quelli per i mobili. Il 37,3% del totale finanziamenti richiesti è stata orientata all’abitazione, tra ristrutturazione (20,7%) arredamento (16%).

I bonus per ristrutturare casa

 A dare ancora la spinta a questo capitolo di spesa è la proroga (a tutto il 2019) dei bonus di vario genere decisa dal Governo, sia per gli interventi di riqualificazione energetica sia per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici. Nel dettaglio, entro il 31 dicembre i cittadini potranno beneficiare delle detrazioni fiscali maggiorate (fino al 65%) per chi effettua ‘manutenzione’ dell’immobile all’insegna del risparmio energetico. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici (di classe almeno di A+) arrivano al 50%, fino a un massimo di 5mila euro (spalmabile in dieci anni).

Come ottenere un mutuo ristrutturazione

Per ristrutturare casa è possibile chiedere un prestito, personale o finalizzato, per facilitarsi la spesa e poterla poi detrarre  in caso si tratti di interventi sull'abitazione principale. Un’alternativa è il mutuo per ristrutturazione. Ottenerlo dalla banca richiede, oltre ai documenti che si presentano anche per la richiesta di un mutuo acquisto, la presentazione dei preventivi dei vari interventi previsti. In particolare:
  • per la manutenzione ordinaria basta un preventivo di spesa da parte dell’impresa o del professionista che svolgeranno i lavori;
  • per la manutenzione straordinaria serve, oltre al preventivo, anche il progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, o la denuncia di inizio attività;
  • per le grandi opere serve, oltre ai documenti di cui sopra, la ricevuta del versamento del contributo all’ camministrazione comunale.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 22 maggio 2019

Spese casa detraibili nel 2019 dal modello 730


Spese casa detraibili nel 2019 dal modello 730




A partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio sarà possibile accettare, modificare e inviare il modello per la dichiarazione dei redditi. Anche quest'anno sarà possibile detrarre le spese sostenute a vario titolo per la casa nel modello 730 2019.
  • Come detrarre l'affitto di casa dal modello 730/2019
  • Detrazioni per le provvegioni per l'agenzia immobiliare
  • Detrazione mutuo dichiarazione redditi
  • Le detrazioni per il risparmio energetico
  • Detrazione 730 lavori ristrutturazione
  • Bonus verde, le detrazioni per il modello 730
  • Cedolare secca nella dichiarazione dei redditi
  • Detrazione acquisto immobile ristrutturato
  • Detrazione affitto abitazione principale
  • Detrazioni per il bonus mobili

Come detrarre l'affitto di casa dal modello 730

Anche quest'anno sarà possibile detrarre dal modello 730 l'affitto della casa. I contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione nel rigo E71-E72 del Modello 730 dove, in primis, sarà necessario inserire i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale.

Detrazione agenzia immobiliare 730 2019

Anche quest'anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare. I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro.

Detrazione mutuo dichiarazione redditi

Anche nel 2019 chi sta pagando un mutuo ha la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, con un tetto massimo di 4 mila euro (e quindi di 760 euro di detrazione), se il finanziamento serve all’acquisto dell’abitazione principale. L’importo va segnato nel Rigo E7.

730/2019, le detrazioni per il risparmio energetico

Nel modello 730 per il 2019 è ammessa la detrazione per le spese di risparmio energetico di un immobile sostenute nel corso dell'anno di imposta 2018.

Detrazione 730 dei lavori di ristrutturazione

Anche quest'anno sarà possibile detrarre dal 730 2019 le spese per i lavori di ristrutturazione eseguite sul proprio immobile durante l'anno di imposta 2018.

Bonus verde, le detrazioni 2019 nel 730

Nel modello 730 2019 è possibile effettuare le detrazioni per il bonus verde. Si tratta di una detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione di aree verdi scoperte di pertinenza di unità immobiliari, quali giardini, terrazzi, balconi, privati e condominiali, anche con impianti di irrigazione e recupero del verde storico. 

Cedolare secca nella dichiarazione dei redditi

Chi affitta un immobile e decide di optare per il regime alternativo della cedolare secca deve indicarlo nel modello 730 2019.

Detrazione per l'acquisto di un immobile ristrutturato

All'acquirente o all'assegnatario di un immobile oggetto di un lavoro di ristrutturazione spetta una detrazione pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.

Detrazione per l'affitto dell'abitazione principale

Nel modello 730 per il 2019 sarà possibile detrarre anche le spese sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale.

Detrazioni per il bonus mobili 

Anche per il 2019 sarà possibile detrarre nel modello 730 le spese sostenute per il bonus mobili ed elettrodomestici, sempre e quando l'acquisto sia destinato a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.



Da "idealista"
Agenzia Farini
059 454227

lunedì 13 maggio 2019

Imposta di registro

Imposta di registro azzerata per l'acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire



Imposta di registro pressoché azzerata per gli acquisti di fabbricati destinati a demolizione al
fine della ricostruzione: è quanto dispone l’articolo 7 del decreto crescita, al fine incentivare
(afferma la relazione illustrativa) «un reale processo di rigenerazione urbana».
Se un’impresa compra un edificio con un atto fuori campo Iva (oppure un edificio residenziale
in esenzione da Iva), l’imposta di registro è pari al 9 per cento del prezzo d’acquisto (salvo che
l’agenzia delle Entrate non pretenda di calcolare l’aliquota sul valore del bene oggetto di
compravendita, perché ritenuto superiore rispetto al prezzo pattuito); nella misura fissa di
complessivi cento euro sono poi applicate le imposte ipotecaria e catastale.
Con l’agevolazione prevista dal Dl Crescita l’imposta di registro viene dunque abbattuta alla
misura fissa di 200 euro (mentre le imposte ipotecarie e catastali sono aumentate all’importo
complessivo di 400 euro), a condizione che:

a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o
societario) che svolga attività di costruzione o di ristrutturazione di edifici;

b) l’acquisto abbia a oggetto un «intero fabbricato» (di qualsiasi natura esso sia: residenziale,
commerciale, artigianale, industriale, agricola); probabilmente, potrà essere agevolato anche
l’acquisto che avvenga non in “un sol colpo”, ma anche in più tranche;

c) il soggetto acquirente, entro dieci anni dall’atto di acquisto, provveda alla demolizione
dell’edificio, alla «ricostruzione» di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente
con il manufatto preesistente (ove la normativa locale lo consenta) e alla sua (integrale) vendita;

d) la ricostruzione sia effettuata «in chiave antisismica»: espressione che intende significare il
rispetto della applicabile normativa nazionale e locale in tema di costruzioni resistenti ai
terremoti;

e) il nuovo edificio sia classificato in una delle classi energetiche “A” o “B”.

La normativa presenta un evidente défaillance, perché non concerne l’acquisto di interi
fabbricati che poi non vengano demoliti, ma “solamente” ristrutturati, anche se in modo
radicale.

Altresì, presenta il difetto di non ricordare che se si tratta dell’acquisto di un fabbricato
strumentale in regime di esenzione da Iva o di imponibilità a Iva, l’imposta di registro è bensì
già oggi dovuta nella misura fissa di 200 euro, ma le imposte ipotecaria e catastale sono da
applicare con l’aliquota complessiva del 4%, calcolata sul prezzo pattuito (anche qui, salvo
rettifiche in aumento per il maggior valore ritenuto dall’Amministrazione).
Pure questo caso ben si presterebbe dunque a essere contemplato dalla norma agevolativa
contenuta nel Dl Crescita, in ragione della sua “filosofia”. Infatti, lo stesso fabbricato, se venduto
da un soggetto non imprenditore, sconta, per effetto del Dl Crescita, un’imposizione totale di
soli 600 euro.


Di Angelo Busani 
"Il Sole 24 Ore" 


Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 19 settembre 2018

Rettifica detrazione IVA immobili, la decorrenza è dall’ acquisto





Con la risposta n. 3/2018 a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione Iva, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’ acquisto o dall’ ultimazione degli stessi. Vediamo, nel dettaglio, il quesito presentato e la risposta fornita.
In particolare, con la risposta n. 3/2018 all’ interpello di una società a responsabilità limitata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con mutamento del regime fiscale delle operazioni realizzate a valle (da imponibili a esenti), la corretta interpretazione dell’articolo 19-bis2, commi 3 e 8, Dpr 633/1972, impone di non rettificare la detrazione dell’Iva assolta sui canoni di leasing. Il periodo decennale di sorveglianza per operare la variazione della detrazione d’imposta, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi.

Il quesito

Una società a responsabilità limitata (Srl) costituita nel 2006 che ha per oggetto sociale, tra l’altro, l’acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria di aree fabbricabili e terreni in genere, di fabbricati destinati a civile abitazione, di fabbricati commerciali, industriali e a destinazione specifica (scuole, alberghi, multisale cinematografiche, centri di intrattenimento, case di cura, ospedali); nonché di fabbricati a uso ricreativo e sportivo anche per la successiva locazione a terzi, ha stipulato, nel 2006 e nel 2007, con società diverse, più contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto varie unità immobiliari e altri contratti per lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione delle stesse unità. Contratti per i quali le eventuali opzioni di acquisto potranno essere esercitate nel 2022 e nel 2031.
A riguardo, precisa l’interpellante, i relativi canoni di locazione finanziaria sono stati assoggettati a Iva in misura ordinaria e regolarmente detratti per intero. In seguito, gli immobili, a tutt’oggi condotti in leasing, sono stati concessi in locazione a un’altra società ancora prevedendo espressamente l’imponibilità dei relativi canoni.
Il contribuente istante, a questo punto, intenderebbe cambiare il regime fiscale relativo alle operazioni attive di locazione immobiliare, avvalendosi della regola generale di esenzione, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8, del Dpr 633/1972 e chiede se per tale mutamento debba procedere alla rettifica della detrazione, ai sensi del successivo articolo 19-bis2, prospettando egli stesso l’interpretazione della normativa per cui non si deve rettificare la detrazione dell’Iva assolta sui canoni di leasing, facendo rinvio anche alla risoluzione 178/2009 e alla circolare 26/2016.

La risposta

Con la risposta n. 3 del 17 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Dalla lettura del combinato disposto dei commi 3 e 8 dell’articolo 19-bis2 del Dpr 633 del 1972 emerge infatti che il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione dell’Iva, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi.
La risoluzione 178/2009 chiarisce che “la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società scisse, a nulla rilevando le modalità di acquisizione degli stessi (acquisto-costruzione, in appalto-acquisizione, in leasing)”.
Mentre la successiva circolare 26/2016 precisa, inoltre, che “in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l’opzione d’acquisto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. E’ da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto art. 19-bis2, comma 8, del menzionato d.P.R. n. 633/1972, decorre il periodo decennale di ‘tutela fiscale’”.
La circolare, ai fini dell’individuazione del dies a quo per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’Iva, fa espresso riferimento, “di regola”, alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 5 settembre 2018

Agevolazioni prima casa non idonea

 Agevolazioni prima casa abitazione non idonea, lo sconto si allarga

 


Con la sentenza n.2565/2018 la Cassazione è intervenuta su un tema molto dibattuto: l’applicazione del bonus prima casa. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha riconosciuto l’agevolazione anche a coloro che, pur già titolari di un precedente immobile, si trovano costretti per inidoneità del primo, ad acquistarne un secondo.
Come ricordato dal Sole 24 Ore, il Fisco agevola l’abitazione principale e l’acquisto della “prima casa” mediante uno sconto sulle tasse da pagare quando si stipula il rogito di compravendita. Ma ad alcune condizioni: non avere, in tutta Italia, la proprietà di un’altra casa acquistata con il beneficio fiscale e non avere la proprietà di un’altra abitazione nello stesso Comune. Ma cosa succede se la casa risulta “non idonea” ad essere abitata? Una questione scottante, che negli anni ha suscitato molteplici discussioni e che è stata più volte sotto i riflettori della giurisprudenza.
Adesso la sentenza n.2565/2018 sembra aver fatto chiarezza una volta per tutte. Con questa pronuncia, la Cassazione ha stabilito che se l’acquirente è titolare di un alloggio ritenuto “non idoneo” ad essere abitato può acquistare una seconda casa con l’agevolazione fiscale. Nel dettaglio, è stato specificato che la proprietà di un’abitazione nel medesimo Comune (non acquistata con l’agevolazione prima casa) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di una casa non idonea a essere abitata.

La sentenza ha specificato che l’agevolazione è in ogni caso impedita a chi ha già la proprietà di una casa acquistata con il beneficio, a meno di non venderla prima del nuovo rogito d’acquisto o entro l’anno successivo; che la proprietà di una casa nel medesimo Comune (non acquistata con l’agevolazione prima casa) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di un’abitazione non idonea a essere abitata; che questa inidoneità può essere sia di tipo soggettivo (relativa alla situazione personale del contribuente), sia di tipo oggettivo (relativa alle condizioni dell’edificio). Nell’ambito della inidoneità oggettiva rientra anche la “inidoneità giuridica”, che si verifica nel caso in cui il proprietario dell’abitazione non la può utilizzare in quanto concessa in affitto ad altri.

E’ bene ricordare che il bonus prima casa è un’agevolazione fiscale prevista per chi compra o riceve a titolo gratuito (donazione o testamento) un immobile da destinare a prima casa di abitazione.
Sugli atti di vendita immobiliare tra privati, l’aliquota dell’imposta di registro è del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna.

Sugli atti di vendita immobiliare con aziende soggette a Iva, l’aliquota dell’Iva è del 4%, l’imposta di registro fissa è di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna;
Sui trasferimenti immobiliari gratuiti (donazioni o successioni testamentarie, le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono in misura ordinaria, ma le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna. Nei passaggi tra coniugi o tra ascendenti, l’aliquota dell’imposta di registro è del 4%, ma solo sul valore del bene che eccede 1 milione di euro (cosiddetta franchigia): se il bene vale 900mila euro non si pagano imposte mentre se vale 1.100.000 euro si paga il 4% di 100mila.
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, inoltre, è possibile applicare l’agevolazione prima casa (imposta di registro dell’1,5%) anche al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing da parte della società di leasing, purché l’utilizzatore sia in possesso delle condizioni agevolative previste dalla legge.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 23 maggio 2018

Come detrarre gli interessi passivi del mutuo prima casa dal 730 2018



Chi ha contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa ha diritto a una detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori.
Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze.
La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.

Detrazione interessi mutuo prima casa trasferimento residenza

Il contribuente che ha acquistato dall’impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferirvi la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell’abitabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.5).
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipendente da cause di forza maggiore non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi.
Non si perde comunque il diritto alla detrazione nei seguenti casi:
  • trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro.
  • La detrazione non si perde neanche se l’immobile viene locato 
  • ricovero in istituti di ricovero o sanitari: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case

Limite massimo detrazione interessi mutuo prima casa

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Modello 730 detrazione interessi mutuo

Il contribuente per poter fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi mutuo deve compilare sul 730: Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 e righi da E8 a E12 nei quali va indicato l'importo degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote rivalutate pagate nel corso del 2016 per i mutui, indipendentemente dalla scadenza della rata del mutuo.
In particolare bisogna seguire le seguenti indicazioni
  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11)




Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052





mercoledì 11 ottobre 2017

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente.





Quando si compra una casa e si scopre che su di essa grava un’ipoteca, cosa è necessario fare? La risposta varia a seconda del momento in cui il problema viene alla luce. Vediamo, dunque, quali sono i diritti dell’acquirente di un’abitazione con ipoteca.
Nel caso in cui il venditore non abbia detto nulla e ci si accorga dell’ipoteca sulla casa prima della firma del compromesso, è possibile far valere le proprie ragioni e chiedere il risarcimento del danno solo se le trattative sono arrivate a buon punto e siano state scartate proposte alternative. Secondo l’articolo 1337 del codice civile, le parti contraenti devono comportarsi secondo buona fede nella formazione del contratto. La controparte deve essere informata di tutte le possibili cause che potrebbero invalidare il contratto, chi viola tale dovere deve risarcire il danno, che deve essere provato.
Qualora ci si accorga dell’ipoteca sulla casa dopo la firma del compromesso, ma prima di essersi recati dal notaio per firmare il rogito, è possibile chiedere all’agenzia immobiliare, nel caso in cui ci sia stata la sua intermediazione, il risarcimento del danno. E’, infatti, compito dell’agente controllare che l’immobile sia privo di pesi e oneri come l’ipoteca.
Ci si può, poi, sciogliere dall’obbligo di firmare il rogito e, quindi, recedere dal compromesso, chiedendo ovviamente la restituzione di tutti i pagamenti già anticipati. L’articolo 1482 del codice civile stabilisce però che se il venditore ha informato l’acquirente della presenza dell’ipoteca sulla casa, indicandola in contratto, quest’ultimo non può fare nulla ed è tenuto a recarsi dal notaio per il contratto definitivo.
In alternativa allo scioglimento del preliminare, l’acquirente può esigere la riduzione del prezzo di vendita, eventualmente sospendendo il pagamento del prezzo residuo.
Se si scopre l’ipoteca dopo il rogito, è possibile chiedere anche il risarcimento al notaio, che è tenuto ad effettuare sull’immobile oggetto di compravendita tutte le verifiche necessarie per assicurare al compratore l’acquisto di un bene libero da pesi e vincoli. Solo nel caso in cui l’acquirente abbia espressamente esonerato il notaio da tale ricerca egli non è responsabile delle relative formalità.
C’è poi la responsabilità del venditore, in quanto il venditore di un bene ipotecato deve dichiarare l’esistenza del vincolo all’acquirente al momento del rogito. Il venditore può anche assumere l’impegno nel preliminare di cancellare l’ipoteca esistente entro un certo tempo.
Ma cosa può fare l’acquirente di un immobile indicato come libero da pesi ed oneri, che al momento della stipula del definitivo o successivamente scopre l’esistenza di un’ipoteca?
Può chiedere la risoluzione del contratto, nonché la restituzione del prezzo eventualmente pagato e il risarcimento del danno; oppure può mantenere la proprietà del bene e chiedere la restituzione di parte o dell’intero prezzo pagato; oppure, ancora, può sospendere il pagamento del prezzo residuo.
Nel caso in cui, infine, il creditore metta all’asta il bene nonostante questo sia passato di proprietà, quindi avvii l’esecuzione forzata, l’acquirente può pagare i creditori per l’intero ammontare dei crediti iscritti; oppure può rilasciare la casa ipotecata ai creditori perché provvedano a soddisfarsi vendendola; oppure, ancora, può liberare la casa dall’ipoteca.
Rimane in capo all’acquirente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni al venditore dimostrando di non essere stato informato dell’esistenza dell’ipoteca sul bene.



Da "Idealista" 
Agenzia Farini 
059 454227

mercoledì 15 marzo 2017

I prezzi delle case in Italia sono inferiori rispetto al potere d'acquisto degli stipendi

I prezzi delle case in Italia sono inferiori del 2% rispetto al potere d'acquisto degli stipendi


In Italia i valori delle case dovrebbero aumentare del 2% per aggiustarsi al reale potere d'acquisto degli italiani. A dirlo è il prestigioso settimanale The Economist, che nel suo rapporto sul mercato immobiliare relativo al 2016 evidenzia come gli immobili nel nostro Paese sono svalutati del 2% in rapporto agli stipendi netti e del 7% in relazione al rapporto tra prezzo dell'affitto e prezzo dell'acquisto.

Per misurare l'equilibrio dei prezzi The Economist utilizza due fattori:

- Prince to income -Mette in relazione il prezzo di acquisto di una casa con gli stipendi medi degli italiani. Analizza quella che viene definita come accessibilità, misurata in base al reddito disponibile al netto delle tasse. In questo caso i prezzi delle case dovrebbero aumentare del 2%.

- Price to rent - Si mette in relazione il prezzo medio dell'affitto con il prezzo medio dell'acquisto. In teoria, se i due fattori sono in equilibrio il rapporto è zero. Nel caso dell'Italia, the economist indica che il rapporto è superiore del 7%. Si tratta di un valore che gli economisti usano come riferimento, ma presuppone un mercato che funziona in modo diverso da quello italiano, in cui la relazione tra proprietari e affittuari è decisamente sproporzionata verso i primi.



Il nostro Paese non è l'unico con proprietà svalutate. In Germania la svalutazione è del 4%, mentre in Giappone addirittura del 31%. All'estremo opposto abbiamo delle case sopravalutate soprattutto in Nuova Zelanda, Australia, Canada e Spagna.
In Italia continua la flessione dei prezzi delle case che sono diminuiti dell'1,1% nel 2016 e del 25,7 rispetto al quarto trimestre del 2007 che si considera il punto più alto della crescita dei prezzi delle case.


Fonte: Idealista
da Agenzia Farini
tel: 059/454227

giovedì 9 marzo 2017

Agevolazioni prima casa

Agevolazioni prima casa, le Entrate spiegano come
non perderle



Ok ai benefici se il contribuente vende entro 5 anni l’immobile ed entro un anno ne costruisce un altro su un suo terreno



Il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui è già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione.
Questo il chiarimento in materia di benefici “prima casa” contenuto nella risoluzione 13/E con cui l’Agenzia delle Entrate recepisce alcuni principi emersi alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione, ampliando l’ambito delle ipotesi in cui non si decade dall’agevolazione.



Agevolazione prima casa: quando permane

L’Agenzia ricorda che, come previsto dal Testo unico dell’imposta di registro, il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa, prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%.
Tuttavia se il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile ad uso abitativo classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire a propria abitazione principale, l'agevolazione permane.
Come precisato in precedenti documenti delle Entrate, la decadenza dal beneficio è impedita anche se il contribuente provvede all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile destinato ad abitazione principale.




Ciò vale anche se il fabbricato non sia stato ultimato, essendo sufficiente che si sia in presenza di un rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura.

Benefici prima casa: basta la costruzione di un nuovo edificio
La nuova risoluzione precisa che la decadenza dall’agevolazione è impedita anche se la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale venga effettuata su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
In diverse pronunce, infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di vendita infra quinquennale, per evitare la decadenza dai benefici è sufficiente che, entro un anno, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, anche se il terreno su cui avviene l’edificazione fosse già di sua proprietà.
Infatti, secondo la Cassazione, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, non assume alcuna rilevanza il momento in cui è stato acquistato il terreno su cui sorge il nuovo fabbricato.



fonte “Edilportale.com”
Agenzia Farini

tel: 059/454227

mercoledì 21 dicembre 2016

Case, calo dei prezzi a Modena

Case, calo dei prezzi a Modena
Nell’anno 2016 la domanda di abitazioni in Emilia Romagna è cresciuta del 5,2%, mentre i prezzi si sono stabilizzati, con un valore medio di vendita al metro quadro pari a circa 1.900 euro. Questo emerge dai dati dell'Osservatorio di Casa.it sul mercato residenziale, a ottobre 2016, rispetto all'inizio dell'anno. Nel dettaglio, da gennaio a ottobre la domanda «cresce in tutte le città della regione». Le più dinamiche risultano Bologna (+6,9%) e Parma (+5,5%). Seguono Ferrara e Reggio Emilia (+4,8%), Cesena e Rimini (+4,5%), Ravenna (+4,3%), Piacenza (+3,9%), Forlì (+3,2%) e Modena (+2,9%). Sul fronte dei prezzi, segno positivo per Bologna (+2,1%), Ferrara e Cesena (+1,2%), e Reggio Emilia (+1%), mentre si registra un calo a Piacenza (-1,5%), Ravenna (-1,1%), e Modena (-0,8%). Stabili, invece, Parma, Forlì e Rimini.


Per quanto riguarda il prezzo medio, a livello regionale è di circa 1.900 euro al metro quadro, e il budget a disposizione delle famiglie è di circa 152.000 euro.


Bologna (2.900 euro al metro quadro) e Rimini (2.800) sono le città più care, mentre Ferrara (1.650) e Reggio Emilia (1.750) sono le più economiche. Nelle altre città a Parma il costo è di 2.100 euro al metro, a Modena di 2.000, a Cesena di 1.980, a Ravenna di 1.950, a Forlì di 1.900 e a Piacenza di 1.850. Numeri che il responsabile del centro studi di Casa.it, Alessandro Ghisolfi, commenta dicendo che «la crescita della domanda conferma che il mercato si sta risvegliando, e che le famiglie restano intenzionate a comprare casa, nonostante le incertezze sull'evoluzione del quadro macro economico del Paese».


Il budget di acquisto, conclude Ghisolfi, «si è sicuramente ridimensionato, ma il ritorno delle banche a finanziare gli acquisti sta creando uno scenario più positivo».


da “Gazzetta di Modena”
Agenzia Farini
059/454227

mercoledì 30 novembre 2016

Case, boom di compravendite continua la discesa dei prezzi


CASE, BOOM DI COMPRAVENDITE CONTINUA LA DISCESA DEI PREZZI



Questi ultimi mesi del 2016 hanno segnato un aumento della compravendita immobiliare non solo sulle abitazioni ma anche sui capannoni e negozi.
Leggiamo insieme l'articolo del "La Repubblica" per avere più dettagli in merito.






Case, box auto e uffici venduti a prezzi sempre più bassi, tassi di interesse dei mutui ai minimi storici, sfiducia verso altri investimenti ed ecco che in Italia si acquistano sempre più immobili, tanto che nel secondo trimestre di quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di compravendite.

Ben 305mila, di cui circa 143mila di abitazioni, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare di Agenzia delle Entrate. Un numero in aumento di quasi un 22% rispetto ai dati dello stesso trimestre 2015.
Superiore anche alla crescita registrata nei primi tre mesi dell’anno quando era del 17,3%. Tanto che, secondo le stime del gruppo immobiliare Tecnocasa, a fine anno le compravendite di abitazioni potrebbero attestarsi tra le 480 e 500 mila. In crescita rispetto alle 449mila del 2015 ma ancora lontanissime dalle 845mila del 2006. Gli operatori tirano comunque un sospiro di sollievo.

«Dopo anni terribili per il mercato, avvertiamo un ritorno di fiducia sempre più forte fra i compratori», conferma Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, portale di annunci online tra i più conosciuti del Bel Paese.

Si comprano più capannoni e immobili destinati ad attività produttive, in tutto 2.895 quelli venduti tra aprile e giugno scorso (+30%), ma anche più negozi e locali per attività commerciali: 7.593 in crescita del 12,9. Sono però le compravendite di case quelle che stanno ritornando pian piano ai livelli antecedenti al 2012, quando erano scese a 448mila. Nel secondo trimestre di quest’anno hanno segnato un aumento del 22,9% e si tratta della crescita in assoluto più consistente dal 2004.

Ancora una volta è il Nord Italia a registrare il maggior numero di transazioni, arrivando a pesare la metà del totale. Nel secondo trimestre di quest’anno la crescita è stata del 25% rispetto al 2015. Anche il Centro ed il Sud del Paese registrano un aumento del 20% rispetto ai trimestri precedenti.
Il maggior numero di compravendite di case si è avuto a Roma (8.250), Milano (6.150) e Torino (3.406). Tra le città spicca in particolare il dato di Bologna, dove le compravendite crescono più che altrove (+33,5%).

Questa ritrovata voglia di spendere nel mattone si era iniziata a far sentire nel 2014, per proseguire nel 2015 con le compravendite in aumento del 6,5%.
Ora sembra un trend destinato a proseguire, tanto che si sono persino ridotti i tempi di vendita che si attestano intorno a 159 giorni.

Si acquistano soprattutto “prime case”, in modo particolare se si trovano in centro città. Del resto, come mostra una ricerca realizzata da Immobiliare.it su un campione di oltre 1.500 persone e pubblicata solo qualche settimana fa, sette italiani su dieci sono convinti che questo sia un momento propizio per comprare.

Nel terzo trimestre 2012 la pensavano così solo cinque su dieci. Appena l’8,4% degli intervistati si è invece detto dubbioso sulla bontà di un acquisto in questo momento. Forse si tratta di chi crede che i prezzi possano continuare a scendere.

Negli ultimi dieci anni gli immobili non hanno cessato di perdere valore. Addirittura una recente analisi di Tecnocasa mostra come per un’abitazione di 85 metri quadri oggi si spendano poco più di sei anni di stipendio di un italiano medio (circa 26mila euro lordi all’anno). Nel 2006 ne servivano invece almeno dieci.

A Roma, tra le città più care, bisogna versare dieci annualità. Nel 2006 ne servivano quattordici, tanto che anche all’ombra del Cupolone le compravendite sono aumentate del 12,5% nei primi sei mesi di quest’anno e si riescono a dare via anche gli immobili di lusso, certi attici da 15mila euro al metro quadro con vista mozzafiato su piazza di Spagna. A Milano, seconda città più cara d’Italia, sono invece necessarie nove annualità (13,7 nel 2006). Segue Firenze con poco più di otto e mezzo. Mentre a Palermo, Genova, Torino e Verona si possono invece spendere cifre di gran lunga inferiori a quelle della media nazionale: bastano 3,9 anni di salario per comprar casa nel capoluogo siciliano, 4,4 per firmare un contratto d’acquisto nella città della Lanterna, 4,5 a Torino e a Verona.

Secondo Standard & Poor’s il costo della casa potrebbe tornare a crescere nel 2017 e 2018 ma al massimo dell’1%.

Eppure, nonostante le ottime condizioni di mercato, le compravendite sono ancora lontane dai numeri che si registravano nel 2006. Colpa dell’economia italiana che non ha certo spiccato il volo. Ma colpa anche delle tasse considerate troppo alte.

«Siamo contenti per i dati in crescita delle compravendite, ma per far ripartire davvero il mercato è necessario allentare la pressione fiscale sugli immobili, in modo da restituire un ritorno economico sugli investimenti », incalza Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip.

Secondo l’associazione degli agenti immobiliari, a cui aderiscono 12mila agenzie e più di 50mila operatori, dal 2011 ad oggi molti provvedimenti fiscali hanno invece distrutto il comparto.

«Tra tasse locali e nazionali, si è arrivati a sfiorare i 30 miliardi rispetto ai 9,5 precedenti», prosegue il presidente che invita il governo a fare una cura shock sull’immobiliare.

«Si abbassino le rendite catastali e si riporti la tassazione a livelli accettabili. I nostri concittadini credono ancora nel mattone, nonostante ciò che sostengono alcuni esperti, e se non riescono a comprare in Italia è perché è poco remunerativo». Nel secondo trimestre, il primato di compravendite di case è di Roma (8.250), poi Milano (6.150) e Torino (3.406). Un’abitazione di 85 mq oggi si compra con poco più di sei anni di stipendio di un italiano medio (circa 26mila euro lordi all’anno). Nel 2006 ne servivano almeno dieci.



Da “La Repubblica”

Agenzia Farini
tel: 059/454227