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martedì 15 ottobre 2019

IL NOTAIO RISPONDE

Donazioni e finanziamenti.
Le regole sui conti correnti. 

PUO' CAPITARE che per aiutare figli o famigliari nell'acquisto di beni mobili ( ad esempio aziende) o immobili, i parenti ritengano opportuno effettuare direttamente dei bonifici bancari dal proprio conto corrente al conto corrente del figlio o del familiare che deve procedere all'acquisto.
Tale prassi è stata molto diffusa anche per evitare eventuali accertamenti da parte del fisco in merito alla capacità contributiva del soggetto che effettua l'investimento in relazione al  reddito prodotto o denunciato.
Tuttavia è opportuno predefinire se il versamento avviene a titolo di finanziamento ovvero a titolo di donazione.
Nel primo caso, infatti,l'operazione di bonifico è opportuna a condizione che nella causale del versamento venga esplicitato che trattasi di finanziamento per l'acquisto di immobili o ( ad esempio) di azienda.
Il termine "finanziamento" presuppone infatti l'obbligo di rimborso da parte del soggetto ricevente e quindi esclude la qualificazione come donazione.
E' altre sì opportuno che la modalità di rimborso sia disciplinata da una scrittura privata a latere tra il soggetto finanziatore ed il soggetto finanziato.
Nel secondo caso ( cioè quando il versamento avvenga a titolo di donazione e quindi senza obbligo di rimborso) è altamente sconsigliabile operare mediante bonifico bancario a favore del beneficiario.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito la nullità dell' accredito per vizio di forma.
Ciò in quanto per validità delle donazioni " non di modico valore" è necessario sempre l'atto pubblico notarile, con la presenza dei testimoni.
Inoltre la nullità dell'operazione di donazione diretta di denaro, realizzata mediante il bonifico può avere delle conseguenze negative e pericolose nei successivi rapporti successori fra parenti.
Secondo la giurisprudenza.infatti, il denaro si considera come mai uscito dal patrimonio del donante, con obbligo quindi del soggetto beneficiario di restituirlo a tutti i coeredi,al fine di determinare il compendio e quindi l'ammontare dei beni oggetto di successione e le loro relative attribuzioni.


Comitato Regionale dei Consigli Notarili Dell' Emilia Romagna


Agenzia Farini
Viale Gramsci, 387, Mo
059 454227
 

mercoledì 13 dicembre 2017

Tassa rifiuti, legittima o gonfiata? Come scoprire se si ha diritto al rimborso




Risultati immagini per rifiuti Da qualche settimana è ormai scoppiato il caos Tari. In seguito a un'interrogazione parlamentare si è scoperto che molti Comuni avevano gonfiato la quota variabile dell'imposta, aumentando considerevolmente il costo per i contribuenti. Ma come si può scoprire se quanto pagato è la quota legittima o gonfiata?
La circolare pubblicata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia in merito alla corretta modalità applicativa della Tari ha chiarito che è corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica. Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è entrata in vigore.
Ma com'è possibile riscontrare l'errore nel calcolo? La prima cosa da fare è recuperare il regolamento dedicato alle pertinenze della Tari. Se il Comune prevede di applicare una sola quota variabile per tutto l'immobile allora quanto corrisposto dovrebbe corrispondere a quanto effettivamente dovuto. In caso contrario si aprirebbe la strada del rimborso.
Risultati immagini per rifiutiUn'ulteriore verifica puo' essere fatta leggendo con attenzione la propria bolletta che riporta la voce "dettaglio degli immobili". Qui è possibile verificare il dettaglio della quota fissa (costo al m2 da moltiplicare per i metri della superficie della casa e delle pertinenze), la seconda è un'aggiunta che dipende solo dal numero di occupanti.
Una volta verificato di aver pagato più di quanto dovuto, si apre la strada al rimborso. L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.

Fonte : "Idealista" 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227




martedì 29 dicembre 2015

Stabilità, i tecnici del Senato avvertono: “Rischio rimborsi da stop sanatoria Tasi”


Stabilità, i tecnici del Senato avvertono: “Rischio rimborsi da stop sanatoria Tasi”

Rischio rimborsi nei confronti dei cittadini per il pagamento della Tasi in seguito alle delibere comunali avvenute dopo l’ok ai bilanci. Ad evidenziarlo i tecnici del Senato. Potrebbe essere proprio questa una delle possibili conseguenze dello stop alla sanatoria delle delibere comunali, così come approvato durante l’esame della legge di Stabilità alla Camera.
Secondo l’analisi degli esperti, sono poi necessari alcuni chiarimenti per quanto riguarda la riduzione Imu per le case in comodato e per quanto riguarda le norme sulle banche. Ma non solo. A quanto pare, ci sono dubbi anche per quanto riguarda la riduzione del 50% dell’Imu per le case date in comodato ai parenti
.
A tal proposito, i tecnici hanno sottolineato che si tratta di una norma che potrebbe “dar luogo a minor gettito, introducendo un’agevolazione non prevista”. Il dossier, dunque, ha evidenziato: “In relazione alla quantificazione degli oneri indicati appaiono opportune informazioni a chiarimento della stima”.
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