giovedì 13 agosto 2026
Addio bonus fiscali 2027, arrivano i tagli dallo Stato, bonus casa tra i più colpiti: ecco quali scompariranno
Il tempo de.lle agevolazioni facili sta per finire. Dal 2027 il conto dei bonus
fiscali si alleggerirà di oltre 40 miliardi di euro, con il settore edilizio in
prima linea. Ecco cosa cambia per famiglie e contribuenti.
Per capire la portata della svolta bisogna partire dai numeri attuali, che
raccontano di un sistema fiscale letteralmente sommerso da agevolazioni. Secondo il Rapporto
annuale sulle spese fiscali, elaborato dalla Commissione tecnica del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e presieduta dal professor Mauro Marè, nel 2026 lo Stato italiano rinuncerà a
129,7 miliardi di euro di gettito per finanziare ben 573 bonus fiscali diversi. Una cifra
impressionante, che fotografa un impianto normativo estremamente frammentato: quasi un quarto di
queste misure (il 24,3%) costa meno di 10 milioni di euro l'anno, mentre un ulteriore 25% non è
nemmeno quantificabile con precisione per mancanza di dati.
Si tratta spesso di micro-esenzioni dal sapore politico più che economico, come sconti sull'imposta
di bollo per alcuni certificati giudiziari o esenzioni per specifiche istituzioni culturali. Il vero peso sui
conti pubblici, però, è concentrato altrove: appena 23 misure - il 4% del totale - assorbono da sole
l'83% della spesa complessiva. Al primo posto ci sono i bonus edilizi - superbonus, ecobonus,
sismabonus e ristrutturazioni - che pesano per 53,24 miliardi tra mancato gettito IRPEF e IRES.
Seguono le detrazioni per i redditi medi (8,5 miliardi l'anno) e il trattamento integrativo in busta
paga (circa 4 miliardi).
-42 miliardi entro il 2028.
Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intervenendo il 25 giugno scorso durante il roadshow
organizzato da Agenzia delle Entrate e INPS su fisco e previdenza, ha confermato che il lavoro di
"snellimento" delle tax expenditures è già al vaglio del MEF. E i dati del Rapporto certificano che la
sforbiciata non è più solo un'intenzione politica, ma un percorso già scritto nella legislazione
vigente.
Tra il 2026 e il 2028 la spesa complessiva per i bonus scenderà da 129,7 a 87,6 miliardi di
euro, con un taglio netto di 42,1 miliardi, pari a -32,4%. A pagare il prezzo più alto sarà ancora
una volta il comparto edilizio: i bonus casa, che nel 2026 valgono 37,9 miliardi sulla sola componente IRPEF, scenderanno a 27,4 miliardi nel 2027 per poi crollare a 12,4 miliardi nel 2028.
In pratica, chi pensava di sistemare casa sfruttando le vecchie aliquote dovrà fare i conti con una
progressiva riduzione delle percentuali di detrazione e dei tetti di spesa. Il bonus facciate,
invece, sparirà del tutto entro il 2028, azzerando completamente il suo costo per le casse pubbliche.
La tabella dei bonus casa: come cambiano aliquote e limiti
Per orientarsi tra le nuove regole, ecco come evolveranno aliquote e massimali di spesa per le
principali ristrutturazioni edilizie nei prossimi anni:
A questo si aggiunge la stretta ambientale voluta da PNRR e REPowerEU per eliminare i cosiddetti
Sussidi Ambientalmente Dannosi: è già sparito lo sconto storico sulle accise del gasolio
rispetto alla benzina, mentre l'IVA sullo smaltimento in discarica e sull'incenerimento senza
recupero energetico passa dal 10% al 22%, con possibili ripercussioni sulle bollette dei rifiuti. Non
vengono risparmiati nemmeno i fringe benefit aziendali, con tassazione più alta per i veicoli a
maggiori emissioni.
Chi resta protetto?
Nonostante la portata della revisione, il riordino non sarà indiscriminato. Il piano di riordino messo a
punto dal Governo prevede una tutela esplicita per i redditi medio-bassi e per il nucleo
familiare. I bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti resteranno invariati, così come
l'assegno unico, che continuerà a essere escluso dalla base imponibile IRPEF senza modifiche in
vista.
Restano fuori dai tagli anche le pensioni di guerra, esentate per 3,9 miliardi l'anno, e la
detrazione del 19% sulle spese mediche, la voce più pesante tra le detrazioni ordinarie con un
costo di circa 5 miliardi annui.
Il messaggio che arriva da Roma è chiaro: dopo la stagione dei "bonus a pioggia" e l'esperienza
controversa del superbonus, l'obiettivo dichiarato è costruire un sistema fiscale più selettivo,
programmato e monitorato, capace di premiare chi ne ha realmente bisogno senza disperdere
risorse pubbliche in mille rivoli. Per i contribuenti, la parola d'ordine dei prossimi anni sarà una sola: muoversi in tempo, prima che le vecchie aliquote diventino solo un ricordo. Dott. Romina Cardia, Brocardi.it
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giovedì 6 agosto 2026
Dati ISTAT GIUGNO 2026
Online le variazioni dell'Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi): +2,9% la variazione annuale dell'indice ISTAT del mese di giugno 2026.
Mese di giugno 2026:
il numero indice per il mese di giugno 2026 (base 2025=100) è pari a: 102,8.
Di seguito le principali variazioni rispetto al mese di giugno 2026:
variazione mensile per il periodo maggio 2026 - giugno 2026 = +0,0%,
variazione annuale per il periodo giugno 2025 - giugno 2026 = +2,9%,
variazione biennale per il periodo giugno 2024 - giugno 2026 = +4,4%.
Il prossimo comunicato relativo all'indice di luglio 2026: mercoledì 12 agosto 2026, Camera di Commercio Modena.
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giovedì 30 luglio 2026
Comprare casa, puoi farti restituire la commissione d'agenzia se ti dà informazioni sbagliate sull'immobile: ecco come
Chi acquista casa affidandosi a un'agenzia si aspetta controlli scrupolosi
su ogni dettaglio tecnico. Ma cosa succede se il mediatore assicura
qualcosa che poi si rivela falso? La giurisprudenza ha tracciato confini
precisi su quando il compenso va restituito. Ecco tutto quello che devi
sapere.
Chi si rivolge a un'agenzia immobiliare per comprare casa non si aspetta soltanto un
accompagnamento formale nella trattativa, ma una vera e propria garanzia di affidabilità informativa.
L'art. 1759 del c.c. è chiaro su questo punto: il mediatore ha il dovere di riferire alle parti tutte le
circostanze di cui è a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere applicando la normale
diligenza richiesta a un professionista, ogni volta che tali circostanze possano incidere sulla
convenienza o sulla sicurezza dell'operazione. Non si tratta quindi di un semplice passacarte che
riporta meccanicamente le dichiarazioni del venditore, bensì di un tecnico che deve verificare in
prima persona la fondatezza di ciò che comunica al potenziale acquirente.
Gli ambiti su cui questo dovere si estende sono molteplici: dall’effettiva titolarità del bene alla
presenza di ipoteche, passando per i vincoli imposti dal regolamento condominiale fino alla reale
destinazione d'uso di balconi, cantine e altre pertinenze. Quando l'agente tralascia informazioni che
possiede o che potrebbe agevolmente recuperare consultando la documentazione disponibile,
commette una violazione che si ripercuote direttamente sul suo diritto al compenso. Se quella
reticenza, o quell'errore, induce il cliente a firmare un contratto che altrimenti non avrebbe mai
sottoscritto, l'agenzia rischia di dover rendere quanto incassato.
Il caso del balcone "condominiale" spacciato per esclusivo.
Un episodio molto istruttivo arriva dal Tribunale di Ivrea, che con la sentenza 1395/2025 ha
affrontato proprio uno di questi scenari. Una famiglia era alla ricerca di un'abitazione adatta a una
figlia con disabilità, e la disponibilità di un balcone di proprietà esclusiva rappresentava un
requisito imprescindibile per garantire uno spazio esterno facilmente fruibile. L'agente aveva
rassicurato gli acquirenti sulla natura privata di quello spazio, salvo poi scoprire, soltanto al rogito,
che si trattava in realtà di un balcone accessorio comune, raggiungibile dal pianerottolo
condominiale.
Il giudice ha ritenuto che l'agenzia avesse l'obbligo di controllare il regolamento di condominio prima
di fornire qualsiasi rassicurazione ai clienti, e che l'omissione di questa verifica configurasse
una colpa professionale sufficiente ad azzerare il diritto alla provvigione. In sostanza, la sentenza ribadisce un principio destinato a fare scuola: il mediatore non può limitarsi a una
consultazione superficiale della planimetria catastale, ma deve svolgere un ruolo attivo di verifica
documentale, specie quando una determinata caratteristica dell'immobile si rivela decisiva per la
scelta del cliente.
Quando la difformità è talmente grave da annullare la vendita. Nel diritto dei contratti esiste una figura estrema, definita "aliud pro alio", che ricorre quando il
bene consegnato è radicalmente diverso da quello promesso, al punto da risultare privo delle
caratteristiche indispensabili per svolgere la sua funzione economica e sociale, come previsto
dall'art. 1453 del c.c. in tema di risoluzione per inadempimento. Pensiamo al caso limite di chi
acquista un appartamento per abitarci e scopre che il bene è catastalmente un magazzino privo di
ogni possibilità di ottenere l'abitabilità: qui davvero l'oggetto del contratto è un altro rispetto a quanto
pattuito.
Non ogni imperfezione, però, raggiunge questa soglia. Il giudice valuta se, nonostante il difetto,
l'immobile resti comunque idoneo all'uso per cui è stato acquistato. Se la casa è abitabile e
possiede le caratteristiche essenziali, mentre manca solo un elemento accessorio come l'esclusività
di un balcone, non si configura un "aliud pro alio" e il contratto tra venditore e acquirente resta
valido.
È quanto accaduto proprio nel caso di Ivrea: l'abitazione restava perfettamente fruibile come
alloggio per una persona con disabilità, quindi la vendita non è stata annullata, nonostante la
delusione della famiglia. Diverso discorso vale invece per l'azione basata sulla mancanza di
qualità essenziali (art. 1497 cod. civ.), che però è soggetta a termini stringenti: la denuncia del
vizio va fatta entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione giudiziale va avviata entro un anno dalla
consegna, pena la decadenza dal diritto.
Le conseguenze per l'agenzia e come tutelarsi in anticipo. Se dunque il venditore può in molti casi salvare il contratto, l'agenzia immobiliare risponde in
modo più diretto proprio per la sua funzione di consulente qualificato. Il diritto alla provvigione
matura quando l'affare si conclude grazie al suo intervento, ma questo diritto viene meno nel
momento in cui il mediatore ha agito con negligenza o ha tradito i doveri di correttezza
professionale: fornendo dati falsi su aspetti determinanti, garantendo caratteristiche mai verificate
oppure omettendo controlli facilmente eseguibili, come quello sul regolamento condominiale.
Se l'acquirente riesce a dimostrare che non avrebbe mai firmato la proposta conoscendo la verità,
l'errore dell'agenzia diventa decisivo e la restituzione della provvigione si configura come
conseguenza naturale, anche quando il contratto di compravendita tra le parti resta pienamente
valido.
Per chi si accinge ad acquistare casa, la lezione pratica è altrettanto importante: mai fidarsi solo
delle parole scambiate durante le visite. Conviene sempre richiedere una copia del regolamento
condominiale, verificare che balconi, cantine e posti auto siano correttamente qualificati come
esclusivi o comuni, controllare la corrispondenza tra planimetria catastale e stato reale dei luoghi e,
soprattutto, mettere per iscritto nella proposta d'acquisto ogni caratteristica ritenuta indispensabile.
Solo così, in caso di errore, sarà possibile ottenere con maggiore facilità la restituzione del
compenso o la tutela dei propri diritti, senza doversi affidare esclusivamente a rassicurazioni verbali che, come dimostra il caso di Ivrea, possono rivelarsi infondate proprio nel momento più delicato:
quello della firma. Dott. Romina Cardia, Brocardi.it
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