giovedì 13 agosto 2026

Addio bonus fiscali 2027, arrivano i tagli dallo Stato, bonus casa tra i più colpiti: ecco quali scompariranno

Il tempo de.lle agevolazioni facili sta per finire. Dal 2027 il conto dei bonus fiscali si alleggerirà di oltre 40 miliardi di euro, con il settore edilizio in prima linea. Ecco cosa cambia per famiglie e contribuenti.
Per capire la portata della svolta bisogna partire dai numeri attuali, che raccontano di un sistema fiscale letteralmente sommerso da agevolazioni. Secondo il Rapporto annuale sulle spese fiscali, elaborato dalla Commissione tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e presieduta dal professor Mauro Marè, nel 2026 lo Stato italiano rinuncerà a 129,7 miliardi di euro di gettito per finanziare ben 573 bonus fiscali diversi. Una cifra impressionante, che fotografa un impianto normativo estremamente frammentato: quasi un quarto di queste misure (il 24,3%) costa meno di 10 milioni di euro l'anno, mentre un ulteriore 25% non è nemmeno quantificabile con precisione per mancanza di dati. Si tratta spesso di micro-esenzioni dal sapore politico più che economico, come sconti sull'imposta di bollo per alcuni certificati giudiziari o esenzioni per specifiche istituzioni culturali. Il vero peso sui conti pubblici, però, è concentrato altrove: appena 23 misure - il 4% del totale - assorbono da sole l'83% della spesa complessiva. Al primo posto ci sono i bonus edilizi - superbonus, ecobonus, sismabonus e ristrutturazioni - che pesano per 53,24 miliardi tra mancato gettito IRPEF e IRES. Seguono le detrazioni per i redditi medi (8,5 miliardi l'anno) e il trattamento integrativo in busta paga (circa 4 miliardi). -42 miliardi entro il 2028. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intervenendo il 25 giugno scorso durante il roadshow organizzato da Agenzia delle Entrate e INPS su fisco e previdenza, ha confermato che il lavoro di "snellimento" delle tax expenditures è già al vaglio del MEF. E i dati del Rapporto certificano che la sforbiciata non è più solo un'intenzione politica, ma un percorso già scritto nella legislazione vigente. Tra il 2026 e il 2028 la spesa complessiva per i bonus scenderà da 129,7 a 87,6 miliardi di euro, con un taglio netto di 42,1 miliardi, pari a -32,4%. A pagare il prezzo più alto sarà ancora una volta il comparto edilizio: i bonus casa, che nel 2026 valgono 37,9 miliardi sulla sola componente IRPEF, scenderanno a 27,4 miliardi nel 2027 per poi crollare a 12,4 miliardi nel 2028. In pratica, chi pensava di sistemare casa sfruttando le vecchie aliquote dovrà fare i conti con una progressiva riduzione delle percentuali di detrazione e dei tetti di spesa. Il bonus facciate, invece, sparirà del tutto entro il 2028, azzerando completamente il suo costo per le casse pubbliche. La tabella dei bonus casa: come cambiano aliquote e limiti Per orientarsi tra le nuove regole, ecco come evolveranno aliquote e massimali di spesa per le principali ristrutturazioni edilizie nei prossimi anni:
A questo si aggiunge la stretta ambientale voluta da PNRR e REPowerEU per eliminare i cosiddetti Sussidi Ambientalmente Dannosi: è già sparito lo sconto storico sulle accise del gasolio rispetto alla benzina, mentre l'IVA sullo smaltimento in discarica e sull'incenerimento senza recupero energetico passa dal 10% al 22%, con possibili ripercussioni sulle bollette dei rifiuti. Non vengono risparmiati nemmeno i fringe benefit aziendali, con tassazione più alta per i veicoli a maggiori emissioni. Chi resta protetto? Nonostante la portata della revisione, il riordino non sarà indiscriminato. Il piano di riordino messo a punto dal Governo prevede una tutela esplicita per i redditi medio-bassi e per il nucleo familiare. I bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti resteranno invariati, così come l'assegno unico, che continuerà a essere escluso dalla base imponibile IRPEF senza modifiche in vista. Restano fuori dai tagli anche le pensioni di guerra, esentate per 3,9 miliardi l'anno, e la detrazione del 19% sulle spese mediche, la voce più pesante tra le detrazioni ordinarie con un costo di circa 5 miliardi annui. Il messaggio che arriva da Roma è chiaro: dopo la stagione dei "bonus a pioggia" e l'esperienza controversa del superbonus, l'obiettivo dichiarato è costruire un sistema fiscale più selettivo, programmato e monitorato, capace di premiare chi ne ha realmente bisogno senza disperdere risorse pubbliche in mille rivoli. Per i contribuenti, la parola d'ordine dei prossimi anni sarà una sola: muoversi in tempo, prima che le vecchie aliquote diventino solo un ricordo. Dott. Romina Cardia, Brocardi.it

giovedì 6 agosto 2026

Dati ISTAT GIUGNO 2026

Online le variazioni dell'Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi): +2,9% la variazione annuale dell'indice ISTAT del mese di giugno 2026.
Mese di giugno 2026: il numero indice per il mese di giugno 2026 (base 2025=100) è pari a: 102,8. Di seguito le principali variazioni rispetto al mese di giugno 2026: variazione mensile per il periodo maggio 2026 - giugno 2026 = +0,0%, variazione annuale per il periodo giugno 2025 - giugno 2026 = +2,9%, variazione biennale per il periodo giugno 2024 - giugno 2026 = +4,4%. Il prossimo comunicato relativo all'indice di luglio 2026: mercoledì 12 agosto 2026, Camera di Commercio Modena.

giovedì 30 luglio 2026

Comprare casa, puoi farti restituire la commissione d'agenzia se ti dà informazioni sbagliate sull'immobile: ecco come

Chi acquista casa affidandosi a un'agenzia si aspetta controlli scrupolosi su ogni dettaglio tecnico. Ma cosa succede se il mediatore assicura qualcosa che poi si rivela falso? La giurisprudenza ha tracciato confini precisi su quando il compenso va restituito. Ecco tutto quello che devi sapere.
Chi si rivolge a un'agenzia immobiliare per comprare casa non si aspetta soltanto un accompagnamento formale nella trattativa, ma una vera e propria garanzia di affidabilità informativa. L'art. 1759 del c.c. è chiaro su questo punto: il mediatore ha il dovere di riferire alle parti tutte le circostanze di cui è a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere applicando la normale diligenza richiesta a un professionista, ogni volta che tali circostanze possano incidere sulla convenienza o sulla sicurezza dell'operazione. Non si tratta quindi di un semplice passacarte che riporta meccanicamente le dichiarazioni del venditore, bensì di un tecnico che deve verificare in prima persona la fondatezza di ciò che comunica al potenziale acquirente. Gli ambiti su cui questo dovere si estende sono molteplici: dall’effettiva titolarità del bene alla presenza di ipoteche, passando per i vincoli imposti dal regolamento condominiale fino alla reale destinazione d'uso di balconi, cantine e altre pertinenze. Quando l'agente tralascia informazioni che possiede o che potrebbe agevolmente recuperare consultando la documentazione disponibile, commette una violazione che si ripercuote direttamente sul suo diritto al compenso. Se quella reticenza, o quell'errore, induce il cliente a firmare un contratto che altrimenti non avrebbe mai sottoscritto, l'agenzia rischia di dover rendere quanto incassato. Il caso del balcone "condominiale" spacciato per esclusivo. Un episodio molto istruttivo arriva dal Tribunale di Ivrea, che con la sentenza 1395/2025 ha affrontato proprio uno di questi scenari. Una famiglia era alla ricerca di un'abitazione adatta a una figlia con disabilità, e la disponibilità di un balcone di proprietà esclusiva rappresentava un requisito imprescindibile per garantire uno spazio esterno facilmente fruibile. L'agente aveva rassicurato gli acquirenti sulla natura privata di quello spazio, salvo poi scoprire, soltanto al rogito, che si trattava in realtà di un balcone accessorio comune, raggiungibile dal pianerottolo condominiale. Il giudice ha ritenuto che l'agenzia avesse l'obbligo di controllare il regolamento di condominio prima di fornire qualsiasi rassicurazione ai clienti, e che l'omissione di questa verifica configurasse una colpa professionale sufficiente ad azzerare il diritto alla provvigione. In sostanza, la sentenza ribadisce un principio destinato a fare scuola: il mediatore non può limitarsi a una consultazione superficiale della planimetria catastale, ma deve svolgere un ruolo attivo di verifica documentale, specie quando una determinata caratteristica dell'immobile si rivela decisiva per la scelta del cliente. Quando la difformità è talmente grave da annullare la vendita. Nel diritto dei contratti esiste una figura estrema, definita "aliud pro alio", che ricorre quando il bene consegnato è radicalmente diverso da quello promesso, al punto da risultare privo delle caratteristiche indispensabili per svolgere la sua funzione economica e sociale, come previsto dall'art. 1453 del c.c. in tema di risoluzione per inadempimento. Pensiamo al caso limite di chi acquista un appartamento per abitarci e scopre che il bene è catastalmente un magazzino privo di ogni possibilità di ottenere l'abitabilità: qui davvero l'oggetto del contratto è un altro rispetto a quanto pattuito. Non ogni imperfezione, però, raggiunge questa soglia. Il giudice valuta se, nonostante il difetto, l'immobile resti comunque idoneo all'uso per cui è stato acquistato. Se la casa è abitabile e possiede le caratteristiche essenziali, mentre manca solo un elemento accessorio come l'esclusività di un balcone, non si configura un "aliud pro alio" e il contratto tra venditore e acquirente resta valido. È quanto accaduto proprio nel caso di Ivrea: l'abitazione restava perfettamente fruibile come alloggio per una persona con disabilità, quindi la vendita non è stata annullata, nonostante la delusione della famiglia. Diverso discorso vale invece per l'azione basata sulla mancanza di qualità essenziali (art. 1497 cod. civ.), che però è soggetta a termini stringenti: la denuncia del vizio va fatta entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione giudiziale va avviata entro un anno dalla consegna, pena la decadenza dal diritto. Le conseguenze per l'agenzia e come tutelarsi in anticipo. Se dunque il venditore può in molti casi salvare il contratto, l'agenzia immobiliare risponde in modo più diretto proprio per la sua funzione di consulente qualificato. Il diritto alla provvigione matura quando l'affare si conclude grazie al suo intervento, ma questo diritto viene meno nel momento in cui il mediatore ha agito con negligenza o ha tradito i doveri di correttezza professionale: fornendo dati falsi su aspetti determinanti, garantendo caratteristiche mai verificate oppure omettendo controlli facilmente eseguibili, come quello sul regolamento condominiale. Se l'acquirente riesce a dimostrare che non avrebbe mai firmato la proposta conoscendo la verità, l'errore dell'agenzia diventa decisivo e la restituzione della provvigione si configura come conseguenza naturale, anche quando il contratto di compravendita tra le parti resta pienamente valido. Per chi si accinge ad acquistare casa, la lezione pratica è altrettanto importante: mai fidarsi solo delle parole scambiate durante le visite. Conviene sempre richiedere una copia del regolamento condominiale, verificare che balconi, cantine e posti auto siano correttamente qualificati come esclusivi o comuni, controllare la corrispondenza tra planimetria catastale e stato reale dei luoghi e, soprattutto, mettere per iscritto nella proposta d'acquisto ogni caratteristica ritenuta indispensabile. Solo così, in caso di errore, sarà possibile ottenere con maggiore facilità la restituzione del compenso o la tutela dei propri diritti, senza doversi affidare esclusivamente a rassicurazioni verbali che, come dimostra il caso di Ivrea, possono rivelarsi infondate proprio nel momento più delicato: quello della firma. Dott. Romina Cardia, Brocardi.it