venerdì 4 settembre 2026
Occupazione senza titolo: il proprietario ha diritto al risarcimento se allega il mancato guadagno da locazione non specificamente contestato
Il danno da perdita del godimento dell’immobile costituisce danno
emergente connaturato al bene e può essere liquidato equitativamente
sulla base del valore locativo di mercato o dell’equo canone (Cass. civ.,
Sez. III, ord. 29/07/2026, n. 24196).
Il caso: la controversia trae origine dalla vendita, mediante scrittura privata, di un appartamento da parte di
una donna alla nipote, con la pattuizione che la consegna dell’immobile sarebbe avvenuta entro i
due anni successivi.
Tuttavia, prima della scadenza di tale termine, la venditrice decedeva e l’immobile continuava ad
essere occupato dall’erede e da altri familiari.
A questo punto l’acquirente agiva in giudizio, chiedendo il rilascio dell’immobile e il risarcimento dei
danni derivanti dall’occupazione senza titolo, quantificati nei frutti civili che avrebbe potuto
conseguire concedendo il bene in locazione.
I convenuti contestavano la domanda, deducendo principalmente l’acquisto della proprietà per
successione e per usucapione; uno di essi, inoltre, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto
al risarcimento.
Il Tribunale, dopo aver disposto il rilascio dell’immobile, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo
che l’attrice non avesse dimostrato di aver subito un concreto pregiudizio economico, non essendo
stata fornita prova della possibilità di concedere il bene in locazione, di venderlo o di utilizzarlo
direttamente.
La Corte d’Appello riformava integralmente tale statuizione, riconoscendo invece il diritto al
risarcimento del danno da occupazione sine titulo e liquidandolo sulla base dell’equo canone,
determinato dal consulente tecnico d’ufficio per tutto il periodo intercorrente tra il decesso della
venditrice e la riconsegna dell’immobile.
Gli occupanti ricorrevano, quindi, per cassazione, censurando, tra l’altro, l’assenza di allegazione
del danno, il ricorso ai valori dell’equo canone quale criterio di liquidazione e l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
La decisione: la Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza in esame, conferma l’impostazione
seguita dalla Corte territoriale quanto alla configurabilità del danno da occupazione senza titolo.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33645 del 2022, la S.C.
ribadisce che il pregiudizio derivante dalla perdita del godimento dell’immobile integra un
danno emergente, connaturato alla stessa disponibilità del bene.
Di conseguenza, il proprietario non è tenuto a dimostrare l’esistenza di specifiche occasioni
di locazione o di vendita sfumate, essendo sufficiente allegare di aver subito una perdita
patrimoniale corrispondente ai canoni locativi che avrebbe potuto percepire.
Nel caso concreto tale allegazione era stata puntualmente formulata sin dall’atto introduttivo del
giudizio, nel quale l’attrice aveva parametrato il danno all’equo canone, indicando addirittura un
valore inferiore rispetto ai normali canoni di mercato.
La Corte evidenzia, inoltre, che i convenuti non avevano mai contestato in modo specifico tale
quantificazione, avendo concentrato esclusivamente la propria difesa sulle eccezioni di usucapione
e di prescrizione (una contestazione generica o formulata soltanto nelle memorie conclusive non è
idonea a mettere in discussione il criterio di liquidazione adottato).
Parimenti infondate risultano le censure relative all’utilizzo dell’equo canone quale parametro
risarcitorio.
Con riguardo, poi, all’eccezione di prescrizione, la S.C rileva che uno dei convenuti aveva
tempestivamente eccepito, già nel giudizio di primo grado, la prescrizione quinquennale del diritto al
risarcimento. Sebbene tale eccezione non fosse stata formalmente riproposta nelle conclusioni,
essa non poteva ritenersi abbandonata, poiché dall’esame complessivo della condotta processuale
emergeva chiaramente la volontà della parte di insistere sulla relativa difesa.
La Corte d’Appello, omettendo qualsiasi pronuncia su tale questione, è pertanto incorsa nel vizio di
omessa pronuncia, con conseguente cassazione della sentenza limitatamente a tale profilo e rinvio
alla Corte territoriale in diversa composizione.
La S.C. precisa, inoltre, che l’eccezione di prescrizione non produce automaticamente effetti in
favore degli altri condebitori solidali che non l’abbiano tempestivamente proposta, sicché il rinvio
riguarda esclusivamente la posizione del convenuto che l’aveva sollevata sin dal primo grado.
I principi di diritto: la recentissima pronuncia della S.C. consolida l’orientamento inaugurato dalle SS.UU. in materia di
occupazione abusiva di immobili, confermando che il danno da perdita del godimento costituisce un
pregiudizio normalmente insito nella privazione della disponibilità del bene e che non richiede la
prova di specifiche occasioni economiche perdute.
È sufficiente che il proprietario alleghi di aver subito una perdita patrimoniale corrispondente ai
canoni locativi ricavati dall’immobile, mentre il valore locativo di mercato, ovvero l’equo canone,
rappresenta il criterio ordinario e privilegiato per la liquidazione equitativa del danno, salvo che tale
allegazione venga specificamente contestata dalla controparte.
La decisione ribadisce, altresì, il principio processuale secondo cui l’eccezione di prescrizione
ritualmente proposta non si considera rinunciata per il solo fatto di non essere formalmente reiterata
nelle conclusioni, qualora dall’intera condotta processuale emerga la persistente volontà della parte
di coltivarla.
Al contempo, viene precisato che tale eccezione conserva natura personale e non può estendersi
automaticamente ai condebitori che non l’abbiano tempestivamente fatta propria.
Dr. Filippo Li Causi, Brocardi.it
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giovedì 27 agosto 2026
Pignoramento, ora la banca può prendersi casa tua senza inviare avvisi con questa clausola nel mutuo: nuova ordinanza
Basta una clausola nel contratto di mutuo per far scattare il pignoramento
immobiliare senza che il debitore riceva l'atto a casa propria? La Suprema
Corte torna a fare chiarezza su un meccanismo che può cogliere di
sorpresa chi non ha onorato le rate del finanziamento fondiario.
Chi ha sottoscritto un mutuo fondiario e si trova in difficoltà con i pagamenti dovrebbe fare
attenzione a una clausola, spesso inserita in fondo, sull'elezione di domicilio. Potrebbe infatti
scoprire di aver già autorizzato la banca a notificare gli >atti esecutivi presso la segreteria del
Comune in cui si trova l'immobile dato in garanzia, senza ricevere alcuna comunicazione
direttamente a casa propria. È esattamente questo lo scenario oggetto della recente ordinanza della
Corte di Cassazione, n. 20744 del 18 giugno 2026.
Un mutuo non pagato e un pignoramento contestato.
Tutto nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra un privato e una banca. A fronte del
mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario, la banca avviava la procedura di
pignoramento immobiliare, notificando l'atto non presso la residenza anagrafica del debitore, bensì
presso la casa comunale del Comune in cui era situato l'immobile oggetto di garanzia. Nel
contratto di mutuo, all'art. 15 delle clausole generali, il debitore aveva eletto domicilio proprio in
quella sede per tutti gli effetti giudiziali ed esecutivi.
Il debitore proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, eccependo che la notifica non era
mai avvenuta presso la sua effettiva residenza e che, pertanto, il pignoramento dovesse
considerarsi inesistente. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo valida l'elezione di domicilio
e legittima la notifica. In sede di appello, tuttavia, la Corte d'Appello di Ancona ribaltava l'esito,
dichiarando la nullità della clausola contrattuale e, di conseguenza, l'inesistenza giuridica del
pignoramento. La banca ricorreva quindi in Cassazione.
Il domicilio eletto nel mutuo fondiario è valido e vincolante.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca e cassato la sentenza d'appello. La
questione ruotava attorno all'interpretazione dell'art. 141 del c.p.c., che consente la notificazione
degli atti presso il domicilio eletto e dell'art. 47 del c.c., che disciplina l'elezione di domicilio come
atto di autonomia privata pienamente legittimo.
La Cassazione ricorda che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità – ribadito con la sentenza n. 27851 del 12 dicembre 2013 – l'elezione di domicilio
effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, quando sia riferita espressamente anche agli
effetti giudiziali ed esecutivi, conserva piena validità ed efficacia per tutti gli atti della procedura
esecutiva. Ne consegue che la notifica del pignoramento effettuata presso quel domicilio è da
considerarsi rituale e dal momento di tale notifica decorrono i termini per proporre opposizione agli
atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c..
La Corte d'Appello di Ancona aveva motivato la propria decisione richiamando un'unica pronuncia
della Cassazione, la n. 15637 del 2007, che aveva dichiarato nulla una clausola analoga in un
diverso contratto bancario. La Cassazione ribalta però questo ragionamento. In primo luogo, quella
sentenza era rimasta isolata e non aveva mai espresso un indirizzo univoco. In secondo luogo,
essa non riguardava un contratto di mutuo fondiario, categoria soggetta a una disciplina speciale
contenuta nell'art. 41 del T.U. bancario, il quale non contiene alcuna disposizione che limiti o vieti
l'elezione di domicilio da parte del mutuatario per gli atti esecutivi.
La Cassazione ricorda altresì come, già con la sentenza n. 12702 del 25 maggio 2010, fosse stato
chiarito che le speciali prerogative del credito fondiario – tra cui la possibilità di procedere
esecutivamente anche in caso di fallimento del debitore, come confermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 175 del 2004 – non erodono la validità della clausola di elezione di
domicilio, ma si aggiungono al quadro normativo esistente.
Il secondo motivo di ricorso, quello relativo alla natura del vizio della notifica – se inesistenza o
semplice nullità sanabile – risulta fondato. La Corte rileva che qualificare come inesistente il
pignoramento, anziché come affetto da mera nullità, è stato un errore della Corte territoriale, alla
luce della giurisprudenza che ha progressivamente circoscritto l'inesistenza ai soli casi di assoluta
mancanza di riconoscibilità dell'atto come tale. Avv. Marco De Gregorio, Brocardi.it
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giovedì 20 agosto 2026
Agenzia delle Entrate, è reato vendere casa sottocosto per sfuggire ai debiti col Fisco: lo dice la Cassazione
Se il debito supera i 50.000 euro si configura il reato di sottrazione
fraudolenta: la Cassazione specifica che l'illecito scatta anche prima della
cartella esattoriale in caso di vendite sottocosto.
Una delle maggiori preoccupazioni dei contribuenti italiani è avere un debito
con l’Erario. Il timore è quello di perdere i propri beni. Per questo motivo, molti cittadini, prima
ancora di ricevere una notifica ufficiale, decidono di cedere i propri immobili a un prezzo stracciato a
un parente, un amico o una persona cara. Convinti di aver trovato una scappatoia, scoprono invece
di essere indagati per un reato, ossia la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
L’orientamento della Cassazione sul punto è granitico: vendere la casa sottocosto per mettere al
riparo il patrimonio dal Fisco è un illecito.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021, ha confermato la
condanna di un cittadino straniero residente in Italia che aveva ceduto l’unico immobile di sua
proprietà – acquistato per 315.000 euro – alla propria convivente, per la cifra di 92.500 euro.
Pochi mesi dopo quella vendita, la stessa abitazione veniva rivenduta a terzi per 280.000 euro.
Nel corso degli accertamenti era emerso che l’imputato era stato convocato dall’Agenzia delle
Entrate per chiarimenti sui capitali provenienti dall’estero appena due mesi prima dell’atto di
compravendita. Erano evidenti quindi sia la consapevolezza del debito, sia la volontà di sottrarvisi.
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinato dall’art. 11 della legge
reati tributari, che punisce chiunque alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri
beni idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva. La soglia di
rilevanza penale è fissata in 50.000 euro, per cui il reato si configura soltanto se il debito verso
l’Erario, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni, supera questo importo.
Non occorre aspettare la cartella esattoriale.
Uno dei principali errori è credere di essere al sicuro finché non arriva un atto formale da parte del
Fisco. La Cassazione, nella sentenza in esame, ribalta questa convinzione, stabilendo che, ai fini
della configurabilità del reato, non sono necessari né l’emissione di cartelle esattoriali né la
conclusione di procedure di accertamento già avviate. È sufficiente che esista un debito tributario, anche non ancora quantificato con esattezza, che sia ragionevolmente stimabile in misura superiore
alla soglia dei 50.000 euro.
Quando la vendita è simulata e quando è fraudolenta.
La norma punisce due distinte condotte. La prima è l’alienazione simulata, ovvero un trasferimento
che appare reale, ma dietro il quale si nasconde un accordo contrario alla volontà dichiarata, per cui
il bene viene formalmente ceduto, ma rimane di fatto nella disponibilità del venditore. La seconda è
l’atto fraudolento, che implica invece un trasferimento effettivo del bene, connotato però da
elementi di inganno o di artificio, con la finalità di sottrarre il proprio patrimonio all’azione di
recupero del credito.
Il confine tra lecito e illecito nella gestione del patrimonio.
Perché il reato si configuri, il soggetto deve agire con la consapevolezza dell’esistenza del debito
e con la finalità, anche non esclusiva, di rendere più difficile o impossibile la riscossione. La
Cassazione ha precisato che tale consapevolezza può essere desunta anche dall’accettazione del
rischio. Pertanto, chi sa con ragionevole certezza di avere debiti con il Fisco e compie atti
dispositivi sul proprio patrimonio risponde penalmente anche se, in quel momento, non ha ricevuto
alcun avviso formale.
Il ruolo del prezzo nella valutazione del giudice.
Il prezzo di vendita è un elemento decisivo. Nella vicenda esaminata, la sproporzione tra il valore
reale dell’immobile e il corrispettivo dichiarato nell’atto notarile era talmente evidente da costituire
un elemento di prova. La cessione avvenuta a favore di una persona legata da vincoli affettivi e a
un prezzo enormemente inferiore a quello di mercato rappresenta una combinazione di fattori che il
giudice di merito ha valutato come indice della volontà di eludere il Fisco. Avv. Marco De Gregorio, Brocardi.it
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