venerdì 11 settembre 2026
Prezzi delle case stabili (+0,1%) ad agosto; +3,6% in un anno. Scopri i valori nella tua città
Il prezzo medio degli immobili residenziali in Italia si attesta a 2.031 euro/m².
Il mercato residenziale italiano archivia agosto con un modesto rialzo mensile dello 0,1%, portando la media nazionale a 2.031 euro/m². Su base annua i prezzi crescono del 3,6%, mentre il dato trimestrale segna una flessione dell'1,4%. È quanto emerge dall'ultimo indice dei prezzi di idealista, portale immobiliare N.1 in Italia.
I prezzi medi delle case per regione ad agosto 2026 sono:
Agosto è un mese di incrementi diffusi a livello regionale: 15 regioni su 20 registrano una crescita mensile dei prezzi. A guidare i progressi è la Valle d'Aosta (4,4%), seguita da Sardegna (2,7%), Basilicata (2,0%) e Trentino-Alto Adige (1,5%). Segnano apprezzamenti superiori all’un per cento anche Puglia (1,5%), Marche (1,4%), Veneto (1,2%) e Friuli-Venezia Giulia (1,1%). Solo quattro regioni chiudono il mese in territorio negativo, con variazioni contenute: Toscana e Campania (-0,1%), Lazio e Lombardia (-0,3%); l'Emilia-Romagna resta ferma.
Il Trentino-Alto Adige guida la classifica dei valori assoluti con 3,493 euro/m². A seguire Liguria (2.671 euro/m²), Toscana (2.633 euro/m²), Lombardia (2.620 euro/m²) e Valle d'Aosta (2.602 euro/m²). Sopra la media nazionale anche Lazio (2.396 euro/m²) ed Emilia-Romagna (2.116 euro/m²). Le regioni con i prezzi più contenuti sono Molise (888 euro/m²), Calabria (908 euro/m²), Basilicata (1.086 euro/m²) e Umbria (1.087 euro/m²).
I prezzi medi delle case per provincia ad agosto 2026: Il quadro provinciale restituisce un mese ampiamente positivo: 93 province su 107 (87%) chiudono agosto in rialzo, 12 in calo, 2 (Udine e Avellino) ferme. Le variazioni mensili più elevate si registrano a Fermo (5,2%), Enna (4,9%), Aosta (4,4%) e Nuoro (4,2%). Sul fronte opposto, i cali più marcati interessano Lucca (-0,8%), Firenze (-0,7%), Bologna (-0,5%) e Palermo (-0,4%). Le due grandi province metropolitane si muovono in direzioni opposte: Roma cresce dello 0,4% mensile (5,3% annuo), Milano resta pressoché ferma (-0,1%; 3,5% annuo).
In testa alla graduatoria dei prezzi provinciali si conferma Bolzano, al nuovo massimo storico, con 4.746 euro/m², seguita da Milano (4.120 euro/m²), Lucca (3.873 euro/m²) e Firenze (3.370 euro/m²). All'estremo opposto, Biella (543 euro/m²), Caltanissetta (587 euro/m²) e Isernia (614 euro/m²) rimangono le province più economiche.
I prezzi medi delle case per capoluogo ad agosto 2026: I prezzi chiudono agosto in crescita nel 77% dei capoluoghi monitorati. Il mese premia soprattutto i centri minori: Udine guida con un +4,5%, seguita da Rieti e Macerata (entrambe 4,1%), Belluno (3,8%) e Trapani (3,4%). Tra i principali mercati, Napoli e Torino (entrambe 1,5%) segnano i progressi più consistenti, seguite da Roma e Genova (0,9%); Bologna registra un più 0,7%, Milano resta invariata. I maggiori ribassi interessano Carbonia (-3,1%), Vibo Valentia (-1,9%) e Savona (-1,2%).
In testa alla classifica delle città più care d'Italia restano Milano (5.681 euro/m²), Venezia (4.931 euro/m²) e Bolzano (4.907 euro/m²), seguite da Firenze (4.793 euro/m²) e Bologna (3.824 euro/m²); Roma si attesta in sesta posizione con 3.800 euro/m². Da segnalare i nuovi massimi storici di Como (3.348 euro/m²) e di altri nove capoluoghi: Belluno, Brescia, Cesena, Gorizia, Lecce, Mantova, Padova, Reggio Emilia e Verbania. All'estremo opposto, i valori più bassi si confermano a Caltanissetta (640 euro/m²), Biella (766 euro/m²) e Reggio Calabria (786 euro/m²). Idealista/news, Annastella Palasciano.
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Modena MO, Italia
venerdì 4 settembre 2026
Occupazione senza titolo: il proprietario ha diritto al risarcimento se allega il mancato guadagno da locazione non specificamente contestato
Il danno da perdita del godimento dell’immobile costituisce danno
emergente connaturato al bene e può essere liquidato equitativamente
sulla base del valore locativo di mercato o dell’equo canone (Cass. civ.,
Sez. III, ord. 29/07/2026, n. 24196).
Il caso: la controversia trae origine dalla vendita, mediante scrittura privata, di un appartamento da parte di
una donna alla nipote, con la pattuizione che la consegna dell’immobile sarebbe avvenuta entro i
due anni successivi.
Tuttavia, prima della scadenza di tale termine, la venditrice decedeva e l’immobile continuava ad
essere occupato dall’erede e da altri familiari.
A questo punto l’acquirente agiva in giudizio, chiedendo il rilascio dell’immobile e il risarcimento dei
danni derivanti dall’occupazione senza titolo, quantificati nei frutti civili che avrebbe potuto
conseguire concedendo il bene in locazione.
I convenuti contestavano la domanda, deducendo principalmente l’acquisto della proprietà per
successione e per usucapione; uno di essi, inoltre, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto
al risarcimento.
Il Tribunale, dopo aver disposto il rilascio dell’immobile, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo
che l’attrice non avesse dimostrato di aver subito un concreto pregiudizio economico, non essendo
stata fornita prova della possibilità di concedere il bene in locazione, di venderlo o di utilizzarlo
direttamente.
La Corte d’Appello riformava integralmente tale statuizione, riconoscendo invece il diritto al
risarcimento del danno da occupazione sine titulo e liquidandolo sulla base dell’equo canone,
determinato dal consulente tecnico d’ufficio per tutto il periodo intercorrente tra il decesso della
venditrice e la riconsegna dell’immobile.
Gli occupanti ricorrevano, quindi, per cassazione, censurando, tra l’altro, l’assenza di allegazione
del danno, il ricorso ai valori dell’equo canone quale criterio di liquidazione e l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
La decisione: la Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza in esame, conferma l’impostazione
seguita dalla Corte territoriale quanto alla configurabilità del danno da occupazione senza titolo.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33645 del 2022, la S.C.
ribadisce che il pregiudizio derivante dalla perdita del godimento dell’immobile integra un
danno emergente, connaturato alla stessa disponibilità del bene.
Di conseguenza, il proprietario non è tenuto a dimostrare l’esistenza di specifiche occasioni
di locazione o di vendita sfumate, essendo sufficiente allegare di aver subito una perdita
patrimoniale corrispondente ai canoni locativi che avrebbe potuto percepire.
Nel caso concreto tale allegazione era stata puntualmente formulata sin dall’atto introduttivo del
giudizio, nel quale l’attrice aveva parametrato il danno all’equo canone, indicando addirittura un
valore inferiore rispetto ai normali canoni di mercato.
La Corte evidenzia, inoltre, che i convenuti non avevano mai contestato in modo specifico tale
quantificazione, avendo concentrato esclusivamente la propria difesa sulle eccezioni di usucapione
e di prescrizione (una contestazione generica o formulata soltanto nelle memorie conclusive non è
idonea a mettere in discussione il criterio di liquidazione adottato).
Parimenti infondate risultano le censure relative all’utilizzo dell’equo canone quale parametro
risarcitorio.
Con riguardo, poi, all’eccezione di prescrizione, la S.C rileva che uno dei convenuti aveva
tempestivamente eccepito, già nel giudizio di primo grado, la prescrizione quinquennale del diritto al
risarcimento. Sebbene tale eccezione non fosse stata formalmente riproposta nelle conclusioni,
essa non poteva ritenersi abbandonata, poiché dall’esame complessivo della condotta processuale
emergeva chiaramente la volontà della parte di insistere sulla relativa difesa.
La Corte d’Appello, omettendo qualsiasi pronuncia su tale questione, è pertanto incorsa nel vizio di
omessa pronuncia, con conseguente cassazione della sentenza limitatamente a tale profilo e rinvio
alla Corte territoriale in diversa composizione.
La S.C. precisa, inoltre, che l’eccezione di prescrizione non produce automaticamente effetti in
favore degli altri condebitori solidali che non l’abbiano tempestivamente proposta, sicché il rinvio
riguarda esclusivamente la posizione del convenuto che l’aveva sollevata sin dal primo grado.
I principi di diritto: la recentissima pronuncia della S.C. consolida l’orientamento inaugurato dalle SS.UU. in materia di
occupazione abusiva di immobili, confermando che il danno da perdita del godimento costituisce un
pregiudizio normalmente insito nella privazione della disponibilità del bene e che non richiede la
prova di specifiche occasioni economiche perdute.
È sufficiente che il proprietario alleghi di aver subito una perdita patrimoniale corrispondente ai
canoni locativi ricavati dall’immobile, mentre il valore locativo di mercato, ovvero l’equo canone,
rappresenta il criterio ordinario e privilegiato per la liquidazione equitativa del danno, salvo che tale
allegazione venga specificamente contestata dalla controparte.
La decisione ribadisce, altresì, il principio processuale secondo cui l’eccezione di prescrizione
ritualmente proposta non si considera rinunciata per il solo fatto di non essere formalmente reiterata
nelle conclusioni, qualora dall’intera condotta processuale emerga la persistente volontà della parte
di coltivarla.
Al contempo, viene precisato che tale eccezione conserva natura personale e non può estendersi
automaticamente ai condebitori che non l’abbiano tempestivamente fatta propria.
Dr. Filippo Li Causi, Brocardi.it
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Ubicazione:
Modena MO, Italia
giovedì 27 agosto 2026
Pignoramento, ora la banca può prendersi casa tua senza inviare avvisi con questa clausola nel mutuo: nuova ordinanza
Basta una clausola nel contratto di mutuo per far scattare il pignoramento
immobiliare senza che il debitore riceva l'atto a casa propria? La Suprema
Corte torna a fare chiarezza su un meccanismo che può cogliere di
sorpresa chi non ha onorato le rate del finanziamento fondiario.
Chi ha sottoscritto un mutuo fondiario e si trova in difficoltà con i pagamenti dovrebbe fare
attenzione a una clausola, spesso inserita in fondo, sull'elezione di domicilio. Potrebbe infatti
scoprire di aver già autorizzato la banca a notificare gli >atti esecutivi presso la segreteria del
Comune in cui si trova l'immobile dato in garanzia, senza ricevere alcuna comunicazione
direttamente a casa propria. È esattamente questo lo scenario oggetto della recente ordinanza della
Corte di Cassazione, n. 20744 del 18 giugno 2026.
Un mutuo non pagato e un pignoramento contestato.
Tutto nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra un privato e una banca. A fronte del
mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario, la banca avviava la procedura di
pignoramento immobiliare, notificando l'atto non presso la residenza anagrafica del debitore, bensì
presso la casa comunale del Comune in cui era situato l'immobile oggetto di garanzia. Nel
contratto di mutuo, all'art. 15 delle clausole generali, il debitore aveva eletto domicilio proprio in
quella sede per tutti gli effetti giudiziali ed esecutivi.
Il debitore proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, eccependo che la notifica non era
mai avvenuta presso la sua effettiva residenza e che, pertanto, il pignoramento dovesse
considerarsi inesistente. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo valida l'elezione di domicilio
e legittima la notifica. In sede di appello, tuttavia, la Corte d'Appello di Ancona ribaltava l'esito,
dichiarando la nullità della clausola contrattuale e, di conseguenza, l'inesistenza giuridica del
pignoramento. La banca ricorreva quindi in Cassazione.
Il domicilio eletto nel mutuo fondiario è valido e vincolante.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca e cassato la sentenza d'appello. La
questione ruotava attorno all'interpretazione dell'art. 141 del c.p.c., che consente la notificazione
degli atti presso il domicilio eletto e dell'art. 47 del c.c., che disciplina l'elezione di domicilio come
atto di autonomia privata pienamente legittimo.
La Cassazione ricorda che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità – ribadito con la sentenza n. 27851 del 12 dicembre 2013 – l'elezione di domicilio
effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, quando sia riferita espressamente anche agli
effetti giudiziali ed esecutivi, conserva piena validità ed efficacia per tutti gli atti della procedura
esecutiva. Ne consegue che la notifica del pignoramento effettuata presso quel domicilio è da
considerarsi rituale e dal momento di tale notifica decorrono i termini per proporre opposizione agli
atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c..
La Corte d'Appello di Ancona aveva motivato la propria decisione richiamando un'unica pronuncia
della Cassazione, la n. 15637 del 2007, che aveva dichiarato nulla una clausola analoga in un
diverso contratto bancario. La Cassazione ribalta però questo ragionamento. In primo luogo, quella
sentenza era rimasta isolata e non aveva mai espresso un indirizzo univoco. In secondo luogo,
essa non riguardava un contratto di mutuo fondiario, categoria soggetta a una disciplina speciale
contenuta nell'art. 41 del T.U. bancario, il quale non contiene alcuna disposizione che limiti o vieti
l'elezione di domicilio da parte del mutuatario per gli atti esecutivi.
La Cassazione ricorda altresì come, già con la sentenza n. 12702 del 25 maggio 2010, fosse stato
chiarito che le speciali prerogative del credito fondiario – tra cui la possibilità di procedere
esecutivamente anche in caso di fallimento del debitore, come confermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 175 del 2004 – non erodono la validità della clausola di elezione di
domicilio, ma si aggiungono al quadro normativo esistente.
Il secondo motivo di ricorso, quello relativo alla natura del vizio della notifica – se inesistenza o
semplice nullità sanabile – risulta fondato. La Corte rileva che qualificare come inesistente il
pignoramento, anziché come affetto da mera nullità, è stato un errore della Corte territoriale, alla
luce della giurisprudenza che ha progressivamente circoscritto l'inesistenza ai soli casi di assoluta
mancanza di riconoscibilità dell'atto come tale. Avv. Marco De Gregorio, Brocardi.it
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