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venerdì 23 agosto 2019

Controllo caldaia, spetta al locatore o al conduttore?

Il controllo della caldaia rappresenta un onere conseguente all’uso dell’immobile
Il controllo della caldaia, in caso di immobile affittato, spetta al conduttore. Si tratta infatti di un onere conseguente all’uso dell’immobile.
Nel caso in cui il conduttore non provveda alla pulizia della canna fumaria e al controllo dei fumi e il Comune sanzioni il locatore, quest’ultimo potrà rivalersi sull’inquilino.
Ma quando si tratta di casa in affitto, come capire quali spese spettano all’inquilino e quali al proprietario? Il primo passo da fare è vedere quanto riportato nel contratto di locazione. Le due parti, infatti, possono aver raggiunto un particolare accordo e specificato il tutto all’interno del contratto di locazione al momento della stipula.
Diversamente, di norma, viene inserito quanto previsto dalla legge. E in questo caso si fa riferimento agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile.
L’articolo 1576 del Codice Civile afferma, in modo generico, che spettano al conduttore le spese di piccola manutenzione, mentre competono al locatore le spese per le riparazioni necessarie, che permettono all’immobile di servire all’uso per cui è locato, generalmente quelle di straordinaria manutenzione.
L’articolo 1609 del Codice Civile fa specifica menzione degli interventi di piccola manutenzione a carico dell’inquilino. Sono a carico dell’inquilino le riparazioni che sono conseguenza dell’uso, ma non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito, non avendovi dato causa col fatto proprio o con quello dei suoi dipendenti. Tali riparazioni faranno carico al locatore salvo patto contrario e salvo l’esistenza di un uso locale che le ponga invece a carico dell’inquilino.

 Fonte : "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

lunedì 14 maggio 2018

Aliquota Iva ridotta per lavori di ristrutturazione, come funziona

Gtres



Anche per l'anno 2018 è possibile usufruire dell'aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Vediamo su quali interventi si applica e quali sono le condizioni per usufruirne

iva agevolata 10 manutenzione straordinaria 2018

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.
      • iva agevolata 10 quando si applica

La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).
In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.
La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Quando non spetta l'agevolazione del 10%
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  •  ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizi
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo 

    Fonte : "Idealista"
    Agenzia Immobiliare Farini 
    059454227, 3398395052 


venerdì 13 aprile 2018

Decreto di trasferimento, tutto quello che devi sapere.

Avere una visione chiara della terminologia usata durante una compravendita immobiliare ti permette di comprendere a fondo i contenuti della trattativa. Per questo nell’articolo di oggi voglio darti tutte le informazioni necessarie per capire cosa s’intende con il termine decreto di trasferimento, come si ottiene e quali sono le differenze con un normale rogito.

Che cos’è il decreto di trasferimento?

Secondo il nostro codice civile, il decreto di trasferimento è il:
provvedimento del Giudice dell’Esecuzione mediante il quale il diritto reale è trasmesso dal debitore esecutato che lo possiede, all’aggiudicatario definitivo che così ne diviene il nuovo proprietario“.
Tradotto in termini non giuridici, il decreto di trasferimento è quell’atto che attesta il passaggio di proprietà dopo l’acquisto di un immobile tramite un‘asta giudiziaria. Attraverso la firma del decreto di trasferimento il giudice dell’esecuzione delibera la cessione del bene espropriato all’aggiudicatario dell’asta e dà il via libera alla cancellazione di tutti i pignoramenti e le ipoteche che sono state avviate nella fase iniziale dell’esproprio, perché l’ormai ex-proprietario aveva dei debiti che non ha onorato e dunque i creditori si sono rivalsi sul bene.
Però non sempre aggiudicarsi un’asta immobiliare significa ottenere la firma del decreto di trasferimento. Esistono casi in cui il giudice dell’esecuzione può non firmare tale provvedimento e dunque bloccare la vendita; questo avviene quando si ritiene che il prezzo d’acquisto sia troppo basso, infatti il codice civile attesta che:
il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”.
Se questo accade, la nostra offerta verrà annullata e l’asta verrà riaperta con un prezzo dell’immobile sicuramente maggiore a fronte di nuove valutazioni.

Come si ottiene il decreto di trasferimento?

Come abbiamo già visto la prassi per ottenere il decreto di trasferimento richiede che vengano rispettati determinati passaggi, nell’ordine:
  1. l’acquirente che partecipa e si aggiudica l’asta giudiziaria salda nei termini stabiliti la somma rimanente oltre a quella versata come caparra
  2. dopo un periodo di tempo, che varia da un paio di settimane fino a 3 mesi, il giudice dell’esecuzione se ritiene la vendita idonea firma il decreto di trasferimento
  3. avuta conferma della firma da parte del giudice, bisognerà ritirare il decreto nell’apposito tribunale.
Questi sono i tre step basilari per ottenere tale provvedimento, ma anche con un decreto di trasferimento firmato c’è il rischio che l’immobile continui ad essere occupato dal vecchio proprietario o da altri inquilini senza che questi ne abbiano più alcun diritto. In tal senso consiglio sempre di verificare se l’immobile è occupato prima dell’acquisto all’asta, e a che titolo. In caso affermativo bisognerà recarsi da un ufficiale giudiziario, per ottenere il possesso. Se prima bisognava rivolgersi al giudice ed attendere ancora, negli ultimi tempi direttamente nel decreto di trasferimento si specifica che:
il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto”.
Come abbiamo visto il decreto di trasferimento permette la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, che sono a carico del nuovo proprietario, e che sarebbero un ulteriore costo da sommare a tutta l’operazione d’acquisto e quindi da considerare ancor prima di procedere con il presunto affare. In tal senso, per “pulire” definitivamente l’immobile da questi carichi se non s’intende investire altri capitali richiesti dalle cancellazioni, si può sempre attendere la prescrizione, anche se per essere sicuri al 100% è sempre meglio sostenere la spesa anche in caso di avvenuta prescrizione.
Come ultimo step bisogna che la vendita dell’immobile sia trascritta nei libri fondiari presso il comune di locazione dell’immobile. Infatti nel decreto di trasferimento troveremo anche la dicitura:
esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio“.
Tale procedura di norma viene svolta dal delegato alla vendita che ha seguito l’intera operazione, ma ricordati di farti consegnare sempre una copia dell’avvenuta trascrizione.

Decreto di trasferimento e rogito: quali sono le differenze?

In sostanza, cambiano i soggetti coinvolti. Nel decreto di trasferimento abbiamo un giudice, un acquirente e l’esecutato; nel rogito invece avremo due soggetti privati che, davanti ad un notaio, provvederanno alla stesura e firma dell’atto giuridico.

Fonte : " Linkedin "
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052




mercoledì 13 dicembre 2017

Tassa rifiuti, legittima o gonfiata? Come scoprire se si ha diritto al rimborso




Risultati immagini per rifiuti Da qualche settimana è ormai scoppiato il caos Tari. In seguito a un'interrogazione parlamentare si è scoperto che molti Comuni avevano gonfiato la quota variabile dell'imposta, aumentando considerevolmente il costo per i contribuenti. Ma come si può scoprire se quanto pagato è la quota legittima o gonfiata?
La circolare pubblicata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia in merito alla corretta modalità applicativa della Tari ha chiarito che è corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica. Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è entrata in vigore.
Ma com'è possibile riscontrare l'errore nel calcolo? La prima cosa da fare è recuperare il regolamento dedicato alle pertinenze della Tari. Se il Comune prevede di applicare una sola quota variabile per tutto l'immobile allora quanto corrisposto dovrebbe corrispondere a quanto effettivamente dovuto. In caso contrario si aprirebbe la strada del rimborso.
Risultati immagini per rifiutiUn'ulteriore verifica puo' essere fatta leggendo con attenzione la propria bolletta che riporta la voce "dettaglio degli immobili". Qui è possibile verificare il dettaglio della quota fissa (costo al m2 da moltiplicare per i metri della superficie della casa e delle pertinenze), la seconda è un'aggiunta che dipende solo dal numero di occupanti.
Una volta verificato di aver pagato più di quanto dovuto, si apre la strada al rimborso. L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.

Fonte : "Idealista" 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227