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lunedì 25 novembre 2019

Riconsegna dell'immobile locato alla fine di un contratto, come funziona?

Cosa deve fare l'inquilino per evitare contestazioni

La riconsegna delle chiavi di un immobile locato



La riconsegna dell'immobile locato al termine di un contratto di locazione è un tema molto delicato. I nostri collaboratori di condominoweb ci spiegano cosa debba fare l'inquilino per evitare di andare incontro a eventuali problemi.
Articolo scritto dall'avv. Alessandro Gallucci
La Cassazione nella sentenza n. 1887 del 28 gennaio 2013 specifica, confermando il proprio consolidato orientamento, che cosa debba fare l'inquilino per riconsegnare effettivamente l'unità immobiliare e quindi per evitare di andare incontro al così detto danno da ritardata restituzione (art. 1590 c.c.).

I tempi per riconsegnare l'immobile locato

La Cassazione dice che "l'obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. 1570 c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, una attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore". Non è quindi sufficiente dire "le chiavi sono disponibili prendile quando vuoi". E' necessario consegnarle effettivamente in modo che il proprietario dell'appartamento possa effettivamente utilizzarlo. E se il locatore se la prende comoda? L'inquilino deve solamente aspettare, oppure può fare qualcosa per evitare ulteriori grattacapi?
Se il proprietario tarda a ritirare le chiavi e la situazione inizia ad essere strana, ossia incomprensibile nell'ambito di un normale e fisiologico ritardo nella conclusione pratica del rapporto locatizio, il conduttore, per evitare di incappare in errore, farebbe bene a mettere in mora il locatore dicendogli, più o meno, per iscritto: "io ti voglio consegnare le chiavi e ti invito a prenderle in data x alle ore x" e far notificare quest'atto tramite ufficiale giudiziario.

Verbale di sopralluogo e consegna chiavi

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla riconsegna dell'appartamento concesso in locazione, assumono fondamentale rilievo il sopralluogo e il relativo verbale di constatazione dello stato dei luoghi. Con questa attività e la connessa documentazione si accerta qual è lo stato dei luoghi. È bene che il verbale sia firmato da entrambe le parti e che, se vi sono piccoli interventi da fare, stabilisca tempi, modi e onere economico.
Si badi: in mancanza di accordo e di rifiuto di una delle due parti di firmare il verbale è bene fare seguire il sopralluogo da una lettera di contestazione. Il pieno rispetto della legalità, poi, impone al proprietario di restituire il deposito cauzionale, eventualmente accompagnando la restituzione con una comunicazione nella quale specifica che si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento del danno per le condizioni dell'immobile.
È bene ricordare che non si può considerare danno l'usura ed il degrado connessi al normale uso. Un parquet usato è diverso da uno nuovo. Certo, il parquet dev'essere utilizzato con particolare attenzione, non è normale che dopo l'uso sia pieno di righe profonde. Insomma, si sarà capito, quella della riconsegna è la classica fattispecie ad alto rischio di litigiosità, difficile da prevenire se non grazie alla buona volontà e ragionevolezza delle parti coinvolte, nell'uso dell'immobile, nel corso della locazione e nella valutazione del suo stato al momento della riconsegna.


Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 

venerdì 23 agosto 2019

Controllo caldaia, spetta al locatore o al conduttore?

Il controllo della caldaia rappresenta un onere conseguente all’uso dell’immobile
Il controllo della caldaia, in caso di immobile affittato, spetta al conduttore. Si tratta infatti di un onere conseguente all’uso dell’immobile.
Nel caso in cui il conduttore non provveda alla pulizia della canna fumaria e al controllo dei fumi e il Comune sanzioni il locatore, quest’ultimo potrà rivalersi sull’inquilino.
Ma quando si tratta di casa in affitto, come capire quali spese spettano all’inquilino e quali al proprietario? Il primo passo da fare è vedere quanto riportato nel contratto di locazione. Le due parti, infatti, possono aver raggiunto un particolare accordo e specificato il tutto all’interno del contratto di locazione al momento della stipula.
Diversamente, di norma, viene inserito quanto previsto dalla legge. E in questo caso si fa riferimento agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile.
L’articolo 1576 del Codice Civile afferma, in modo generico, che spettano al conduttore le spese di piccola manutenzione, mentre competono al locatore le spese per le riparazioni necessarie, che permettono all’immobile di servire all’uso per cui è locato, generalmente quelle di straordinaria manutenzione.
L’articolo 1609 del Codice Civile fa specifica menzione degli interventi di piccola manutenzione a carico dell’inquilino. Sono a carico dell’inquilino le riparazioni che sono conseguenza dell’uso, ma non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito, non avendovi dato causa col fatto proprio o con quello dei suoi dipendenti. Tali riparazioni faranno carico al locatore salvo patto contrario e salvo l’esistenza di un uso locale che le ponga invece a carico dell’inquilino.

 Fonte : "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

mercoledì 19 giugno 2019

Installazione ascensore condominio, delibera invalida senza sicurezza

La sentenza n. 15021 della Cassazione
E’ invalida la delibera assembleare che autorizzi l’installazione dell’ascensore nel condominio che ne sia privo con modalità tecniche che mettano a repentaglio la sicurezza dello stabile. A stabilirlo la Cassazione.
Nel dettaglio, con la sentenza n. 15021 del 31 maggio 2019, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che è invalida la delibera assembleare che, pur in presenza di un disabile nella compagine condominiale, autorizzi l’installazione dell’impianto di ascensore nell’edificio che ne sia privo con modalità tecniche che mettano a repentaglio la sicurezza dello stabile.
La Cassazione ha evidenziato come esuli dai poteri dell’assemblea l’approvazione di modifiche delle parti comuni e la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici.
Ma vediamo la vicenda. Alcuni condomini avevano impugnato la delibera con la quale l’assemblea aveva approvato l’installazione dell’ascensore nel cortile dello stabile comune con le maggioranze agevolate di cui alla legge n. 13/89 sull’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche, poiché fra i condomini vi era un portatore di disabilità fisica.
In primo e in secondo grado l’impugnazione era stata respinta e i giudici di appello avevano giudicato infondato anche l’ulteriore motivo di contestazione relativo al fatto che gli sbarchi dell’impianto conducessero ai mezzanini e non ai piani, rendendo quindi necessario percorrere a piedi un’ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti. I condomini hanno quindi presentato ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondati alcuni dei motivi di opposizione alla delibera condominiale sostenuti dai condomini ricorrenti e hanno quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello. In particolare, la Cassazione ha ritenuto fondata la contestazione relativa al fatto che l’impianto dell’ascensore, nel progetto approvato dall’assemblea, non rispettasse le prescrizioni della normativa antincendio. Come evidenziato nella consulenza tecnica d’ufficio resa nel corso della fase di merito, l’impianto in tal modo realizzato avrebbe messo a rischio la sicurezza dello stabile a causa della mancanza di un sistema di areazione permanente del vano scala.
In merito, i giudici di appello, pur avendo rilevato il problema sollevato dal consulente tecnico d’ufficio, avevano escluso che lo stesso inficiasse la validità della delibera assembleare in quanto tale, sostenendo che sarebbe comunque spettato al condominio porre immediatamente rimedio alla questione in corso d’opera. Invece la Suprema corte ha evidenziato come l’art. 2 della legge n. 13/89, dopo avere stabilito i quorum deliberativi agevolati per le delibere aventi a oggetto innovazioni finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, faccia espressamente salvi i limiti imposti dall’art. 1120, comma 2, c.c. (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti e, quindi, prima della riforma della disciplina condominiale di cui alla legge n. 220/2012), ovvero la salvaguardia della sicurezza e della stabilità dell’edificio.
Le innovazioni dirette ad agevolare la fruibilità dell’edificio da parte di soggetti diversamente abili, pur essendo state agevolate dal legislatore con la previsione di quorum deliberativi inferiori a quelli previsti dal codice civile per interventi del genere, non possono comunque essere realizzati a scapito della sicurezza e della stabilità dell’immobile condominiale, come ribadito dall’attuale versione dell’art. 1120, ultimo comma, c.c.. La seconda sezione civile della Cassazione ha aggiunto che esula dai poteri dell’assemblea condominiale l’approvazione di modifiche delle parti comuni o la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici e che eventuali deliberazioni difformi, ove adottate, non possono che essere qualificate come invalide.
E’ stata invece confermata dai giudici di legittimità la valutazione espressa dalla Corte di appello in merito al fatto che gli sbarchi dell’impianto conducessero ai mezzanini e non ai piani, rendendo quindi necessario percorrere a piedi un’ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti, richiamando un precedente di legittimità del 2013 (sentenza n. 18147), per il quale l’impossibilità di osservare, in ragione delle particolari condizioni dell’edificio, tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche, non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, qualora l’intervento produca un risultato conforme alle finalità della predetta legislazione.
E’ stata poi respinta dalla Suprema corte l’ulteriore contestazione relativa al fatto che per l’installazione dell’impianto si fosse deciso di utilizzare il cortile condominiale, nonostante il regolamento prevedesse che lo stesso fosse di utilizzo esclusivo dei condomini impugnanti e vietasse in ogni caso di occuparlo con costruzioni, anche provvisorie. A tal riguardo i giudici di legittimità hanno giudicato corretta la valutazione operata dai giudici di merito, dai quali era stato evidenziato come il medesimo regolamento richiamasse il cortile tra le parti comuni a tutti i condomini, dovendosi pertanto ritenere che la riserva di godimento esclusivo in favore dei predetti condomini non dovesse intendersi come riconoscimento della piena proprietà del bene, incidendo soltanto sul riparto delle correlate facoltà di godimento tra i condomini, disciplinate dal regolamento in deroga a quanto previsto dagli artt. 1102 e 1117 c.c.
In merito al divieto di occupazione del cortile, la Cassazione ha chiarito come in ipotesi del genere l’illegittimità dell’impianto possa configurarsi soltanto alla stregua dei limiti imposti dall’art. 2 della legge n. 13/89 e non in virtù delle ulteriori ed eventuali restrizioni previste dal regolamento condominiale.

Fonte : “Idealista”

Agenzia Immobiliare farini

059454227

martedì 15 maggio 2018

Contratto preliminare di compravendita immobiliare,cosa sapere

Gtres

Cosa deve contenere

Il contratto preliminare di compravendita immobiliare, con il quale venditore e acquirente definiscono tutte le condizioni di vendita, deve indicare gli elementi principali della vendita: casa da acquistare, prezzo, indirizzo, descrizione dell’immobile con i dati del Catasto e la data del contratto definitivo.
Come sottolineato dal Consiglio nazionale del Notariato, è opportuno, inoltre, definire tutti gli obblighi reciproci da adempiere prima della consegna dell’immobile. In caso di vendita di immobili in corso di costruzione sono previste dalla legge regole particolari per la redazione del contratto preliminare.
Non è obbligatorio che il contratto preliminare sia stipulato da un notaio, ma è comunque opportuno chiarire con il notaio quali sono gli obblighi da esso derivanti.

La trascrizione nei Registri Immobiliari

La trascrizione del contratto preliminare di compravendita nei Registri Immobiliari vale come vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile
Dal momento della trascrizione del contratto preliminare, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti.
Al momento della registrazione del contratto preliminare devono essere pagate le seguenti imposte, che saranno poi recuperate in sede di stipula del definitivo:
  • 0,50% sulla caparra;
  • 3% delle somme pagate come acconto prezzo.
Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052



Differenza tra compromesso e rogito, ecco qual è il contratto prevalente

Gtres
Quando si acquista una casa si firma prima il compromesso (contratto preliminare) e poi il rogito (contratto definitivo). Ma cosa succede se c’è difformità tra i due documenti? Quale contratto è prevalente? Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza n. 6223/2018.

Prevalenza contratto definitivo sul preliminare

La Cassazione ha stabilito che quando vi è diversità tra il contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto definitivo vale quanto scritto nel contratto definitivo. Di conseguenza, quanto diversamente pattuito in quello preliminare non ha alcun valore. Tra compromesso e rogito prevale quest’ultimo, salvo la presenza di qualche clausola contrattuale che disponga sulla prevalenza di un testo sull’altro.
Secondo i giudici supremi, nonostante il contratto definitivo sia stipulato in adempimento di un contratto preliminare, esso non è una pura riproduzione meccanica del primo dal quale prende le mosse, ma è un autonomo accordo all’interno del quale venditore e compratore restano liberi di allineare le loro volontà in modo diverso da quanto programmato nel contratto preliminare.
Il contratto definitivo deve rispettare i requisiti comuni a tutti i contratti (legittimazione, possibilità e liceità dell’oggetto, causa e forma) dal momento che non è una semplice ripetizione del preliminare, ma un nuovo contratto che le parti stipulano adempiendo all’impegno assunto col preliminare.
Di norma il contenuto del contratto definitivo è conforme a quanto previsto nel preliminare, ma le parti possono prevedere una disciplina difforme o revocare i precedenti accordi, senza per forza stipulare un nuovo contratto preliminare.
Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052

mercoledì 11 ottobre 2017

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente.





Quando si compra una casa e si scopre che su di essa grava un’ipoteca, cosa è necessario fare? La risposta varia a seconda del momento in cui il problema viene alla luce. Vediamo, dunque, quali sono i diritti dell’acquirente di un’abitazione con ipoteca.
Nel caso in cui il venditore non abbia detto nulla e ci si accorga dell’ipoteca sulla casa prima della firma del compromesso, è possibile far valere le proprie ragioni e chiedere il risarcimento del danno solo se le trattative sono arrivate a buon punto e siano state scartate proposte alternative. Secondo l’articolo 1337 del codice civile, le parti contraenti devono comportarsi secondo buona fede nella formazione del contratto. La controparte deve essere informata di tutte le possibili cause che potrebbero invalidare il contratto, chi viola tale dovere deve risarcire il danno, che deve essere provato.
Qualora ci si accorga dell’ipoteca sulla casa dopo la firma del compromesso, ma prima di essersi recati dal notaio per firmare il rogito, è possibile chiedere all’agenzia immobiliare, nel caso in cui ci sia stata la sua intermediazione, il risarcimento del danno. E’, infatti, compito dell’agente controllare che l’immobile sia privo di pesi e oneri come l’ipoteca.
Ci si può, poi, sciogliere dall’obbligo di firmare il rogito e, quindi, recedere dal compromesso, chiedendo ovviamente la restituzione di tutti i pagamenti già anticipati. L’articolo 1482 del codice civile stabilisce però che se il venditore ha informato l’acquirente della presenza dell’ipoteca sulla casa, indicandola in contratto, quest’ultimo non può fare nulla ed è tenuto a recarsi dal notaio per il contratto definitivo.
In alternativa allo scioglimento del preliminare, l’acquirente può esigere la riduzione del prezzo di vendita, eventualmente sospendendo il pagamento del prezzo residuo.
Se si scopre l’ipoteca dopo il rogito, è possibile chiedere anche il risarcimento al notaio, che è tenuto ad effettuare sull’immobile oggetto di compravendita tutte le verifiche necessarie per assicurare al compratore l’acquisto di un bene libero da pesi e vincoli. Solo nel caso in cui l’acquirente abbia espressamente esonerato il notaio da tale ricerca egli non è responsabile delle relative formalità.
C’è poi la responsabilità del venditore, in quanto il venditore di un bene ipotecato deve dichiarare l’esistenza del vincolo all’acquirente al momento del rogito. Il venditore può anche assumere l’impegno nel preliminare di cancellare l’ipoteca esistente entro un certo tempo.
Ma cosa può fare l’acquirente di un immobile indicato come libero da pesi ed oneri, che al momento della stipula del definitivo o successivamente scopre l’esistenza di un’ipoteca?
Può chiedere la risoluzione del contratto, nonché la restituzione del prezzo eventualmente pagato e il risarcimento del danno; oppure può mantenere la proprietà del bene e chiedere la restituzione di parte o dell’intero prezzo pagato; oppure, ancora, può sospendere il pagamento del prezzo residuo.
Nel caso in cui, infine, il creditore metta all’asta il bene nonostante questo sia passato di proprietà, quindi avvii l’esecuzione forzata, l’acquirente può pagare i creditori per l’intero ammontare dei crediti iscritti; oppure può rilasciare la casa ipotecata ai creditori perché provvedano a soddisfarsi vendendola; oppure, ancora, può liberare la casa dall’ipoteca.
Rimane in capo all’acquirente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni al venditore dimostrando di non essere stato informato dell’esistenza dell’ipoteca sul bene.



Da "Idealista" 
Agenzia Farini 
059 454227