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lunedì 6 luglio 2020

APE: FINO A 18.000 € DI MULTA - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E ALLEGAZIONE

APE: FINO A 18.000 € DI MULTA - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E ALLEGAZIONE





È quanto prevede l’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO n. 48 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000, sono altresì previste sanzioni da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di presta-zione energetica entro quarantacinque giorni.
Il Controllo e l’attività sanzionatoria sono demandati all’Agenzia delle entrate in intesa con il MISE.
Il comma d del medesimo articolo prevede la sottoscrizione del verbale del sopralluogo obbligatorio da parte del proprietario o suo delegato.
Il decreto contiene diverse nuove regole in materia di prestazioni energetiche degli edifici prevedendo nuove definizioni, la predisposizione di un portale nazionale da parte di ENEA, la definizione di strategie a lungo termine, oltre all’obbligo dei punti di ricarica per auto elettriche e la promozione di tecnologie intelligenti di interconnessione tra edifici.
Sono altresì incentivate le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.


Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

martedì 15 maggio 2018

Differenza tra compromesso e rogito, ecco qual è il contratto prevalente

Gtres
Quando si acquista una casa si firma prima il compromesso (contratto preliminare) e poi il rogito (contratto definitivo). Ma cosa succede se c’è difformità tra i due documenti? Quale contratto è prevalente? Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza n. 6223/2018.

Prevalenza contratto definitivo sul preliminare

La Cassazione ha stabilito che quando vi è diversità tra il contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto definitivo vale quanto scritto nel contratto definitivo. Di conseguenza, quanto diversamente pattuito in quello preliminare non ha alcun valore. Tra compromesso e rogito prevale quest’ultimo, salvo la presenza di qualche clausola contrattuale che disponga sulla prevalenza di un testo sull’altro.
Secondo i giudici supremi, nonostante il contratto definitivo sia stipulato in adempimento di un contratto preliminare, esso non è una pura riproduzione meccanica del primo dal quale prende le mosse, ma è un autonomo accordo all’interno del quale venditore e compratore restano liberi di allineare le loro volontà in modo diverso da quanto programmato nel contratto preliminare.
Il contratto definitivo deve rispettare i requisiti comuni a tutti i contratti (legittimazione, possibilità e liceità dell’oggetto, causa e forma) dal momento che non è una semplice ripetizione del preliminare, ma un nuovo contratto che le parti stipulano adempiendo all’impegno assunto col preliminare.
Di norma il contenuto del contratto definitivo è conforme a quanto previsto nel preliminare, ma le parti possono prevedere una disciplina difforme o revocare i precedenti accordi, senza per forza stipulare un nuovo contratto preliminare.
Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052