APE: FINO A 18.000 € DI MULTA - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E ALLEGAZIONE
È quanto prevede l’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO n. 48 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2020,
in attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000, sono altresì previste sanzioni da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il
pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente
la dichiarazione o la copia dell’attestato di presta-zione energetica
entro quarantacinque giorni.
Il Controllo e l’attività sanzionatoria sono demandati all’Agenzia delle entrate in intesa con il MISE.
Il comma d del medesimo articolo prevede la sottoscrizione del verbale del sopralluogo obbligatorio da parte del proprietario o suo delegato.
Il
decreto contiene diverse nuove regole in materia di prestazioni
energetiche degli edifici prevedendo nuove definizioni, la
predisposizione di un portale nazionale da parte di ENEA, la definizione
di strategie a lungo termine, oltre all’obbligo dei punti di ricarica
per auto elettriche e la promozione di tecnologie intelligenti di
interconnessione tra edifici.
Sono altresì incentivate le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
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