Preliminare
senza certificato di agibilità: sì al risarcimento
Cassazione: la mancata consegna del
certificato di agibilità non influisce sulla validità del contratto
preliminare di compravendita, ma può legittimare la richiesta di
risarcimento danni da parte del compratore
Con l’ordinanza n. 10665/2020 la
Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad una questione
circa la presunta nullità del contratto preliminare di
compravendita in caso di mancato rilascio del certificato di
agibilità o l’insussistenza delle condizioni affinché possa
essere rilasciato.
Accade spesso che il proprietario di un
immobile ed il potenziale compratore sottoscrivano un contratto
preliminare di compravendita per il trasferimento di un immobile in
attesa del rogito notarile.
Ma cosa accade se all’atto
definitivo, il futuro compratore si accorge di non aver avuto il
certificato di agibilità dell’immobile? E’ possibile avanzare
domanda di nullità dei contratti preliminari, sul presupposto tra
l’altro della non agibilità degli immobili promessi in vendita?
A queste domande risponde, tra gli
altri motivi del ricorso, l’ordinanza in esame.
Il caso
Con due distinti contratti preliminari,
una società in liquidazione prometteva di vendere alla società X
due diverse porzioni di un proprio fabbricato.
Non essendo le parti pervenute alla
stipula dei contratti di alienazione, la società venditrice
conveniva la società X in Tribunale.
Dopo un lungo iter processuale, la
società X proponeva ricorso in Cassazione: a suo avviso
l’inagibilità del bene promesso in vendita giustificherebbe la
risoluzione contrattuale per inadempimento del venditore, con
conseguente responsabilità risarcitoria di quest’ultimo.
Ordinanza Cassazione
La Corte di Cassazione respinge il
ricorso, ribadendo il principio già espresso dalla giurisprudenza di
legittimità:
il mancato rilascio della licenza di
abitabilità (o di agibilità, secondo la terminologia utilizzata
negli articoli 24, 25 e 26 del Testo unico in materia edilizia
approvato con il D.P.R.
380/2001) integra un inadempimento del venditore per consegna di
aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di
eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa
risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che
egli non abbia espressamente rinunciato al requisito
dell’abitabilità’ o esonerato comunque il venditore dall’obbligo
di ottenere la relativa licenza.
Alla luce di tale principio, gli
ermellini chiariscono che per i contratti di compravendita e, a
maggior ragione per i contratti preliminari di compravendita, la
mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di
agibilità non incide sulla validità del contratto, ma sul piano
dell’adempimento del venditore.
In pratica, ai sensi dell’art. 1460
c.c., tale inadempimento del venditore (vendita di una “cosa per
un’altra”) comporta che il compratore possa far richiesta
di risarcimento per la ridotta commerciabilità del bene, a meno
che non rinunci espressamente al requisito dell’abitabilità o
esoneri il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
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