Imposta agevolata per imprese di
costruzione e ristrutturazione
Imprese di costruzione che acquistano
fabbricati interi o quasi entro il 31 dicembre 2021 possono
beneficiare delle imposte registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa
L’Agenzia delle entrate, con
risposta agli interpelli nn. 203 e 204 del 7 luglio
2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione prevista
a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione
immobiliare, consistente nell’ applicazione dell'imposta di
registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro ciascuna
per i trasferimenti di interi
fabbricati (previste dal decreto Crescita n.
34/2019).
In particolare, l’Agenzia ha specificato che l’agevolazione può essere concessa anche nel caso in cui l'impresa di ristrutturazione acquisti un fabbricato non «per intero» (come richiesto dalla normativa), ma «quasi per intero» (escludendo, nel caso esaminato, due locali del fabbricato).
Ulteriore chiarimento fornito riguarda invece i soggetti che possono usufruire del beneficio. Nello specifico vengono esclusi i fondi immobiliari, in quanto non sono qualificabili come imprese di costruzione e ristrutturazione (come previsto dalla legge).
In particolare, l’Agenzia ha specificato che l’agevolazione può essere concessa anche nel caso in cui l'impresa di ristrutturazione acquisti un fabbricato non «per intero» (come richiesto dalla normativa), ma «quasi per intero» (escludendo, nel caso esaminato, due locali del fabbricato).
Ulteriore chiarimento fornito riguarda invece i soggetti che possono usufruire del beneficio. Nello specifico vengono esclusi i fondi immobiliari, in quanto non sono qualificabili come imprese di costruzione e ristrutturazione (come previsto dalla legge).
Per completezza si fa presente che
l’agevolazione in questione (prevista dall’ articolo 7 del Dl
34/2019), consente di applicare l’imposta di registro, ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna
per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore
di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
I presupposti essenziali per
godere dell’agevolazione sono:
- che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
- che l’acquisto abbia a oggetto un intero fabbricato (a prescindere dalla tipologia);
Inoltre, il soggetto acquirente, entro
10 anni dalla data di acquisto, deve provvedere:
- alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero;
- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia.
Sia nel caso di ricostruzione che in
quello di ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve
risultare conforme alla normativa antisismica e deve
conseguire una delle classi energetiche "NZEB" ("Near
Zero Energy Building"), "A" o "B".
Sempre entro 10 anni è necessario che
l’impresa provveda ad alienare almeno il 75 per cento del
volume del nuovo fabbricato.
La finalità della
norma è quella di favorire il processo di rigenerazione
urbana, mediante trasferimenti di "interi fabbricati"
a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
Nessun commento:
Posta un commento