Pagamento riparazioni casa in
affitto
Interventi lavatrice,
lavastoviglie, scaldabagno, caldaia, frigorifero: a chi spetta pagare
il tecnico?
Quando la casa è concessa in affitto,
è spesso scontro tra locatore e conduttore su chi debba sostenere le
spese per le piccole riparazioni e per la manutenzione di
elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno,
frigorifero e caldaia. La regola vorrebbe che la manutenzione
ordinaria, quella di basso importo dovuta all’uso quotidiano, sia a
carico dell’inquilino mentre tutte le restanti spese gravino sul
proprietario dell’immobile. Ma non è sempre facile definire la
linea di confine tra tali interventi. Se è vero, infatti, che il più
delle volte è proprio l’usura giornaliera a determinare la
necessità di interventi di tecnici, è anche vero che non si può
attribuire all’affittuario l’onere di riparare pezzi come la
scheda elettronica.
Non esiste una regola chiara
sul pagamento riparazioni casa in affitto. Bisogna
chiaramente rifarsi alle indicazioni dei giudici e alle numerose
sentenze che hanno affrontato il problema, interpretando caso per
caso la risicata disciplina riportata nel Codice civile.
Di tanto parleremo nel seguente
articolo in modo tale che, a prescindere dall’elettrodomestico
rotto, si possa sapere, con un certo margine di probabilità, a chi
spetta sostenere la spesa per la riparazione. Ma procediamo con
ordine.
Indice
- 1 Spese per riparazioni: come si ripartiscono tra inquilino e proprietario?
- 2 Cosa si intende per “piccole riparazioni”?
- 3 Riparazioni a carico del locatore
- 4 A chi spetta chiamare il tecnico?
- 5 L’inquilino può sospendere il pagamento del canone di affitto?
Spese per riparazioni: come si
ripartiscono tra inquilino e proprietario?
Non è la “colpa” il criterio per
determinare a chi spetta procedere al pagamento delle
riparazioni casa in affitto. Se, ad esempio, bisogna riparare un
filtro del rubinetto o della lavatrice, il solo fatto che la rottura
non è dipesa dall’inquilino non significa che non sia questi
tenuto a pagare il pezzo nuovo. E ciò perché quel che conta, nel
criterio di ripartizione di tali oneri, è la natura della
manutenzione: se ordinaria o straordinaria.
In generale, possiamo dire che:
- le spese di straordinaria amministrazione, che implicano ad esempio la sostituzione di interi pezzi come gli elettrodomestici, gravano sul locatore, a meno che la rottura non sia dovuta a cattivo uso dell’inquilino;
- le spese di ordinaria amministrazione, quelle cioè conseguenti al normale e diligente uso dell’elettrodomestico che ne viene fatto quotidianamente, e che sono imputabili a una normale usura, sono così ripartite: le piccole spese sono a carico dell’inquilino (pomello della rubinetteria del lavandino, filtro anti calcare della lavastoviglie, manutenzione annuale caldaia, ecc.), mentre le spese più ingenti sono a carico del locatore (sostituzione scheda della lavatrice o delle persiane ormai rovinate dal tempo, ecc.).
L’articolo
1576 del Codice civile pone a carico del locatore tutte
le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola
manutenzione che sono a carico del conduttore. Tanto per
fare un esempio, l’intervento eseguito su una lavatrice vecchia
di 15 anni è da ritenersi di manutenzione straordinaria a carico del
locatore, stante la vetustà del macchinario.
L’ultima norma che viene in rilievo –
anch’essa sicuramente molto sintetica e poco chiara – è
l’articolo
1621 cod. civ. in base al quale il locatore è tenuto ad
eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni
straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.
Cosa si intende per “piccole
riparazioni”?
La definizione delle «piccole
riparazioni» che, come abbiamo appena detto, ricadono
sull’inquilino, è rimessa al giudice caso per caso, il quale deve,
al riguardo, tener conto, in una valutazione d’insieme, dell’entità
del relativo impegno economico, riferita alla rilevanza economica
della locazione, nonché della destinazione dell’immobile e dei
corrispondenti obblighi di custodia gravanti sul conduttore.
Riparazioni a carico del locatore
La Cassazione [1] ha
avuto modo di puntualizzare che «con riguardo alla locazione di
immobile ad uso abitativo, che sia dotato di elettrodomestici, quale
uno scaldabagno, la sostituzione o riparazione di tali accessori, che
si renda necessaria non in conseguenza di un’utilizzazione
inadeguata o anomala da parte del conduttore, ma in esito a normale
processo di deterioramento nel tempo, dopo un uso normale, è
a carico del locatore, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1575 numero 2, 1576 e 1609 del Codice civile». E, dunque,
solo in caso di uso anomalo, le spese per la riparazione/sostituzione
dell’elettrodomestico competono all’inquilino.
Dunque, se l’immobile viene
consegnato arredato, in assenza di una diversa pattuizione contenuta
nel contratto, le spese di riparazione e/o di sostituzione
degli elettrodomestici competono al locatore, salvo
le piccole riparazioni, quelle cioè di importi modesti.
Guasti o deterioramenti degli
elettrodomestici e dell’arredo dell’appartamento dato in affitto,
se dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad
accadimenti accidentali, che determinino disagi limitati e transeunti
nell’utilizzazione del bene, ricadono nell’obbligo di
manutenzione posto dalla legge a carico del locatore.
A chi spetta chiamare il tecnico?
Se un elettrodomestico si rompe,
compete dunque al locatore chiamare il tecnico per la
riparazione. Resta fermo l’obbligo previsto dall’articolo
1577 del Codice civile, per il quale «quando la cosa locata
abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi
è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di
riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo
rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore».
L’inquilino può sospendere il
pagamento del canone di affitto?
Se il locatore non dovesse adempiere
all’obbligo di provvedere alle spese di riparazione a proprio
carico l’inquilino non potrebbe sospendere il pagamento del
canone di affitto, ma dovrebbe fargli causa o, in alternativa,
anticipare la spesa e poi chiedere il rimborso. Come spiega la
giurisprudenza, se è vero che grava sul locatore l’obbligo di
mantenere la cosa concessa in godimento in stato da servire all’uso
convenuto, dovendo procedere alle riparazioni necessarie, eccetto
quelle di piccola manutenzione, ed essendo esposto all’azione
di risoluzione del contratto o di riduzione
del corrispettivo se la cosa sia affetta da vizi gravi, è
altrettanto vero che al conduttore non è consentito di astenersi dal
pagamento del canone né procedere a riduzioni unilaterali del canone
medesimo, salvo si tratti di vizi che impediscano in modo assoluto il
godimento del bene.
La sospensione totale o
parziale del pagamento del canone è, infatti, considerata
legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la
controprestazione da parte del locatore, tale da impedire di poter
vivere nell’immobile (si pensi a un’abitazione priva di acqua o
riscaldamento).
note
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
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