giovedì 4 giugno 2026
SPESE CONDOMINIALI IN AFFITTO: CHI DEVE PAGARE?
lunedì 31 agosto 2020
Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate
Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate
I chiarimenti sull’agevolazione per le locazioni di imprese e lavoratori autonomi: chi ha diritto, i requisiti e le carte da presentare.
Il bonus affitto è uno degli aiuti introdotti dal Governo per agevolare negozi, botteghe e aziende che hanno subìto un danno economico dall’emergenza coronavirus e che si trovano a fare i conti con una crisi di liquidità. I mancati incassi dovuti al lockdown, infatti, hanno messo in ginocchio soprattutto gli esercenti ed i piccoli imprenditori.
In pratica, il decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% per chi è in possesso di determinati requisiti che vedremo tra poco. Pure le famiglie disagiate hanno la possibilità di beneficiare di un contributo per evitare lo sfratto esecutivo, anche se questa è una misura che esisteva già prima dell’arrivo della pandemia in Italia e, comunque, ogni Regione fa per sé. Occorre, in ogni caso, presentare la domanda e allegare i documenti. Vediamo in questa sintetica guida, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, quello che c’è da sapere sul bonus affitti Covid-19.
Indice
1 Bonus affitto Covid: che cos’è?
2 Bonus affitto Covid: a chi spetta
3 Bonus affitto Covid: per quali canoni
4 Bonus affitto Covid: i requisiti
5 Bonus affitto Covid: i documenti
Bonus affitto Covid: che cos’è?
Il bonus affitto Covid è un contributo erogato alle aziende e ai professionisti che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus. Tecnicamente, si potrebbero definire «inquilini vittime di morosità incolpevole», cioè soggetti che vorrebbero pagare il canone di locazione ma che, per motivi estranei alla loro volontà, non riescono a farlo.
Il contributo è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda gli affitti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cioè quelli in cui c’è stata la fase acuta della pandemia ed in cui sono state imposte dal Governo le restrizioni maggiori per evitare la diffusione dei contagi.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che viene riconosciuto ad imprese e attività commerciali, pari al 60% del canone versato per la locazione di immobili ad uso abitativo e al 30% per i contratti di azienda.
Il credito d’imposta, come ha precisato a suo tempo l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in vari modi: può essere usato in compensazione con modello F24 oppure nella dichiarazione dei redditi. Ma può essere anche ceduto a terzi.
Bonus affitto Covid: a chi spetta
Possono chiedere il bonus affitto Covid i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Più nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:
gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito autonomo;
le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
i soggetti a regime forfettario;
gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
In linea generale, hanno diritto al bonus affitto i soggetti sopra citati per i canoni effettivamente versati nei mesi di:
marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le tipologie di imprese;
aprile, maggio e giugno per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.
Restano esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Bonus affitto Covid: per quali canoni
L’agevolazione sugli affitti contenuta nel decreto Rilancio interessa i canoni relativi a:
locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.
In entrambi i casi, gli immobili (o almeno uno di essi, nel caso di affitto d’azienda o di contratto misto) devono essere destinati, al di là della categoria catastale a cui appartengono, a una di queste attività:
industriale;
commerciale;
artigianale;
agricola;
di interesse turistico.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del Tuir. Significa che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Sempre che, però, il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: in tal caso, il bonus spetterà soltanto per quest’ultimo.
Bonus affitto Covid: i requisiti
Per beneficiare del bonus affitto Covid è necessario essere in possesso di questi requisiti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate:
diminuzione del fatturato o dei compensi nel periodo interessato all’agevolazione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
fatturato o ricavi nel 2019 per un totale complessivo non superiore ai 5 milioni di euro (tranne per le imprese alberghiere).
Bonus affitto Covid: i documenti
Dai requisiti che abbiamo appena elencato si deduce che per avere accesso al bonus affitto Covid destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi serve dimostrare di avere diritto alla prestazione perché il fatturato o i compensi non superano la soglia richiesta e perché c’è stato un calo di almeno la metà dei soldi che erano entrati nello stesso periodo dell’anno precedente.
Circostanze facili da dimostrare allegando alla domanda i documenti con cui è possibile mettere a confronto quanti soldi sono entrati nei mesi interessati del 2019 e del 2020 (il bilancio dell’anno precedente ed il trimestrale o i trimestrali del 2020). Lo stesso vale per i compensi, allegando la dichiarazione dei redditi.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
Come si denuncia un affitto in nero e quali sono le sanzioni che l’inquilino e il padrone di casa rischiano?
Come si denuncia un affitto in nero e quali sono le sanzioni che l’inquilino e il padrone di casa rischiano?
Cosa significa “affitto in nero” e quali rischi corrono l’inquilino e il padrone di casa? Si tratta di un reato o sono previste solo sanzioni di tipo fiscale?
Sull’affitto in nero ci sono molte cose che devi sapere e che richiedono una spiegazione semplice e pratica. Perciò abbiamo dedicato questa guida a rispondere alle principali domande che, di norma, vengono poste sull’argomento. Ma procediamo con ordine.
Indice
1 Quando c’è affitto in nero?
2 Chi deve registrare l’affitto?
3 L’affitto in nero è un reato?
4 Cosa si rischia in caso di affitto in nero?
5 Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?
6 Si può registrare tardi il contratto di affitto?
7 Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?
Quando c’è affitto in nero?
Per affitto in nero si intende un contratto di locazione che non è stato registrato all’Agenzia delle Entrate. Dunque, è affitto in nero anche il contratto scritto (la cosiddetta scrittura privata) e non solo l’accordo verbale.
La legge stabilisce che il contratto di locazione debba essere necessariamente registrato per poter essere valido. Diversamente, è come se non esistesse.
Chi deve registrare l’affitto?
La legge dice che il contratto di affitto debba essere registrato dal padrone di casa entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Di ciò deve poi darne notizia all’inquilino e, se si tratta di appartamento in condominio, anche all’amministratore nei successivi 60 giorni.
Come vedremo a breve, però, le conseguenze dell’affitto in nero possono riverberarsi anche sull’inquilino, sicché quest’ultimo, per impedire di avere problemi legali, può procedere alla registrazione in mancanza di adempimento da parte del locatore.
L’affitto in nero è un reato?
L’affitto in nero costituisce un’evasione fiscale e, quindi, un illecito tributario (ossia un illecito amministrativo) e non penale.
In particolare, se il contratto non viene registrato si evadono due imposte:
l’imposta di registro che è quella che bisogna versare al momento della registrazione del contratto;
l’Irpef sui canoni di locazione.
Dell’omesso versamento dell’imposta di registro rispondono sia il padrone di casa che l’inquilino. Si dice, a riguardo, che c’è una «responsabilità solidale». Il che significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell’imposta sia all’uno che all’altro. L’omesso versamento determina l’emissione di una cartella esattoriale ed eventualmente il pignoramento dei beni.
Quindi, alla domanda «Cosa rischia l’inquilino in caso di affitto in nero?» bisogna rispondere con il recupero dell’imposta di registro, oltre ovviamente alle sanzioni.
Invece, dell’omesso versamento dell’Irpef sui canoni di locazione risponde solo il padrone di casa che non ha voluto registrare il contratto.
Ricordiamo a riguardo che l’evasione fiscale diventa reato (quello di «dichiarazione infedele») solo se l’imposta evasa è superiore a 100mila euro (prima era di 50mila euro), e i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro (prima era 2 milioni). Dunque, per i piccoli contratti di affitto in nero è molto difficile che scatti il penale: tutto rimane nell’orbita dell’illecito amministrativo.
Cosa si rischia in caso di affitto in nero?
Abbiamo appena visto che l’affitto in nero è un’evasione fiscale in parte attribuibile ad entrambe le parti (con riferimento all’imposta di registro) e in parte attribuibile solo al locatore.
La legge dice che l’affitto in nero è nullo. Con la conseguenza che non esplica alcun effetto e le parti non sono tenute a rispettare le sue clausole. Questo significa, ad esempio, che:
l’inquilino non deve pagare il canone di locazione concordato nel contratto e se non lo versa non può subire un decreto ingiuntivo o lo sfratto;
l’inquilino e il locatore non devono rispettare né il termine minimo di durata del contratto né il preavviso. Sicché, l’inquilino potrebbe andare via in qualsiasi momento, senza dare i sei mesi di preavviso e, altrettanto, il padrone di casa potrebbe intimargli di sloggiare in qualsiasi momento;
l’inquilino non è tenuto a pagare le spese di condominio;
l’inquilino non è obbligato a provvedere alla manutenzione dell’appartamento qualora a suo carico.
Abbiamo appena accennato al fatto che il padrone di casa non può sfrattare l’inquilino in nero. Questo perché la legge richiede, per la procedura di sfratto, un contratto regolarmente registrato. Ma ciò non significa che l’inquilino possa occupare abusivamente l’immobile, senza pagare, per quanto tempo vuole. Infatti, il locatore, senza dover rispettare il termine di scadenza del contratto, può promuovere contro di lui la cosiddetta «azione di occupazione senza titolo» che, se anche non avrà i tempi brevi dello sfratto (richiedendo una normale causa), comunque sarà diretta a mandarlo via. All’esito dell’azione, può chiedergli un risarcimento per l’occupazione dell’immobile, seppur in misura inferiore al canone convenuto in contratto.
Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?
Abbiamo detto che l’affitto in nero è un contratto nullo. Ma ciò vale solo quando l’omessa registrazione è frutto di un accordo tra inquilino e proprietario. In tal caso, infatti, i due si mettono d’accordo per trarne un utile: l’uno risparmia sul canone e l’altro non paga le tasse. Per tali ipotesi, dunque, la legge prevede delle conseguenze negative sia per il locatore che per il conduttore, conseguenze che abbiamo visto poco fa.
Ma ben potrebbe succedere che l’omessa registrazione sia determinata dalla sola condotta illecita del locatore. Si pensi al locatore che chiede un canone all’inquilino e poi, nonostante le iniziali rassicurazioni, non provvede a registrare il contratto. In questi casi, il contratto è nullo solo per l’affittuario, il quale non è tenuto a rispettarlo, mentre vincola il locatore. Dunque, l’inquilino ha diritto a restare nell’immobile fino alla scadenza del contratto, può però astenersi dal pagare il canone concordato (dovendo comunque versare un ristoro per l’occupazione) così come dall’adempiere alle spese condominiali o provvedere alle opere di manutenzione concordate. Dall’altro lato, il locatore non può sfrattarlo né può fargli decreti ingiuntivi per l’omesso adempimento del canone.
Si può registrare tardi il contratto di affitto?
Abbiamo detto che il contratto di affitto va registrato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo però non toglie che, pagando le relative sanzioni per la “mora”, non possa essere registrato anche in un momento successivo.
Con la registrazione tardiva si sana la nullità e il contratto acquista valore sin dall’inizio (la registrazione tardiva ha infatti valore retroattivo).
Così, il locatore, qualora dovesse accorgersi che l’inquilino in nero non paga, potrebbe andare a registrare il contratto per fargli decreto ingiuntivo e sfrattarlo.
Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?
Potrebbe infine succedere che l’affitto sia solo “parzialmente” in nero. Ciò avviene quando nel contratto viene fissato un canone inferiore rispetto a quello concordato a voce e che l’inquilino si obbliga a pagare. In questi casi, secondo la Cassazione, la nullità del contratto è limitata solo al surplus di canone non registrato.
In tali ipotesi, l’inquilino che non dovesse versare al locatore la parte di canone “in più” rispetto a quella riportata nel contratto non può né essere sfrattato né subire un decreto ingiuntivo. Quindi, può pagare meno di ciò che ha promesso.
Anzi, se dovesse aver pagato qualche mensilità in più rispetto a quanto riportato nel contratto registrato, l’inquilino potrebbe chiederne la restituzione al locatore fino a sei mesi dopo la riconsegna delle chiavi dell’immobile.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
lunedì 6 luglio 2020
Ville in affitto per le vacanze estive 2020: i trend e le difficoltà dopo il covid
Canoni d’affitto, i quartieri dove sono aumentati di più in Italia da marzo
Canoni d’affitto, i quartieri dove sono aumentati di più in Italia da marzo
Le zone dove sono cresciuti maggiormente i valori nelle principali città .
Case, il lockdown non ha scalfito il mattone: prezzi su dell’1,4% nel II trimestre
Rispetto all’ultimo trimestre crescono sensibilmente anche le province in terreno positivo che sono ora il 70% del totale contro il 44% del trimestre scorso; 49 mercati segnano variazioni contenute tra il -1% e l’1%; fluttuazioni in risalita soprattutto agli estremi dove la provincia di Milano (5,2%) segna la performance migliore, seguita da Brescia (4,8%) ed Enna (4,6%). All’opposto i maggiori ribassi spettano a Sondrio (-5%), Isernia (-5,9%) e Belluno (-8,8%).
A livello di capoluogo l’indice generale dei prezzi segna un’importante tendenza positiva con recuperi nella maggior parte dei mercati cittadini, 67% del totale di 110 capoluoghi monitorati.
venerdì 3 luglio 2020
Affitto in nero: cosa devi sapere
- 1 Quando c’è affitto in nero?
- 2 Chi deve registrare l’affitto?
- 3 L’affitto in nero è un reato?
- 4 Cosa si rischia in caso di affitto in nero?
- 5 Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?
- 6 Si può registrare tardi il contratto di affitto?
- 7 Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?
- l’inquilino non deve pagare il canone di locazione concordato nel contratto e se non lo versa non può subire un decreto ingiuntivo o lo sfratto;
- l’inquilino e il locatore non devono rispettare né il termine minimo di durata del contratto né il preavviso. Sicché, l’inquilino potrebbe andare via in qualsiasi momento, senza dare i sei mesi di preavviso e, altrettanto, il padrone di casa potrebbe intimargli di sloggiare in qualsiasi momento;
- l’inquilino non è tenuto a pagare le spese di condominio;
- l’inquilino non è obbligato a provvedere alla manutenzione dell’appartamento qualora a suo carico.
Pagamento riparazioni casa in affitto
- 1 Spese per riparazioni: come si ripartiscono tra inquilino e proprietario?
- 2 Cosa si intende per “piccole riparazioni”?
- 3 Riparazioni a carico del locatore
- 4 A chi spetta chiamare il tecnico?
- 5 L’inquilino può sospendere il pagamento del canone di affitto?
- le spese di straordinaria amministrazione, che implicano ad esempio la sostituzione di interi pezzi come gli elettrodomestici, gravano sul locatore, a meno che la rottura non sia dovuta a cattivo uso dell’inquilino;
- le spese di ordinaria amministrazione, quelle cioè conseguenti al normale e diligente uso dell’elettrodomestico che ne viene fatto quotidianamente, e che sono imputabili a una normale usura, sono così ripartite: le piccole spese sono a carico dell’inquilino (pomello della rubinetteria del lavandino, filtro anti calcare della lavastoviglie, manutenzione annuale caldaia, ecc.), mentre le spese più ingenti sono a carico del locatore (sostituzione scheda della lavatrice o delle persiane ormai rovinate dal tempo, ecc.).
mercoledì 20 maggio 2020
La casa sarà la vera protagonista della ripresa
Nell’ultima settimana di lockdown indicatori in aumento sia per le vendite che per gli affitti.Torna a crescere la domanda nel mercato residenziale nell’ultima settimana prima dell’allentamento del lockdown, sia per le abitazioni in vendita che per quelle in affitto. A stabilirlo è idealista/data, divisione elaborazione dati del mercato immobiliare, che ha monitorato l’impatto della crisi sanitaria nel settore residenziale.




lunedì 6 aprile 2020
Disdette? Possiamo aiutarti.
domenica 5 aprile 2020
Inquilino che non paga? Ti paghiamo noi!
> Sai che 1 inquilino su 2 non paga regolarmente l'affitto ? <



giovedì 2 aprile 2020
Si può affittare una casa con procedura online al 100%?
I problemi principali derivano dall'impossibilità di operare traslochi durante l'emergenza
Come visitare una casa da remoto
Come registrare un contratto d’affitto online
- locazione di tipo abitativo
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
- un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre
- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni.












