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giovedì 4 giugno 2026

SPESE CONDOMINIALI IN AFFITTO: CHI DEVE PAGARE?

Il locatore che pretenda spese condominiali dall'affittuario deve produrre il bilancio
Il conduttore che le contesta può pretendere la visione dei documenti giustificativi oppure ottenerne l’esibizione coatta. In tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex articolo 9 della legge 392/1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condòmini, mentre spetta al conduttore l’onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l’esibizione a norma dell’articolo.

lunedì 31 agosto 2020

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate

 

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate




I chiarimenti sull’agevolazione per le locazioni di imprese e lavoratori autonomi: chi ha diritto, i requisiti e le carte da presentare.

Il bonus affitto è uno degli aiuti introdotti dal Governo per agevolare negozi, botteghe e aziende che hanno subìto un danno economico dall’emergenza coronavirus e che si trovano a fare i conti con una crisi di liquidità. I mancati incassi dovuti al lockdown, infatti, hanno messo in ginocchio soprattutto gli esercenti ed i piccoli imprenditori.

In pratica, il decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% per chi è in possesso di determinati requisiti che vedremo tra poco. Pure le famiglie disagiate hanno la possibilità di beneficiare di un contributo per evitare lo sfratto esecutivo, anche se questa è una misura che esisteva già prima dell’arrivo della pandemia in Italia e, comunque, ogni Regione fa per sé. Occorre, in ogni caso, presentare la domanda e allegare i documenti. Vediamo in questa sintetica guida, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, quello che c’è da sapere sul bonus affitti Covid-19.

Indice

  • 1 Bonus affitto Covid: che cos’è?

  • 2 Bonus affitto Covid: a chi spetta

  • 3 Bonus affitto Covid: per quali canoni

  • 4 Bonus affitto Covid: i requisiti

  • 5 Bonus affitto Covid: i documenti

Bonus affitto Covid: che cos’è?

Il bonus affitto Covid è un contributo erogato alle aziende e ai professionisti che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus. Tecnicamente, si potrebbero definire «inquilini vittime di morosità incolpevole», cioè soggetti che vorrebbero pagare il canone di locazione ma che, per motivi estranei alla loro volontà, non riescono a farlo.

Il contributo è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda gli affitti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cioè quelli in cui c’è stata la fase acuta della pandemia ed in cui sono state imposte dal Governo le restrizioni maggiori per evitare la diffusione dei contagi.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che viene riconosciuto ad imprese e attività commerciali, pari al 60% del canone versato per la locazione di immobili ad uso abitativo e al 30% per i contratti di azienda.

Il credito d’imposta, come ha precisato a suo tempo l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in vari modi: può essere usato in compensazione con modello F24 oppure nella dichiarazione dei redditi. Ma può essere anche ceduto a terzi.

Bonus affitto Covid: a chi spetta

Possono chiedere il bonus affitto Covid i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Più nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:

  • gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

  • le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito autonomo;

  • le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

  • i soggetti a regime forfettario;

  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

In linea generale, hanno diritto al bonus affitto i soggetti sopra citati per i canoni effettivamente versati nei mesi di:

  • marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le tipologie di imprese;

  • aprile, maggio e giugno per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.

Restano esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Bonus affitto Covid: per quali canoni

L’agevolazione sugli affitti contenuta nel decreto Rilancio interessa i canoni relativi a:

  • locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

  • contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.

In entrambi i casi, gli immobili (o almeno uno di essi, nel caso di affitto d’azienda o di contratto misto) devono essere destinati, al di là della categoria catastale a cui appartengono, a una di queste attività:

  • industriale;

  • commerciale;

  • artigianale;

  • agricola;

  • di interesse turistico.

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del Tuir. Significa che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Sempre che, però, il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: in tal caso, il bonus spetterà soltanto per quest’ultimo.

Bonus affitto Covid: i requisiti

Per beneficiare del bonus affitto Covid è necessario essere in possesso di questi requisiti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate:

  • diminuzione del fatturato o dei compensi nel periodo interessato all’agevolazione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;

  • fatturato o ricavi nel 2019 per un totale complessivo non superiore ai 5 milioni di euro (tranne per le imprese alberghiere).

Bonus affitto Covid: i documenti

Dai requisiti che abbiamo appena elencato si deduce che per avere accesso al bonus affitto Covid destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi serve dimostrare di avere diritto alla prestazione perché il fatturato o i compensi non superano la soglia richiesta e perché c’è stato un calo di almeno la metà dei soldi che erano entrati nello stesso periodo dell’anno precedente.


Circostanze facili da dimostrare allegando alla domanda i documenti con cui è possibile mettere a confronto quanti soldi sono entrati nei mesi interessati del 2019 e del 2020 (il bilancio dell’anno precedente ed il trimestrale o i trimestrali del 2020). Lo stesso vale per i compensi, allegando la dichiarazione dei redditi.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

Come si denuncia un affitto in nero e quali sono le sanzioni che l’inquilino e il padrone di casa rischiano?

 

Come si denuncia un affitto in nero e quali sono le sanzioni che l’inquilino e il padrone di casa rischiano?



Cosa significa “affitto in nero” e quali rischi corrono l’inquilino e il padrone di casa? Si tratta di un reato o sono previste solo sanzioni di tipo fiscale?

Sull’affitto in nero ci sono molte cose che devi sapere e che richiedono una spiegazione semplice e pratica. Perciò abbiamo dedicato questa guida a rispondere alle principali domande che, di norma, vengono poste sull’argomento. Ma procediamo con ordine.

Indice

  • 1 Quando c’è affitto in nero?

  • 2 Chi deve registrare l’affitto?

  • 3 L’affitto in nero è un reato?

  • 4 Cosa si rischia in caso di affitto in nero?

  • 5 Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?

  • 6 Si può registrare tardi il contratto di affitto?

  • 7 Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?

Quando c’è affitto in nero?

Per affitto in nero si intende un contratto di locazione che non è stato registrato all’Agenzia delle Entrate. Dunque, è affitto in nero anche il contratto scritto (la cosiddetta scrittura privata) e non solo l’accordo verbale.

La legge stabilisce che il contratto di locazione debba essere necessariamente registrato per poter essere valido. Diversamente, è come se non esistesse.

Chi deve registrare l’affitto?

La legge dice che il contratto di affitto debba essere registrato dal padrone di casa entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Di ciò deve poi darne notizia all’inquilino e, se si tratta di appartamento in condominio, anche all’amministratore nei successivi 60 giorni.

Come vedremo a breve, però, le conseguenze dell’affitto in nero possono riverberarsi anche sull’inquilino, sicché quest’ultimo, per impedire di avere problemi legali, può procedere alla registrazione in mancanza di adempimento da parte del locatore.

L’affitto in nero è un reato?

L’affitto in nero costituisce un’evasione fiscale e, quindi, un illecito tributario (ossia un illecito amministrativo) e non penale.

In particolare, se il contratto non viene registrato si evadono due imposte:

l’imposta di registro che è quella che bisogna versare al momento della registrazione del contratto;

l’Irpef sui canoni di locazione.

Dell’omesso versamento dell’imposta di registro rispondono sia il padrone di casa che l’inquilino. Si dice, a riguardo, che c’è una «responsabilità solidale». Il che significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell’imposta sia all’uno che all’altro. L’omesso versamento determina l’emissione di una cartella esattoriale ed eventualmente il pignoramento dei beni. 

Quindi, alla domanda «Cosa rischia l’inquilino in caso di affitto in nero?» bisogna rispondere con il recupero dell’imposta di registro, oltre ovviamente alle sanzioni.

Invece, dell’omesso versamento dell’Irpef sui canoni di locazione risponde solo il padrone di casa che non ha voluto registrare il contratto. 

Ricordiamo a riguardo che l’evasione fiscale diventa reato (quello di «dichiarazione infedele») solo se l’imposta evasa è superiore a 100mila euro (prima era di 50mila euro), e i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro (prima era 2 milioni). Dunque, per i piccoli contratti di affitto in nero è molto difficile che scatti il penale: tutto rimane nell’orbita dell’illecito amministrativo.

Cosa si rischia in caso di affitto in nero?

Abbiamo appena visto che l’affitto in nero è un’evasione fiscale in parte attribuibile ad entrambe le parti (con riferimento all’imposta di registro) e in parte attribuibile solo al locatore.

La legge dice che l’affitto in nero è nullo. Con la conseguenza che non esplica alcun effetto e le parti non sono tenute a rispettare le sue clausole. Questo significa, ad esempio, che:

  • l’inquilino non deve pagare il canone di locazione concordato nel contratto e se non lo versa non può subire un decreto ingiuntivo o lo sfratto;

  • l’inquilino e il locatore non devono rispettare né il termine minimo di durata del contratto né il preavviso. Sicché, l’inquilino potrebbe andare via in qualsiasi momento, senza dare i sei mesi di preavviso e, altrettanto, il padrone di casa potrebbe intimargli di sloggiare in qualsiasi momento;

  • l’inquilino non è tenuto a pagare le spese di condominio;

  • l’inquilino non è obbligato a provvedere alla manutenzione dell’appartamento qualora a suo carico.

Abbiamo appena accennato al fatto che il padrone di casa non può sfrattare l’inquilino in nero. Questo perché la legge richiede, per la procedura di sfratto, un contratto regolarmente registrato. Ma ciò non significa che l’inquilino possa occupare abusivamente l’immobile, senza pagare, per quanto tempo vuole. Infatti, il locatore, senza dover rispettare il termine di scadenza del contratto, può promuovere contro di lui la cosiddetta «azione di occupazione senza titolo» che, se anche non avrà i tempi brevi dello sfratto (richiedendo una normale causa), comunque sarà diretta a mandarlo via. All’esito dell’azione, può chiedergli un risarcimento per l’occupazione dell’immobile, seppur in misura inferiore al canone convenuto in contratto.

Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?

Abbiamo detto che l’affitto in nero è un contratto nullo. Ma ciò vale solo quando l’omessa registrazione è frutto di un accordo tra inquilino e proprietario. In tal caso, infatti, i due si mettono d’accordo per trarne un utile: l’uno risparmia sul canone e l’altro non paga le tasse. Per tali ipotesi, dunque, la legge prevede delle conseguenze negative sia per il locatore che per il conduttore, conseguenze che abbiamo visto poco fa.

Ma ben potrebbe succedere che l’omessa registrazione sia determinata dalla sola condotta illecita del locatore. Si pensi al locatore che chiede un canone all’inquilino e poi, nonostante le iniziali rassicurazioni, non provvede a registrare il contratto. In questi casi, il contratto è nullo solo per l’affittuario, il quale non è tenuto a rispettarlo, mentre vincola il locatore. Dunque, l’inquilino ha diritto a restare nell’immobile fino alla scadenza del contratto, può però astenersi dal pagare il canone concordato (dovendo comunque versare un ristoro per l’occupazione) così come dall’adempiere alle spese condominiali o provvedere alle opere di manutenzione concordate. Dall’altro lato, il locatore non può sfrattarlo né può fargli decreti ingiuntivi per l’omesso adempimento del canone.

Si può registrare tardi il contratto di affitto?

Abbiamo detto che il contratto di affitto va registrato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo però non toglie che, pagando le relative sanzioni per la “mora”, non possa essere registrato anche in un momento successivo. 

Con la registrazione tardiva si sana la nullità e il contratto acquista valore sin dall’inizio (la registrazione tardiva ha infatti valore retroattivo).

Così, il locatore, qualora dovesse accorgersi che l’inquilino in nero non paga, potrebbe andare a registrare il contratto per fargli decreto ingiuntivo e sfrattarlo.

Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?

Potrebbe infine succedere che l’affitto sia solo “parzialmente” in nero. Ciò avviene quando nel contratto viene fissato un canone inferiore rispetto a quello concordato a voce e che l’inquilino si obbliga a pagare. In questi casi, secondo la Cassazione, la nullità del contratto è limitata solo al surplus di canone non registrato. 

In tali ipotesi, l’inquilino che non dovesse versare al locatore la parte di canone “in più” rispetto a quella riportata nel contratto non può né essere sfrattato né subire un decreto ingiuntivo. Quindi, può pagare meno di ciò che ha promesso.

Anzi, se dovesse aver pagato qualche mensilità in più rispetto a quanto riportato nel contratto registrato, l’inquilino potrebbe chiederne la restituzione al locatore fino a sei mesi dopo la riconsegna delle chiavi dell’immobile.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

lunedì 6 luglio 2020

Ville in affitto per le vacanze estive 2020: i trend e le difficoltà dopo il covid

Ville in affitto per le vacanze estive 2020: i trend e le difficoltà dopo il covid





Il settore turistico extra alberghiero rappresenta oltre la metà del totale in Italia: in questo momento di allerta sanitaria una proprietà esclusiva in affitto potrebbe essere la formula giusta per una vacanza in serenità e sicurezza. Anche se le difficoltà per i gestori sono molte. Ne abbiamo parlato con Nicola Pardini, responsabile sales Halldis-Windows on Italy
I due brand gestiscono oltre 1500 proprietà in 25 località italiane ed europee, sia in locazione nelle principali città ad uso, ad esempio, di professionisti in trasferta lavorativa, sia in località di vacanza in cui si propongono case in borghi o ville in campagna o vicino al mare, con diverse tipologie di servizi correlati.


Quali erano, prima del Covid, i servizi più richiesti dai vostri clienti?
I nostri clienti, sia professionali che leisure, sono esigenti e hanno richieste molto variegate. Tra i servizi più richiesti, lo chef (con catering o con cucine allestite nelle proprietà prese in affitto, con possibilità di svolgere lezioni di cucina a beneficio dei clienti stranieri che desiderano imparare la cucina italiana) o la baby sitter (utile per chi si trasferisce in soggiorni approfittandone per fare smart working).
Esistono poi servizi di lavanderia, reception o simili, ma anche di consulenza sui servizi offerti dalla città, cosa che permette ai clienti, che magari provengono da località diverse anche estere, di imparare a conoscere il luogo dove si sono temporaneamente trasferiti. Molti dei nostri clienti ad esempio sono in trasferta di lavoro per periodi medio lunghi, e necessitano quindi di essere indirizzati su tutti quei servizi che possono rendere piacevole e agevole il loro soggiorno.
Attenzione anche per il tempo libero, dove sono gettonati tour sui laghi, gite giornaliere sul mare in yacht o barca a vela, oppure esperienze di wine tasting e visita alle cantine vinicole, alla scoperta enogastronomica dell’Italia, soprattutto della Toscana. In generale siamo poi disponibili a dare una mano nel contattare il fornitore adatto alle esigenze più disparate, dalle mongolfiere ai fuochi d’artificio per le feste.

Dove si trovano le vostre proprietà?
In Europa siamo a Parigi e Bruxelles, in Italia nelle grandi città tra cui Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli. Abbiamo poi acquistato diversi borghi, come Perarolo di Cadore, un paese molto bello e in voga nell’800 ma deserto da quando una diga ha dirottato il corso del fiume usato per il trasporto del legname, determinando uno svuotamento del posto. Noi abbiamo rivitalizzato le strutture antiche per farne delle strutture di soggiorno per coloro che desiderano visitare il Cadore, ridando nuovo impulso all’economia del piccolo paese, fatto di botteghe, edicole, ristoranti.
Altri esempi sono Ponte di Legno o Gressoney, che avevano naturalmente già una buona base economica, ma ora sono ulteriormente rivitalizzati dai nostri residence e ai servizi aperti sia agli utenti del residence che ai residenti della città. Idem per Montalcino, dove abbiamo 25 proprietà in apertura, o a Montarione, nella campagna toscana, dove abbiamo nove ville esclusive.


Come saranno le vacanze quest’anno dopo il Covid?
Quest’anno è l’anno della vacanza responsabile, un momento importante per chi voglia trascorrere una villeggiatura in sicurezza. Si ha bisogno di alloggi che non abbiano troppa condivisione con altri clienti. Le nostre soluzioni sono adatte per le famiglie, essendo composte di ville con piscina in cui tutto è a disposizione dei soli clienti, senza dover essere condivisi con altri.
Come avete gestito la vostra offerta in questo periodo di emergenza?
Noi gestiamo proprietà sia in città che fuori. Le prime stanno molto soffrendo: a Firenze, ad esempio, le vie sono deserte e tutto l’indotto ne sta portando il peso. E l’indotto rappresenta l’80% dell’economia mossa dal turismo, mentre il 20% appena si può imputare al soggiorno. Oltretutto il calo drastico è stato relativo alle presenze straniere, che in estate tornavano spesso. Nelle città abbiamo quindi visto un calo di giro d’affari dell’80%, ma abbiamo riprogrammato le nostre strutture rendendole disponibili sia per affitti brevi che di lungo periodo, rimodulando l’offerta in città anche per soggiorni di mesi o di anni, ad uso di chi si voglia trasferire anche per ragioni non turistiche.
Per quanto riguarda le proprietà leisure, in città siamo a zero business. Le località più prettamente turistiche sono invece ripartite, con prenotazioni al 30% rispetto al livello dello scorso anno, anche grazie ad offerte messe a disposizione last minute che ha implicato l’abbassamento dei margini nostri e dei nostri proprietari. Ciò anche a causa di disdette dell’ultimo momento anche da parte di stranieri, che fino all’ultimo non sanno se potranno effettivamente recarsi in Italia o meno.
Come andrà il mercato nei prossimi tempi?
A Firenze si sente dire che il turismo tornerà nella primavera del 2021. L’autunno e l’inverno saranno mesi critici per la possibile diffusione del virus, quindi si è prudenti a fare prenotazioni per quel periodo. Per chi invece desidera andare in vacanza questi mesi al mare o in montagna, i mesi estivi andranno probabilmente piuttosto bene, ma a settembre si sarà nuovamente fermi.
Quali sono le difficoltà?
Il Governo non ha assistito il settore come avrebbe potuto. Ad esempio, il bonus vacanza è valido solo per il settore alberghiero, mentre di questi tempi il cliente preferirebbe l’appartamento per una maggiore sicurezza. Ma chi prenota in appartamento non potrà godere del bonus. Questa sembra una vera contraddizione che nasce da una errata comprensione del settore turistico. Il turismo porta un 13% di Pil al Paese, ma di questa quota l’extra alberghiero rappresenta oltre la metà. Ignorare questo significa danneggiare il settore, e anche i clienti, che vedono limitata la propria possibilità di scelta, il che è grave in un momento come questo. L’auspicio quindi è che il governo possa rendersi conto di questo e guardare al settore turistico nella sua interezza.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

Canoni d’affitto, i quartieri dove sono aumentati di più in Italia da marzo

Canoni d’affitto, i quartieri dove sono aumentati di più in Italia da marzo

Le zone dove sono cresciuti maggiormente i valori nelle principali città .




A maggio, secondo i dati di idealista, si è registrato un aumento del 2,6% rispetto ad aprile con il prezzo medio di un canone d’affitto che si assesta intorno ai 10,30 euro al metro quadro. Per entrare più nel dettaglio, però, idealista/news ha preparato una mappa dei quartieri che hanno visto crescere maggiormente i canoni di locazione nelle principali città italiane nel periodo più duro della crisi, da marzo a maggio.
Il podio è occupato da tre tra le principali città italiane: BolognaRoma e Milano in quest’ordine. Nel dettaglio, il quartiere che ha visto aumentare di più i valori dei canoni di locazione da marzo a maggio è il bolognese Marconi, che è passato da una quotazione di 13,20 euro per mq a una di 16,25, con un balzo del 23,11%.
Roma, invece, appena fuori dal centro di segnala la prestazione del quartiere Appio Claudio, che offre ampi spazi verdi e che potrebbe aver cavalcato l’effetto quarantena. Qui i canoni sono passati da una media di 12,27 euro/mq a 14,17 per metro quadrato, per un aumento complessivo del 15,51% nel periodo che va da marzo a maggio 2020.
Milano (che invece risultava prima con la zona Varesina-Testori nella mappa dei quartieri con l’aumento più significativo nel prezzo delle case) con la zona di Brenta (che è anche la più cara in top ten) occupa la terza piazza nella classifica dei quartieri i cui canoni d’affitto sono cresciuti di più durante il lockdown. Qui il prezzo è passato dai 19 euro/mq di marzo ai 21,66 euro/mq di maggio (+14,04%).
Da segnalare, però, anche i dati che riguardano Sant’Alessandro a Bergamo, con i valori che crescono del 13,33% (da 10,58 euro/mq a 12 euro/mq). Si guadagna una menzione anche un’altra provincia, Sant’Anna a Lucca fa registrare un aumento del canone medio di locazione del 12,67% (da 7,50 a 8,45 euro/mq). La prima città del Sud è Napoli, la zona di Montesanto-Quartieri Spagnoli cresce del 10,15%, da 11,60 a 12,77 euro/mq.
Subito dietro si piazza Masaccio-Oberdan a Firenze, dove i valori passano da 13,07 euro/mq a 14,33 euro/mq (+9,62%). A PalermoMonte di Pietà-Seralcadi, con una crescita dell’8,50% vede aumentare gli affitti da 8,12 a 8,81 euro/mq. A Torino, invece, la zona che aumenta di più è quella del centro storico (+8,31%), mentre a Genova il balzo più significativo è quello della zona di Quinto-Nervi (+6,43%).
Da segnalare, poi, anche Dorsoduro Venezia (+5,49%), Case Bruciate-Fontivegge-XX Settembre a Perugia (+4,42%) e Murat a Bari (+3,28%). 
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
 

Case, il lockdown non ha scalfito il mattone: prezzi su dell’1,4% nel II trimestre

Case, il lockdown non ha scalfito il mattone: prezzi su dell’1,4% nel II trim. Scopri i valori nella tua città





L'ultimo rapporto sui prezzi delle case di idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, fotografa un incremento dei valori pari all’1,4% durante i mesi primaverili, quelli segnati dal Coronavirus. Il prezzo medio richiesto per l’usato ora è di 1.722 euro al metro quadro a livello nazionale. Considerando la variazione annuale, il calo si attesta allo 0,8%.
Per Vincenzo De Tommaso, Responsabile Ufficio Studi di idealista: “l’andamendo dei prezzi è in parte attribuibile a un livello molto più basso di proprietà immesse sul mercato nel corso degli ultimi tre mesi. Col Paese in piena chiusura abbiamo visto parte dell’offerta ritirarsi dal mercato e parte del prodotto in vendita andare verso l’affitto. Dal 4 maggio i potenziali acquirenti si sono riaffacciati sul mercato con un approccio attendista orientato alla negoziazione. Tutto fa pensare a un periodo di transizione, con compravendite a rilento, verso una nuova fase che probabilmente vedrà un aumento dello stock disponibile e un calo dei prezzi nella seconda parte dell'anno, con il previsto peggioramento della situazione economica nazionale".
Regioni A dispetto della pandemia i prezzi sono aumentati in 17 delle 20 regioni italiane. Il Veneto (2,6%), guida gli incrementi davanti a Lombardia (2,5%) e il Trentino-Alto Adige (2,4%). Crescita sopra la media del periodo anche in Basilicata (2%), mentre l’Abruzzo (1,4%) segna rivalutazioni in linea con la media del Paese; incrementi più deboli per altre 15 regioni, dall’1,2% della Campania allo 0,2% di Lazio, Liguria e Piemonte. All’opposto le regioni in calo sono Puglia (-0,3%), Sardegna (-0,4%), Molise (-1,9%) e Valle d’Aosta (-2,5%).
Liguria (2.482 euro/m²), Trentino-Alto Adige (2.445 euro/m²) e Valle d'Aosta (2.437 euro/m²) si confermano le regioni più care. Dal lato opposto quelle più economiche sono invece Sicilia (1.066 euro/m²), Molise (916 euro/m²) e Calabria (908 euro/m²).
Province
Rispetto all’ultimo trimestre crescono sensibilmente anche le province in terreno positivo che sono ora il 70% del totale contro il 44% del trimestre scorso; 49 mercati segnano variazioni contenute tra il -1% e l’1%; fluttuazioni in risalita soprattutto agli estremi dove la provincia di Milano (5,2%) segna la performance migliore, seguita da Brescia (4,8%) ed Enna (4,6%). All’opposto i maggiori ribassi spettano a Sondrio (-5%), Isernia (-5,9%) e Belluno (-8,8%).
Il ranking delle province più care è guidato da Bolzano (3.626 euro/m²), Savona (3.045 euro/m²) e Firenze (2.836 euro/m²). Nella parte bassa del ranking troviamo Caltanissetta (724 euro/m²), Isernia (722 euro/m²) e Biella, fanalino di coda con 649 euro al metro quadro.
Città
A livello di capoluogo l’indice generale dei prezzi segna un’importante tendenza positiva con recuperi nella maggior parte dei mercati cittadini, 67% del totale di 110 capoluoghi monitorati.
Milano (7,1%) traina il mercato mentre alle sue spalle si segnalano i rimbalzi più significativi sono quelli di Monza (5,2%) e Siracusa (5,1%). Le variazioni negative più marcate del periodo si sono prodotte a Foggia (-4,1%), Agrigento (-5%) e Isernia (-6,6%).
Tra i grandi mercati, Napoli (3,9%), Torino (2,7%) e Roma (0,8%) hanno registrato un andamento positivo nel secondo trimestre. Al contrario si segnalano le negative le performance di Bologna (-0,1 %), Genova (-0,4%) Firenze (-0,6%) Bari (-1,1%) e Palermo (-2,2%).
Venezia rimane la regina dei prezzi di vendita della penisola con 4.485 euro al metro quadro, davanti a Firenze (3.958 euro/m²), mentre Milano sale a 3.903 euro al metro quadro. Nella parte bassa del ranking Biella (721 euro/m²) è la piazza con i prezzi delle case più bassi d’Italia davanti a Caltanissetta (781 euro/m²) e Ragusa (826 euro/m²).
 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

venerdì 3 luglio 2020

Affitto in nero: cosa devi sapere


Affitto in nero: cosa devi sapere



Come si denuncia un affitto in nero e quali sono le sanzioni che l’inquilino e il padrone di casa rischiano?
Cosa significa “affitto in nero” e quali rischi corrono l’inquilino e il padrone di casa? Si tratta di un reato o sono previste solo sanzioni di tipo fiscale?
Sull’affitto in nero ci sono molte cose che devi sapere e che richiedono una spiegazione semplice e pratica. Perciò abbiamo dedicato questa guida a rispondere alle principali domande che, di norma, vengono poste sull’argomento. Ma procediamo con ordine.
Indice
  • 1 Quando c’è affitto in nero?
  • 2 Chi deve registrare l’affitto?
  • 3 L’affitto in nero è un reato?
  • 4 Cosa si rischia in caso di affitto in nero?
  • 5 Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?
  • 6 Si può registrare tardi il contratto di affitto?
  • 7 Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?
Quando c’è affitto in nero?
Per affitto in nero si intende un contratto di locazione che non è stato registrato all’Agenzia delle Entrate. Dunque, è affitto in nero anche il contratto scritto (la cosiddetta scrittura privata) e non solo l’accordo verbale.
La legge stabilisce che il contratto di locazione debba essere necessariamente registrato per poter essere valido. Diversamente, è come se non esistesse.
Chi deve registrare l’affitto?
La legge dice che il contratto di affitto debba essere registrato dal padrone di casa entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Di ciò deve poi darne notizia all’inquilino e, se si tratta di appartamento in condominio, anche all’amministratore nei successivi 60 giorni.
Come vedremo a breve, però, le conseguenze dell’affitto in nero possono riverberarsi anche sull’inquilino, sicché quest’ultimo, per impedire di avere problemi legali, può procedere alla registrazione in mancanza di adempimento da parte del locatore.
L’affitto in nero è un reato?
L’affitto in nero costituisce un’evasione fiscale e, quindi, un illecito tributario (ossia un illecito amministrativo) e non penale.
In particolare, se il contratto non viene registrato si evadono due imposte:
l’imposta di registro che è quella che bisogna versare al momento della registrazione del contratto;
l’Irpef sui canoni di locazione.
Dell’omesso versamento dell’imposta di registro rispondono sia il padrone di casa che l’inquilino. Si dice, a riguardo, che c’è una «responsabilità solidale». Il che significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell’imposta sia all’uno che all’altro. L’omesso versamento determina l’emissione di una cartella esattoriale ed eventualmente il pignoramento dei beni. 
Quindi, alla domanda «Cosa rischia l’inquilino in caso di affitto in nero?» bisogna rispondere con il recupero dell’imposta di registro, oltre ovviamente alle sanzioni.
Invece, dell’omesso versamento dell’Irpef sui canoni di locazione risponde solo il padrone di casa che non ha voluto registrare il contratto. 
Ricordiamo a riguardo che l’evasione fiscale diventa reato (quello di «dichiarazione infedele») solo se l’imposta evasa è superiore a 100mila euro (prima era di 50mila euro), e i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro (prima era 2 milioni). Dunque, per i piccoli contratti di affitto in nero è molto difficile che scatti il penale: tutto rimane nell’orbita dell’illecito amministrativo.
Cosa si rischia in caso di affitto in nero?
Abbiamo appena visto che l’affitto in nero è un’evasione fiscale in parte attribuibile ad entrambe le parti (con riferimento all’imposta di registro) e in parte attribuibile solo al locatore.
La legge dice che l’affitto in nero è nullo. Con la conseguenza che non esplica alcun effetto e le parti non sono tenute a rispettare le sue clausole. Questo significa, ad esempio, che:
  • l’inquilino non deve pagare il canone di locazione concordato nel contratto e se non lo versa non può subire un decreto ingiuntivo o lo sfratto;
  • l’inquilino e il locatore non devono rispettare né il termine minimo di durata del contratto né il preavviso. Sicché, l’inquilino potrebbe andare via in qualsiasi momento, senza dare i sei mesi di preavviso e, altrettanto, il padrone di casa potrebbe intimargli di sloggiare in qualsiasi momento;
  • l’inquilino non è tenuto a pagare le spese di condominio;
  • l’inquilino non è obbligato a provvedere alla manutenzione dell’appartamento qualora a suo carico.
Abbiamo appena accennato al fatto che il padrone di casa non può sfrattare l’inquilino in nero. Questo perché la legge richiede, per la procedura di sfratto, un contratto regolarmente registrato. Ma ciò non significa che l’inquilino possa occupare abusivamente l’immobile, senza pagare, per quanto tempo vuole. Infatti, il locatore, senza dover rispettare il termine di scadenza del contratto, può promuovere contro di lui la cosiddetta «azione di occupazione senza titolo» che, se anche non avrà i tempi brevi dello sfratto (richiedendo una normale causa), comunque sarà diretta a mandarlo via. All’esito dell’azione, può chiedergli un risarcimento per l’occupazione dell’immobile, seppur in misura inferiore al canone convenuto in contratto.
Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?
Abbiamo detto che l’affitto in nero è un contratto nullo. Ma ciò vale solo quando l’omessa registrazione è frutto di un accordo tra inquilino e proprietario. In tal caso, infatti, i due si mettono d’accordo per trarne un utile: l’uno risparmia sul canone e l’altro non paga le tasse. Per tali ipotesi, dunque, la legge prevede delle conseguenze negative sia per il locatore che per il conduttore, conseguenze che abbiamo visto poco fa.
Ma ben potrebbe succedere che l’omessa registrazione sia determinata dalla sola condotta illecita del locatore. Si pensi al locatore che chiede un canone all’inquilino e poi, nonostante le iniziali rassicurazioni, non provvede a registrare il contratto. In questi casi, il contratto è nullo solo per l’affittuario, il quale non è tenuto a rispettarlo, mentre vincola il locatore. Dunque, l’inquilino ha diritto a restare nell’immobile fino alla scadenza del contratto, può però astenersi dal pagare il canone concordato (dovendo comunque versare un ristoro per l’occupazione) così come dall’adempiere alle spese condominiali o provvedere alle opere di manutenzione concordate. Dall’altro lato, il locatore non può sfrattarlo né può fargli decreti ingiuntivi per l’omesso adempimento del canone.
Si può registrare tardi il contratto di affitto?
Abbiamo detto che il contratto di affitto va registrato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo però non toglie che, pagando le relative sanzioni per la “mora”, non possa essere registrato anche in un momento successivo. 
Con la registrazione tardiva si sana la nullità e il contratto acquista valore sin dall’inizio (la registrazione tardiva ha infatti valore retroattivo).
Così, il locatore, qualora dovesse accorgersi che l’inquilino in nero non paga, potrebbe andare a registrare il contratto per fargli decreto ingiuntivo e sfrattarlo.
Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?
Potrebbe infine succedere che l’affitto sia solo “parzialmente” in nero. Ciò avviene quando nel contratto viene fissato un canone inferiore rispetto a quello concordato a voce e che l’inquilino si obbliga a pagare. In questi casi, secondo la Cassazione, la nullità del contratto è limitata solo al surplus di canone non registrato. 
In tali ipotesi, l’inquilino che non dovesse versare al locatore la parte di canone “in più” rispetto a quella riportata nel contratto non può né essere sfrattato né subire un decreto ingiuntivo. Quindi, può pagare meno di ciò che ha promesso.
Anzi, se dovesse aver pagato qualche mensilità in più rispetto a quanto riportato nel contratto registrato, l’inquilino potrebbe chiederne la restituzione al locatore fino a sei mesi dopo la riconsegna delle chiavi dell’immobile.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

Pagamento riparazioni casa in affitto


Pagamento riparazioni casa in affitto




Interventi lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno, caldaia, frigorifero: a chi spetta pagare il tecnico?
Quando la casa è concessa in affitto, è spesso scontro tra locatore e conduttore su chi debba sostenere le spese per le piccole riparazioni e per la manutenzione di elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno, frigorifero e caldaia. La regola vorrebbe che la manutenzione ordinaria, quella di basso importo dovuta all’uso quotidiano, sia a carico dell’inquilino mentre tutte le restanti spese gravino sul proprietario dell’immobile. Ma non è sempre facile definire la linea di confine tra tali interventi. Se è vero, infatti, che il più delle volte è proprio l’usura giornaliera a determinare la necessità di interventi di tecnici, è anche vero che non si può attribuire all’affittuario l’onere di riparare pezzi come la scheda elettronica. 
Non esiste una regola chiara sul pagamento riparazioni casa in affitto. Bisogna chiaramente rifarsi alle indicazioni dei giudici e alle numerose sentenze che hanno affrontato il problema, interpretando caso per caso la risicata disciplina riportata nel Codice civile.
Di tanto parleremo nel seguente articolo in modo tale che, a prescindere dall’elettrodomestico rotto, si possa sapere, con un certo margine di probabilità, a chi spetta sostenere la spesa per la riparazione. Ma procediamo con ordine. 
Indice
  • 1 Spese per riparazioni: come si ripartiscono tra inquilino e proprietario?
  • 2 Cosa si intende per “piccole riparazioni”?
  • 3 Riparazioni a carico del locatore
  • 4 A chi spetta chiamare il tecnico?
  • 5 L’inquilino può sospendere il pagamento del canone di affitto? 
Spese per riparazioni: come si ripartiscono tra inquilino e proprietario?
Non è la “colpa” il criterio per determinare a chi spetta procedere al pagamento delle riparazioni casa in affitto. Se, ad esempio, bisogna riparare un filtro del rubinetto o della lavatrice, il solo fatto che la rottura non è dipesa dall’inquilino non significa che non sia questi tenuto a pagare il pezzo nuovo. E ciò perché quel che conta, nel criterio di ripartizione di tali oneri, è la natura della manutenzione: se ordinaria o straordinaria.
In generale, possiamo dire che:
  • le spese di straordinaria amministrazione, che implicano ad esempio la sostituzione di interi pezzi come gli elettrodomestici, gravano sul locatore, a meno che la rottura non sia dovuta a cattivo uso dell’inquilino;
  • le spese di ordinaria amministrazione, quelle cioè conseguenti al normale e diligente uso dell’elettrodomestico che ne viene fatto quotidianamente, e che sono imputabili a una normale usura, sono così ripartite: le piccole spese sono a carico dell’inquilino (pomello della rubinetteria del lavandino, filtro anti calcare della lavastoviglie, manutenzione annuale caldaia, ecc.), mentre le spese più ingenti sono a carico del locatore (sostituzione scheda della lavatrice o delle persiane ormai rovinate dal tempo, ecc.).
L’articolo 1576 del Codice civile pone a carico del locatore tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Tanto per fare un esempio, l’intervento eseguito su una lavatrice vecchia di 15 anni è da ritenersi di manutenzione straordinaria a carico del locatore, stante la vetustà del macchinario. 
L’ultima norma che viene in rilievo – anch’essa sicuramente molto sintetica e poco chiara – è l’articolo 1621 cod. civ. in base al quale il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.
Cosa si intende per “piccole riparazioni”?
La definizione delle «piccole riparazioni» che, come abbiamo appena detto, ricadono sull’inquilino, è rimessa al giudice caso per caso, il quale deve, al riguardo, tener conto, in una valutazione d’insieme, dell’entità del relativo impegno economico, riferita alla rilevanza economica della locazione, nonché della destinazione dell’immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia gravanti sul conduttore.
Riparazioni a carico del locatore
La Cassazione [1] ha avuto modo di puntualizzare che «con riguardo alla locazione di immobile ad uso abitativo, che sia dotato di elettrodomestici, quale uno scaldabagno, la sostituzione o riparazione di tali accessori, che si renda necessaria non in conseguenza di un’utilizzazione inadeguata o anomala da parte del conduttore, ma in esito a normale processo di deterioramento nel tempo, dopo un uso normale, è a carico del locatore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1575 numero 2, 1576 e 1609 del Codice civile». E, dunque, solo in caso di uso anomalo, le spese per la riparazione/sostituzione dell’elettrodomestico competono all’inquilino.
Dunque, se l’immobile viene consegnato arredato, in assenza di una diversa pattuizione contenuta nel contratto, le spese di riparazione e/o di sostituzione degli elettrodomestici competono al locatore, salvo le piccole riparazioni, quelle cioè di importi modesti.
Guasti o deterioramenti degli elettrodomestici e dell’arredo dell’appartamento dato in affitto, se dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad accadimenti accidentali, che determinino disagi limitati e transeunti nell’utilizzazione del bene, ricadono nell’obbligo di manutenzione posto dalla legge a carico del locatore.
A chi spetta chiamare il tecnico?
Se un elettrodomestico si rompe, compete dunque al locatore chiamare il tecnico per la riparazione. Resta fermo l’obbligo previsto dall’articolo 1577 del Codice civile, per il quale «quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore».
L’inquilino può sospendere il pagamento del canone di affitto? 
Se il locatore non dovesse adempiere all’obbligo di provvedere alle spese di riparazione a proprio carico l’inquilino non potrebbe sospendere il pagamento del canone di affitto, ma dovrebbe fargli causa o, in alternativa, anticipare la spesa e poi chiedere il rimborso. Come spiega la giurisprudenza, se è vero che grava sul locatore l’obbligo di mantenere la cosa concessa in godimento in stato da servire all’uso convenuto, dovendo procedere alle riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione, ed essendo esposto all’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo se la cosa sia affetta da vizi gravi, è altrettanto vero che al conduttore non è consentito di astenersi dal pagamento del canone né procedere a riduzioni unilaterali del canone medesimo, salvo si tratti di vizi che impediscano in modo assoluto il godimento del bene.
La sospensione totale o parziale del pagamento del canone è, infatti, considerata legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, tale da impedire di poter vivere nell’immobile (si pensi a un’abitazione priva di acqua o riscaldamento).
note

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

mercoledì 20 maggio 2020

La casa sarà la vera protagonista della ripresa

 La casa sarà la vera protagonista della ripresa



Nell’ultima settimana di lockdown indicatori in aumento sia per le vendite che per gli affitti.Torna a crescere la domanda nel mercato residenziale nell’ultima settimana prima dell’allentamento del lockdown, sia per le abitazioni in vendita che per quelle in affitto. A stabilirlo è idealista/data, divisione elaborazione dati del mercato immobiliare, che ha monitorato l’impatto della crisi sanitaria nel settore residenziale.

Le tabelle riassuntive qui in basso si riferiscono alla prima settimana di maggio e mostrano una situazione in netto miglioramento sul piano della domanda (visualizzazioni e contatti) contando il fatto che le agenzie erano ancora chiuse. In aumento visualizzazioni e contatti, rispettivamente del 2% e del 14% rispetto alla settimana prima, con un ritorno a livelli di 12 mesi fa (4% visualizzazioni; -3% contatti) per la vendita.

Il segmento affitti segna un rimbalzo della domanda ancora più marcato rispetto alla settimana precedente (4% visualizzazioni; 8% contatti), con un incremento addirittura del 27% dei contatti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Se domanda è ritornata a crescere nelle ultime settimane ed è praticamente recuperata è l’offerta che sta registrando un andamento a ribasso nelle settimane dominate dal Covid-19 segnando un -1,5% nella vendita e un -1,4% nell’affitto, nella settimana oggetto di analisi, mentre a livello annuale il saldo resta positivo sia in vendita (3%) che in affitto (11%).
Prezzi stabili. Al momento non vediamo cambiamenti significativi. I proprietari hanno mantenuto i prezzi invariati in questo periodo. Una sorta di pausa di riflessione per capire come evolverà la crisi e quale impatto avrà sull'economia delle famiglie.
In conclusione c’è molta domanda accumulata durante tutta la fase di lockdown che attende di di essere soddisfatta da prodotti adatti alle nuove esigenze abitative degli italiani nell’era Covid-19.
Per Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista: "Sarà un mercato nuovo sia sulla locazione che sulla vendita, che si riaprirà all'insegna di margini di negoziabilità maggiori".
“Durante la quarantena abbiamo scoperto la vivibilità delle case - prosegue De Tommaso -, e quindi ci sarà una ricerca ulteriore di abitazioni più consone alla nuova modalità di vita e di lavoro indotte dal Covid-19. In questo periodo molti italiani hanno capito che la casa in cui vivono non è più adatta alle loro esigenze attuali dal momento che, d’ora in avanti buona parte del nostro tempo lo spenderemo in casa, passeremo le nostre serate a cucinare insieme più che al ristorante, e il salotto diventerà il luogo dell’intrattenimento familiare più del cinema. Insomma: la priorità sarà l’abitazione quale spazio dove stare bene possibilmente con uno spazio all'aperto, in caso di nuovo lockdown. Per tutte queste ragioni casa potrebbe essere la vera protagonista della ripresa”.
Mercato residenziale vendita (Dati provinciali)
Questo il livello di “allerta immobiliare” nelle settimane del Covid-19. Come si può vedere la situazione attuale si è praticamente normalizzata in tutte le zone d’Italia rispetto al momento di massima allerta registratosi nel corso della prima settimana di Aprile. L’allerta massima, colorate in rosso, è legata a un calo della domanda di oltre il 30%.

Mercato residenziale affitto (Dati provinciali)
Questo il livello di “allerta immobiliare” nelle settimane del Covid-19. Come si può vedere la situazione attuale si è praticamente normalizzata in tutte le zone d’Italia rispetto al momento di massima allerta registratosi nel corso della terza settimana di Marzo. L’allerta massima, colorate in rosso, è legata a un calo della domanda di oltre il 30%.

lunedì 6 aprile 2020

Disdette? Possiamo aiutarti.



Troppe disdette? 

Scopri le alternative che offre il mercato. 



Vogliamo credere, come dicono i grandi pensatori, che la crisi nasconda sempre un’opportunità, che quello che oggi vi sembra una porta chiusa, diventi da domani un portone aperto dall’altra parte.
Per questo se oggi sei tra i proprietari che stanno ricevendo disdette per gli affitti brevi, a causa della situazione di “emergenza coronavirus”, pensa che noi abbiamo già l’alternativa, concreta ed immediata: tante richieste per il tuo immobile di inquilini pronti a pagare regolarmente, ogni mese, il canone di locazione.
Inquilini certificati che possono garantire di pagare sempre e che possono occupare la tua casa per un periodo anche solo transitorio di pochi mesi.
Con Affittosicuro®, noi di Solo Affitti selezioniamo e certifichiamo per te l’inquilino perfetto. E siamo talmente sicuri del nostro sistema di selezione che, se l’inquilino non dovesse pagare, ci occupiamo della procedura di sfratto e ti paghiamo noi le mensilità che non hai ricevuto.

Se sei il proprietario di un immobile dedicato agli affitti brevi possiamo aiutarti a tutelare il tuo reddito sull’affitto e presentarti nuovi inquilini, affidabili e paganti!

Contattaci per avere maggiori informazioni.

Agenzia Farini

viale Gramsci 387 Modena

Tel: 328 2094475


domenica 5 aprile 2020

Inquilino che non paga? Ti paghiamo noi!


>  Sai che 1 inquilino su 2 non paga regolarmente l'affitto ? 
Aumenta il numero dei contratti di affitto in Italia ( + 89 % negli ultimi 10 anni ) ma aumenta anche il numero di mancati pagamenti (fino ad 1 su 2) . 

Spesso si tratta di contratti in corso e di inquilini che hanno sempre pagato regolarmente l'affitto
A volte, per fattori non legati alla volontà , anche l'inquilino più affidabile può avere difficoltà a pagare.  
Un inquilino che non paga l'affitto costa al proprietario, tra canoni non incassati e costo delle procedure legali, mediamente tra i 6 e i 12 mila euro



 I dati sull'affitto non pagato in Italia
*Fonte dati: Ufficio Studi Solo Affitti su dati AdnKrones e Ministero degli Interni. 



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giovedì 2 aprile 2020

Si può affittare una casa con procedura online al 100%?

I problemi principali derivano dall'impossibilità di operare traslochi durante l'emergenza

È possibile affittare una casa tramite procedura online al 100%? La risposta, ai tempi dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, è in realtà più complessa di quanto non sarebbe in condizioni ordinarie. idealista/news ha chiesto ulteriori chiarimenti agli esperti di Solo Affitti.
Teoricamente, infatti, esistono già tutte le condizioni e gli strumenti per sottoscrivere un contratto d’affitto digitalmente, senza la necessità che le parti (locatore, locatario, agente immobiliare) si incontrino fisicamente. Come accade anche per la vendita, visite virtuali videochiamate consentono di “visitare” un’abitazione da remoto; mentre procedure online e firma digitale permettono di sottoscrivere e registrare un contratto d’affitto valido a tutti gli effetti. Ma andiamo per gradi.

Come visitare una casa da remoto

Sempre più utilizzate, e ormai tra le misure ormai imprescindibili per continuare a operare nel campo immobiliare, sono le visite virtuali, un servizio offerto anche sul portale di idealista (scopri come funziona) che sta cambiando il paradigma stesso del settore. Al giorno d’oggi, infatti, la tecnologia consente di visitare una casa tramite lo schermo di un computer, tablet o addirittura dal proprio smartphone.
Isabella Tulipano dell’ufficio stampa di Solo Affitti ha spiegato a idealista/news che “gli agenti immobiliari sono in grado di gestire una visita virtuale anche in una videochiamata con più persone collegate contemporaneamente, ognuno dalle proprie abitazioni e senza la necessità di doversi incontrare fisicamente”.

Come registrare un contratto d’affitto online

Una volta trovato l’accordo tra le parti tramite le visite virtuali della casa, però, è necessario registrare il contratto d’affitto. Ma anche per quanto riguarda gli adempimenti burocratici, non è necessario incontrarsi fisicamente, come spiega Isabella Tulipano di Solo Affitti: “Anche clienti non esperti riescono a siglare documenti con firma digitale, già da tempo esistono gli strumenti tecnologici per adempire a tutti gli obblighi in via telematica”.
Quando si decide di affittare un immobile, infatti, è necessario registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate. Ma forse non tutti sanno che è possibile farlo anche online, senza doversi necessariamente recare di persona presso gli uffici territoriali dell’Agenzia. Per farlo basta utilizzare il servizio Rli disponibile nel sito web delle Entrate.
RLI web consente di registrare direttamente online, senza installare alcun software, i contratti di locazione, comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni, esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Per la registrazione con RLI web è necessario allegare copia del contratto, in formato TIF, TFF o PDF/A. Non è obbligatorio allegare copia del contratto, in presenza di queste caratteristiche:
  • locazione di tipo abitativo
  • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
  • un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre
  • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre
  • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita
  • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni.

Le criticità durante l’emergenza sanitaria

I problemi principali, però, derivano dalla parte offline. Entrando nel dettaglio, infatti, l’impedimento oggettivo non deriva dalla parte burocratica, ma dalle necessità operative. “Durante l’emergenza sanitaria, infatti, effettuare un trasloco diviene pressoché impossibile – ha spiegato a idealista/news Isabella Tulipano di Solo Affitti – perché le ultime disposizioni del governo impediscono le attività lavorative non strettamente necessarie, e le ditte che operano traslochi non rientrano tra queste”.
Isabella Tulipano, ufficio stampa di Solo Affitti, ha spiegato anche che non esiste una posizione univoca e che la situazione varia a seconda delle prefetture. A conferma arriva anche una nota di Federtraslochi Piemonte:
"Le imprese professionali, tra le quali sicuramente quelle iscritte a Federtraslochi Regionale del Piemonte, continuano regolarmente ad operare nel pieno rispetto delle normative, sia quelle ordinarie che quelle straordinarie applicabili in questo periodo storico. Nonostante le normative, i nostri associati, per senso di civico e sentimento di responsabilità sociale, fin dall’inizio dell’emergenza hanno limitato sensibilmente l’attività riservandola ai soli casi di certificata urgenza ed indifferibilità (esempi: compravendite con disdetta utenze, più adeguate sistemazioni per anziani altrimenti isolati a causa dell’emergenza sanitaria)".
In sostanza, è possibile affittare senza problemi una casa per brevi periodi, “molte persone hanno optato per l’affitto breve di un’abitazione dove passare magari un periodo di quarantena prima di ricongiungersi con la propria famiglia”, spiega sempre Tulipano. E la stessa pratica può essere messa in atto per una locazione a lungo termine di un immobile già ammobiliato che non necessiti di un trasloco.

Da "idealista" 
Agenzia Farini 
059 454227