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lunedì 20 luglio 2020

Bonus affitti: al via da oggi la cessione del credito


Bonus affitti: al via da oggi la cessione del credito




Via all’agevolazione sul canone per il credito maturato tra i mesi di marzo e maggio. Chi ne ha diritto ed in quale percentuale.
Da oggi, i titolari di esercizi commerciali, alberghi e ristoranti che svolgono la loro attività in affitto possono cedere ai locatori il credito d’imposta maturato con i canoni di marzo, aprile e maggio, sulla base di quanto previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio. In questo modo, e grazie al bonus affitti, possono ottenere uno sconto sulla mensilità. Da precisare, però, che per il mese di marzo non è possibile cumulare i bonus previsti da entrambi i decreti.
Per accedere alla cessione del credito d’imposta, chi avrà iniziato la propria attività dopo il 1° gennaio 2019 non dovrà avere per forza il requisito che certifica il calo dell’attività, cioè non sarà necessario dimostrare di avere avuto una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 50% tra i mesi di marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La stessa regola vale per chi ha la sede operativa «nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».
Hanno diritto al bonus affitti anche i commercianti al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel 2019, anche se l’agevolazione scende dal 60% al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di e dal 30% al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile.
Per chi ha avuto ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il bonus resterà invariato, mentre per chi ha incassato più di quella cifra viene ridotto a un terzo rispetto alla misura ordinaria. Il limite dei 5 milioni di euro viene eliminato per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
Chi ha già pagato i canoni dei tre mesi che rientrano nel bonus affitti (quindi marzo, aprile e maggio) può trasferire il credito d’imposta in conto pagamento dei canoni successivi anche allo stesso locatore. Il quale, a sua volta, potrà utilizzare il credito, una volta acquisito, con il solo vincolo di farlo entro il 2020, altrimenti sarà perso.
La cessione del credito d’imposta sugli affitti sarà possibile solo in presenza di un contratto registrato.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena 

venerdì 3 luglio 2020

Affitto in nero: cosa devi sapere


Affitto in nero: cosa devi sapere



Come si denuncia un affitto in nero e quali sono le sanzioni che l’inquilino e il padrone di casa rischiano?
Cosa significa “affitto in nero” e quali rischi corrono l’inquilino e il padrone di casa? Si tratta di un reato o sono previste solo sanzioni di tipo fiscale?
Sull’affitto in nero ci sono molte cose che devi sapere e che richiedono una spiegazione semplice e pratica. Perciò abbiamo dedicato questa guida a rispondere alle principali domande che, di norma, vengono poste sull’argomento. Ma procediamo con ordine.
Indice
  • 1 Quando c’è affitto in nero?
  • 2 Chi deve registrare l’affitto?
  • 3 L’affitto in nero è un reato?
  • 4 Cosa si rischia in caso di affitto in nero?
  • 5 Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?
  • 6 Si può registrare tardi il contratto di affitto?
  • 7 Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?
Quando c’è affitto in nero?
Per affitto in nero si intende un contratto di locazione che non è stato registrato all’Agenzia delle Entrate. Dunque, è affitto in nero anche il contratto scritto (la cosiddetta scrittura privata) e non solo l’accordo verbale.
La legge stabilisce che il contratto di locazione debba essere necessariamente registrato per poter essere valido. Diversamente, è come se non esistesse.
Chi deve registrare l’affitto?
La legge dice che il contratto di affitto debba essere registrato dal padrone di casa entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Di ciò deve poi darne notizia all’inquilino e, se si tratta di appartamento in condominio, anche all’amministratore nei successivi 60 giorni.
Come vedremo a breve, però, le conseguenze dell’affitto in nero possono riverberarsi anche sull’inquilino, sicché quest’ultimo, per impedire di avere problemi legali, può procedere alla registrazione in mancanza di adempimento da parte del locatore.
L’affitto in nero è un reato?
L’affitto in nero costituisce un’evasione fiscale e, quindi, un illecito tributario (ossia un illecito amministrativo) e non penale.
In particolare, se il contratto non viene registrato si evadono due imposte:
l’imposta di registro che è quella che bisogna versare al momento della registrazione del contratto;
l’Irpef sui canoni di locazione.
Dell’omesso versamento dell’imposta di registro rispondono sia il padrone di casa che l’inquilino. Si dice, a riguardo, che c’è una «responsabilità solidale». Il che significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell’imposta sia all’uno che all’altro. L’omesso versamento determina l’emissione di una cartella esattoriale ed eventualmente il pignoramento dei beni. 
Quindi, alla domanda «Cosa rischia l’inquilino in caso di affitto in nero?» bisogna rispondere con il recupero dell’imposta di registro, oltre ovviamente alle sanzioni.
Invece, dell’omesso versamento dell’Irpef sui canoni di locazione risponde solo il padrone di casa che non ha voluto registrare il contratto. 
Ricordiamo a riguardo che l’evasione fiscale diventa reato (quello di «dichiarazione infedele») solo se l’imposta evasa è superiore a 100mila euro (prima era di 50mila euro), e i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro (prima era 2 milioni). Dunque, per i piccoli contratti di affitto in nero è molto difficile che scatti il penale: tutto rimane nell’orbita dell’illecito amministrativo.
Cosa si rischia in caso di affitto in nero?
Abbiamo appena visto che l’affitto in nero è un’evasione fiscale in parte attribuibile ad entrambe le parti (con riferimento all’imposta di registro) e in parte attribuibile solo al locatore.
La legge dice che l’affitto in nero è nullo. Con la conseguenza che non esplica alcun effetto e le parti non sono tenute a rispettare le sue clausole. Questo significa, ad esempio, che:
  • l’inquilino non deve pagare il canone di locazione concordato nel contratto e se non lo versa non può subire un decreto ingiuntivo o lo sfratto;
  • l’inquilino e il locatore non devono rispettare né il termine minimo di durata del contratto né il preavviso. Sicché, l’inquilino potrebbe andare via in qualsiasi momento, senza dare i sei mesi di preavviso e, altrettanto, il padrone di casa potrebbe intimargli di sloggiare in qualsiasi momento;
  • l’inquilino non è tenuto a pagare le spese di condominio;
  • l’inquilino non è obbligato a provvedere alla manutenzione dell’appartamento qualora a suo carico.
Abbiamo appena accennato al fatto che il padrone di casa non può sfrattare l’inquilino in nero. Questo perché la legge richiede, per la procedura di sfratto, un contratto regolarmente registrato. Ma ciò non significa che l’inquilino possa occupare abusivamente l’immobile, senza pagare, per quanto tempo vuole. Infatti, il locatore, senza dover rispettare il termine di scadenza del contratto, può promuovere contro di lui la cosiddetta «azione di occupazione senza titolo» che, se anche non avrà i tempi brevi dello sfratto (richiedendo una normale causa), comunque sarà diretta a mandarlo via. All’esito dell’azione, può chiedergli un risarcimento per l’occupazione dell’immobile, seppur in misura inferiore al canone convenuto in contratto.
Che succede se il padrone di casa non vuole registrare il contratto?
Abbiamo detto che l’affitto in nero è un contratto nullo. Ma ciò vale solo quando l’omessa registrazione è frutto di un accordo tra inquilino e proprietario. In tal caso, infatti, i due si mettono d’accordo per trarne un utile: l’uno risparmia sul canone e l’altro non paga le tasse. Per tali ipotesi, dunque, la legge prevede delle conseguenze negative sia per il locatore che per il conduttore, conseguenze che abbiamo visto poco fa.
Ma ben potrebbe succedere che l’omessa registrazione sia determinata dalla sola condotta illecita del locatore. Si pensi al locatore che chiede un canone all’inquilino e poi, nonostante le iniziali rassicurazioni, non provvede a registrare il contratto. In questi casi, il contratto è nullo solo per l’affittuario, il quale non è tenuto a rispettarlo, mentre vincola il locatore. Dunque, l’inquilino ha diritto a restare nell’immobile fino alla scadenza del contratto, può però astenersi dal pagare il canone concordato (dovendo comunque versare un ristoro per l’occupazione) così come dall’adempiere alle spese condominiali o provvedere alle opere di manutenzione concordate. Dall’altro lato, il locatore non può sfrattarlo né può fargli decreti ingiuntivi per l’omesso adempimento del canone.
Si può registrare tardi il contratto di affitto?
Abbiamo detto che il contratto di affitto va registrato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo però non toglie che, pagando le relative sanzioni per la “mora”, non possa essere registrato anche in un momento successivo. 
Con la registrazione tardiva si sana la nullità e il contratto acquista valore sin dall’inizio (la registrazione tardiva ha infatti valore retroattivo).
Così, il locatore, qualora dovesse accorgersi che l’inquilino in nero non paga, potrebbe andare a registrare il contratto per fargli decreto ingiuntivo e sfrattarlo.
Che succede se il proprietario chiede un canone più alto di quello del contratto?
Potrebbe infine succedere che l’affitto sia solo “parzialmente” in nero. Ciò avviene quando nel contratto viene fissato un canone inferiore rispetto a quello concordato a voce e che l’inquilino si obbliga a pagare. In questi casi, secondo la Cassazione, la nullità del contratto è limitata solo al surplus di canone non registrato. 
In tali ipotesi, l’inquilino che non dovesse versare al locatore la parte di canone “in più” rispetto a quella riportata nel contratto non può né essere sfrattato né subire un decreto ingiuntivo. Quindi, può pagare meno di ciò che ha promesso.
Anzi, se dovesse aver pagato qualche mensilità in più rispetto a quanto riportato nel contratto registrato, l’inquilino potrebbe chiederne la restituzione al locatore fino a sei mesi dopo la riconsegna delle chiavi dell’immobile.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 15 giugno 2020

Credito d’imposta affitti: rientrano anche i professionisti forfettari

Credito d’imposta affitti: rientrano anche i professionisti forfettari






I chiarimenti delle Entrate: requisiti, beneficiari e modalità di fruizione del credito d’imposta per gli affitti. Istituito anche il codice tributo.
Diventa operativo il credito d’imposta per gli affitti, ossia l’agevolazione che permette di recuperare il 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Se con la circolare 14/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio con la Risoluzione 32/E istituisce, invece, il codice tributo che consente la compensazione con modello F24.

Circolare 14/E
Pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E, ha come oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Con tale documento l’Agenzia intende chiarire i requisiti necessari per accedere al credito d’imposta sulle locazioni e le modalità di fruizione.
Credito d’imposta sulle locazioni: in cosa consiste
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari:
al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (rientrano anche gli uffici dei professionisti);
al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il
canone sia stato corrisposto.
Beneficiari
I soggetti beneficiari del credito d’imposta (sia per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) sono quelli che svolgono attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto Rilancio.
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta
precedente; così come agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1,
commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014; nonché gli imprenditori e le imprese agricole.
Possono accedere al credito d’imposta 60% affitti tutti i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Di conseguenza: sono inclusi anche i professionisti che hanno optato per il regime forfettario.
Requisiti
Condizione necessaria per accedere all’agevolazione per i locatari esercenti attività economica è il calo del fatturato (oltre al non aver conseguito nell’anno
precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro). In pratica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei
mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; può quindi verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
Per gli enti non commerciali, invece, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una
destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può
essere ceduto.
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e
indicando il codice tributo “6920”.
In alternativa, si può optare per la cessione del credito che può avvenire a favore del locatore o del concedente o di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità operative
L’Agenzia ha specificato che l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del
versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla
durata complessiva del contratto.
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali
possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Clicca qui per scaricare la circolare 14/E [http://biblus.acca.it/download/circolare-ae-6-giugno-2020-n-14/]
Risoluzione 32/E
La risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E recante “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui
all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
In partica, il documento istituisce il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 8 giugno 2020

Bonus affitti: chi resta escluso

Bonus affitti: chi resta escluso 



Stando al decreto Rilancio, il credito d’imposta non spetta alle attività avviate dopo il 1° giugno 2019 e ad alcune strutture del comparto turistico.

Il credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio come bonus per gli affitti degli immobili ad uno non abitativo resterà un miraggio per alcune categorie di imprese e di professionisti. Resteranno esclusi dall’agevolazione coloro che hanno avviato l’attività dopo il 1° giugno 2019 ed una parte dei bed & breakfast e degli immobili usati come affittacamere o case vacanza.

Se si prende alla lettera il testo della misura, che prevede il credito pari al 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio, resterebbero fuori i neocostituiti per mancanza di un requisito soggettivo, ovvero quello della diminuzione del fatturato o del corrispettivo nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Ora: chi ha iniziato l’attività nel mese di giugno 2019, difficilmente potrà fare riferimento ai mesi precedenti in cui la sua attività non esisteva. E, pertanto, non avendo avuto alcun fatturato nel periodo richiesto, non potrà fare un confronto con «lo stesso mese». Lo stesso vale, per identici motivi, per i contratti di affitto d’azienda.

Diverso (ma con lo stesso risultato) il caso del comparto turistico. B&B, affittacamere e case vacanze sono interessati da un requisito oggettivo. Il decreto Rilancio, infatti, concede il credito d’imposta solo per l’affitto di immobili «ad uso non abitativo», il che esclude in partenza chi sull’uso abitativo del proprio immobile basa la sua attività. Queste strutture restano escluse dal bonus anche in caso di affitto d’azienda. Va ricordato, infatti, che il credito d’imposta del 60% è riconosciuto in caso di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda ma a condizione che vi sia almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

venerdì 3 aprile 2020

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lunedì 9 marzo 2020

Coronavirus, la ricetta dell'Abi contro la crisi economica
L'impegno dell'Associazione bancaria italiana 
L’Associazione bancaria italiana (Abi) è impegnata e sollecita misure urgenti per contrastare il rallentamento dell’economia e favorire le imprese nei rapporti con le banche, oltre alla sospensione dei mutui nei territori in emergenza. A renderlo noto un comunicato.
Secondo quanto fatto sapere, l’Abi è impegnata con le altre Associazioni di imprese nell’aggiornamento dell’“Accordo per il credito” per ampliare le moratorie possibili con le vigenti norme europee.
In base a quanto evidenziato, “ancor maggiori moratorie per garantire la liquidità delle imprese saranno possibili se l’Italia otterrà dalle Autorità europee la sospensione almeno delle più rigide normative vigenti”.
Con l’obiettivo di per favorire la liquidità per le imprese, l’Abi chiede al Governo e al Parlamento “innanzitutto di aumentare le risorse e le possibilità di interventi del Fondo di Garanzia per le Pmi, di velocizzare al massimo i pagamenti della Pubblica Amministrazione, di rilanciare gli investimenti con rapidità come per la ricostruzione del ponte Morandi”.
E ancora, “l’Abi chiede alle Istituzioni italiane di sollecitare l’Unione Europea per utilizzare al massimo il Fondo Solidarietà europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, di escludere gli investimenti in strutture sanitarie dal Patto di Stabilità, di sospendere le più rigide regole sui crediti deteriorati per favorire le moratorie e la liquidità per le imprese”.

Fonte : " Idealista" 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 

martedì 25 febbraio 2020

Accertamento Agenzia Entrate per vendita 
immobile 

Accertamento vendita immobile 
Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle compravendite immobiliari? E come è possibile difendersi?

Hai venduto un immobile oppure hai intenzione di farlo? Sai che questa operazione potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate? L’Ufficio potrebbe, per esempio, indagare sul prezzo indicato nell’atto di vendita se ritenuto non congruo al valore di mercato dell’immobile. Se l’operazione sarà ritenuta antieconomica, infatti, rischierai che ti venga notificato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria presumerà un giusto prezzo dell’immobile che hai venduto chiedendoti, così, il pagamento dell’imposta di registro proporzionale calcolata sulla differenza tra il prezzo determinato in sede di accertamento e quello indicato nell’atto di vendita. L’Agenzia delle Entrate, poi, ci aggiungerà sanzioni ed interessi.
Oppure, se hai venduto un immobile che hai comprato o ricevuto in donazione nei cinque anni precedenti, e che non hai adibito ad abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’esistenza di eventuali guadagni che non hai provveduto a tassare. In tal caso, con l’avviso di accertamento che ti potrebbe essere notificato, ti sarà richiesto il pagamento dell’Irpef sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto oltre, ovviamente, alle sanzioni ed agli interessi.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo nel dettaglio le varie tipologie di accertamento che Agenzia Entrate può effettuare sulla vendita di un immobile, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare tali controlli e quando è possibile difendersi da tali accertamenti, e come farlo.
Indice
Accertamento di rettifica del prezzo
Sai che l’Agenzia delle Entrate può rettificare il prezzo dell’immobile che hai indicato nell’atto di vendita? Alla base di tale tipologia di accertamento c’è, solitamente, uno scostamento del prezzo indicato nell’atto di vendita dai cosiddetti valori OMI. Essi costituiscono delle quotazioni immobiliari fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e sono un utile strumento per gli operatori del settore immobiliare, per i privati ma anche per le pubbliche amministrazioni.
Si tratta, comunque, di un elemento che ha carattere indiziario e che, perciò, da solo, non può essere sufficiente per mettere in discussione quanto è stato dichiarato dal venditore e dall’acquirente in un atto pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, perciò, avrà bisogno di altri elementi che possano supportare un controllo relativo al prezzo della vendita di un immobile. Potrebbe, ad esempio, utilizzare delle risultanze di una indagine bancaria da cui emergano eventuali incassi o pagamenti non dichiarati. Oppure potrebbe utilizzare una scrittura o un foglio con annotazioni, fatte dalle parti, che indichino un diverso prezzo rispetto a quello dichiarato.
Un altro strumento che potrà utilizzare l’Agenzia delle Entrate per verificare se il prezzo che hai indicato nell’atto di vendita è congruo sarà la comparazione con i prezzi di altri immobili che si trovano, per esempio, nello stesso quartiere dell’immobile oggetto della vendita e che hanno magari, apparentemente, le stesse caratteristiche dell’appartamento che hai venduto. Accade anche che, per esempio, l’Agenzia delle Entrate utilizzi come termine di paragone i prezzi indicati dalle agenzie immobiliari.
L’avviso di accertamento
Cosa succederà, quindi, se l’Agenzia delle Entrate riterrà il valore dell’immobile che hai venduto superiore a quello che hai dichiarato? Quasi certamente ti notificherà, per posta oppure tramite ufficiale giudiziario, un avviso di accertamento. Con questo atto, che sarà notificato anche all’acquirente in quanto solidalmente responsabile, l’ufficio oltre a richiederti il pagamento delle imposte sulla differenza di valore accertata, provvederà ad applicarti delle sanzioni. La legge, in proposito, prevede una sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata [1].
Come difendersi da un accertamento di valore
Se hai ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di un immobile che hai venduto ed esso si fonda esclusivamente su elementi di carattere indiziario come, per esempio, lo scostamento dai valori OMI oppure la comparazione con appartamenti similari, potrai comunque presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Dovrai dimostrare, però, che il prezzo che tu e l’acquirente avete indicato nell’atto di vendita corrisponde all’effettivo valore dell’immobile. Lo potrai fare, per esempio, con l’ausilio di una perizia redatta da un tuo tecnico di fiducia. Potrai dimostrare che l’immobile al momento della vendita era in pessime condizioni documentando, per esempio, che esso era privo di impianto elettrico a norma, oppure privo di un impianto idrico o fognario.
Potrai dimostrare, con l’ausilio del perito, che l’immobile, al momento della cessione, per esempio, doveva essere in gran parte ristrutturato e che, magari, i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati subito dopo la vendita.
Sarà poi la Commissione Tributaria ad avere l’ultima parola ed a decidere con sentenza se, con le prove prodotte in giudizio, sei riuscito a dimostrare che il prezzo indicato nell’avviso di accertamento, e determinato presuntivamente, non corrisponde al valore venale in comune commercio, come previsto dalla Legge.
Criterio del prezzo/valore
Esiste però un modo per evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul prezzo dell’immobile che hai venduto e che hai dichiarato nell’atto di vendita. Potrai evitare di ricevere un avviso di accertamento in rettifica del prezzo utilizzando, al momento della vendita, il criterio del prezzo-valore [2]. Tale metodo consente di tassare la vendita degli immobili a prescindere dal corrispettivo dichiarato. In tal caso dovrai comunque indicare nell’atto il prezzo della vendita ma la tassazione si baserà sul valore catastale dell’immobile e si calcolerà moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per 120.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo di vendere un appartamento al prezzo di 120.000 euro e che tale appartamento abbia una rendita catastale di 700 euro. Applicando il metodo del prezzo-valore e moltiplicando quindi 700 x 1,05 x 120 avremo una base imponibile di 88.200 ed un’imposta di registro da versare di 7.938,00 euro (il 9% di 88.200). Non applicando, invece, il criterio del prezzo – valore l’imposta di registro da pagare sarà pari ad € 10.800 (il 9% di 120.000).

Questo metodo del prezzo-valore, decisamente più conveniente, può essere utilizzato solo per le compravendite tra privati e solo se l’acquirente lo avrà espressamente richiesto al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita. Il suo utilizzo, previsto dalla legge, consentirà all’acquirente ed al venditore di non essere sottoposto ad accertamenti in rettifica del prezzo dell’immobile venduto/acquistato da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale e darà diritto, in sede di stipula, ad una riduzione del 30% delle spese notarili.
Accertamento della plusvalenza da cessione di immobile
Se hai deciso di vendere un immobile che hai acquistato negli ultimi cinque anni e che non hai utilizzato come prima abitazione la legge prevede che sia tassato il guadagno derivante dalla vendita [3].
Il guadagno che la legge ritiene, in tal caso, frutto di un’operazione prettamente speculativa, è la differenza tra il prezzo incassato con la vendita di un immobile ed il prezzo pagato per il suo acquisto. Tale principio si applicherà anche se l’immobile che hai deciso di vendere ti è stato donato. In tal caso, però, i cinque anni inizieranno a decorrere da quando l’immobile è stato acquistato da colui che ha fatto la donazione.
La tassazione della plusvalenza
Se sussistono le condizioni elencate nel paragrafo precedente, ed hai guadagnato dopo aver venduto un immobile (plusvalenza) potrai scegliere di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%. Potrai usufruire di tale regime fiscale vantaggioso richiedendolo espressamente al notaio al momento della stipula dell’atto. Scegliendo questa opzione, potrai pagare l’imposta direttamente al notaio che, svolgendo le funzioni di sostituto d’imposta, verserà, per tuo conto, all’Erario. Con il pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota secca del 20%, decisamente più conveniente, la vendita dell’immobile non potrà essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, non si scegliesse, al momento della stipula dell’atto, di pagare l’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%, la plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni Irpef e quindi a partire dallo scaglione più basso del 23%.
Termini per l’accertamento sulla plusvalenza immobiliare
Se non hai scelto di pagare l’imposta sostitutiva e non hai inserito la plusvalenza nella tua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate potrà richiederti il pagamento dell’imposta non pagata applicandoti, però, le sanzioni previste dalla legge.
L’avviso di accertamento potrà esserti notificato dall’Agenzia delle Entrate entro, e non oltre, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione in caso di corretta presentazione della stessa. Il termine sarà, invece, del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione nel caso di omessa dichiarazione.
Riepilogando, nel caso in cui dopo aver ceduto un immobile, acquistato nei precedenti cinque anni, non provvedessi a sottoporre a tassazione il guadagno (o con l’imposta sostitutiva al 20% oppure in dichiarazione secondo le aliquote Irpef) tale operazione, considerata speculativa, potrà essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini suindicati.
note
[1] Art. 71 D.P.R. n. 131 del 1986.
[2] L. n. 266 del 2005.
[3] Art. 67 T.U.I.R.
Fonte : “ La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

giovedì 20 febbraio 2020

Accertamento Agenzia Entrate per vendita 
immobile 

Accertamento vendita immobile 
Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle compravendite immobiliari? E come è possibile difendersi?

Hai venduto un immobile oppure hai intenzione di farlo? Sai che questa operazione potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate? L’Ufficio potrebbe, per esempio, indagare sul prezzo indicato nell’atto di vendita se ritenuto non congruo al valore di mercato dell’immobile. Se l’operazione sarà ritenuta antieconomica, infatti, rischierai che ti venga notificato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria presumerà un giusto prezzo dell’immobile che hai venduto chiedendoti, così, il pagamento dell’imposta di registro proporzionale calcolata sulla differenza tra il prezzo determinato in sede di accertamento e quello indicato nell’atto di vendita. L’Agenzia delle Entrate, poi, ci aggiungerà sanzioni ed interessi.
Oppure, se hai venduto un immobile che hai comprato o ricevuto in donazione nei cinque anni precedenti, e che non hai adibito ad abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’esistenza di eventuali guadagni che non hai provveduto a tassare. In tal caso, con l’avviso di accertamento che ti potrebbe essere notificato, ti sarà richiesto il pagamento dell’Irpef sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto oltre, ovviamente, alle sanzioni ed agli interessi.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo nel dettaglio le varie tipologie di accertamento che Agenzia Entrate può effettuare sulla vendita di un immobile, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare tali controlli e quando è possibile difendersi da tali accertamenti, e come farlo.
Indice
Accertamento di rettifica del prezzo
Sai che l’Agenzia delle Entrate può rettificare il prezzo dell’immobile che hai indicato nell’atto di vendita? Alla base di tale tipologia di accertamento c’è, solitamente, uno scostamento del prezzo indicato nell’atto di vendita dai cosiddetti valori OMI. Essi costituiscono delle quotazioni immobiliari fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e sono un utile strumento per gli operatori del settore immobiliare, per i privati ma anche per le pubbliche amministrazioni.
Si tratta, comunque, di un elemento che ha carattere indiziario e che, perciò, da solo, non può essere sufficiente per mettere in discussione quanto è stato dichiarato dal venditore e dall’acquirente in un atto pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, perciò, avrà bisogno di altri elementi che possano supportare un controllo relativo al prezzo della vendita di un immobile. Potrebbe, ad esempio, utilizzare delle risultanze di una indagine bancaria da cui emergano eventuali incassi o pagamenti non dichiarati. Oppure potrebbe utilizzare una scrittura o un foglio con annotazioni, fatte dalle parti, che indichino un diverso prezzo rispetto a quello dichiarato.
Un altro strumento che potrà utilizzare l’Agenzia delle Entrate per verificare se il prezzo che hai indicato nell’atto di vendita è congruo sarà la comparazione con i prezzi di altri immobili che si trovano, per esempio, nello stesso quartiere dell’immobile oggetto della vendita e che hanno magari, apparentemente, le stesse caratteristiche dell’appartamento che hai venduto. Accade anche che, per esempio, l’Agenzia delle Entrate utilizzi come termine di paragone i prezzi indicati dalle agenzie immobiliari.
L’avviso di accertamento
Cosa succederà, quindi, se l’Agenzia delle Entrate riterrà il valore dell’immobile che hai venduto superiore a quello che hai dichiarato? Quasi certamente ti notificherà, per posta oppure tramite ufficiale giudiziario, un avviso di accertamento. Con questo atto, che sarà notificato anche all’acquirente in quanto solidalmente responsabile, l’ufficio oltre a richiederti il pagamento delle imposte sulla differenza di valore accertata, provvederà ad applicarti delle sanzioni. La legge, in proposito, prevede una sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata [1].
Come difendersi da un accertamento di valore
Se hai ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di un immobile che hai venduto ed esso si fonda esclusivamente su elementi di carattere indiziario come, per esempio, lo scostamento dai valori OMI oppure la comparazione con appartamenti similari, potrai comunque presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Dovrai dimostrare, però, che il prezzo che tu e l’acquirente avete indicato nell’atto di vendita corrisponde all’effettivo valore dell’immobile. Lo potrai fare, per esempio, con l’ausilio di una perizia redatta da un tuo tecnico di fiducia. Potrai dimostrare che l’immobile al momento della vendita era in pessime condizioni documentando, per esempio, che esso era privo di impianto elettrico a norma, oppure privo di un impianto idrico o fognario.
Potrai dimostrare, con l’ausilio del perito, che l’immobile, al momento della cessione, per esempio, doveva essere in gran parte ristrutturato e che, magari, i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati subito dopo la vendita.
Sarà poi la Commissione Tributaria ad avere l’ultima parola ed a decidere con sentenza se, con le prove prodotte in giudizio, sei riuscito a dimostrare che il prezzo indicato nell’avviso di accertamento, e determinato presuntivamente, non corrisponde al valore venale in comune commercio, come previsto dalla Legge.
Criterio del prezzo/valore
Esiste però un modo per evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul prezzo dell’immobile che hai venduto e che hai dichiarato nell’atto di vendita. Potrai evitare di ricevere un avviso di accertamento in rettifica del prezzo utilizzando, al momento della vendita, il criterio del prezzo-valore [2]. Tale metodo consente di tassare la vendita degli immobili a prescindere dal corrispettivo dichiarato. In tal caso dovrai comunque indicare nell’atto il prezzo della vendita ma la tassazione si baserà sul valore catastale dell’immobile e si calcolerà moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per 120.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo di vendere un appartamento al prezzo di 120.000 euro e che tale appartamento abbia una rendita catastale di 700 euro. Applicando il metodo del prezzo-valore e moltiplicando quindi 700 x 1,05 x 120 avremo una base imponibile di 88.200 ed un’imposta di registro da versare di 7.938,00 euro (il 9% di 88.200). Non applicando, invece, il criterio del prezzo – valore l’imposta di registro da pagare sarà pari ad € 10.800 (il 9% di 120.000).

Questo metodo del prezzo-valore, decisamente più conveniente, può essere utilizzato solo per le compravendite tra privati e solo se l’acquirente lo avrà espressamente richiesto al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita. Il suo utilizzo, previsto dalla legge, consentirà all’acquirente ed al venditore di non essere sottoposto ad accertamenti in rettifica del prezzo dell’immobile venduto/acquistato da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale e darà diritto, in sede di stipula, ad una riduzione del 30% delle spese notarili.
Accertamento della plusvalenza da cessione di immobile
Se hai deciso di vendere un immobile che hai acquistato negli ultimi cinque anni e che non hai utilizzato come prima abitazione la legge prevede che sia tassato il guadagno derivante dalla vendita [3].
Il guadagno che la legge ritiene, in tal caso, frutto di un’operazione prettamente speculativa, è la differenza tra il prezzo incassato con la vendita di un immobile ed il prezzo pagato per il suo acquisto. Tale principio si applicherà anche se l’immobile che hai deciso di vendere ti è stato donato. In tal caso, però, i cinque anni inizieranno a decorrere da quando l’immobile è stato acquistato da colui che ha fatto la donazione.
La tassazione della plusvalenza
Se sussistono le condizioni elencate nel paragrafo precedente, ed hai guadagnato dopo aver venduto un immobile (plusvalenza) potrai scegliere di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%. Potrai usufruire di tale regime fiscale vantaggioso richiedendolo espressamente al notaio al momento della stipula dell’atto. Scegliendo questa opzione, potrai pagare l’imposta direttamente al notaio che, svolgendo le funzioni di sostituto d’imposta, verserà, per tuo conto, all’Erario. Con il pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota secca del 20%, decisamente più conveniente, la vendita dell’immobile non potrà essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, non si scegliesse, al momento della stipula dell’atto, di pagare l’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%, la plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni Irpef e quindi a partire dallo scaglione più basso del 23%.
Termini per l’accertamento sulla plusvalenza immobiliare
Se non hai scelto di pagare l’imposta sostitutiva e non hai inserito la plusvalenza nella tua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate potrà richiederti il pagamento dell’imposta non pagata applicandoti, però, le sanzioni previste dalla legge.
L’avviso di accertamento potrà esserti notificato dall’Agenzia delle Entrate entro, e non oltre, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione in caso di corretta presentazione della stessa. Il termine sarà, invece, del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione nel caso di omessa dichiarazione.
Riepilogando, nel caso in cui dopo aver ceduto un immobile, acquistato nei precedenti cinque anni, non provvedessi a sottoporre a tassazione il guadagno (o con l’imposta sostitutiva al 20% oppure in dichiarazione secondo le aliquote Irpef) tale operazione, considerata speculativa, potrà essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini suindicati.
note
[1] Art. 71 D.P.R. n. 131 del 1986.
[2] L. n. 266 del 2005.
[3] Art. 67 T.U.I.R.
Fonte : “ La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
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