I chiarimenti delle Entrate: requisiti, beneficiari e modalità di fruizione del credito d’imposta per gli affitti. Istituito anche il codice tributo.
Diventa operativo il credito d’imposta per gli affitti, ossia l’agevolazione che permette di recuperare il 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Se con la circolare 14/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio con la Risoluzione 32/E istituisce, invece, il codice tributo che consente la compensazione con modello F24.
Circolare 14/E
Pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E, ha come oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Con tale documento l’Agenzia intende chiarire i requisiti necessari per accedere al credito d’imposta sulle locazioni e le modalità di fruizione.
Credito d’imposta sulle locazioni: in cosa consiste
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari:
al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (rientrano anche gli uffici dei professionisti);
al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il
canone sia stato corrisposto.
Beneficiari
I soggetti beneficiari del credito d’imposta (sia per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) sono quelli che svolgono attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto Rilancio.
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta
precedente; così come agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1,
commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014; nonché gli imprenditori e le imprese agricole.
Possono accedere al credito d’imposta 60% affitti tutti i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Di conseguenza: sono inclusi anche i professionisti che hanno optato per il regime forfettario.
Requisiti
Condizione necessaria per accedere all’agevolazione per i locatari esercenti attività economica è il calo del fatturato (oltre al non aver conseguito nell’anno
precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro). In pratica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei
mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; può quindi verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
Per gli enti non commerciali, invece, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una
destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può
essere ceduto.
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e
indicando il codice tributo “6920”.
In alternativa, si può optare per la cessione del credito che può avvenire a favore del locatore o del concedente o di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità operative
L’Agenzia ha specificato che l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del
versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla
durata complessiva del contratto.
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali
possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Clicca qui per scaricare la circolare 14/E [http://biblus.acca.it/download/circolare-ae-6-giugno-2020-n-14/]
Risoluzione 32/E
La risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E recante “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui
all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
In partica, il documento istituisce il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
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