Con le risposte n. 179, n. 182 e n. 185, l'Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti sul bonus facciate 2020. Vediamo quando specificato.
Con la risposta n. 179, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla "detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Soggetti e immobili interessati".
Ricordando che la legge di Bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate "pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" e ricordando che ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che "sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)". Inoltre, "i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio".
Con la risposta n. 182, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito agli "interventi su edifici che si trovano in aree equipollenti alle zone territoriali A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968".
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444". Specificando che nella circolare n. 2/E del 2020 è stato sottolineato: "La detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali".
L'Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che ai fini del bonus facciate, "gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968" e ha inoltre sottolineato che nella circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato "che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti". E' dunque possibile fruire del bonus facciate per un edificio che si trova in un area assimilabile alle zone A e B ottenendo una certificazione urbanistica dall'ente competente.
Con la risposta n. 185, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione e alla percentuale agevolabile del bonus facciate. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che è possibile fruire del bonus facciate per le spese sostenute per il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie e per il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi.
Affrontando poi il tema dell'equiparazione del terrazzo a livello al balcone, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la differente funzione non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale" tale da escluderlo dal bonus facciate.
Le Entrate hanno poi evidenziato che "qualora si attuino interventi sull'involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito dell'isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi sulle facciate interne o di isolamento della restante parte dell'involucro quali, come nel caso prospettato dall'istante, superfici orizzontali, esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o al cd. ecobonus - il contribuente potrà fruire delle relative agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione".
Per quanto riguarda infine la modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "è necessario che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto (attualmente pari all'8 per cento) a carico del beneficiario del pagamento, prevista dal citato articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, riportando tutti i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)". L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che "possono essere utilizzati, anche per il bonus facciate, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd. ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019. Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd. ecobonus), e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta".
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
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