venerdì 19 giugno 2020

Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?

Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?

Il super bonus per i lavori di ristrutturazione partirà a luglio


Dal il 1° luglio 2020 sarà possibile richiedere l’ecobonus al 110 per cento, la misura introdotta con il decreto rilancio per la super detrazione sui lavori di ristrutturazione. Ma in molti continuano a chiedersi se possono usufruirne anche imprese e lavoratori autonomi.
Attualmente, infatti, si sta lavorando per un’estensione dell’ecobonus 110 per cento anche per le seconde case, ma non è ancora chiaro se a beneficiarne possano essere anche le imprese. Il testo in attesa di conversione stabilisce che a usufruire del superbonus per la ristrutturazione sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa.
Tuttavia, gli esperti de laleggepertutti.it hanno fornito una loro interpretazione, secondo cui “la legge non pone dei vincoli sulla tipologia del condomino”. Il che comporterebbe che, anche le imprese al di là della loro forma giuridica, così come anche i lavoratori autonomi, possano beneficiare delle detrazioni previste dall’ecobonus 110 per cento.
Per quali interventi? Magari per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica di un condominio come ad esempio un impianto di riscaldamento/raffreddamento centralizzato, cappotto termico o fornitura di acqua calda sanitaria. L’impresa facente parte del condominio, quindi, beneficerebbe dell'ecobonus 110 per cento in base alla loro quota potendo quindi la detrazione per recuperare la spesa in 5 rate annuali di pari importo o di cedere il credito d’imposta.
L'attuale formulazione del decreto rilancio, considera una finestra temporale per l'ecobonus 110% dal 1º luglio al 31 dicembre 2020. Ma l'emendamento citato prima, vuole ampliare il periodo di applicazione dell'ecobonus 110 anche ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2022. E per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.
Da Agenzia Farini
Viale Gramsci 387
Modena

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