Novità per l'attestato di prestazione energetica degli edifici con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che attua la direttiva (Ue) 2018/844. Vediamo cosa cambia in particolare per quanto riguarda il rilascio e l'affissione.
Il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, attua la direttiva (Ue) 2018/844 e "promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività".
Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/Ue, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
Come segnalato dall'articolo 9 del decreto legislativo, sono state apportate delle modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Come indicato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato di prestazione energetica, le parti sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa che può andare da 3.000 a 18.000 euro. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari la sanzione è da 1.000 a 4.000 euro e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Inoltre, è specificato che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
Vediamo nel dettaglio quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo:
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione";
b) al comma 5, dopo le parole "previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75", sono inserite le seguenti: "e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater";
c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica";
d) al comma 12, lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente: "8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato";
e) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: "12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo".
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
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