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lunedì 14 settembre 2020

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%

 

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%




Per poter fruire del superbonus 110% è necessario fare attenzione a come devono essere effettuati i pagamenti delle spese per l'esecuzione degli interventi. Per chiarire questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo una specifica risposta alle apposite Faq.

Rispondendo al quesito "come deve avvenire il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi (salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del superbonus?", il Fisco ha così risposto:

"Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane Spa nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41)".

Si ricorda che il superbonus 110% è la nuova agevolazione agevolazione prevista dal decreto rilancio che porta al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Qualche giorno fa, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale.

A beneficiarne sono condomìni persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento; Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena


lunedì 31 agosto 2020

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate

 

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate




I chiarimenti sull’agevolazione per le locazioni di imprese e lavoratori autonomi: chi ha diritto, i requisiti e le carte da presentare.

Il bonus affitto è uno degli aiuti introdotti dal Governo per agevolare negozi, botteghe e aziende che hanno subìto un danno economico dall’emergenza coronavirus e che si trovano a fare i conti con una crisi di liquidità. I mancati incassi dovuti al lockdown, infatti, hanno messo in ginocchio soprattutto gli esercenti ed i piccoli imprenditori.

In pratica, il decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% per chi è in possesso di determinati requisiti che vedremo tra poco. Pure le famiglie disagiate hanno la possibilità di beneficiare di un contributo per evitare lo sfratto esecutivo, anche se questa è una misura che esisteva già prima dell’arrivo della pandemia in Italia e, comunque, ogni Regione fa per sé. Occorre, in ogni caso, presentare la domanda e allegare i documenti. Vediamo in questa sintetica guida, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, quello che c’è da sapere sul bonus affitti Covid-19.

Indice

  • 1 Bonus affitto Covid: che cos’è?

  • 2 Bonus affitto Covid: a chi spetta

  • 3 Bonus affitto Covid: per quali canoni

  • 4 Bonus affitto Covid: i requisiti

  • 5 Bonus affitto Covid: i documenti

Bonus affitto Covid: che cos’è?

Il bonus affitto Covid è un contributo erogato alle aziende e ai professionisti che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus. Tecnicamente, si potrebbero definire «inquilini vittime di morosità incolpevole», cioè soggetti che vorrebbero pagare il canone di locazione ma che, per motivi estranei alla loro volontà, non riescono a farlo.

Il contributo è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda gli affitti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cioè quelli in cui c’è stata la fase acuta della pandemia ed in cui sono state imposte dal Governo le restrizioni maggiori per evitare la diffusione dei contagi.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che viene riconosciuto ad imprese e attività commerciali, pari al 60% del canone versato per la locazione di immobili ad uso abitativo e al 30% per i contratti di azienda.

Il credito d’imposta, come ha precisato a suo tempo l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in vari modi: può essere usato in compensazione con modello F24 oppure nella dichiarazione dei redditi. Ma può essere anche ceduto a terzi.

Bonus affitto Covid: a chi spetta

Possono chiedere il bonus affitto Covid i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Più nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:

  • gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

  • le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito autonomo;

  • le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

  • i soggetti a regime forfettario;

  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

In linea generale, hanno diritto al bonus affitto i soggetti sopra citati per i canoni effettivamente versati nei mesi di:

  • marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le tipologie di imprese;

  • aprile, maggio e giugno per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.

Restano esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Bonus affitto Covid: per quali canoni

L’agevolazione sugli affitti contenuta nel decreto Rilancio interessa i canoni relativi a:

  • locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

  • contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.

In entrambi i casi, gli immobili (o almeno uno di essi, nel caso di affitto d’azienda o di contratto misto) devono essere destinati, al di là della categoria catastale a cui appartengono, a una di queste attività:

  • industriale;

  • commerciale;

  • artigianale;

  • agricola;

  • di interesse turistico.

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del Tuir. Significa che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Sempre che, però, il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: in tal caso, il bonus spetterà soltanto per quest’ultimo.

Bonus affitto Covid: i requisiti

Per beneficiare del bonus affitto Covid è necessario essere in possesso di questi requisiti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate:

  • diminuzione del fatturato o dei compensi nel periodo interessato all’agevolazione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;

  • fatturato o ricavi nel 2019 per un totale complessivo non superiore ai 5 milioni di euro (tranne per le imprese alberghiere).

Bonus affitto Covid: i documenti

Dai requisiti che abbiamo appena elencato si deduce che per avere accesso al bonus affitto Covid destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi serve dimostrare di avere diritto alla prestazione perché il fatturato o i compensi non superano la soglia richiesta e perché c’è stato un calo di almeno la metà dei soldi che erano entrati nello stesso periodo dell’anno precedente.


Circostanze facili da dimostrare allegando alla domanda i documenti con cui è possibile mettere a confronto quanti soldi sono entrati nei mesi interessati del 2019 e del 2020 (il bilancio dell’anno precedente ed il trimestrale o i trimestrali del 2020). Lo stesso vale per i compensi, allegando la dichiarazione dei redditi.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

sabato 1 agosto 2020

Il decreto rilancio estende l’esenzione Imu 2020, chi ha diritto al rimborso?

Il decreto rilancio estende l’esenzione Imu 2020, chi ha diritto al rimborso?


Il decreto rilancio non solo ha confermato, ma ha anche allargato la platea di chi può fruire dell’esenzione della prima rata Imu 2020 dello scorso giugno. Chi ha già pagato, quindi, avrà diritto al rimborso. Vediamo a chi spetta.

L’esenzione Imu 2020, infatti, con il decreto rilancio viene estesa oltre ai soggetti operanti nel turismo anche a chi appartiene ai settori sportivi e fieristici. E proprio perché si tratta di una novità divenuta effettiva con la conversione in legge, le imprese che avevano già pagato l’acconto Imu 2020 di giugno, riceveranno un rimborso al momento di pagare il saldo di dicembre.

Chi, invece, non aveva ancora pagato, perché residente in uno dei Comuni che hanno posticipato il versamento della prima rata Imu 2020 dopo l’emergenza Covid, potrà usufruire del diritto all’esenzione, ovviamente nel caso in cui rientri in una delle categorie esplicitate (aziende operanti nel turismosettore sportivo e fieristico).

La prima versione del decreto rilancio già prevedeva l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali.

Stesso discorso anche per gli immobili della categoria catastale D/2 (pensioni e alberghi con scopo di lucro) e gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, ma a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

venerdì 3 luglio 2020

Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate


Bonus affitti: la guida con le indicazioni delle Entrate
I chiarimenti sull’agevolazione per le locazioni di imprese e lavoratori autonomi: chi ha diritto, i requisiti e le carte da presentare.





Il bonus affitto è uno degli aiuti introdotti dal Governo per agevolare negozi, botteghe e aziende che hanno subìto un danno economico dall’emergenza coronavirus e che si trovano a fare i conti con una crisi di liquidità. I mancati incassi dovuti al lockdown, infatti, hanno messo in ginocchio soprattutto gli esercenti ed i piccoli imprenditori.
In pratica, il decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% per chi è in possesso di determinati requisiti che vedremo tra poco. Pure le famiglie disagiate hanno la possibilità di beneficiare di un contributo per evitare lo sfratto esecutivo, anche se questa è una misura che esisteva già prima dell’arrivo della pandemia in Italia e, comunque, ogni Regione fa per sé. Occorre, in ogni caso, presentare la domanda e allegare i documenti. Vediamo in questa sintetica guida, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, quello che c’è da sapere sul bonus affitti Covid-19.

  • 1 Bonus affitto Covid: che cos’è?
  • 2 Bonus affitto Covid: a chi spetta
  • 3 Bonus affitto Covid: per quali canoni
  • 4 Bonus affitto Covid: i requisiti
  • 5 Bonus affitto Covid: i documenti
Bonus affitto Covid: che cos’è?
Il bonus affitto Covid è un contributo erogato alle aziende e ai professionisti che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus. Tecnicamente, si potrebbero definire «inquilini vittime di morosità incolpevole», cioè soggetti che vorrebbero pagare il canone di locazione ma che, per motivi estranei alla loro volontà, non riescono a farlo.
Il contributo è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda gli affitti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, cioè quelli in cui c’è stata la fase acuta della pandemia ed in cui sono state imposte dal Governo le restrizioni maggiori per evitare la diffusione dei contagi.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che viene riconosciuto ad imprese e attività commerciali, pari al 60% del canone versato per la locazione di immobili ad uso abitativo e al 30% per i contratti di azienda.
Il credito d’imposta, come ha precisato a suo tempo l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in vari modi: può essere usato in compensazione con modello F24 oppure nella dichiarazione dei redditi. Ma può essere anche ceduto a terzi.
Bonus affitto Covid: a chi spetta
Possono chiedere il bonus affitto Covid i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Più nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:
  • gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito autonomo;
  • le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • i soggetti a regime forfettario;
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
In linea generale, hanno diritto al bonus affitto i soggetti sopra citati per i canoni effettivamente versati nei mesi di:
  • marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le tipologie di imprese;
  • aprile, maggio e giugno per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.
Restano esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Bonus affitto Covid: per quali canoni
L’agevolazione sugli affitti contenuta nel decreto Rilancio interessa i canoni relativi a:
  • locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.
In entrambi i casi, gli immobili (o almeno uno di essi, nel caso di affitto d’azienda o di contratto misto) devono essere destinati, al di là della categoria catastale a cui appartengono, a una di queste attività:
  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del Tuir. Significa che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Sempre che, però, il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: in tal caso, il bonus spetterà soltanto per quest’ultimo.
Bonus affitto Covid: i requisiti
Per beneficiare del bonus affitto Covid è necessario essere in possesso di questi requisiti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate:
  • diminuzione del fatturato o dei compensi nel periodo interessato all’agevolazione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
  • fatturato o ricavi nel 2019 per un totale complessivo non superiore ai 5 milioni di euro (tranne per le imprese alberghiere).
Bonus affitto Covid: i documenti
Dai requisiti che abbiamo appena elencato si deduce che per avere accesso al bonus affitto Covid destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi serve dimostrare di avere diritto alla prestazione perché il fatturato o i compensi non superano la soglia richiesta e perché c’è stato un calo di almeno la metà dei soldi che erano entrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Circostanze facili da dimostrare allegando alla domanda i documenti con cui è possibile mettere a confronto quanti soldi sono entrati nei mesi interessati del 2019 e del 2020 (il bilancio dell’anno precedente ed il trimestrale o i trimestrali del 2020). Lo stesso vale per i compensi, allegando la dichiarazione dei redditi.


Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

venerdì 19 giugno 2020

Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?

Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?

Il super bonus per i lavori di ristrutturazione partirà a luglio


Dal il 1° luglio 2020 sarà possibile richiedere l’ecobonus al 110 per cento, la misura introdotta con il decreto rilancio per la super detrazione sui lavori di ristrutturazione. Ma in molti continuano a chiedersi se possono usufruirne anche imprese e lavoratori autonomi.
Attualmente, infatti, si sta lavorando per un’estensione dell’ecobonus 110 per cento anche per le seconde case, ma non è ancora chiaro se a beneficiarne possano essere anche le imprese. Il testo in attesa di conversione stabilisce che a usufruire del superbonus per la ristrutturazione sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa.
Tuttavia, gli esperti de laleggepertutti.it hanno fornito una loro interpretazione, secondo cui “la legge non pone dei vincoli sulla tipologia del condomino”. Il che comporterebbe che, anche le imprese al di là della loro forma giuridica, così come anche i lavoratori autonomi, possano beneficiare delle detrazioni previste dall’ecobonus 110 per cento.
Per quali interventi? Magari per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica di un condominio come ad esempio un impianto di riscaldamento/raffreddamento centralizzato, cappotto termico o fornitura di acqua calda sanitaria. L’impresa facente parte del condominio, quindi, beneficerebbe dell'ecobonus 110 per cento in base alla loro quota potendo quindi la detrazione per recuperare la spesa in 5 rate annuali di pari importo o di cedere il credito d’imposta.
L'attuale formulazione del decreto rilancio, considera una finestra temporale per l'ecobonus 110% dal 1º luglio al 31 dicembre 2020. Ma l'emendamento citato prima, vuole ampliare il periodo di applicazione dell'ecobonus 110 anche ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2022. E per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.
Da Agenzia Farini
Viale Gramsci 387
Modena

lunedì 15 giugno 2020

Credito d’imposta affitti: rientrano anche i professionisti forfettari

Credito d’imposta affitti: rientrano anche i professionisti forfettari






I chiarimenti delle Entrate: requisiti, beneficiari e modalità di fruizione del credito d’imposta per gli affitti. Istituito anche il codice tributo.
Diventa operativo il credito d’imposta per gli affitti, ossia l’agevolazione che permette di recuperare il 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Se con la circolare 14/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio con la Risoluzione 32/E istituisce, invece, il codice tributo che consente la compensazione con modello F24.

Circolare 14/E
Pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E, ha come oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Con tale documento l’Agenzia intende chiarire i requisiti necessari per accedere al credito d’imposta sulle locazioni e le modalità di fruizione.
Credito d’imposta sulle locazioni: in cosa consiste
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari:
al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (rientrano anche gli uffici dei professionisti);
al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il
canone sia stato corrisposto.
Beneficiari
I soggetti beneficiari del credito d’imposta (sia per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) sono quelli che svolgono attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto Rilancio.
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta
precedente; così come agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1,
commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014; nonché gli imprenditori e le imprese agricole.
Possono accedere al credito d’imposta 60% affitti tutti i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Di conseguenza: sono inclusi anche i professionisti che hanno optato per il regime forfettario.
Requisiti
Condizione necessaria per accedere all’agevolazione per i locatari esercenti attività economica è il calo del fatturato (oltre al non aver conseguito nell’anno
precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro). In pratica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei
mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; può quindi verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
Per gli enti non commerciali, invece, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una
destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può
essere ceduto.
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e
indicando il codice tributo “6920”.
In alternativa, si può optare per la cessione del credito che può avvenire a favore del locatore o del concedente o di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità operative
L’Agenzia ha specificato che l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del
versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla
durata complessiva del contratto.
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali
possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Clicca qui per scaricare la circolare 14/E [http://biblus.acca.it/download/circolare-ae-6-giugno-2020-n-14/]
Risoluzione 32/E
La risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E recante “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui
all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
In partica, il documento istituisce il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 8 giugno 2020

Bonus affitti: chi resta escluso

Bonus affitti: chi resta escluso 



Stando al decreto Rilancio, il credito d’imposta non spetta alle attività avviate dopo il 1° giugno 2019 e ad alcune strutture del comparto turistico.

Il credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio come bonus per gli affitti degli immobili ad uno non abitativo resterà un miraggio per alcune categorie di imprese e di professionisti. Resteranno esclusi dall’agevolazione coloro che hanno avviato l’attività dopo il 1° giugno 2019 ed una parte dei bed & breakfast e degli immobili usati come affittacamere o case vacanza.

Se si prende alla lettera il testo della misura, che prevede il credito pari al 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio, resterebbero fuori i neocostituiti per mancanza di un requisito soggettivo, ovvero quello della diminuzione del fatturato o del corrispettivo nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Ora: chi ha iniziato l’attività nel mese di giugno 2019, difficilmente potrà fare riferimento ai mesi precedenti in cui la sua attività non esisteva. E, pertanto, non avendo avuto alcun fatturato nel periodo richiesto, non potrà fare un confronto con «lo stesso mese». Lo stesso vale, per identici motivi, per i contratti di affitto d’azienda.

Diverso (ma con lo stesso risultato) il caso del comparto turistico. B&B, affittacamere e case vacanze sono interessati da un requisito oggettivo. Il decreto Rilancio, infatti, concede il credito d’imposta solo per l’affitto di immobili «ad uso non abitativo», il che esclude in partenza chi sull’uso abitativo del proprio immobile basa la sua attività. Queste strutture restano escluse dal bonus anche in caso di affitto d’azienda. Va ricordato, infatti, che il credito d’imposta del 60% è riconosciuto in caso di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda ma a condizione che vi sia almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

sabato 30 maggio 2020

Decreto rilancio, quando arriva ciascuno dei bonus previsti?

Decreto rilancio, quando arriva ciascuno dei bonus previsti?

Le tempistiche per l'invio delle domande e l'erogazione degli assegni



Il decreto rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, oltre a prorogare alcuni bonus già previsti dal Cura Italia, introduce nuove misure a sostegno di imprese e cittadini messi in crisi dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ma come fare richiesta e quando arriva ciascun bonus?
Dalle aziende colpite dalla crisi, alle famiglie in difficoltà, il decreto rilancio ha introdotto diversi aiuti e sussidi per l’economia del Paese. Per molti bonus è già scattata l’ora per fare domanda, mentre per altri c’è una data di scadenza per presentare le domande per i bonus, vediamo quando arriva il via per le richieste caso per caso.

Ecobonus al 110%

Partirà dal 1° luglio (e durerà fino al 31 dicembre 2021) l’ecobonus al 110% per ristrutturare casa. La nuova detrazione fiscale prevista dal decreto rilancio si applicherà alle spese documentate sostenute per incrementare l’efficienza energetica degli edifici e della propria abitazione. Il bonus è da suddividere tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Reddito di emergenza

Il decreto rilancio istituisce anche il tanto atteso reddito di emergenza, le cui domande per riceverlo sono partire lo scorso 22 maggio e per inoltrare la richiesta all’Inps c’è tempo fino al prossimo 30 giugno 2020. L’importo varia a seconda di determinati parametri stabiliti da appositi coefficienti.

Bonus partite Iva

Per quanto riguarda le aziende e gli autonomi che ne abbiano già fatto richiesta l’erogazione del bonus da 600 euro (passato a 1.000 euro per alcuni) è automatica. Per chi, invece, non ha fatto la richiesta dell’indennità per marzo, il decreto rilancio stabilisce che c’è tempo fino al 3 giugno per effettuare la richiesta direttamente online tramite il sito dell’Inps.

Cassa integrazione

L’Inps per agevolare i lavoratori messi in cassa integrazione anticiperà una parte dell’assegno del 40% entro 30 giorni. La velocizzazione della procedura vale sia per la cassa in deroga che per quella normale, e sarà messa in campo dal 19 giugno compatibilmente con i tempi tecnici necessari per intervenire con le modifiche apportate dal testo del decreto rilancio.

Bonus bici e monopattini

Il bonus bici copre fino al 60% (per un massimo di 500 euro) della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici. Il bonus vale per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio ed è riservato ai residenti delle città metropolitana e dei comuni con più di 50mila abitanti.

Bonus vacanze

Possono fare richiesta per il bonus vacanze le famiglie con un Isee fino a 40mila euro. Il bonus, che è valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e va da 150 a 500 euro a seconda dei membri del nucleo famigliare, è uno sconto dell’80% quando si paga la vacanza, mentre il 20% si traduce in uno sconto fiscale.

Bonus baby sitter

È già possibile fare richiesta per il bonus baby sitter da 1.200 euro alle le famiglie con figli al di sotto dei 12 anni. Inoltre, la somma può essere utilizzata anche per pagare la retta dei centri estivi che riapriranno a partire dal 15 giugno. La richiesta va inoltrata online all’Inps.

Bonus colf e badanti

Il decreto rilancio introduce anche il bonus per colf e badanti da 500 euro per aprile e maggio. possono farne già richiesta all’Inps le persone che, al 23 febbraio, avevano uno o più contratti per almeno 10 ore settimanali complessive e non conviventi presso il datore di lavoro.
 Agenzia Farini 
viale Gramsci 387,
Modena 
 
 
 

venerdì 29 maggio 2020

Come funziona la detrazione del 110% e le novità per le seconde case

Come funziona la detrazione del 110% e le novità per le seconde case


L'ecobonus al 110 è una detrazione del 110 per cento delle spese effettuate dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico che danno diritto a un rimborso Irpef in cinque anni, o, in alternativa, alla cessione del credito o a uno sconto in fattura. Vediamo come funziona la detrazione 110% anche per la seconda casa, secondo le ultime modifiche al decreto rilancio.

Detrazione 110 dal condizionatore alla caldaia?

La detrazione 110 per cento è ammessa per queste tipologie di lavori, come deciso dall'articolo 119 del decreto rilancio:
  • Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
  • Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
  • Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
  • Impianti a pompa di calore
  • Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
Se tutti gli interventi oggi incentivati con l'ecobonus sono abbinati ai lavori maggiori elencati prima possono usufruire anch'essi della detrazione del 110% e non di quella "standard" del 65%. Quindi la detrazione 110 per cento può valere anche interventi quali la sostituzione degli infissi, della caldaia o del condizionatore.

Ecobonus da certificare

I lavori dovranno portare a un miglioramento di due classi energetiche o almeno una se l'immobile si trova già in classe A. Un miglioramento che dovrà essere attestato attraverso un attestato di prestazione energetica (APE).
In caso di false attestazioni o dichiarazioni non veritiere si andrà incontro a una sanzione da duemila a 15mila euro, oltre alla decadenza immediata da tutti i benefici.

Detrazione 110 per cento fotovoltaico

La detrazione del 110 per cento delle spese spetta anche le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'installazione di un impianto fotovoltaico.  In questo il tetto delle spese di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo.
L'installazione di un impianto fotovoltaico deve essere collegato ai lavori maggiori elencati prima o anche agli interventi relativi al sismabonus.
Per quanto riguarda la detrazione del 110 per i lavori del sismabonus, in caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza, si avrà diritto alla detrazione del 90% della polizza stessa.

Seconda casa, novità in un emendamento

La detrazione 110 vale per gli interventi eseguiti sui condomini e sulle villette unifamiliari. Secondo una prima formulazione del decreto rilancio, quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la detrazione 110 o bonus 110 era valida anche per i lavori eseguiti sulle seconde case se facenti parti di condomini. Ad essere escluse erano quindi le villette unifamiliari adibite a seconde case. 
Secondo un emendamento voluto da Italia Viva, e attualmente in discussione nella maggioranza, la detrazione del 110 sarebbe estesa a tutte le seconde case comprese le villette unifamiliari.
Agenzia Farini
Viale Gramsci 387
Modena

giovedì 28 maggio 2020

Decreto rilancio e locazioni, cambiano ancora le regole. Diritto 4.0

25.05.2020 – 16.47 – Il Governo ha nuovamente cambiato le regole relative ai contratti di locazione e, con l’ultimo Decreto-legge “del Rilancio” ha modificato, esteso, precisato e riscritto la disciplina del “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”. Si tratta dell’articolo 28 del D.L. 34 del 2020. Sicuramente non è la versione definitiva, perché il Decreto-legge, per sopravvivere più di 60 giorni, deve essere convertito in Legge e, durante la conversione, molti articoli vengono aggiustati. Ma è comunque un testo organico che possiamo esaminare.
Premetto che viene previsto un beneficio economico nella forma del “Credito d’imposta”. Cioè, non vengono elargiti finanziamenti (come, ad esempio, ha fatto la Regione Friuli Venezia-Giulia), ma si potranno pagare meno tasse in futuro. Chi beneficia del Credito d’Imposta? La platea dei potenziali beneficiari è ampia, perché comprende i “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione”. Tutti? No, non tutti: quelli che l’anno scorso hanno avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro sono esclusi. Si tratta di grandi realtà produttive che, evidentemente, hanno canali differenti per trattare il proprio “rilancio” col Governo. Tutti quelli sopra i 5 milioni sono esclusi? Di nuovo no: le strutture alberghiere e agrituristiche hanno diritto al Credito indipendentemente dal fatturato dell’anno precedente. E se l’inquilino non fa un’attività commerciale? Il Credito spetta anche agli enti non commerciali, quelli del “terzo settore” e quelli religiosi.
Quant’è il Credito d’imposta? Ammonta al 60 per cento del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. La stessa percentuale vale per tutti? No, non per tutti i tipi di contratto. Infatti, nel caso di affitto d’azienda o di “contratti di servizi a prestazioni complesse”, la percentuale è ridotta al 30%. Qual è il periodo di riferimento? Il credito è commisurato al canone dei mesi marzo, aprile e maggio 2020 e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Restano da chiarire due aspetti fondamentali. Il Credito d’imposta è dovuto anche se non pago il canone di locazione perché ho trovato un accordo col proprietario, che mi fa uno sconto? NO! Il Credito d’imposta è una percentuale del canone VERSATO nei mesi sopra indicati. Pertanto, il conduttore che non paga il canone, non ha diritto al Credito d’imposta. E, infine: tutti gli inquilini, che rispettino le regole sopra indicate hanno diritto al credito d’imposta? Di nuovo NO: se l’inquilino svolge un’attività economica, avrà diritto al Credito solo se ha subito una diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi) di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento. Cioè, se ad aprile 2020 ho incassato meno della metà di aprile 2019, ho diritto al credito per quel mese, altrimenti no.

Articolo visto su "Triestall News" 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

lunedì 25 maggio 2020

Decreto rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la guida (vademecum) sui bonus

Decreto rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la guida (vademecum) sui bonus


22 maggio 2020

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al decreto rilancio 2020. Un vademecum per sapere come accedere ai principali bonus e contributi previsti dall'ex decreto maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Anche il nuovissimo ecobonus 2020 nella guida dell'Agenzia delle Entrate sul decreto rilancio è disponibile in formato pdf.
Con una presentazione schematica, la guida vademecum dell'Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto rilancio. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto rilancio per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.
Sanificazione dei luoghi di lavoro – Il vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

Ecobonus 110 spiegato dall'Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 e bonus vacanze – Spazio anche alle detrazioni del 110 per cento per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Come spiega l'Agenzia delle Entrate l'ecobonus 110 può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.
I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche del bonus vacanze di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.
Mascherine senza Iva - Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%.
Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap – Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap.
Gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020 dell'Irap. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione –  Nella guida dell'Agenzia delle Entrate sul decreto rilancio, vengono elencati i provvedimenti fiscali che riguardano la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.
L’Agenzia delle Entrate nella guida dedicata al decreto rilancio chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.
Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

martedì 19 maggio 2020

Decreto rilancio : il testo definitivo


            Decreto rilancio : il testo definitivo 


Il CDM guidato da Conte ha approvato il testo del dl rilancio da 55 miliardi 

Analizziamo tutte le misure del testo definitivo del decreto rilancio approvato mercoledì 13 maggio dal Cdm guidato da Conte per contrastare la crisi economica per il coronavirus e in attesa della pubblicazione del testo del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale. Una manovra bis da 55 miliardi per l'Italia è l'ex decreto maggio 2020 che contiene le ultime novità quali l'ecobonus, l'ampliamento dei giorni di permesso per la legge 104, gli aiuti a fondo perduto per le imprese o quelli per il turismo.

Decreto rilancio, taglio Irap e aiuti a fondo perduto per le imprese

Nell'ex decreto maggio, ora decreto aprile, un capitolo importante è rappresentato dalle misure a favore delle imprese. In primis troviamo un taglio dell'Irap, con la cancellazione della rata di giugno (saldo e acconto) che riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di fatturato.
Per quanto riguarda gli aiuti a fondo perduto per le piccole imprese fino a 5 milioni di fatturato, nel testo definitivo del decreto rilancio troviamo un indennizzo proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 
Bollette più leggere nell'ex decreto maggio, ora decreto rilancio, a favore di piccole e medie imprese per tre mesi, grazie a una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta. Un taglio che vale 600 milioni.
Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri guidato da Conte c'è anche un doppio meccanismo di sostegno pubblico alle imprese. Per quelle sopra i 50 milioni di euro, il testo del decreto rilancio prevede che l'operazione sarà attuata attraverso "Patrimonio destinato" di Cassa Depositi e Prestiti, per le imprese da 10 a 50 milioni dovrebbe applicarsi il meccanismo del "Pari Passu" che prevede una ricapitalizzazione con fondi anche statali.

Aiuti alle famiglie nel decreto rilancio

Il nuovo decreto di maggio contiene aiuti importanti per le famiglie.  In primis c'è un raddoppiamento del bonus baby sitter (che passa dai 600 ai 1200 euro e fino a 2000 euro per sanitari e forze dell'ordine) che si potrà usare anche per pagare i centri estivi. In alternativa si potranno usare i congedi parentali fino a 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con età non superiore a 12 anni con una retribuzione pari al 50%.
Nel testo definitivo del decreto rilancio contro il coronavirus, atteso in Gazzetta Ufficiale, anche il capitolo smart working. Fino a quando dura l'emergenza, i genitori di figli fino a 14 anni potranno proseguire con lo smart working. Per quanto riguarda la legge 104 a maggio e giugno si ampliano i giorni di permesso per chi ha persone con discapacità all'interno del nucleo famigliare. 
Nel dl rilancio tra le misure la sospensione dei versamenti fino al 16 settembre per le ritenute dell'Iva, dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali del fatturato. Sospensione anche dei pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione fino al 31 agosto. Sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento fino al 16 settembre.
Viene approvato anche il reddito di emergenza per quelle categorie lasciate fuori dagli altri aiuti per l'emergenza coronavirus nel decreto rilancio approvato dal governo Conte per tutelare quei lavoratori esclusi dagli attuali sussidi. Nel testo del decreto rilancio si prevede una erogazione in due quote con una somma che oscilla dai 400 agli 800 euro e con domande da presentare all'Inps entro giugno.

Aiuti al turismo e capitolo bonus

Il capitolo bonus è particolarmente importante nel nuovo decreto di maggio. Per supportare il comparto del turismo nel decreto rilancio nel testo definitivo vengono confermate novità annunciate come il bonus vacanze, ovvero un credito di 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico e con isee non superiore a 40mila euro per la fruizione di servizi usufruiti nelle imprese turistico ricettive nostrane.
Per il sostegno al turismo arriva anche la cancellazione della prima rata dell'Imu 2020 per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano. Fino al 31 ottobre non si pagano gli spazi aggiuntivi necessari ai gestori per rispettare il distanziamento sociale.
Nel dl rilancio atteso in gazzetta ufficiale spazio anche ai bonus bicicletta, con incentivi per l'acquisto di biciclette o monopattini. Previste riduzioni anche per l'abbonamento per il trasporto locale.

Lavoratori stagionali, dipendenti e fragili

Misure a favore di lavoratori stagionali, dipendi e fragili nel decreto rilancio. A colf e badanti nel decreto del 13 maggio 2020 con uno o più contratti di lavoro è riconosciuta un'indennità mensile di 500 euro, sempre e quando non convivano con il datore di lavoro e non abbiano beneficiato di altre indennità. Per i lavoratori domestici, come anche per i braccianti, via libera alle regolarizzazione, con uno scudo per chi presenta l'istanza sempre e quando non sia stato condannato in via anche non definitiva per reati di favoreggiamento all'immigrazione, sfruttamento della prostituzione o lavoro minorile.
Nel nuovo decreto di maggio 2020 si accorceranno i tempi per la Cig (altre 9 settimane) e anche per la casseintegrazione in deroga, che non passerà più dalle Regioni ma direttamente dall'Inps. L'istituto di previdenza sociale in 15 giorni dalla domanda erogherà un anticipo del 40% dell'assegno.
Il bonus 600 euro rimane tale ad aprile nel testo definitivo del dl rilancio. A maggio ci sarà un bonus di 1000 euro per i liberi professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e per i co.co.co che hanno terminato il rapporto di lavoro.

 Ecobonus nel decreto rilancio 2020

Nel testo definitivo del decreto rilancio 2020per rilanciare l'edilizia entra il tanto atteso ecobonus al 100%. Si tratta di un superbonus al 110 per cento per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica che potrà prendere la forma di uno sconto in fattura. L'ecobonus e il sismabonus al 110 per cento sono ammessi solo nel caso in cui gli interventi finanziati garantiscano un miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica. Nel testo del decreto rilancio che andrà in Gazzetta Ufficiale sul capitolo seconde case ci potrebbe essere delle novità.

Testo decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale, quando?

Il testo del decreto rilancio è atteso in Gazzetta Ufficiale. A mancare ancora è un passaggio fondamentale: la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato. Sembra che uno dei punti più controversi riguarda il blocco dei licenziamenti nell'ex decreto maggio: il decreto cura Italia sospendeva i licenziamenti per 60 giorni, il decreto rilancio estende la sospensione per altri tre mesi. Ma i primi 60 giorni sono scaduti venerdì 15 maggio, quindi teoricamente fino alla pubblicazione del testo del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale le imprese potrebbero licenziare.