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lunedì 14 settembre 2020

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%

 

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%




Per poter fruire del superbonus 110% è necessario fare attenzione a come devono essere effettuati i pagamenti delle spese per l'esecuzione degli interventi. Per chiarire questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo una specifica risposta alle apposite Faq.

Rispondendo al quesito "come deve avvenire il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi (salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del superbonus?", il Fisco ha così risposto:

"Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane Spa nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41)".

Si ricorda che il superbonus 110% è la nuova agevolazione agevolazione prevista dal decreto rilancio che porta al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Qualche giorno fa, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale.

A beneficiarne sono condomìni persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento; Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena


lunedì 6 luglio 2020

APE: FINO A 18.000 € DI MULTA - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E ALLEGAZIONE

APE: FINO A 18.000 € DI MULTA - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E ALLEGAZIONE





È quanto prevede l’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO n. 48 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000, sono altresì previste sanzioni da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di presta-zione energetica entro quarantacinque giorni.
Il Controllo e l’attività sanzionatoria sono demandati all’Agenzia delle entrate in intesa con il MISE.
Il comma d del medesimo articolo prevede la sottoscrizione del verbale del sopralluogo obbligatorio da parte del proprietario o suo delegato.
Il decreto contiene diverse nuove regole in materia di prestazioni energetiche degli edifici prevedendo nuove definizioni, la predisposizione di un portale nazionale da parte di ENEA, la definizione di strategie a lungo termine, oltre all’obbligo dei punti di ricarica per auto elettriche e la promozione di tecnologie intelligenti di interconnessione tra edifici.
Sono altresì incentivate le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.


Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

sabato 20 giugno 2020

Morosità incolpevole e coronavirus: cosa c'è da sapere



Cos'è la morosità incolpevole? E come hanno trovato applicazione le norme che la disciplinano durante l'emergenza coronavirus? A spiegarcelo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Articolo scritto dall'avv Valentina Papanice di condominioweb
Il concetto di morosità incolpevole fa capolino la prima volta nel nostro ordinamento nel D.L. n. 102/2013. Qui, l'art. 6 co.5, per quanto ancora interessa, prevede l'istituzione di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; fondo utilizzabile dai Comuni ad alta tensione abitativa che avessero avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, procedure per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
Il D.L. rinviava poi ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra le varie regioni nonché le provincie autonome di Trento e Bolzano; lo stesso decreto doveva poi stabilire i criteri e le priorità che i comuni dovevano seguire "nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi"; lo stesso D.L. stabiliva che le risorse dovevano essere assegnate con priorità alle regioni che avessero emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedessero percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.
A tal fine, le prefetture avrebbero dovuto adottare "misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto"
Sono stati quindi emanati vari decreti ministeriali (alcuni diretti semplicemente a regolare il riparto del fondo tra le Regioni, altri dal contenuto più "complesso").
Attualmente, il concetto di morosità incolpevole è definito dal D.M. 30 marzo 2016, per il quale:
"1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".

Fondo morosità incolpevole, i criteri per l'accesso

Sempre a norma dello stesso decreto, i criteri per l'accesso ai contributi, che il comune è tenuto a verificare, sono:
a) un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) che il richiedente sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) che sia titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) che abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, o, se non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il comune deve anche verificare che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza riguardo ad altro immobile che sia fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Per il riconoscimento del contributo esistono poi alcuni criteri preferenziali e cioè: la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, minore, con invalidità accertata per almeno il 74%, in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Attualmente il contributo massimo concedibile è di 12.000 euro.
Sempre a norma del D.M. 30 marzo 2016, i contributi sono destinati:
a) fino a massimo 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, se il periodo residuo del contratto non sia inferiore a due anni (con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile);
b) fino a massimo di 6.000,00 euro per ristorare il proprietario dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento se il proprietario consente che sia differita l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) fornire il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità riguardanti un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino ad un contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere forniti dal comune in un'unica soluzione alla sottoscrizione del nuovo contratto.

La morosità incolpevole in tempo di covid

Verrà sicuramente in mente a molti che l'istituto della morosità incolpevole potrebbe essere utilizzato per aiutare le persone in difficoltà economiche a causa della pandemia Coronavirus.
In realtà le norme di emergenza non hanno introdotto nuove norme in materia; l'istituto esiste come esisteva prima; non è cioè stato utilizzato in maniera diciamo più intensa e le molte condizioni richieste per il riconoscimento del contributo - nonché probabilmente l'entità del fondo e i criteri di riparto dello stesso -, difficilmente si prestano a fare fronte ai problemi economici creati dall'emergenza da Covid-19.
La norme di emergenza hanno previsto altri rimedi, quali il blocco delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo (al momento) fino al 1° settembre 2020; era anche previsto il blocco dei termini per il compimento di atti processuali e delle fissazioni di udienze; attualmente (fase compresa tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020) la difficile gestione della ripresa è rimessa ai singoli uffici giudiziari.
Lasciamo all'espressione "difficile" il compito di rappresentare gli innumerevoli disagi che al momento patiscono i fruitori degli uffici giudiziari.
Attualmente quindi gli sfratti non possono essere eseguiti. Come noto, molti sono, poi, gli strumenti, previsti dalla normativa d'emergenza, che dovrebbero poi alleggerire il peso economico gravante su chi è in difficoltà.
Con riferimento specifico all'inadempimento nella locazione, la norma d'emergenza che viene in rilievo è quella contenuta nel decreto D.L. n. 6/2020, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento anti Covid è "sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile?, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti" (art.3 co.6-bis).
Esistono poi gli ordinari strumenti previsti in caso di inadempimento. Certamente, nell'attesa di iniziative che possono provenire da enti e associazioni, o in alternativa a rischiose e costose azioni giudiziarie, le parti possono provare a migliorare la situazione concreta in cui versano.
Valutata l'effettiva situazione complessiva, un approccio pragmatico e comunque guidato dal principio di buona fede (di cui all'art. 1375 c.c.) potrebbe far concludere che è meglio un accordo che lasciare che la situazione peggiori o rivolgersi al giudice.
Le parti potranno pensare, in ragione dell'emergenza e della difficoltà economica da questa provocata, di "rivedere" il proprio rapporto contrattuale e di raggiungere un accordo sia in merito ai canoni scaduti che a quelli in scadenza.
D'altro canto, nel caso si attivi il procedimento di sfratto, ad un certo punto, nel caso di opposizione si deve attivare un tentativo di mediazione civile; siamo infatti in uno di quei casi in cui il passaggio dalla mediazione è obbligato (ex D. Lgs. n. 28/2010). Allora perché non provarci prima?

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

venerdì 19 giugno 2020

Imu 2020, sanzioni e ravvedimento per il pagamento in ritardo

Imu 2020, sanzioni e ravvedimento per il pagamento in ritardo


In caso di pagamento in ritardo dell'Imu 2020 quali sono le sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso? Vediamo cosa succede a chi non ha pagato entro la scadenza Imu del 16 giugno e anche qual è il calcolo Imu 2020 per il ravvedimento, secondo le novità introdotte dalla finanziaria 2020
In caso di mancato pagamento o pagamento in ritardo dell'Imu 2020 si applica la disciplina del ravvedimento operoso, che vede diverse sanzioni a seconda del tempo intercorso tra la scadenza Imu 2020 e il pagamento di quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso per l'Imu si divide in
  • ravvedimento sprint o super breve: effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, con una sanzione dello 0,1% pari a 1/10 di quella ordinaria dell'1% per ogni giorno di ritardo
  • ravvedimento breve: se si provvede al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza Imu 2020 con una sanzione pari all'1,5% dell'importo dovuto
  • ravvedimento medio: entro 90 giorni dalla scadenza dell'Imu 2020 con una sanzione dell'1,67%
  • ravvedimento lungo: oltre i 90 giorni ed entro un anno con una sanzione del 3,75%

Finanziaria 2020, le novità Imu per il ravvedimento

Con la Finanziaria 2020 la disciplina del ravvedimento prevista per gli altri tributi locali viene estesa anche all'Imu. In particolare è stato introdotto per chi non paga l'Imu l'istituto del ravvedimento operoso cosiddetto lunghissimo, per cui il mancato pagamento Imu 2020 o il pagamento Imu 2020 in ritardo comporta, entro due anni dalla violazione, una sanzione ridotta del 4,29%, mentre il pagamento in ritardo oltre i due anni, ma sempre entro il ricevimento della cartella esattoriale, viene accompagnato da una sanzione per l'Imu 2020 del 5%.
Per il calcolo Imu 2020 relativo al ravvedimento bisogna considerare che a tali sanzioni Imu devono essere aggiunti gli interessi dovuti, pari a quelli legati fissati al 0,05% che si calcolano in base ai giorni di ritardo.

Come si calcola l'Imu 2020

Per chi non ha pagato secondo i termini previsti dall'Imu 2020 e non rientra nelle tipologie immobiliari ammesse alla proroga, ricordiamo che per il calcolo Imu 2020 bisogna partire dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicare il valore ottenuto per i coefficienti previsti per ogni tipologia immobiliare. Al risultato ottenuto bisognare applicare le aliquote previste dal Comune.
Si ricorda che per la prima rata Imu 2020 o acconto si dovrà versare una somma pari alla metà di quanto corrisposto per Imu e Tasi nel 2019.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 15 giugno 2020

APE: FINO A 18.000 € DI MULTA - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E ALLEGAZIONE


APE: FINO A 18.000 € DI MULTA - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E ALLEGAZIONE



È quanto prevede l’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO n. 48 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000, sono altresì previste sanzioni da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di presta-zione energetica entro quarantacinque giorni.
Il Controllo e l’attività sanzionatoria sono demandati all’Agenzia delle entrate in intesa con il MISE.
Il comma d del medesimo articolo prevede la sottoscrizione del verbale del sopralluogo obbligatorio da parte del proprietario o suo delegato.
Il decreto contiene diverse nuove regole in materia di prestazioni energetiche degli edifici prevedendo nuove definizioni, la predisposizione di un portale nazionale da parte di ENEA, la definizione di strategie a lungo termine, oltre all’obbligo dei punti di ricarica per auto elettriche e la promozione di tecnologie intelligenti di interconnessione tra edifici.
Sono altresì incentivate le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena 

lunedì 23 ottobre 2017

Airbnb, schiaffo del tar si alla tassa sugli affitti

IL TAR, del lazio boccia la richiesta di airbnb di sospendere la tassa sugli affitti-brevi introdotta con la manovra di primavera.
I giudici amministrativi hanno al momento detto no al ricorso di Airbnb e altri intermediari digitali, ma si sono riservati di approfondire la vicenda in sede di giudizio di merito, Le regole “ incriminate”, inserite in manovra correttiva 2017, prevedono che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere il 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Sono considerati affitti-brevi i contratti relativi alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, stipulati direttamente o tramite intermediari, anche online.
AIRBNB fa sapere che gli sforzi sono tutti concentrati al tavolo del Mef e nel collaborare con il vice ministro Casero secondo una soluzione sostenuta da quasi tutti gli operatori interessati e possa portare questo mercato verso più digitale e trasparenza.

Fonte : “ Resto del Carlino “
Agenzia Immobiliare farini
059454227

giovedì 17 novembre 2016

Affitti in nero



AFFITTI IN NERO
 

Qualcuno di voi, negli anni passati, ha percepito redditi da locazione in nero? Ovvero non dichiarati all'Agenzia delle Entrate?

Allora potreste ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate dove viene segnalata l'anomalia.


Ma capiamo insieme di cosa si tratta.

L'amministrazione finanziaria ha dichiarato tramite comunicato stampa che l'Agenzia delle Entrate sta per inviare circa 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 hanno percepito e non dichiarato o dichiarato parzialmente redditi di affitto (derivati da contratti di locazione di immobili) compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono informazioni utili che permettono a tutti i contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta indicazione del reddito nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito il <<calcolatore>> online denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012” che permette di calcolare velocemente le sanzioni ridotte sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.


Il calcolatore del Fisco è raggiungibile online al seguente indirizzo:


 
 
 
 
 
Cosa fare se si riceve questa lettera?

Il cittadino potrà mettersi in contatto con l'Amministrazione finanziaria per chiarire la sua posizione evitando che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio.

Se il cittadino ammette il proprio errore può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta.
Per effettuare il pagamento occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.


Sul sito delle Entrate, nella sezione “l'Agenzia comunica” è disponibile una guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega come muoversi per regolarizzare la propria posizione fiscale.


Vediamo infine le sanzioni ridotte

Se il reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata.


Se è stato scelto il regime della cedolare secca:
  • 30% della maggiore imposta determinata se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
  • 40% della maggiore imposta determinata se i canoni non sono stati dichiarati.


E' inoltre possibile consultare il nuovo vademecum dell'Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera e come rimediare agli errori commessi.



Da Agenzia Farini
tel. 059/454227

venerdì 11 novembre 2016

Sfratto per morosità

SFRATTO PER MOROSITA'



Lo sfratto per morosità è la procedura formale che il locatore (proprietario che mette in affitto l'immobile per uso abitazione o commerciale) può attivare quando l'affittuario non paga i canoni mensili concordati nel contratto di locazione.

Le tipologie di sfratto per morosità possono essere le seguenti:
  • procedura, intimazione, convalida e sfratto per morosità sia per uso abitativo che commerciale quando l'inquilino non paga i canoni mensili concordati nel contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate
  • sfratto per finita locazione quando terminato il periodo di affitto concordato in precedenza il proprietario decide di richiedere all'inquilino la restituzione del bene
  • sfratto per necessità quando il proprietario decide di cambiare l'uso dell'immobile oppure se vuole utilizzarlo per una sua attività imprenditoriale
  • sfratto per risoluzione contratto di locazione per adempimento quando il Giudice decide di convalidare lo sfratto a fronte di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'inquilino come ad esempio il sub-affitto che è vietato dalla legge o un cambio d'uso non consentito.
Lo sfratto ha inizio quando il proprietario dell'immobile si rivolge a un avvocato per avviare la pratica di intimazione convalida sfratto per morosità.
Egli chiede al giudice del tribunale un provvedimento con cui ottenere lo sfratto e ordina anche in via provvisoria all'affittuario di lasciare immediatamente o entro una specifica data l'immobile da lui affittato e occupato.

Con tale proceduta il locatore ottiene:
  1. la risoluzione del contratto di locazione
  2. il rilascio immediato dell'immobile affittato
  3. la condanna dell'inquilino al pagamento immediato dei canoni mensili ancora insoluti tramite decreto ingiuntivo esecutivo.
Per procedere con la convalida di sfratto per morosità occorrono delle condizioni precise:
  • stipula del contratto di locazione
  • registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate
  • accordo tra le parti riguardo all'importo dei canoni mensili e alla data prevista per il pagamento entro il quale l'inquilino deve effettuare il versamento
  • mancato o ritardato pagamento del canone mensile da parte dell'inquilino
Documenti necessari:
  • copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • copia delle ricevute di pagamento affitto precedenti;
  • copia degli eventuali solleciti inviati all'affittuario moroso.
I tempi per richiedere ed ottenere uno sfratto sono circa 3 mesi.


Quando l'avvocato compone l'atto di citazione di convalida che contiene l'intimazione di sfratto, tale atto va notificato tramite raccomandata consegnata dall'ufficiale giudiziario con il quale il locatario e locatore vengono convocati in udienza.



In seguito l'inquilino chiede al giudice il termine di garanzia in modo da avere la possibilità di procedere con il mancato pagamento del canone di locazione e saldare la sua morosità.


Una volta convalidato lo sfratto viene emesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.


L'affittuario sfrattato ha il diritto di opporsi presentandosi all'udienza con prove scritte che attestino le cause materiali che hanno portato al mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il locatore che attiva la precedura è tenuto a versare il contributo unificato che si calcola in base al valore della lite o dell'importo totale dei canoni di locazione insoluto.



Metodi di pagamento:

  • bollettino/conto corrente postale tramite tutti gli uffici postali;
  • modello F23 presso banche e internet banking;
  • modello comunicazione di versamento contributo unificato disponibile in formato elettronico.   

Da Agenzia Farini
059  454227

venerdì 17 giugno 2016

Imu e Tasi, sanzioni per ritardato pagamento

Imu e Tasi, sanzioni per ritardato pagamento



Il 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento dell'acconto Imu e Tasi per il 2016. E' possibile comunque effettuare il versamento in ritardo, pagando le sanzioni e gli interessi dovuti.
Se non hai versato l'acconto, ecco tutte le regole per pagare
Chi non ha effettuato il versamento delle imposte secondo i termini previsi ha comunque la possibilità di aggiustare entro un anno la propria posizione fiscale ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso.

Imu e tasi ravvedimento operoso

Lo strumento del ravvedimento operoso prevede il pagamento oltre che della somma dovuta anche di sanzioni e interessi, che dipenderanno dal ritardo con cui verranno versati gli importi. In particolare ci sono quattro diversi tipi di ravvedimento.
Ravvedimento sprint - per un ritardo fino a 14 giorni si calcola una sanzione pari allo 0,2% al giorno fino a un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo più gli interessi (dal 1º gennaio 2015 il tasso di interesse annuo è stato fissato allo 0,5%).
Ravvedimento breve - per un ritardo dal 15º fino al 30º giorno, la sanzione da applicare sarà pari al 3% più gli interessi da calcolare (aliquota dello 0,5% annuo).
Ravvedimento medio - si applica dopo il 30º giorno e fino al 90º e prevede una sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento lungo - ritardo dal 31º giorno fino a un anno. La sanzione è del 3,75% più gli interessi, da calcolarsi al saggio legale annuo dello 0,5%.
da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227