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Imu 2020, sanzioni e ravvedimento per il pagamento in ritardo
In caso di pagamento in ritardo dell'Imu 2020 quali sono le sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso? Vediamo cosa succede a chi non ha pagato entro la scadenza Imu del 16 giugno e anche qual è il calcolo Imu 2020 per il ravvedimento, secondo le novità introdotte dalla finanziaria 2020
In caso di mancato pagamento o pagamento in ritardo dell'Imu 2020 si applica la disciplina del ravvedimento operoso, che vede diverse sanzioni a seconda del tempo intercorso tra la scadenza Imu 2020 e il pagamento di quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso per l'Imu si divide in
ravvedimento sprint o super breve: effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, con una sanzione dello 0,1% pari a 1/10 di quella ordinaria dell'1% per ogni giorno di ritardo
ravvedimento breve: se si provvede al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza Imu 2020 con una sanzione pari all'1,5% dell'importo dovuto
ravvedimento medio: entro 90 giorni dalla scadenza dell'Imu 2020 con una sanzione dell'1,67%
ravvedimento lungo: oltre i 90 giorni ed entro un anno con una sanzione del 3,75%
Finanziaria 2020, le novità Imu per il ravvedimento
Con la Finanziaria 2020 la disciplina del ravvedimento prevista per gli altri tributi locali viene estesa anche all'Imu. In particolare è stato introdotto per chi non paga l'Imu l'istituto del ravvedimento operoso cosiddetto lunghissimo, per cui il mancato pagamento Imu 2020 o il pagamento Imu 2020 in ritardo comporta, entro due anni dalla violazione, una sanzione ridotta del 4,29%, mentre il pagamento in ritardo oltre i due anni, ma sempre entro il ricevimento della cartella esattoriale, viene accompagnato da una sanzione per l'Imu 2020 del 5%.
Per il calcolo Imu 2020 relativo al ravvedimento bisogna considerare che a tali sanzioni Imu devono essere aggiunti gli interessi dovuti, pari a quelli legati fissati al 0,05% che si calcolano in base ai giorni di ritardo.
Come si calcola l'Imu 2020
Per chi non ha pagato secondo i termini previsti dall'Imu 2020 e non rientra nelle tipologie immobiliari ammesse alla proroga, ricordiamo che per il calcolo Imu 2020 bisogna partire dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicare il valore ottenuto per i coefficienti previsti per ogni tipologia immobiliare. Al risultato ottenuto bisognare applicare le aliquote previste dal Comune.
Si ricorda che per la prima rata Imu 2020 o acconto si dovrà versare una somma pari alla metà di quanto corrisposto per Imu e Tasi nel 2019.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
mercoledì 4 dicembre 2019
Ravvedimento operoso per i tributi locali, cosa cambia
A prevederlo un emendamento al decreto fiscale
Ravvedimento operoso per i tributi locali. A prevederlo un emendamento al decreto legge fiscale (dl 124/19). Vediamo i dettagli.
Via libera al ravvedimento operoso per i tributi locali, quindi Imu, Tasi e Tari. L’emendamento al decreto fiscale proposto dal vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, Alberto Gusmeroli, è stato approvato dalla Commissione Finanze della Camera.
Secondo quanto previsto dal emendamento, diventa possibile lo sconto sulla sanzione per chi paga in ritardo i tributi locali. Come spiegato da Italia Oggi, “via libera dunque alla correzione in bonis degli omessi versamenti dei tributi locali anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, senza per questa prevedere una scadenza predeterminata. Non si potrà accedere al ravvedimento solo nel caso in cui sia stata già notificata la cartella esattoriale”.
Il provvedimento, in un primo momento bocciato e poi accantonato, dovrebbe essere esaminato in Aula il 3 dicembre, per passare successivamente al Senato ed essere approvato entro il 25 dicembre.
Positivo il commento di Confedilizia. Tramite una nota, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha fatto sapere: “La Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al decreto fiscale che recepisce una proposta che Confedilizia aveva avanzato già un anno fa in sede di audizione sul progetto di legge in materia di semplificazioni fiscali. Si tratta della possibilità di applicare ai tributi locali (come l’Imu) il cosiddetto ravvedimento operoso – e cioè la possibilità di regolarizzare tardivamente gli adempimenti fiscali – negli stessi termini previsti per gli altri tributi, come Irpef, Ires e Iva. Finora si è avuto un sistema di garanzie differenziato che non trovava giustificazioni e che la Camera dei deputati finalmente corregge. Ne diamo volentieri atto alla Commissione Finanze, che ha approvato l’emendamento all’unanimità, e ringraziamo l’on. Alberto Gusmeroli, primo firmatario della proposta, per la tenacia con la quale si è battuto per questo obiettivo”.
Lo scorso 19 novembre, presentando alcune proposte di modifica alla legge di Bilancio 2020, il presidente di Confedilizia aveva parlato proprio dell’accertamento fiscale sui tributi locali. In merito, Confedilizia chiedeva anche per i tributi locali alcuni istituti di garanzia, come per l’appunto “un ravvedimento operoso ben calibrato e più garantista per i contribuenti”. Spaziani Testa aveva affermato: “Se si vuole rafforzare la capacità di riscossione da parte dei Comuni, si devono rafforzare anche le garanzie per i contribuenti”.
Il 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento dell'acconto Imu e Tasi per il 2016. E' possibile comunque effettuare il versamento in ritardo, pagando le sanzioni e gli interessi dovuti.
Se non hai versato l'acconto, ecco tutte le regole per pagare
Chi non ha effettuato il versamento delle imposte secondo i termini previsi ha comunque la possibilità di aggiustare entro un anno la propria posizione fiscale ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso.
Imu e tasi ravvedimento operoso
Lo strumento del ravvedimento operoso prevede il pagamento oltre che della somma dovuta anche di sanzioni e interessi, che dipenderanno dal ritardo con cui verranno versati gli importi. In particolare ci sono quattro diversi tipi di ravvedimento.
Ravvedimento sprint - per un ritardo fino a 14 giorni si calcola una sanzione pari allo 0,2% al giorno fino a un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo più gli interessi (dal 1º gennaio 2015 il tasso di interesse annuo è stato fissato allo 0,5%).
Ravvedimento breve - per un ritardo dal 15º fino al 30º giorno, la sanzione da applicare sarà pari al 3% più gli interessi da calcolare (aliquota dello 0,5% annuo).
Ravvedimento medio - si applica dopo il 30º giorno e fino al 90º e prevede una sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento lungo - ritardo dal 31º giorno fino a un anno. La sanzione è del 3,75% più gli interessi, da calcolarsi al saggio legale annuo dello 0,5%.