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venerdì 12 giugno 2020

La cedolare secca per il canone concordato nel 2020

La legge di bilancio ha esteso l'aliquota agevolata al 10%

Gtres 
 La legge di Bilancio 2020 ha prorogato anche per il prossimo anno la cedolare secca al 10% per il canone concordato. Vediamo come funziona
La cedolare secca è il regime di tassazione sostitutivo che prevede la possibilità per i proprietari di applicare un'aliquota fissa sul reddito da locazione. La cedolare secca, che sostituisce la normale tassazione Irpef con aliquote dal 23% al 43%, prevede due diversi aliquote: quella generica al 21% e quella al 10%, in base al tipo di contratto stipulato.

Riduzione aliquota cedolare secca canone concordato

Per i contratti di locazione a canone concordato è prevista la riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10%. Il canone concordato (il cosiddetto 3+2) si stipula per particolari categorie di contratti, ovvero, i contratti di affitto a studenti fuori sede; i contratti transitori, ovvero stipulati per un periodo non inferiore a un mese e per un massimo di 18 mesi.
Inoltre l'aliquota al 10% della cedolare secca per il canone concordato si applica in quei Comuni che presentano determinate caratteristiche:
  • alta densità abitativa
  • colpiti da calamità naturali
  • dove vi è carenza di soluzioni abitativa e in presenza di accordi territoriali. Si tratta dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenza, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia.

Aliquota cedolare secca canone concordato per il 2020

Analogamente a quanto avvenuto per il 2018 e il 2019, l'aliquota della cedolare secca per il canone concordato per il 2020 sarà uguale al 10%. L'opzione della cedolare secca al 10% per il canone concordato, come anche l'opzione del 21%, è ammessa solo per i contratti di locazione di immobili di categoria catastale a1/A11, ad esclusione della A10.  La legge di bilancio 2020 non ha proprogato l'aliquota della cedolare secca al 21% per gli immobili commerciali, quindi per negozi e uffici.

Articolo visto su " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

lunedì 23 marzo 2020

Cosa succede ai canoni d’affitto? Le ipotesi in campo

Come possono cambiare i contratti durante il periodo di emergenza sanitaria

Gtres

Il governo è già intervenuto con la sospensione dei mutui, ma l’emergenza legata al coronavirus verosimilmente potrebbe avere ripercussioni anche sui contratti d’affitto. I conduttori d’immobili potrebbero chiedere la riduzione dei canoni, scopriamo le soluzioni giuridiche ipotizzabili.
Un approfondimento del Sole 24 Ore ha fatto il punto sul ventaglio di possibili scenari nel rispetto delle normative giuridiche. Nel dettaglio, vediamo cosa potrebbe succedere considerando il caso in cui i locatari di immobili ad uso diverso chiedano la riduzione del canone per via delle contingenze dovute allo stato di emergenza. Ecco le possibili soluzioni giuridiche:
L'art. 1464 cc prevede “l’impossibilità parziale sopravvenuta” che rende possibile la riduzione della prestazione (canone). Bisognerebbe, tuttavia, considerare la vicenda del Coronavirus come "prestazione di una parte (locatore) divenuta solo parzialmente impossibile". In ogni caso, però, va tenuto presente che la situazione di “impossibilità sopravvenuta parziale”, attualmente non ha le caratteristiche della definitività.
Ai sensi dell'art. 1467 cc potrebbe anche essere considerata “l’eccessiva onerosità sopravvenuta”. Ma si potrebbe determinare solo la pretesa di risoluzione del contratto da parte del conduttore (evitando il preavviso di 6 mesi per gravi motivi), ammesso che il locatore non proponga di modificare equamente le condizioni del contratto. Tuttavia, anche in questo caso pesa la non definitività della situazione di crisi “che determina l'eccessiva onerosità ed il fatto che vi è il rischio di risoluzione del contratto e, pertanto, di cessazione dell'impresa”, come sottolinea il Sole 24 Ore.
L’impossibilità parziale di rendere la prestazione dovuta (canone) solo in parte è regolata ai sensi dell'art. 1258 cc. In questo caso il locatario si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. “Anche qui, tuttavia, deve considerarsi che l'impossibilità parziale, allo stato, non è definitiva. Superata l'emergenza, infatti, l'immobile sarà nuovamente e totalmente utilizzabile”, precisa l’analisi del Sole 24 Ore.
Mentre a seguito del provvedimento di chiusura delle attività commerciali di cui al Dpcm dell'11 marzo 2020, viene ammessa la disposizione relativa alla cosiddetta impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all'art. 1256 cc. La mancanza degli incassi, quindi, determina l'impossibilità di adempiere al canone stabilito da contratto per il periodo per dell'emergenza. Da chiarire se, dal momento in cui cessi l'impossibilità sia cessata, il conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni precedenti non corrisposti.
L'art. 91 del DL 18/2020 , introduce una disposizione che considera le conseguenze di un inadempimento qualora le stesse derivino dal “rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto” precisando che tale situazione “è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 (responsabilità del debitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c.” e ciò in relazione a “eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”.
Al netto dell’analisi svolta dal Sole 24 Ore, non risulta automatico il diritto del locatorio a usufruire di una riduzione del canone. Per ottenere la riduzione non resta che chiedere al locatore di rivedere le somme dovute per vie ordinarie con trattativa amichevole e transattiva o convocare il padrone delle mura in mediazione in caso di rifiuto. In ultima istanza, non rimane che la via giudiziale sostenendo una delle ipotesi sopra elencate.
Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227
 

mercoledì 22 maggio 2019

Spese casa detraibili nel 2019 dal modello 730


Spese casa detraibili nel 2019 dal modello 730




A partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio sarà possibile accettare, modificare e inviare il modello per la dichiarazione dei redditi. Anche quest'anno sarà possibile detrarre le spese sostenute a vario titolo per la casa nel modello 730 2019.
  • Come detrarre l'affitto di casa dal modello 730/2019
  • Detrazioni per le provvegioni per l'agenzia immobiliare
  • Detrazione mutuo dichiarazione redditi
  • Le detrazioni per il risparmio energetico
  • Detrazione 730 lavori ristrutturazione
  • Bonus verde, le detrazioni per il modello 730
  • Cedolare secca nella dichiarazione dei redditi
  • Detrazione acquisto immobile ristrutturato
  • Detrazione affitto abitazione principale
  • Detrazioni per il bonus mobili

Come detrarre l'affitto di casa dal modello 730

Anche quest'anno sarà possibile detrarre dal modello 730 l'affitto della casa. I contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione nel rigo E71-E72 del Modello 730 dove, in primis, sarà necessario inserire i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale.

Detrazione agenzia immobiliare 730 2019

Anche quest'anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare. I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro.

Detrazione mutuo dichiarazione redditi

Anche nel 2019 chi sta pagando un mutuo ha la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, con un tetto massimo di 4 mila euro (e quindi di 760 euro di detrazione), se il finanziamento serve all’acquisto dell’abitazione principale. L’importo va segnato nel Rigo E7.

730/2019, le detrazioni per il risparmio energetico

Nel modello 730 per il 2019 è ammessa la detrazione per le spese di risparmio energetico di un immobile sostenute nel corso dell'anno di imposta 2018.

Detrazione 730 dei lavori di ristrutturazione

Anche quest'anno sarà possibile detrarre dal 730 2019 le spese per i lavori di ristrutturazione eseguite sul proprio immobile durante l'anno di imposta 2018.

Bonus verde, le detrazioni 2019 nel 730

Nel modello 730 2019 è possibile effettuare le detrazioni per il bonus verde. Si tratta di una detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione di aree verdi scoperte di pertinenza di unità immobiliari, quali giardini, terrazzi, balconi, privati e condominiali, anche con impianti di irrigazione e recupero del verde storico. 

Cedolare secca nella dichiarazione dei redditi

Chi affitta un immobile e decide di optare per il regime alternativo della cedolare secca deve indicarlo nel modello 730 2019.

Detrazione per l'acquisto di un immobile ristrutturato

All'acquirente o all'assegnatario di un immobile oggetto di un lavoro di ristrutturazione spetta una detrazione pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.

Detrazione per l'affitto dell'abitazione principale

Nel modello 730 per il 2019 sarà possibile detrarre anche le spese sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale.

Detrazioni per il bonus mobili 

Anche per il 2019 sarà possibile detrarre nel modello 730 le spese sostenute per il bonus mobili ed elettrodomestici, sempre e quando l'acquisto sia destinato a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.



Da "idealista"
Agenzia Farini
059 454227

giovedì 8 novembre 2018

Cedolare secca sugli affitti

Cedolare secca sugli affitti, quando si paga l’acconto.



Il 30 novembre scade il termine ultimo per il versamento della cedolare secca sugli affitti a titolo di acconto per il 2018. Il versamento in acconto della cedolare non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.
L’acconto per il 2018 è calcolato nella misura del 95% dell’importo indicato alla colonna “differenza” della dichiarazione per l’anno precedente ed è dovuto solo se il debito che risulta dalla dichiarazione alla colonna “differenza” supera 51,65 euro.
Può essere versato in due rate, a giugno e a novembre (quando l’importo complessivo sia pari o superiore a 257,52 euro), oppure in un’unica soluzione a novembre (quando l’importo complessivo sia inferiore a 257,52 euro).
Entro il 30 novembre va versata:
  • in caso di due rate, la seconda rata, nella misura del 60% del 95% della differenza dovuta per l’anno precedente;
  • in caso di unica soluzione, la rata nella misura del 95%.
Il versamento del secondo acconto non può essere rateizzato.
Il versamento deve essere effettuato con Modello F24, codice tributo 1841 (acconto seconda rata o unica soluzione).

Requisiti per cedolare secca sugli affitti

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
L’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).

Cedolare secca sugli affitti, l’aliquota

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta pari al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988);
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Quando si applica la cedolare secca sugli affitti

E’ possibile optare per la cedolare secca sia all’atto della sottoscrizione del contratto sia alla scadenza del pagamento dell’imposta di registro in una qualsiasi delle annualità successive alla prima. L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

Cedolare secca sugli affitti, sublocazione e affitti brevi

Per quanto riguarda le sublocazioni del locatario, si è in presenza di redditi diversi, quindi di fattispecie estranee ai redditi fondiari. Per quanto riguarda le sublocazioni del comodatario, nel regime ordinario detti redditi sono imputati al reddito fondiario del proprietario e non del comodatario.
In merito alle locazioni brevi, i canoni devono essere dichiarati dal comodatario e l’opzione per la cedolare secca è ugualmente espressa da questi. Previa scelta da manifestarsi nella dichiarazione annuale, tali affitti sono tassati con la cedolare del 21%.
Secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 50 del 2017, sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.
I soggetti interessati, che pagano o riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, devono effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227



mercoledì 18 luglio 2018

Quando gli italiani preferiscono abbandonare gli immobili invece di recuperarli

Quando gli italiani preferiscono abbandonare gli immobili invece di recuperarli



Poiché la storia degli italiani è fatta di migrazioni, spesso capita loro di ritrovarsi proprietari di seconde e terze case che in passato appartenevano a qualche caro estinto proveniente da una regione lontana rispetto a quella dove si vive attualmente. Regioni che a volte hanno scarse attrattive turistiche, o sono comunque difficilmente raggiungibili: le case restano quindi disabitate per lungo tempo. Ma costituiscono comunque un costo in termini di utenze di luce e gas che restano attive, o di imposte locali che vanno comunque versate al Comune di appartenenza dell’immobile.

Per evitare di pagare le tasse, purtroppo spesso si sceglie di abbandonare queste case al loro destino. I più recenti dati dell’Agenzia delle Entrate mostrano che gli immobili non adatti a produrre reddito sono cresciuti in un anno del 3,2% nel 2007, mentre Confedilizia rileva che dal 2011 la percentuale in più di edifici accatastati in categoria F2 (sostanzialmente, i ruderi che non vengono tassati) è stata addirittura dell’87%. “Un fenomeno che interessa anche i locali commerciali – spiega il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa – i quali, tra tasse statali e locali vedono un carico fiscale che supera anche il 60% e non riuscendo, quindi, a fare investimenti, lasciano i locali sfitti e in rovina”. Segnale che gli italiani preferiscono lasciar andare i propri immobili piuttosto che recuperarli, per poi dover pagare le relative imposte, senza la certezza di poterne trarre un giusto reddito.

Imu e Tasi, quando non si pagano

Si può evitare di pagare le tasse su un immobile in vari casi, tra cui: quando il fabbricato è inagibile (è un perito tecnico a dover dichiarare l’inagibilità di un edificio o la sua inabitabilità); quando di conseguenza, l’immobile può essere accatastato come immobile “collabente” (categoria catastale F/2, senza rendita), a meno che non ci si trovi in un Comune che fa comunque pagare l’area occupata in quanto edificabile, e che l’Agenzia delle Entrate accetti il riaccatastamento; quando, in casi estremi, viene abbattuto. Altri casi, meno drastici, in cui è possibile risparmiare sulle tasse possono verificarsi quando due coniugi possiedono due case, ognuna delle quali risulta abitazione principale per uno di essi (che hanno, di conseguenza, residenza in Comuni diversi); quando l’immobile è in proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, oppure a militari in servizio in un altro Comune, purché non affittato; quando si tratta di casa coniugale assegnata all’ex coniuge; quando la casa è ceduta, ad esempio, ai figli.

Rinunciare alla proprietà per non pagare le tasse

Il dato sul numero di edifici senza rendita catastale, a detta di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, va considerato la punta di un iceberg. “Il numero degli edifici in queste condizioni in assoluto non è altissimo – spiega, - ma è la tendenza al suo aumento a preoccupare. Significa o che i proprietari preferiscono danneggiare volontariamente i propri immobili pure di evitare di pagare le imposte; o che tali immobili semplicemente non vengono mai ristrutturati, e cadono naturalmente in rovina. Spesso, pur di non essere gravati dal fisco, si sceglie addirittura di rinunciare alla proprietà. Dietro il mezzo milione di immobili in rovina in Italia si sospettano quindi altre decine di migliaia pronte ad entrare nella stessa condizione entro breve”.

Cedolare secca sui locali commerciali: una possibile soluzione

Una situazione che è ben lungi dal parlare di un mercato immobiliare in buona salute in Italia. “Nel confronto con i dati europei, in Italia vediamo un aumento di compravendite a fronte di un continuo calo dei prezzi - dichiara Spaziani Testa. - Perciò noi parliamo di “comprasvendite”: parecchia gente ha perso soldi vendendo a meno del prezzo di acquisto, e questo non è un buon segnale. Inoltre, chi compra oggi è chi qualche anno fa non aveva un’elevata disponibilità di spesa, e si è deciso oggi a farlo perché il prezzo è conveniente. Esaurito il bacino di persone che si possono permettere l’acquisto, il mercato sarà nuovamente fermo”.
Perché l’Italia si distingue in negativo rispetto al panorama europeo? “ Prima di tutto per l’economia meno stabile – risponde Spaziani Testa. - Poi l’Italia ha commesso l’errore di gestire la crisi del 2011-2012, che ha portato al governo tecnico, con misure che hanno pesato quasi esclusivamente sugli immobili,  con un carico fiscale passato da 9 a 24 miliardi. Sarebbe stato un errore meno grave se si fosse trattato di una misura una tantum. Invece le imposte sono rimaste, pur alleggerite per le prime case”.
Cosa potrebbe fare, allora, il nuovo governo? “ Sicuramente ridurre il carico fiscale, anche se è qualcosa di utopico ora che le tasse sulla casa sono diventate una risorsa finanziaria stabile. I bonus e gli sgravi fiscali sono stati l’unico segnale positivo e vanno assolutamente mantenuti, anche se nonostante la loro esistenza l’edilizia delle manutenzioni e ristrutturazioni non è ancora ripartita in maniera significativa. Andrebbe dato un segnale forte per il settore e per il suo indotto: ad esempio auspichiamo che venga introdotta la cedolare secca anche per gli affitti commerciali oltre che per quelli residenziali. In quest’ultimo settore - conclude Spaziani Testa, - gli sgravi fiscali hanno avuto effetti positivi, che ci auguriamo possano verificarsi anche negli altri settori”.
Da " Idealista" 
Agenzia Farini
059 454227

lunedì 9 luglio 2018

Cedolare secca, quanto si paga
Gtres

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti
E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988); si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l’aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di Bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

Il regime della cosiddetta cedolare secca consente di versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Per i contratti sotto cedolare secca, inoltre, non si deve pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo né al momento della registrazione del contratto, né alla risoluzione o in caso di proroga.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

L’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).



Fonte: "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052

martedì 15 maggio 2018


730, la detrazione per l'affitto dell'abitazione principale

Gtres
Nel modello 730 per il 2018 è possibile detrarre anche le spese sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale sostenute nel corso del 2017.

Detrazione locazione abitazione principale

L'importo della detrazione varia a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato tra inquilino e proprietario di casa, se si tratta di cedolare secca o tassazione ordinaria.

Detrazione affitto cedolare secca

Nel caso in cui l'affitto sia stato stipulato utilizzando la cedolare secca, l'importo detraibile varia a seconda del reddito.
  • se il reddito non supera i 15.493,71 euro si possono detrarre 495,80 euro
  • se il reddito è tra 15.493,72 e 30.987,41 euro si possono detrarre 247,90 euro
Per portare in detrazione l'affitto con cedolare secca, il contribuente deve compilare il rigo E1 del modello 730 per il 2018 e indicare il codice 2.

Detrazione affitto tassazione ordinaria

Per il resto dei contratti si ha diritto a una detrazione di: 300 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito è tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Il contribuente deve indicare tali spese nel Rigo E1, Codice 1 del 730.

Detrazione affitto abitazione principale senza residenza

La detrazione affitto senza residenza è la possibilità di detrarre le spese per i canoni di locazione anche se non si ha la residenza nella casa adibita ad abitazione principale. L'articolo 16 del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, prevede che la detrazione spetta "ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale". Non è richiesta la residenza anagrafica.


Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052





giovedì 8 febbraio 2018

Cedolare secca 2018, come funziona e quando si applica

Gtres



La cedolare secca è un regime fiscale agevolato che permette l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui contratti di affitto a canone libero del 21% e a canone concordato del 10%. Ma come funziona e quando si applica?
La cedolare secca consiste nell'applicazione di un'aliquota sostituitiva, fissa e agevolata che sostituisce: Irpef e relative addizionali, imposta di registro, imposta di bollo di 16 euro. Sugli affitti a canone libero si applica un'aliquota del 21%, mentre la legge di Stabilità 2018 ha prorogato l'aliquota del 10% per i contratti a canone concordato anche per il biennio 2018-2019.
Confedilizia ha elaborato una tabella che riassume tutte le informazioni utili sulla cedolare secca

Fonte : " Idealista " 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 

Confedilizia ha elaborato una tabella che riassume tutte le informazioni utili sulla cedolare secca
Confedilizia

domenica 21 gennaio 2018

Ufficiale la proroga dell'aliquota del 10% per la cedolare secca



Buongiorno,

una breve comunicazione per confermarti una importante notizia, già ufficiosamente anticipata da più parti in queste ultime settimane.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62 - della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018, che alleghiamo in versione integrale, per chi desideri approfondire tutte le novità introdotte) è ufficiale (art 1, comma 16) la proroga fino al 31 dicembre 2019 dell’applicazione dell’aliquota cedolare secca agevolata del 10% per le locazioni a canone concordato stipulate, in sintesi:
ü  nei Comuni ad alta densità abitativa
ü  nei Comuni dichiarati in stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014(dunque non a quelli oggetto di calamità più recenti, il che lascia perplessi).
Una buona notizia, dunque, anche se per qualche giorno si era sperato in una “stabilizzazione” dell’aliquota e non in una semplice proroga (che è comunque gradita).

Data la modifica apportata dall’art. 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2018, il testo dell’art. 9 del D.L. 47/2014 (come convertito dalla Legge 80/2014) che ha introdotto la riduzione dell’aliquota cedolare al 10%, è il seguente, per la parte che qui ci interessa:

Art. 9 - Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

1. Per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento. […]

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (tale elenco non è mai stato aggiornato, nonostante tale previsione). […]


Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

lunedì 8 gennaio 2018

Affitto, un viaggio tra canoni di locazione e cedolare secca


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La crisi che ha interessato il settore negli ultimi anni ha portato a una diminuzione dei canoni di locazione, oltre a un calo dei prezzi di vendita delle case. Secondo i dati del marketplace immobiliare idealista, affittare casa è divenuto più conveniente dopo i mesi estivi. Eppure, proprio l’affitto potrebbe rappresentare la scommessa del futuro per l’immobiliare. E non sono pochi a pensarlo.

I canoni di locazione

Sul fronte canoni, è interessante l’indagine di Solo Affitti che ha analizzato i canoni di locazione nelle principali città italiane. Per quanto riguarda la spesa da affrontare, uno studio della Uil ha analizzato l’incidenza dell’affitto della casa sui redditi degli italiani con l’obiettivo di capire qual è l’incidenza del canone medio annuo del 2016 su tre diverse fonti di reddito (reddito da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e da pensione).

 

La cedolare secca

In tema affitti, quello della cedolare secca è uno dei temi predominanti. La cedolare secca è una modalità di tassazione forfettaria alternativa alla tassazione ordinaria che è possibile scegliere qualora si posseggano determinati requisiti. La legge di Bilancio 2018 contiene la tanto attesa proroga della cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato. L’estensione varrà per il prossimo biennio 2018-2019.

Il canone concordato

Il contratto di locazione a canone concordato è caratterizzato da un canone calmierato, a differenza del canone libero che dipende dai prezzi di mercato. Tale tipologia può essere utilizzata per i contratti a uso abitativo, a uso transitorio e per gli studenti universitari. Riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative/enti senza scopi di lucro.
Secondo un’analisi di Solo Affitti, Verona è la città italiana dove è più diffuso (99%) il ricorso all’affitto a canone concordato, seguita da Grosseto (96%) e Forlì (93%).
Ma quali sono i vantaggi del contratto di locazione a canone concordato? I locatari pagano un affitto inferiore a quello di mercato e usufruiscono di detrazioni fiscali ai fini Irpef nel caso in cui l’immobile diventi residenza principale; i locatori beneficiano di agevolazioni fiscali utilizzando la cedolare secca al 10% anziché quella al 21% prevista per i canoni liberi.

Inquilino e proprietario

Quando si decide di prendere (o dare) in affitto una casa è bene valutare con attenzione molteplici aspetti. Ma cosa bisogna fare nel momento in cui si decide di affittare la propria casa? Innanzitutto, è necessario recarsi presso l’ufficio competente dove registrare un contratto di locazione. Vediamo poi cosa comporta l’affitto per inquilino e proprietario.
Risultati immagini per case in legnoAnche una sola rata in meno del canone di locazione può comportare lo sfratto. A dirlo la sentenza n. 355 del 3 febbraio 2017 del Tribunale di Genova. E’ poi importante sapere che l’inquilino che lascia un appartamento prima della fine del contratto è tenuto a pagare i canoni fino alla scadenza dello stesso. E questo anche se nei fatti ha già fatto le valigie e lasciato le chiavi al padrone di casa. A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione.



Il conduttore, ossia colui che riceve l’immobile in locazione, può recedere anticipatamente dall’affitto per gravi ragioni ed eventuali condizioni consentite nel contratto di affitto. In entrambi i casi, è necessario dare comunicazione per iscritto (con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata) della volontà di recesso al padrone di casa con un preavviso di almeno 6 mesi. Non è possibile la semplice restituzione delle chiavi di casa.
Una delle più importanti clausole contrattuali, sulla quale solitamente locatore e conduttore pongono la propria attenzione, è rappresentata dall'eventuale clausola risolutiva espressa. In base a tale condizione contrattuale le parti stabiliscono, ex ante e quindi al momento della sottoscrizione del contratto, che il loro rapporto giuridico si può risolvere nel caso in cui una o più specifiche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità individuate nel corpo dello stesso contratto.
Il proprietario deve sapere cosa chiedere al potenziale futuro coinquilino e fare così la scelta giusta. Ma il proprietario deve far fronte anche ad alcuni oneri. In particolare, nel caso di un appartamento locato, il pagamento degli oneri di gestione compete esclusivamente al proprietario dell’immobile in condominio, poiché in materia condominiale risulta inapplicabile il principio dell’apparenza del diritto.


 Fonte : " Idealista" 
 Agenzia Immobiliare Farini 
 059454227