domenica 21 gennaio 2018

Ufficiale la proroga dell'aliquota del 10% per la cedolare secca



Buongiorno,

una breve comunicazione per confermarti una importante notizia, già ufficiosamente anticipata da più parti in queste ultime settimane.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62 - della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018, che alleghiamo in versione integrale, per chi desideri approfondire tutte le novità introdotte) è ufficiale (art 1, comma 16) la proroga fino al 31 dicembre 2019 dell’applicazione dell’aliquota cedolare secca agevolata del 10% per le locazioni a canone concordato stipulate, in sintesi:
ü  nei Comuni ad alta densità abitativa
ü  nei Comuni dichiarati in stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014(dunque non a quelli oggetto di calamità più recenti, il che lascia perplessi).
Una buona notizia, dunque, anche se per qualche giorno si era sperato in una “stabilizzazione” dell’aliquota e non in una semplice proroga (che è comunque gradita).

Data la modifica apportata dall’art. 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2018, il testo dell’art. 9 del D.L. 47/2014 (come convertito dalla Legge 80/2014) che ha introdotto la riduzione dell’aliquota cedolare al 10%, è il seguente, per la parte che qui ci interessa:

Art. 9 - Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

1. Per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento. […]

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (tale elenco non è mai stato aggiornato, nonostante tale previsione). […]


Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

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