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sabato 12 settembre 2020

Possibile proroga in arrivo per l’ecobonus 110 per cento

 

Possibile proroga in arrivo per l’ecobonus 110 per cento




Dopo la versione definitiva del decreto rilancio e i decreti attuativi,  l’ecobonus 110 per cento per i lavori di ristrutturazione per migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza antisismica è ormai realtà. Ma già si pensa a una possibile proroga fino al 2023. Vediamo di cosa si tratta.

In attesa di capire la reale portata che avrà l’ecobonus 110 per cento sul mondo dell’edilizia e dell’immobiliare in generale, si sta già pensando di inserire una proroga che estenda le agevolazioni sotto forma di credito di imposta oltre la naturale scadenza (31 dicembre 2021). L’idea sarebbe quella di sfruttare i fondi europei del Recovety Plan per rifinanziare il cosiddetto superbonus.

Lo stesso viceministro del Mef Antonio Misani, in un’intervista al Messaggero, ha dichiarato:“Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l’orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio”.

La proroga dell’ecobonus 110 per cento fino al 2023 sarebbe importante soprattutto nell’ottica di favorire i lavori nei condomini, visto che, rispetto a una casa di un privato, i tempi di approvazione dei lavori possono essere decisamente lunghi e quindi ritardare sensibilmente gli interventi di ristrutturazione.

Le tempistiche necessarie tra l’assemblea di condominio, i piani per la suddivisione delle spese dei lavori in base ai millesimi e la raccolta delle singole quote (a meno che non si opti direttamente per la cessione del credito e non per la detrazione) potrebbero addirittura portare i tempi oltre il 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per la scadenza dell’ecobonus 110 per cento).

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

giovedì 30 maggio 2019

Ristrutturazione: meglio mutuo o prestito?

Ristrutturazione casa, mutuo o prestito? 



Se serve liquidità per ristrutturare casa l’alternativa è chiedere un mutuo oppure un prestito. Con la possibilità di detrarre le spese grazie ai bonus.

Ristrutturare casa, aumentano le richieste di prestiti

Secondo l’Osservatorio PrestitiOnline, aggiornato al 30 aprile 2019, gli italiani continuano ad avere al centro dei propri desideri e delle proprie spese la casa. Nei primi mesi del 2019 gli investimenti immobiliari si sono infatti tenuti vicini al picco storico toccato lo scorso anno, mentre c’è stata una contestuale accelerazione di quelli per i mobili. Il 37,3% del totale finanziamenti richiesti è stata orientata all’abitazione, tra ristrutturazione (20,7%) arredamento (16%).

I bonus per ristrutturare casa

 A dare ancora la spinta a questo capitolo di spesa è la proroga (a tutto il 2019) dei bonus di vario genere decisa dal Governo, sia per gli interventi di riqualificazione energetica sia per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici. Nel dettaglio, entro il 31 dicembre i cittadini potranno beneficiare delle detrazioni fiscali maggiorate (fino al 65%) per chi effettua ‘manutenzione’ dell’immobile all’insegna del risparmio energetico. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici (di classe almeno di A+) arrivano al 50%, fino a un massimo di 5mila euro (spalmabile in dieci anni).

Come ottenere un mutuo ristrutturazione

Per ristrutturare casa è possibile chiedere un prestito, personale o finalizzato, per facilitarsi la spesa e poterla poi detrarre  in caso si tratti di interventi sull'abitazione principale. Un’alternativa è il mutuo per ristrutturazione. Ottenerlo dalla banca richiede, oltre ai documenti che si presentano anche per la richiesta di un mutuo acquisto, la presentazione dei preventivi dei vari interventi previsti. In particolare:
  • per la manutenzione ordinaria basta un preventivo di spesa da parte dell’impresa o del professionista che svolgeranno i lavori;
  • per la manutenzione straordinaria serve, oltre al preventivo, anche il progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, o la denuncia di inizio attività;
  • per le grandi opere serve, oltre ai documenti di cui sopra, la ricevuta del versamento del contributo all’ camministrazione comunale.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

domenica 21 gennaio 2018

Ufficiale la proroga dell'aliquota del 10% per la cedolare secca



Buongiorno,

una breve comunicazione per confermarti una importante notizia, già ufficiosamente anticipata da più parti in queste ultime settimane.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62 - della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018, che alleghiamo in versione integrale, per chi desideri approfondire tutte le novità introdotte) è ufficiale (art 1, comma 16) la proroga fino al 31 dicembre 2019 dell’applicazione dell’aliquota cedolare secca agevolata del 10% per le locazioni a canone concordato stipulate, in sintesi:
ü  nei Comuni ad alta densità abitativa
ü  nei Comuni dichiarati in stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014(dunque non a quelli oggetto di calamità più recenti, il che lascia perplessi).
Una buona notizia, dunque, anche se per qualche giorno si era sperato in una “stabilizzazione” dell’aliquota e non in una semplice proroga (che è comunque gradita).

Data la modifica apportata dall’art. 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2018, il testo dell’art. 9 del D.L. 47/2014 (come convertito dalla Legge 80/2014) che ha introdotto la riduzione dell’aliquota cedolare al 10%, è il seguente, per la parte che qui ci interessa:

Art. 9 - Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

1. Per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento. […]

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (tale elenco non è mai stato aggiornato, nonostante tale previsione). […]


Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227