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sabato 12 settembre 2020

Possibile proroga in arrivo per l’ecobonus 110 per cento

 

Possibile proroga in arrivo per l’ecobonus 110 per cento




Dopo la versione definitiva del decreto rilancio e i decreti attuativi,  l’ecobonus 110 per cento per i lavori di ristrutturazione per migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza antisismica è ormai realtà. Ma già si pensa a una possibile proroga fino al 2023. Vediamo di cosa si tratta.

In attesa di capire la reale portata che avrà l’ecobonus 110 per cento sul mondo dell’edilizia e dell’immobiliare in generale, si sta già pensando di inserire una proroga che estenda le agevolazioni sotto forma di credito di imposta oltre la naturale scadenza (31 dicembre 2021). L’idea sarebbe quella di sfruttare i fondi europei del Recovety Plan per rifinanziare il cosiddetto superbonus.

Lo stesso viceministro del Mef Antonio Misani, in un’intervista al Messaggero, ha dichiarato:“Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l’orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio”.

La proroga dell’ecobonus 110 per cento fino al 2023 sarebbe importante soprattutto nell’ottica di favorire i lavori nei condomini, visto che, rispetto a una casa di un privato, i tempi di approvazione dei lavori possono essere decisamente lunghi e quindi ritardare sensibilmente gli interventi di ristrutturazione.

Le tempistiche necessarie tra l’assemblea di condominio, i piani per la suddivisione delle spese dei lavori in base ai millesimi e la raccolta delle singole quote (a meno che non si opti direttamente per la cessione del credito e non per la detrazione) potrebbero addirittura portare i tempi oltre il 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per la scadenza dell’ecobonus 110 per cento).

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

sabato 5 settembre 2020

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare

 

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare




L'attenzione è tutta rivolta al superbonus 110 per cento, introdotto dal decreto rilancio, ma i bonus per la casa 2020 sono molteplici. Vediamo quello che serve sapere e la scadenza da ricordare per ogni detrazione.

Scadenza superbonus 110

Partiamo proprio dal superbonus 110 per cento. Il decreto rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Qualche giorno fa il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, ha affermato: "Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l'orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio". 

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha poi fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale. Intervistato da La Stampa, Patuanelli ha fatto sapere che i provvedimenti verranno finanziati in parte con il Recovery Fund europeo.

Scadenza ecobonus 2020

L'ecobonus 2020 è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione per gli interventi di risparmio energetico, con aliquote diverse (65%, 50%, 70 o 75%) a seconda della tipologia di lavori effettuati, può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

Scadenza bonus ristrutturazione 2020

Il bonus ristrutturazione 2020 fa parte dei benefici fiscali prorogati dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86, essa consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Secondo però quanto è stato disposto con la proroga, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Scadenza bonus facciate 2020

Il bonus facciate 2020 è una novità della legge di Bilancio 2020. Si tratta di una detrazione d'imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Nello specifico, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Scadenza bonus mobili 2020

Il bonus mobili 2020 è stato anch'esso prorogato dalla legge di Bilancio 2020. In base a quanto previsto da quest'ultima norma, l'agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

Consiste in una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Scadenza bonus verde 2020

Con il decreto Milleproroghe è stata confermata la proroga al 2020 del bonus verde. Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per gli interventi di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Scadenza sismabonus

Il sismabonus prevede, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all'80%, se si passa a due classi di rischio inferiori. Inoltre, il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 75%, se c'è passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

giovedì 8 novembre 2018

Cedolare secca sugli affitti

Cedolare secca sugli affitti, quando si paga l’acconto.



Il 30 novembre scade il termine ultimo per il versamento della cedolare secca sugli affitti a titolo di acconto per il 2018. Il versamento in acconto della cedolare non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.
L’acconto per il 2018 è calcolato nella misura del 95% dell’importo indicato alla colonna “differenza” della dichiarazione per l’anno precedente ed è dovuto solo se il debito che risulta dalla dichiarazione alla colonna “differenza” supera 51,65 euro.
Può essere versato in due rate, a giugno e a novembre (quando l’importo complessivo sia pari o superiore a 257,52 euro), oppure in un’unica soluzione a novembre (quando l’importo complessivo sia inferiore a 257,52 euro).
Entro il 30 novembre va versata:
  • in caso di due rate, la seconda rata, nella misura del 60% del 95% della differenza dovuta per l’anno precedente;
  • in caso di unica soluzione, la rata nella misura del 95%.
Il versamento del secondo acconto non può essere rateizzato.
Il versamento deve essere effettuato con Modello F24, codice tributo 1841 (acconto seconda rata o unica soluzione).

Requisiti per cedolare secca sugli affitti

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
L’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).

Cedolare secca sugli affitti, l’aliquota

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta pari al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988);
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Quando si applica la cedolare secca sugli affitti

E’ possibile optare per la cedolare secca sia all’atto della sottoscrizione del contratto sia alla scadenza del pagamento dell’imposta di registro in una qualsiasi delle annualità successive alla prima. L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

Cedolare secca sugli affitti, sublocazione e affitti brevi

Per quanto riguarda le sublocazioni del locatario, si è in presenza di redditi diversi, quindi di fattispecie estranee ai redditi fondiari. Per quanto riguarda le sublocazioni del comodatario, nel regime ordinario detti redditi sono imputati al reddito fondiario del proprietario e non del comodatario.
In merito alle locazioni brevi, i canoni devono essere dichiarati dal comodatario e l’opzione per la cedolare secca è ugualmente espressa da questi. Previa scelta da manifestarsi nella dichiarazione annuale, tali affitti sono tassati con la cedolare del 21%.
Secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 50 del 2017, sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.
I soggetti interessati, che pagano o riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, devono effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227