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lunedì 15 giugno 2020

Credito d’imposta affitti: rientrano anche i professionisti forfettari

Credito d’imposta affitti: rientrano anche i professionisti forfettari






I chiarimenti delle Entrate: requisiti, beneficiari e modalità di fruizione del credito d’imposta per gli affitti. Istituito anche il codice tributo.
Diventa operativo il credito d’imposta per gli affitti, ossia l’agevolazione che permette di recuperare il 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Se con la circolare 14/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio con la Risoluzione 32/E istituisce, invece, il codice tributo che consente la compensazione con modello F24.

Circolare 14/E
Pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E, ha come oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Con tale documento l’Agenzia intende chiarire i requisiti necessari per accedere al credito d’imposta sulle locazioni e le modalità di fruizione.
Credito d’imposta sulle locazioni: in cosa consiste
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari:
al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (rientrano anche gli uffici dei professionisti);
al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il
canone sia stato corrisposto.
Beneficiari
I soggetti beneficiari del credito d’imposta (sia per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) sono quelli che svolgono attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto Rilancio.
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta
precedente; così come agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1,
commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014; nonché gli imprenditori e le imprese agricole.
Possono accedere al credito d’imposta 60% affitti tutti i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Di conseguenza: sono inclusi anche i professionisti che hanno optato per il regime forfettario.
Requisiti
Condizione necessaria per accedere all’agevolazione per i locatari esercenti attività economica è il calo del fatturato (oltre al non aver conseguito nell’anno
precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro). In pratica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei
mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; può quindi verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
Per gli enti non commerciali, invece, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una
destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può
essere ceduto.
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e
indicando il codice tributo “6920”.
In alternativa, si può optare per la cessione del credito che può avvenire a favore del locatore o del concedente o di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità operative
L’Agenzia ha specificato che l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del
versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla
durata complessiva del contratto.
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali
possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Clicca qui per scaricare la circolare 14/E [http://biblus.acca.it/download/circolare-ae-6-giugno-2020-n-14/]
Risoluzione 32/E
La risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E recante “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui
all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
In partica, il documento istituisce il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

giovedì 8 novembre 2018

Cedolare secca sugli affitti

Cedolare secca sugli affitti, quando si paga l’acconto.



Il 30 novembre scade il termine ultimo per il versamento della cedolare secca sugli affitti a titolo di acconto per il 2018. Il versamento in acconto della cedolare non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.
L’acconto per il 2018 è calcolato nella misura del 95% dell’importo indicato alla colonna “differenza” della dichiarazione per l’anno precedente ed è dovuto solo se il debito che risulta dalla dichiarazione alla colonna “differenza” supera 51,65 euro.
Può essere versato in due rate, a giugno e a novembre (quando l’importo complessivo sia pari o superiore a 257,52 euro), oppure in un’unica soluzione a novembre (quando l’importo complessivo sia inferiore a 257,52 euro).
Entro il 30 novembre va versata:
  • in caso di due rate, la seconda rata, nella misura del 60% del 95% della differenza dovuta per l’anno precedente;
  • in caso di unica soluzione, la rata nella misura del 95%.
Il versamento del secondo acconto non può essere rateizzato.
Il versamento deve essere effettuato con Modello F24, codice tributo 1841 (acconto seconda rata o unica soluzione).

Requisiti per cedolare secca sugli affitti

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
L’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).

Cedolare secca sugli affitti, l’aliquota

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta pari al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988);
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Quando si applica la cedolare secca sugli affitti

E’ possibile optare per la cedolare secca sia all’atto della sottoscrizione del contratto sia alla scadenza del pagamento dell’imposta di registro in una qualsiasi delle annualità successive alla prima. L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

Cedolare secca sugli affitti, sublocazione e affitti brevi

Per quanto riguarda le sublocazioni del locatario, si è in presenza di redditi diversi, quindi di fattispecie estranee ai redditi fondiari. Per quanto riguarda le sublocazioni del comodatario, nel regime ordinario detti redditi sono imputati al reddito fondiario del proprietario e non del comodatario.
In merito alle locazioni brevi, i canoni devono essere dichiarati dal comodatario e l’opzione per la cedolare secca è ugualmente espressa da questi. Previa scelta da manifestarsi nella dichiarazione annuale, tali affitti sono tassati con la cedolare del 21%.
Secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 50 del 2017, sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.
I soggetti interessati, che pagano o riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, devono effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227



martedì 15 maggio 2018

Differenza tra compromesso e rogito, ecco qual è il contratto prevalente

Gtres
Quando si acquista una casa si firma prima il compromesso (contratto preliminare) e poi il rogito (contratto definitivo). Ma cosa succede se c’è difformità tra i due documenti? Quale contratto è prevalente? Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza n. 6223/2018.

Prevalenza contratto definitivo sul preliminare

La Cassazione ha stabilito che quando vi è diversità tra il contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto definitivo vale quanto scritto nel contratto definitivo. Di conseguenza, quanto diversamente pattuito in quello preliminare non ha alcun valore. Tra compromesso e rogito prevale quest’ultimo, salvo la presenza di qualche clausola contrattuale che disponga sulla prevalenza di un testo sull’altro.
Secondo i giudici supremi, nonostante il contratto definitivo sia stipulato in adempimento di un contratto preliminare, esso non è una pura riproduzione meccanica del primo dal quale prende le mosse, ma è un autonomo accordo all’interno del quale venditore e compratore restano liberi di allineare le loro volontà in modo diverso da quanto programmato nel contratto preliminare.
Il contratto definitivo deve rispettare i requisiti comuni a tutti i contratti (legittimazione, possibilità e liceità dell’oggetto, causa e forma) dal momento che non è una semplice ripetizione del preliminare, ma un nuovo contratto che le parti stipulano adempiendo all’impegno assunto col preliminare.
Di norma il contenuto del contratto definitivo è conforme a quanto previsto nel preliminare, ma le parti possono prevedere una disciplina difforme o revocare i precedenti accordi, senza per forza stipulare un nuovo contratto preliminare.
Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052

giovedì 27 aprile 2017

Come effettuare la detrazione della provvigione

Come effettuare la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare.




Tra le detrazioni fiscali della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016 vi sono anche le provvigioni pagate alle agenzie immobiliari. Vediamo come e in quale percentuale è possibile detrarre le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare dal modello 730.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
  • per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari. Nell'ipotesi di
  • Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo
  • Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo
  • Fattura intestata esclusivametne a una persona che non sia prorietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal propriatario
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire delle detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:
  • la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
  • nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  • se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227