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venerdì 24 luglio 2026
Compravendita casa, puoi farti risarcire dal venditore per un difetto che avevi già notato ma non capito: nuova sentenza
Comprare casa è una delle decisioni più importanti nella vita di una
persona, eppure non sempre ciò che si vede corrisponde a ciò che si
ottiene. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un
punto fondamentale: la visibilità di un'anomalia non basta a liberare il
venditore dalla sua responsabilità. Ecco tutti i dettagli.
Immaginate di visitare un appartamento e di notare una piccola macchia scura su una parete. Il
venditore vi rassicura: è solo condensa, niente di grave. Voi firmate il rogito, vi trasferite, e qualche
mese dopo scoprite che quella macchia era invece la punta di un iceberg: un'infiltrazione d'acqua
profonda, costosa da eliminare, che richiede interventi strutturali importanti. Potete rivalervi sul
venditore? La risposta, secondo la Corte di Cassazione, è sì.
Il ragionamento di partenza sembra intuitivo, ma in sede legale ha sempre generato discussioni: se
un difetto era visibile al momento dell'acquisto, l'acquirente non può lamentarsene dopo. È un
principio che tutela la buona fede nelle transazioni commerciali, ma che rischia di penalizzare chi
compra in buona fede senza avere le competenze tecniche per interpretare ciò che vede. La
Cassazione, con la sentenza n. 16628 del 27 maggio 2026, ha tracciato un confine netto tra
l'anomalia visibile e il vizio che quella anomalia può celare.
Il caso: pavimenti inclinati e un edificio che ruota.
La vicenda al centro della sentenza riguarda la compravendita di un immobile in cui, dopo il rogito,
l'acquirente aveva rilevato una pendenza anomala dei pavimenti. Non si trattava di una piccola
imperfezione estetica: la pendenza era evidente, tanto che il compratore - prima di procedere
all'acquisto - aveva persino fatto eseguire una consulenza tecnica. Il venditore, quindi, sosteneva
che la garanzia per i vizi dovesse essere esclusa: se il difetto era così palese da essere rilevato
anche da un tecnico incaricato dal compratore, come si poteva pretendere che il venditore ne
rispondesse?
La Cassazione ha, però, smontato questa difesa con un argomento di grande chiarezza. La
pendenza dei pavimenti non era il vizio: era soltanto il suo sintomo più appariscente. Il vero
problema, emerso solo dopo l'acquisto attraverso indagini più approfondite, era ben più grave: una
rotazione globale dell'intero edificio nella direzione monte-valle, un fenomeno strutturale che
comprometteva non solo la normale funzionalità del fabbricato, ma anche la sua sicurezza statica.
In altre parole, guardare un pavimento non in piano e concludere che si tratta di un problema
strutturale che investe l'intero corpo di fabbrica non è affatto scontato: ci vuole una competenza specifica che il comune acquirente non può essere tenuto ad avere.
La legge e il principio affermato dalla Corte.
Il fondamento normativo della decisione risiede negli articoli 1490 e seguenti del Codice civile, che
disciplinano la garanzia per i vizi della cosa venduta. In particolare, l'art. 1491 del c.c. stabilisce
che la garanzia non è dovuta quando i vizi erano conosciuti dal compratore al momento del
contratto, oppure quando erano facilmente riconoscibili, a meno che - in quest'ultimo caso - il
venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
La Corte ha però precisato un concetto fondamentale: non ogni anomalia visibile consente di
concludere automaticamente che il compratore conoscesse il vizio o che questo fosse
facilmente riconoscibile. Occorre invece verificare, caso per caso, se il dato percepibile al
momento dell'acquisto fosse davvero idoneo a rivelare la difformità nella sua reale consistenza.
Detto in termini più semplici: vedere qualcosa di strano non equivale a capirne la causa
profonda.
La Corte distingue, quindi, nettamente tra il segnale esterno - ovvero l'anomalia percepibile con
una normale visita - e il difetto materiale, che incide sull'idoneità all'uso o sul valore del bene. Nel
caso esaminato, la pendenza dei pavimenti poteva in teoria dipendere da cause molto diverse: un
difetto della pavimentazione, un dislivello rimediabile con semplici opere di sistemazione, oppure -
come poi accertato - una più grave alterazione strutturale. Per questa ragione, la garanzia non
poteva essere esclusa richiamando semplicemente la visibilità della pendenza.
Cosa significa in pratica per chi compra e chi vende? Questa sentenza ha conseguenze concrete, che riguardano chiunque sia coinvolto in una compravendita immobiliare. Per l'acquirente, rappresenta una tutela importante: il fatto di aver visto
un'anomalia durante la visita non preclude la possibilità di agire in giudizio se, dopo il rogito, si
scopre che quella anomalia era il sintomo di un problema molto più serio. La garanzia resta
operativa anche quando il vizio si "scopre per gradi", ovvero quando la sua vera natura emerge solo
progressivamente nel tempo.
Per il venditore, invece, la sentenza è un monito chiaro: non basta che un difetto fosse visibile per
ritenersi al riparo da qualsiasi richiesta di risarcimento. Se l'anomalia visibile era, in realtà, il segnale
di un problema strutturale più profondo - che solo un esperto avrebbe potuto identificare come tale -
la responsabilità rimane. Questo vale a maggior ragione quando il vizio compromette la sicurezza
dell'edificio, un aspetto che incide direttamente sulla vita e sull'incolumità di chi vi abita.
In definitiva, la Cassazione ci ricorda che comprare casa non è come acquistare un oggetto
qualsiasi: le caratteristiche strutturali di un immobile possono essere nascoste anche dietro ciò che
sembra evidente, e il diritto non può ignorare questa complessità tecnica. Chi vende è chiamato a
rispondere non solo di ciò che si vede, ma anche di ciò che si cela dietro le apparenze.
Dott. Romina Cardia, Brocardi.it
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Ubicazione:
Modena MO, Italia
giovedì 28 febbraio 2019
Debiti condominiali, i rischi per l’acquirente
Debiti condominiali, i rischi per l’acquirente
Cosa rischia l’acquirente di un immobile se chi vende ha dei debiti condominiali? Andiamo a scoprirlo.
Innanzitutto, acquistando casa da un condomino moroso si diventa corresponsabili di tutti gli oneri condominiali non versati nell’anno in corso e in quello precedente. Chi vende resta obbligato solidalmente con l’acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del rogito notarile.
Per stabilire da quando sorge l’obbligazione da parte del condomino verso il condominio nel versamento dei contributi condominiali, secondo la Cassazione e una recente sentenza del tribunale di Roma bisogna fare distinzione tra i contributi dovuti per la manutenzione ordinaria e quelli per la manutenzione straordinaria.
Per quanto riguarda le spese ordinarie, si tratta di quelle spese che vengono sostenute dall’amministratore senza bisogno di una previa autorizzazione dell’assemblea. In questo caso l’obbligazione sorge alla fine di ogni mese, quando l’amministratore ha diritto alla riscossione delle relative quote.
In tali ipotesi, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per le somme da quest’ultimo dovute per all’anno in corso sia a quello precedente al rogito. E in caso di morosità l’amministratore deve agire nei confronti dell’acquirente, essendo l’unico vero condomino. L’acquirente ha poi il diritto di chiamare in causa il venditore e rivalersi nei suoi confronti.
In relazione alle somme più datate rispetto all’anno in corso e all’anno precedente, il debito è di chi era condomino in quel periodo e non dell’attuale proprietario. In questo caso, dunque, l’amministratore deve agire contro il venditore. Se l’amministratore notifica il decreto ingiuntivo contro l’attuale condomino per recuperare vecchie somme richieste al condominio, questi può rivalersi contro il venditore.
Per tutte le quote condominiali scadute dopo il rogito, unico obbligato è l’acquirente.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, l’obbligo viene individuato nel momento dell’approvazione della delibera dell’assemblea che ha approvato l’esborso. L’obbligo verso il condominio è di chi che era proprietario al momento in cui l’assemblea ha dato il via libera ai lavori, autorizzando l’amministratore a firmare il contratto di appalto o a procedere con l’assegnazione del mandato alla ditta edile.
Per evitare di incorrere in cattive sorprese, prima di firmare il preliminare, l’acquirente può esigere dal venditore l’esibizione di un certificato, rilasciatogli dall’amministratore, in cui si dà ampia quietanza sul pagamento di tutti gli oneri di condominio passati. E per star certo che non vi siano spese straordinarie deliberate o in corso di deliberazione, l’acquirente potrà farsi rilasciare copia delle delibere assembleari degli ultimi due anni o far certificare dall’amministratore l’assenza di lavori di manutenzione in via di approvazione.
Da "Idealista "
Agenzia Farini
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Viale A. Gramsci, 387, 41122 Modena MO, Italia
mercoledì 10 ottobre 2018
Che cos’è e come funziona la proposta d’acquisto
Che cos’è e come funziona la proposta d’acquisto
Quando si è in cerca di una casa da acquistare e si è individuato l’immobile ideale, inizia un iter che - se non emergono inconvenienti - sfocia poi con l’acquisto della tanto desiderata abitazione. Tutto parte, in genere, con la proposta d’acquisto. Giampaolo Marcoz, consigliere nazionale del Notariato, ha spiegato a idealista/news di cosa si tratta e come funziona.
Che cos’è una proposta d’acquisto?
“La proposta d’acquisto è la dichiarazione dell’acquirente di voler acquistare un certo bene a un certo prezzo: solitamente si tratta di un modulo prestampato fornito dall’ agenzia immobiliare, ed è accompagnata dal versamento di una somma di denaro a titolo di ‘caparra’. Una volta firmata, la proposta d’acquisto contiene impegni già vincolanti per l’acquirente che di solito si impegna a non revocarla per un determinato periodo di tempo. Non vincola il venditore che nel frattempo resta libero di valutare anche altre offerte.
Bisogna distinguere la proposta di acquisto dal contratto preliminare di vendita o ‘compromesso’, con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano a concludere una compravendita, stabilendone modalità e termini. Serve a impegnare le parti per il tempo necessario a risolvere eventuali problemi che non consentono la vendita immediata: ad esempio per l’acquirente la ricerca di un finanziamento e per il venditore la consegna di una nuova casa”.
Quale deve essere la durata?
“E’ consigliabile stabilire un termine ridotto per l’efficacia della proposta, ad esempio una o due settimane, entro il quale il venditore potrà accettarla concludendo l’affare”.
La proposta d’acquisto prevede una caparra, quest’ultima a quanto deve ammontare?
“La proposta d’acquisto è accompagnata normalmente dal versamento di una somma di denaro a titolo di ‘caparra’. In genere si tratta di qualche migliaio di euro stabilito in proporzione rispetto al valore dell’immobile.
Tale somma resta ‘bloccata’ (e quindi viene sottratta alla disponibilità dell’acquirente) per tutta la durata di validità della proposta di acquisto. Importante: l’assegno relativo alla caparra deve essere intestato direttamente al venditore”.
Cosa succede se la proposta d’acquisto non viene accettata dal venditore?
“Se la proposta d’acquisto non viene accettata, la caparra verrà restituita al proponente che sarà libero di modificare la sua proposta, magari migliorando le condizioni”.
Al contrario, cosa succede se la proposta d’acquisto viene accettata?
“Nel momento in cui la proposta dell’acquirente viene accettata dal venditore, con la firma di quest’ultimo si conclude di fatto l’accordo contrattuale e le parti sono vincolate al rispetto di quanto contenuto nella proposta accettata.
L’immediata nascita di un obbligo contrattuale impone di prestare grande attenzione alle clausole contenute nella proposta di acquisto che solo con il consenso di entrambi i contraenti potrà essere modificata o integrata.
Sarà necessario quindi fare molta attenzione alle modalità e ai tempi di pagamento del prezzo, alla eventuale esigenza di richiedere un finanziamento, alla verifica della consistenza dell’immobile con riferimento alla regolarità urbanistica e degli impianti, ed infine ai tempi di consegna dell’immobile stesso.
Alla luce di tutto ciò è consigliabile farsi assistere dal notaio fin dall’ inizio, a partire dalla redazione di una proposta di acquisto che tenga conto delle proprie esigenze per non trovarsi vincolati a condizioni che non si è in grado di adempiere”.
Cosa accade, invece, se l’acquirente ci ripensa?
“Se il venditore ha già accettato, è essenziale capire se l’acquirente si sia riservato la possibilità di tornare indietro sui suoi passi avendo qualificato le somme versate a titolo di ‘caparra penitenziale’. Solo in questo caso potrà sciogliersi dal vincolo contrattuale perdendo solo la somma versata. In caso contrario, ovvero in caso di versamenti a titolo di ‘caparra confirmatoria’, per essere libero dall’impegno assunto dovrà ottenere il consenso del venditore, perdendo la somma versata a titolo di caparra ed esponendosi al rischio di eventuali ulteriori richieste di risarcimento danno da parte del venditore”
Da "Idealista"
Agenzia Farini
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martedì 15 maggio 2018
Differenza tra compromesso e rogito, ecco qual è il contratto prevalente

Quando
si acquista una casa si firma prima il compromesso (contratto
preliminare) e poi il rogito (contratto definitivo). Ma cosa
succede se c’è difformità tra i due documenti? Quale
contratto è prevalente? Lo ha spiegato la Cassazione con
la sentenza n. 6223/2018.
Prevalenza contratto definitivo sul preliminare
La
Cassazione ha stabilito che quando vi è diversità tra il
contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto
definitivo vale quanto scritto nel contratto definitivo. Di
conseguenza, quanto diversamente pattuito in quello preliminare non
ha alcun valore. Tra compromesso e rogito prevale quest’ultimo,
salvo la presenza di qualche clausola contrattuale che disponga sulla
prevalenza di un testo sull’altro.
Secondo
i giudici supremi, nonostante il contratto definitivo sia stipulato
in adempimento di un contratto preliminare, esso non è una pura
riproduzione meccanica del primo dal quale prende le mosse, ma è un
autonomo accordo all’interno del quale venditore e
compratore restano liberi di allineare le loro volontà in modo
diverso da quanto programmato nel contratto preliminare.
Il
contratto definitivo deve rispettare i requisiti comuni a tutti i
contratti (legittimazione, possibilità e liceità dell’oggetto,
causa e forma) dal momento che non è una semplice ripetizione del
preliminare, ma un nuovo contratto che le parti stipulano adempiendo
all’impegno assunto col preliminare.
Di
norma il contenuto del contratto definitivo è conforme a quanto
previsto nel preliminare, ma le parti possono prevedere una
disciplina difforme o revocare i precedenti accordi, senza per forza
stipulare un nuovo contratto preliminare.
Fonte:
“idealista”
Agenzia
Immobiliare Farini
Tel.
Ufficio Modena: 059454227
Fax:
059317476
Tel.
Ufficio Lesignana: 3398395052
lunedì 16 aprile 2018
Vizi occulti di un immobile vecchio, qual è la responsabilità del venditore?

Quali responsabilità possono essere addebitate al venditore di un vecchio immobile in relazione a vizi strutturali del medesimo?
L'acquirente che solamente dopo essere entrato in possesso del bene si accorge di vizi che comportano la necessità di effettuare lavori corposi, può domandare la riduzione del prezzo?
La non immediata percettibilità del vizio è tale da farlo considerare occulto?
Sono questi, nella sostanza, gli interrogativi ai quali la Corte di Cassazione ha dato risposta con la sentenza n. 3348 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 12 febbraio 2018
Vizio redibitorio
L'art. 1490 del codice civile contiene disposizioni in merito alla garanzia per vizi della cosa venduta.
La norma specifica che il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il successivo art. 1491 enuclea i casi in cui la garanzia è da ritenersi esclusa, ovvero:
- se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
- nel caso di vizi facilmente riconoscibili, salvo
che il venditore abbia dichiarato che la cosa era
esente da vizi.
Si tratta della garanzia che dottrina e giurisprudenza hanno qualificato come garanzia contro i vizi redibitori.
La Corte di Cassazione ha affermato che «il vizio redibitorio riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima» (così Cass. 13 gennaio 1997 n. 244).
L'art. 1495 c.c. - dedicato a termini e condizioni dell'azione di garanzia- specifica che chi acquista decade dal diritto alla garanzia, qualora non abbia denunziato i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo:
- diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge;
- riconoscimento del vizio da parte del venditore;
- occultamento del medesimo.
Conoscibilità del vizio
Si diceva che la garanzia è esclusa quando il vizio è facilmente conoscibile.
Quando un vizio può considerarsi tale?
Nella fattispecie oggetto del contenzioso risolto dalla sentenza n. 3348, il compratore aveva intentato causa contro i venditori di un immobile, poiché egli aveva scoperto la necessità di intervenire sul solaio (con opere di rifacimento) solamente dopo l'immissione in possesso.
Insomma per lui e per la Corte d'appello che gli aveva dato ragione, il vizio lamentato e tempestivamente denunciato era occulto e come tale faceva sì che avesse diritto ad una diminuzione del prezzo pattuito.
Parti venditrici non ci stavano e proponevano ricorso per Cassazione: in pratica per queste a determinare la natura occulta del vizio non può bastare il fatto che lo stesso non sia immediatamente percepibile. Conta anche il contesto.
Come dire: in una casa vecchia e non ben tenuta, ci si può attendere che ci sia qualcosa che non vada anche se la tale cosa non sia immediatamente visibile: qualcosa che può anche essere lo stato di conservazione del solaio.
Gli ermellini gli davano ragione. Si legge in sentenza che «appare ragionevole ritenere che l'acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante e che, anzi, ne porti i segni, resi evidenti dal modo d'essere del bene stesso, trattandosi di una costruzione (opera quanto mai sensibile all'usura del tempo per più note ragioni: la sua diuturna esposizione alle intemperie e ai movimenti tellurici, la sua struttura costituita da materiali compositi e degradabili, la presenza d'impianti tecnologici altamente logorabili, la sua destinazione alla sopportazione di carichi continuati, le tecniche in uso al tempo della sua messa in opera), possa far ritenere agevolmente riconoscibili vizi, anche importanti, che lo affettino.» (Cass. 12 febbraio 2018 n. 3348).
Insomma se compro una casa vecchia non posso lamentarmi dei normali problemi connessi alla remota costruzione dell'immobile.
Contenuto del contratto e conseguenze per vizi scoperti successivamente
C'è un "però" rispetto a questa impostazione di carattere generale; questo "però" è rappresentato dalle dichiarazioni della parte venditrice.
Lo s'è detto in precedenza, infatti, che la garanzia è dovuta anche per i vizi riconoscibili (cioè quelli non palesi ma riscontrabili utilizzando l'ordinaria diligenza) qualora il venditore abbia dichiarato che la cosa sia esente da vizi.
In tal caso, pertanto, questa dichiarazione ha uno stringente valore di affidamento che consente al compratore di non doversi periziare nell'andare a fondo nella valutazione dello stato delle cose.
La sentenza n. 3348, infine, lascia intendere che la semplice garanzia di immediata abitabilità non è in questo caso di per sé idonea a far considerare superati gli accertamenti fattuali in merito alla conoscibilità del vizio.
Come dire: un conto è che il venditore abbia dichiarato che l'immobile è libero e abitabile da subito, altro che abbia specificato che lo stesso è esente da vizi.
Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227 , 3398395052
giovedì 25 agosto 2016
I documenti necessari quando si decide di vendere o acquistare casa
Per vendere o acquistare casa tra privati o attraverso una agenzia è importante sapere quali sono i documenti necessari di cui il notaio avrà bisogno per predisporre un atto.
Quando si decide di vendere casa sono tante le cose a cui pensare, a cominciare dai documenti ed è bene organizzarsi fin da subito per controllare di possederli tutti e di non farsi trovare impreparati al momento finale della vendita/acquisto. Vediamo, dunque, qual è la documentazione che bisogna possedere prima di stipulare il rogito notarile.
Partiamo dai documenti più semplici che sia l'ACQUIRENTE che il VENDITORE devono consegnare al Notaio:
1) Dati anagrafici (fotocopia della carta di identità e codice fiscali validi)
2) Certificato che attesti lo stato civile o il regime patrimoniale, se si è
- persona libera di stato (nubile,celibe o vedova), se si è vedovi bisogna avere con se il certificato di stato libero /di vedovanza ( in carta libera)
- se coniugata: estratto di matriomonio - se separati: estratto di matrimonio e verbale di omologa separazione; - se divorziati : certificato di stato libero ( se il divorzio è recente occorre la sentenza di divorzio).
3) Permesso di soggiorno o carta identità solo per persone extracomunitari residenti in italia.
Documenti richiesti nello specifico al venditore:
Il venditore deve munirsi di una serie di documenti che vanno consegnati al notaio affinché questi possa predisporre l’atto di compravendita” che sono:
- Copia dell’atto di provenienza dell’immobile.
- Documentazione catastale e ipotecaria.
- A seconda dei casi, copia della licenza o della concessione edilizia o del permesso di costruire iniziale se la costruzione è successiva al primo settembre 1967.
- Nel caso in cui l’immobile nel corso degli anni sia stato sottoposto a modifiche catastali, urbanistiche o edilizie è necessario raccogliere tutta la documentazione relativa: precedenti schede catastali, eventuali copie delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire, copie delle domande di concessione o di permesso in sanatoria e copie delle denunce di inizio attività (Dia).
- Certificato di agibilità/abitabilità (relativo alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità di un immobile).
- Attestato di prestazione energetica (Ape).
- Copia del regolamento condominiale
- Se vi sono terreni di superficie maggiore di cinque mila metri quadri, certificato di destinazione urbanistica.
- Quando l’immobile si trova in condominio, copia del regolamento condominiale.
- Se l’immobile è locato, copia del contratto di locazione.
Per vendita di terreni:
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune
- Perizia giurata in stima (una fotocopia) se è stata pagata l'imposta del 4 % (solo per i terreni)
- Rinuncia alla prelazione dei confinanti coltivatori diretti ( per i terreni agricoli)
Vediamo ora invece i documenti necessari per chi sta per acquistare l'immobile:
- Se è stato richiesto un mutuo indicare la banca,la filiale e la persona di riferimento da contattare che segue la pratica.
Quando si decide di vendere casa sono tante le cose a cui pensare, a cominciare dai documenti ed è bene organizzarsi fin da subito per controllare di possederli tutti e di non farsi trovare impreparati al momento finale della vendita/acquisto. Vediamo, dunque, qual è la documentazione che bisogna possedere prima di stipulare il rogito notarile.
Partiamo dai documenti più semplici che sia l'ACQUIRENTE che il VENDITORE devono consegnare al Notaio:
1) Dati anagrafici (fotocopia della carta di identità e codice fiscali validi)
2) Certificato che attesti lo stato civile o il regime patrimoniale, se si è
- persona libera di stato (nubile,celibe o vedova), se si è vedovi bisogna avere con se il certificato di stato libero /di vedovanza ( in carta libera)
- se coniugata: estratto di matriomonio - se separati: estratto di matrimonio e verbale di omologa separazione; - se divorziati : certificato di stato libero ( se il divorzio è recente occorre la sentenza di divorzio).
3) Permesso di soggiorno o carta identità solo per persone extracomunitari residenti in italia.
Documenti richiesti nello specifico al venditore:
Il venditore deve munirsi di una serie di documenti che vanno consegnati al notaio affinché questi possa predisporre l’atto di compravendita” che sono:
- Copia dell’atto di provenienza dell’immobile.
- Documentazione catastale e ipotecaria.
- A seconda dei casi, copia della licenza o della concessione edilizia o del permesso di costruire iniziale se la costruzione è successiva al primo settembre 1967.
- Nel caso in cui l’immobile nel corso degli anni sia stato sottoposto a modifiche catastali, urbanistiche o edilizie è necessario raccogliere tutta la documentazione relativa: precedenti schede catastali, eventuali copie delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire, copie delle domande di concessione o di permesso in sanatoria e copie delle denunce di inizio attività (Dia).
- Certificato di agibilità/abitabilità (relativo alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità di un immobile).
- Attestato di prestazione energetica (Ape).
- Copia del regolamento condominiale
- Se vi sono terreni di superficie maggiore di cinque mila metri quadri, certificato di destinazione urbanistica.
- Quando l’immobile si trova in condominio, copia del regolamento condominiale.
- Se l’immobile è locato, copia del contratto di locazione.
Per vendita di terreni:
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune
- Perizia giurata in stima (una fotocopia) se è stata pagata l'imposta del 4 % (solo per i terreni)
- Rinuncia alla prelazione dei confinanti coltivatori diretti ( per i terreni agricoli)
Vediamo ora invece i documenti necessari per chi sta per acquistare l'immobile:
- Copia dell'eventuale contratto preliminare di Compravendita (compromesso), se non già stipulato presso lo stesso studio notarile.
- Per le agevolazioni " prima casa": si devono possedere le seguenti condizioni: Residenza nel Comune dove si acquista l'immobile o trasferimento entro 18 mesi dall'acquisto, non essere in possesso di altre case nello stesso Comune o possesso di altra casa acquistata come " prima casa"
- Fotocopie assegni o/e bonifici bancari con cui è stato effettuato il pagamento degli acconti e del saldo del prezzo;- Se è stato richiesto un mutuo indicare la banca,la filiale e la persona di riferimento da contattare che segue la pratica.
Da Agenzia Farini
059 454227
giovedì 30 giugno 2016
Plusvalenze e redditi per gli immobili acquisiti
Acquistare un immobile in plusvalenza
Sto
per acquistare un immobile in plusvalenza; lo Stato in caso di mancato pagamento
della tassa da parte del venditore potrebbe rifarsi su di me in qualità di
futuro proprietario dell'immobile?
La
plusvalenza immobiliare realizzata dal venditore attraverso la vendita
dell'immobile è qualificata come reddito; la tassazione della plusvalenza
immobiliare colpisce, infatti, l'incremento di patrimonio del venditore
collegato alla cessione onerosa dell'immobile e l' imposta sulla plusvalenza
immobiliare è, pertanto, imposta sul reddito, quindi imposta diretta. Occorre,
quindi, verificare, in primo luogo, se la legge munisca il credito dello Stato
per la riscossione di tale imposta di una tutela "preferenziale" prevedendo che
il credito stesso sia assistito da privilegio sull'immobile che ha costituito
oggetto di compravendita con la conseguenza che il terzo acquirente resti
esposto alla perdita dell' immobile acquistato sul quale lo Stato potrebbe
soddisfarsi in caso di mancato pagamento dell'imposta da parte del venditore. I
privilegi immobiliari trovano fonte esclusivamente nella legge: nel codice
civile e in alcune norme speciali e, generalmente, sono costituiti senza
necessita di alcuna pubblicità legale L'acquirente di un bene assoggettato a
privilegio, per disposizione di legge, si trova, quindi, in uno stato di
soggezione molto più gravoso rispetto all'acquirente di un bene ipotecato di cui
sussiste la conoscibilità attraverso la pubblicità dei Registri Immobiliari ed
è, quindi, particolarmente importante che il Notaio assolva puntualmente all'
obbligo di informazione e chiarimento in materia di privilegi immobiliari nel
prestare consulenza alle parti. Ora il codice civile dispone il privilegio
immobiliare a tutela di una serie di crediti tra cui i crediti dello Stato per
le imposte sui redditi immobiliari maturati dalle persone fisiche che
percepiscono proventi come privati, al di fuori dell'esercizio dell'attività
d'impresa sopra gli immobili del contribuente situati nel territorio del Comune
dove si riscuote il tributo. Il privilegio grava, quindi, immobili di proprietà
del contribuente.
A
garanzia dei crediti per la riscossione di imposte indirette (imposta di
registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e
donazioni), alcune norme speciali stabiliscono il privilegio immobiliare sugli
immobili che hanno costituito oggetto di cessione da parte del venditore.
Nessuna disposizione di legge stabilisce il privilegio immobiliare sull'immobile
che ha costituito oggetto di cessione a garanzia del credito dello stato per la
riscossione dell'imposta sulla plusvalenza immobiliare realizzata dal venditore
mediante la cessione a titolo oneroso del bene. Nessuna norma dispone la
responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dell'imposta sulla
plusvalenza immobiliare che fa carico esclusivamente al venditore il quale dovrà
includere la plusvalenza stessa nella dichiarazione dei redditi; nel caso di
omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza. Il venditore, a seguito dell'
accertamento dei redditi da parte del Fisco, accertamento diretto esclusivamente
al venditore che è l'unico destinatario della notifica dell'avviso di
accertamento subirà le conseguenze sanzionatone previste dalla legge.
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sabato 14 maggio 2016
I 5 falsi miti spesso presenti nella vendita di una casa
Ci sono interpretazioni errate del mercato immobiliare lungi dal promuovere la vendita di una
casa e che a volte, al contrario, complicano l’operazione e ritardano la
decisione di acquisto. Secondo la rete di franchising immobiliare RE/MAX,
tra i cinque falsi miti è possibile trovare quello relativo alla stagione
dell’anno migliore per vendere casa e quello che consiglia di stabilire un
prezzo elevato per poi negoziare.
1. La stagione dell’anno ideale per mettere in vendita una casa è la primavera o l’estate. Secondo RE/MAX questo è falso in quanto vi sono molti acquirenti che cercano casa tutto l’anno e per vari motivi. E’ il caso, ad esempio, dei giovani professionisti, dei pensionati o degli investitori.
2. Stabilire un prezzo di vendita al di sopra del prezzo della zona al fine di avviare una negoziazione. La società immobiliare ha rilevato che una valutazione troppo alta può spaventare gli acquirenti alla ricerca di una casa case al valore di mercato. Stabilire, dunque, un prezzo di vendita al di sopra del prezzo della zona al fine di avviare una negoziazione può ritardare la vendita della proprietà.
3. Una casa contraddistinta dal cartello “vendesi” per molto tempo e da varie riduzioni del prezzo si brucia sul mercato e può dare agli acquirenti l’impressione sbagliata, ossia che la proprietà non si sta vendendo perché ha dei difetti.
4. Tanto importante è l’esterno della casa quanto il suo interno. Molti venditori guardano solo all’interno delle loro case quando decidono di metterle in vendita. Ma bisogna ricordarsi che anche l’esterno è importante, perché è lì che il potenziale acquirente si fa la prima impressione.
5. Il venditore deve concentrarsi su un possibile acquirente. Molte volte l’acquirente non si sofferma su aspetti importanti quali i costi aggiuntivi. E’ bene, quindi, selezionare con attenzione i possibili interessati in base all’interesse reale e alle possibilità economiche.
1. La stagione dell’anno ideale per mettere in vendita una casa è la primavera o l’estate. Secondo RE/MAX questo è falso in quanto vi sono molti acquirenti che cercano casa tutto l’anno e per vari motivi. E’ il caso, ad esempio, dei giovani professionisti, dei pensionati o degli investitori.
2. Stabilire un prezzo di vendita al di sopra del prezzo della zona al fine di avviare una negoziazione. La società immobiliare ha rilevato che una valutazione troppo alta può spaventare gli acquirenti alla ricerca di una casa case al valore di mercato. Stabilire, dunque, un prezzo di vendita al di sopra del prezzo della zona al fine di avviare una negoziazione può ritardare la vendita della proprietà.
3. Una casa contraddistinta dal cartello “vendesi” per molto tempo e da varie riduzioni del prezzo si brucia sul mercato e può dare agli acquirenti l’impressione sbagliata, ossia che la proprietà non si sta vendendo perché ha dei difetti.
4. Tanto importante è l’esterno della casa quanto il suo interno. Molti venditori guardano solo all’interno delle loro case quando decidono di metterle in vendita. Ma bisogna ricordarsi che anche l’esterno è importante, perché è lì che il potenziale acquirente si fa la prima impressione.
5. Il venditore deve concentrarsi su un possibile acquirente. Molte volte l’acquirente non si sofferma su aspetti importanti quali i costi aggiuntivi. E’ bene, quindi, selezionare con attenzione i possibili interessati in base all’interesse reale e alle possibilità economiche.
da "Idealista"
Agenzia Farini
059454227
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