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lunedì 4 giugno 2018


Ecobonus 2018, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d'imposta


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E con la quale ha offerto i chiarimenti sulla cessione dell’Ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Ecobonus 2018 cessione credito, le possibilità

La circolare n. 11/E chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
La circolare ribadisce - come prevede la norma - il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Ecobonus 2018 cessione credito, quante volte

La circolare dell’Agenzia affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito. Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Ecobonus 2018 cessione credito, la misura delle detrazioni

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica.
La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Ecobonus 2018 cessione credito, chi può cederlo

Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.

Ecobonus 2018 cessione credito, decorrenza dei 

chiarimenti

Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018.
Fonte: "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052

giovedì 30 giugno 2016

Plusvalenze e redditi per gli immobili acquisiti

 Acquistare un immobile in plusvalenza






Sto per acquistare un immobile in plusvalenza; lo Stato in caso di mancato pagamento della tassa da parte del venditore potrebbe rifarsi su di me in qualità di futuro proprietario dell'immobile?

La plusvalenza immobiliare realizzata dal venditore attraverso la vendita dell'immobile è qualificata come reddito; la tassazione della plusvalenza immobiliare colpisce, infatti, l'incremento di patrimonio del venditore collegato alla cessione onerosa dell'immobile e l' imposta sulla plusvalenza immobiliare è, pertanto, imposta sul reddito, quindi imposta diretta. Occorre, quindi, verificare, in primo luogo, se la legge munisca il credito dello Stato per la riscossione di tale imposta di una tutela "preferenziale" prevedendo che il credito stesso sia assistito da privilegio sull'immobile che ha costituito oggetto di compravendita con la conseguenza che il terzo acquirente resti esposto alla perdita dell' immobile acquistato sul quale lo Stato potrebbe soddisfarsi in caso di mancato pagamento dell'imposta da parte del venditore. I privilegi immobiliari trovano fonte esclusivamente nella legge: nel codice civile e in alcune norme speciali e, generalmente, sono costituiti senza necessita di alcuna pubblicità legale L'acquirente di un bene assoggettato a privilegio, per disposizione di legge, si trova, quindi, in uno stato di soggezione molto più gravoso rispetto all'acquirente di un bene ipotecato di cui sussiste la conoscibilità attraverso la pubblicità dei Registri Immobiliari ed è, quindi, particolarmente importante che il Notaio assolva puntualmente all' obbligo di informazione e chiarimento in materia di privilegi immobiliari nel prestare consulenza alle parti. Ora il codice civile dispone il privilegio immobiliare a tutela di una serie di crediti tra cui i crediti dello Stato per le imposte sui redditi immobiliari maturati dalle persone fisiche che percepiscono proventi come privati, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa sopra gli immobili del contribuente situati nel territorio del Comune dove si riscuote il tributo. Il privilegio grava, quindi, immobili di proprietà del contribuente.



A garanzia dei crediti per la riscossione di imposte indirette (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni), alcune norme speciali stabiliscono il privilegio immobiliare sugli immobili che hanno costituito oggetto di cessione da parte del venditore. Nessuna disposizione di legge stabilisce il privilegio immobiliare sull'immobile che ha costituito oggetto di cessione a garanzia del credito dello stato per la riscossione dell'imposta sulla plusvalenza immobiliare realizzata dal venditore mediante la cessione a titolo oneroso del bene. Nessuna norma dispone la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dell'imposta sulla plusvalenza immobiliare che fa carico esclusivamente al venditore il quale dovrà includere la plusvalenza stessa nella dichiarazione dei redditi; nel caso di omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza. Il venditore, a seguito dell' accertamento dei redditi da parte del Fisco, accertamento diretto esclusivamente al venditore che è l'unico destinatario della notifica dell'avviso di accertamento  subirà le conseguenze sanzionatone previste dalla legge.

Agenzia Farini
059 454227