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sabato 30 maggio 2020

Spese di installazione condizionatori e detrazioni fiscali, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Spese di installazione condizionatori e detrazioni fiscali, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate




Con la risposta n. 140, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di spese di installazione condizionatori e detrazioni fiscali. Ecco quanto chiarito.
Il caso in esame riguarda un contribuente che ha istallato un condizionatore nella propria abitazione "detenuta con contratto di locazione stipulato con un Ente regionale che gestisce il patrimonio edilizio residenziale pubblico". La richiesta di chiarimento riguarda la possibilità di detrarre dall'Irpef, "sulla base della normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986, n.917)", la spesa sostenuta.
Vediamo dunque quanto è disposto in materia e quali sono i casi in cui è possibile la detrazione delle spese di installazione del condizionatore.
Con la risposta n. 140, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che, "ai sensi dell'art. 16-bis del citato TUIR, spetta una detrazione dall'imposta lorda - attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo - a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati. Tra gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze rientrano - ai sensi del comma 1, lett. h) del citato articolo 16-bis del TUIR - anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".
Secondo quanto spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 140, inoltre, "con la circolare 31 maggio 2019 n. 13/E (cfr. pag. 265) è stato, da ultimo, precisato - confermando, tra le altre, la circolare 24 febbraio 1998 n. 57 - che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Nella medesima circolare n. 13/E del 2019 è, altresì, riportato un elenco non esaustivo di interventi riconducibili alla efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili - ammessi al beneficio fiscale in questione se realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti - tra i quali è indicata anche l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto".
Ricordato quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la detrazione spetta "a condizione che le spese siano sostenute per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti - anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo - e sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche". La detrazione, inoltre, spetta "a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese".
Le Entrate hanno poi evidenziato che la circolare n. 13/E del 2019 ha confermato che "la detrazione spetta anche ai detentori dell'immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario".
Nell'esprimere il suo parere, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il diritto alla detrazione è precluso se al momento di inizio dei lavori non c'è un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Per quanto riguarda il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che esso può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori, ma deve essere formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Rispondendo in particolare al caso presentato dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione delle spese di installazione del condizionatore è possibile in quanto l'istante è in possesso dell'autorizzazione in forma scritta dell'Ente proprietario, però le spese devono essere state sostenute per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti, ancorché reversibile per la climatizzazione estiva, devono essere stati effettuati tutti gli adempimenti previsti e si deve essere in possesso della documentazione richiesta, compresa quella attestante le caratteristiche tecniche dell'apparecchio installato.
La detrazione delle spese di installazione del condizionatore è possibile per l'anno di sostenimento della spesa. Se la spesa non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

Detrazione degli interessi passivi del mutuo nel 2020, come fare con il 730 precompilato?

Detrazione degli interessi passivi del mutuo nel 2020, come fare con il 730 precompilato?


Dal 14 maggio è possibile presentare il 730 precompilato tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Ecco come detrarre gli interessi passivi del mutuo 2020
Con il modello 730 si possono indicare gli interessi passivi del mutuo prima casa da portare in detrazione. Chi aspetta lo sconto fiscale sotto forma di restituzione in busta paga deve sapere che riceverà prima il conguaglio quanto prima invierà la dichiarazione: chi la invierà entro la fine di maggio potrà ricevere la restituzione entro luglio. C’è comunque tempo fino a settembre per inviare il modello.
Le detrazioni di interessi passivi per l’anno fiscale 2018 hanno raggiunto i 70 miliardi di euro e sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (61,6%), carichi di famiglia (17,7%), oneri detraibili al 19% (8,8%), spese per recupero edilizio (9,7%) e spese per il risparmio energetico (2,4%). Nella voce degli oneri detraibili ci sono anche quelle per i mutui che ammontano da sole a oltre 4 miliardi.
Chi può detrarre gli interessi passivi? Lo sconto fiscale è pari al 19% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 4 mila euro, sotto forma di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione legate a clausole di indicizzazione per i mutui prima casa. A detrarre è colui che è contemporaneamente intestatario della casa e del mutuo, mentre per quanto riguarda i coniugi cointestatari, questi detraggono in parti uguali a meno che uno dei due non sia fiscalmente a carico dell’altro, che in questo caso detrae il 100% degli interessi.
Come fare a portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo? Gli importi pagati nel 2019 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata, vanno indicati nel rigo e7 (codici 8, 9, 10 e 11) e nei righi da e8 a e10.
 Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

mercoledì 18 dicembre 2019

Finanziaria 2020, le detrazioni per la casa

Finanziaria 2020, le detrazioni per la casa

Un maxiemendamento ha cambiato le regole del gioco



Il maxiemendamento alla legge di bilancio ha introdotto importanti novità per i bonus sulla casa. Vediamo quali sono le modifiche più significative alle detrazioni per la casa nella finanziaria 2020.
  • Bonus facciate 2020

Sicuramente la più importante novità riguarda il bonus facciate 2020. Si tratta di una detrazione del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici, ma solo nel caso in cui si siano ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificate).
  • Ecobonus 2020

Arriva la proroga dell'ecobonus fino al 31 dicembre 2020.  Le percentuali di detrabilità cambieranno a seconda della tipologia di lavori effettuati (dal 50 al 65% per gli interventi sui singoli edifici), mentre per i condomini si arriverà fino all'80%. Per quanto riguarda lo sconto in fattura per il 2020, dopo una prima versione che lo abrogava completamente, adesso viene ammesso solo per i lavori in condominio sopra i 200 mila euro.
  • Bonus ristrutturazione per il 2020

Il bonus ristrutturazioni viene prorogato anch'esso fino al 31 dicembre del 2020. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, mentre la manutenzione ordinaria è ammessa solo per i lavori condominiali.
  • Bonus mobili anche nel 2020

Anche nel 2020 tornerà il bonus mobili. Si tratta della proroga della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A + (A per i forni) effettuate il prossimo anno. Gli acquisti devono essere finalizzati ad arredare un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.

Fonte " Idealista" 
Agenzia Farini 
059 454227 

martedì 22 ottobre 2019

Imposta ipotecaria e catastale, cosa cambia nel 2020

La legge di bilancio 2020 prevede un aumento delle imposte per acquisto da privato

Gtres
Cambiamenti in vista per l'imposta ipotecaria e catastale nel 2020. Secondo quando previsto dal disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri, infatti, aumento le imposte per gli acquisti da privato, mentre diminuiscono per quelli da società.

Aumento imposte ipotecarie e catastali

Nelle contenute nel Dpb (Documento programmatico di bilancio) consegnato dall'Italia alla Commissione europea, è previsto, infatti, un aumento delle imposte ipotecari e catastali per gli acquisti soggetti a imposta di registro (ovvero la compravendita di prima casa o altri immobili) che avvengono da privato. Nel 2020 le imposte ipotecarie e catastali per acquisto da privato saranno uguali non più a 50 euro, ma a 150.
Nella stessa manovra è prevista però una riduzione del 25% delle stesse imposte per gli acquisti soggetti a Iva. Stiamo parlando degli acquisti che avvengono direttamente da impresa costruttrice, che passeranno da 200 a 150 euro. Dunque non si spenderanno più 400 euro, ma 300.
Ma quali sono oggi le imposte sull'acquisto della casa? Dipende da diversi fattori. In primis se si tratta dell'acquisto della prima casa (che gode quindi di agevolazioni) o di un altro immobile. O se si acquista da una persona fisica o da una impresa costrutturice.

Imposte acquisto prima casa 2019

  • Se il venditore è un privato a una impresa costrutturice (se i lavori sono finiti da più di cinque anni)
Imposta di registro – 2%
Imposta ipotecaria 50 euro
Imposta catastale 50 euro

  • Se il venditore è una società costruttrice che terminò i lavori di costruzione o ristrutturazione da meno di cinque anni.
IVA - 4%
Imposta di registro – 200 euro
Imposta ipotecaria – 200 euro
Imposta catastale – 200 euro

Imposte acquisto seconda casa 2019

Se il venditore è un privato o una società costruttrice che vende a partire da cinque anni dalla fine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione.
Imposta di registro – 9%
Imposta ipotecaria - 50 euro
Imposta catastale – 50 euro

Se il venditore è un'impresa costrutturice che ha terminato i lavori da meno di cinque anni
Iva – 10%, (22% nel caso si tratti di una casa di lusso)
Imposta di registro – 200 euro
Imposta ipotecaria 200 euro
Imposta catastale – 200 euro


Fonte : "Idealista"
Agenzia immobiliare Farini
059454227 

giovedì 30 maggio 2019

Ristrutturazione: meglio mutuo o prestito?

Ristrutturazione casa, mutuo o prestito? 



Se serve liquidità per ristrutturare casa l’alternativa è chiedere un mutuo oppure un prestito. Con la possibilità di detrarre le spese grazie ai bonus.

Ristrutturare casa, aumentano le richieste di prestiti

Secondo l’Osservatorio PrestitiOnline, aggiornato al 30 aprile 2019, gli italiani continuano ad avere al centro dei propri desideri e delle proprie spese la casa. Nei primi mesi del 2019 gli investimenti immobiliari si sono infatti tenuti vicini al picco storico toccato lo scorso anno, mentre c’è stata una contestuale accelerazione di quelli per i mobili. Il 37,3% del totale finanziamenti richiesti è stata orientata all’abitazione, tra ristrutturazione (20,7%) arredamento (16%).

I bonus per ristrutturare casa

 A dare ancora la spinta a questo capitolo di spesa è la proroga (a tutto il 2019) dei bonus di vario genere decisa dal Governo, sia per gli interventi di riqualificazione energetica sia per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici. Nel dettaglio, entro il 31 dicembre i cittadini potranno beneficiare delle detrazioni fiscali maggiorate (fino al 65%) per chi effettua ‘manutenzione’ dell’immobile all’insegna del risparmio energetico. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici (di classe almeno di A+) arrivano al 50%, fino a un massimo di 5mila euro (spalmabile in dieci anni).

Come ottenere un mutuo ristrutturazione

Per ristrutturare casa è possibile chiedere un prestito, personale o finalizzato, per facilitarsi la spesa e poterla poi detrarre  in caso si tratti di interventi sull'abitazione principale. Un’alternativa è il mutuo per ristrutturazione. Ottenerlo dalla banca richiede, oltre ai documenti che si presentano anche per la richiesta di un mutuo acquisto, la presentazione dei preventivi dei vari interventi previsti. In particolare:
  • per la manutenzione ordinaria basta un preventivo di spesa da parte dell’impresa o del professionista che svolgeranno i lavori;
  • per la manutenzione straordinaria serve, oltre al preventivo, anche il progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, o la denuncia di inizio attività;
  • per le grandi opere serve, oltre ai documenti di cui sopra, la ricevuta del versamento del contributo all’ camministrazione comunale.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 22 maggio 2019

Spese casa detraibili nel 2019 dal modello 730


Spese casa detraibili nel 2019 dal modello 730




A partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio sarà possibile accettare, modificare e inviare il modello per la dichiarazione dei redditi. Anche quest'anno sarà possibile detrarre le spese sostenute a vario titolo per la casa nel modello 730 2019.
  • Come detrarre l'affitto di casa dal modello 730/2019
  • Detrazioni per le provvegioni per l'agenzia immobiliare
  • Detrazione mutuo dichiarazione redditi
  • Le detrazioni per il risparmio energetico
  • Detrazione 730 lavori ristrutturazione
  • Bonus verde, le detrazioni per il modello 730
  • Cedolare secca nella dichiarazione dei redditi
  • Detrazione acquisto immobile ristrutturato
  • Detrazione affitto abitazione principale
  • Detrazioni per il bonus mobili

Come detrarre l'affitto di casa dal modello 730

Anche quest'anno sarà possibile detrarre dal modello 730 l'affitto della casa. I contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione nel rigo E71-E72 del Modello 730 dove, in primis, sarà necessario inserire i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale.

Detrazione agenzia immobiliare 730 2019

Anche quest'anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare. I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro.

Detrazione mutuo dichiarazione redditi

Anche nel 2019 chi sta pagando un mutuo ha la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, con un tetto massimo di 4 mila euro (e quindi di 760 euro di detrazione), se il finanziamento serve all’acquisto dell’abitazione principale. L’importo va segnato nel Rigo E7.

730/2019, le detrazioni per il risparmio energetico

Nel modello 730 per il 2019 è ammessa la detrazione per le spese di risparmio energetico di un immobile sostenute nel corso dell'anno di imposta 2018.

Detrazione 730 dei lavori di ristrutturazione

Anche quest'anno sarà possibile detrarre dal 730 2019 le spese per i lavori di ristrutturazione eseguite sul proprio immobile durante l'anno di imposta 2018.

Bonus verde, le detrazioni 2019 nel 730

Nel modello 730 2019 è possibile effettuare le detrazioni per il bonus verde. Si tratta di una detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione di aree verdi scoperte di pertinenza di unità immobiliari, quali giardini, terrazzi, balconi, privati e condominiali, anche con impianti di irrigazione e recupero del verde storico. 

Cedolare secca nella dichiarazione dei redditi

Chi affitta un immobile e decide di optare per il regime alternativo della cedolare secca deve indicarlo nel modello 730 2019.

Detrazione per l'acquisto di un immobile ristrutturato

All'acquirente o all'assegnatario di un immobile oggetto di un lavoro di ristrutturazione spetta una detrazione pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.

Detrazione per l'affitto dell'abitazione principale

Nel modello 730 per il 2019 sarà possibile detrarre anche le spese sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale.

Detrazioni per il bonus mobili 

Anche per il 2019 sarà possibile detrarre nel modello 730 le spese sostenute per il bonus mobili ed elettrodomestici, sempre e quando l'acquisto sia destinato a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.



Da "idealista"
Agenzia Farini
059 454227

lunedì 4 giugno 2018


Ecobonus 2018, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d'imposta


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E con la quale ha offerto i chiarimenti sulla cessione dell’Ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Ecobonus 2018 cessione credito, le possibilità

La circolare n. 11/E chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
La circolare ribadisce - come prevede la norma - il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Ecobonus 2018 cessione credito, quante volte

La circolare dell’Agenzia affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito. Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Ecobonus 2018 cessione credito, la misura delle detrazioni

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica.
La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Ecobonus 2018 cessione credito, chi può cederlo

Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.

Ecobonus 2018 cessione credito, decorrenza dei 

chiarimenti

Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018.
Fonte: "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052

mercoledì 18 ottobre 2017

Legge di bilancio 2018 ecobonus

Legge di bilancio 2018 Ecobonus, le novità sulle detrazioni per il risparmio energetico




Nella bozza delle legge di Bilancio 2018 è arrivata la tanto attesa proroga dell'ecobonus, la detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ma la nuova normativa contiene novità importanti che riguardano il bonus per il risparmio energetico.

Ecobonus 2018 proroga

Le detrazioni del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici vengono prorogate a tutto il 2018 se si tratta di singole unità immobiliari, ma fino al 31 dicembre 2021 se sono condomini. Il credito per interventi su singole unità immobiliari potrà essere ceduto a terzi. Per alcuni interventi che riguardano le finestre e l'installazione delle caldaie a condensazione e a biomassa, la detrazione scenderà al 50%. 
Come affermato qualche settimana fa dal ministro Galletti, inoltre, i tecnici del Tesoro alle prese con la bozza del disegno di legge di stabilità, potrebbero introdurre delle percentuali diverse di detrazione a seconda degli obiettivi di efficientamento energetico effettivamente raggiunto.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica

 Arriva poi il Fondo di garanzia per l'efficienza energetica, finanziato con 50 milioni ripartiti tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero Ambiente, che potrebbe mettere in moto 600 milioni di lavori in casa. Si tratta di garanzie su eventuali finanziamenti concessi dagli istituti di credito per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica. Il Fondo istituito già dal 2014 era bloccato da tre anni.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione, da ripartire in 10 rate di uguale importo, è usufruibile per i seguenti interventi:
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti
  •  interventi sull’involucro degli edifici
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
  •  acquisto e posa in opera delle schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.

Bonus verde, come funziona

Tra le novità assolute di questa manovra c'è sicuramente il bonus verde, una detrazione del 36% per un tetto massimo di cinquemila euro per gli interventi di cura di giardini e cortili, anche condominiali.


Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

venerdì 30 dicembre 2016

Agevolazioni fiscali


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI

sulla base della legge di bilancio 2017





RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
(detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione
  • per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc.


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2018 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(detrazione Irpef)


Oggetto dell’agevolazione
  • Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione"
  • Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
          a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)

          b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a).


Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017
 
 
 



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
  • Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
  • Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue
  • dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI
(detrazione Irpef/Ires)


Oggetto dell’agevolazione
Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali

Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.




SPECIFICI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. Mise 26.6.’15


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Asseverazione
La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Mise 26.6.’15.


Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


 
 
 
 
INTERVENTI ANTISISMICI
(detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell’agevolazione
  • specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017
  • dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • fino al 31.12.2016 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori interventi
L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017
DETRAZIONI POTENZIATE

Misura potenziata della detrazione
  • elevata al 70%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’80%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
  • elevata al 75%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’85%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
Linee guida
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Divieto di cumulo
Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici



Fonte: Confedilizia
Agenzia Farini
059/454227”