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sabato 30 maggio 2020

Spese di installazione condizionatori e detrazioni fiscali, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Spese di installazione condizionatori e detrazioni fiscali, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate




Con la risposta n. 140, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di spese di installazione condizionatori e detrazioni fiscali. Ecco quanto chiarito.
Il caso in esame riguarda un contribuente che ha istallato un condizionatore nella propria abitazione "detenuta con contratto di locazione stipulato con un Ente regionale che gestisce il patrimonio edilizio residenziale pubblico". La richiesta di chiarimento riguarda la possibilità di detrarre dall'Irpef, "sulla base della normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986, n.917)", la spesa sostenuta.
Vediamo dunque quanto è disposto in materia e quali sono i casi in cui è possibile la detrazione delle spese di installazione del condizionatore.
Con la risposta n. 140, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che, "ai sensi dell'art. 16-bis del citato TUIR, spetta una detrazione dall'imposta lorda - attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo - a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati. Tra gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze rientrano - ai sensi del comma 1, lett. h) del citato articolo 16-bis del TUIR - anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".
Secondo quanto spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 140, inoltre, "con la circolare 31 maggio 2019 n. 13/E (cfr. pag. 265) è stato, da ultimo, precisato - confermando, tra le altre, la circolare 24 febbraio 1998 n. 57 - che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Nella medesima circolare n. 13/E del 2019 è, altresì, riportato un elenco non esaustivo di interventi riconducibili alla efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili - ammessi al beneficio fiscale in questione se realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti - tra i quali è indicata anche l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto".
Ricordato quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la detrazione spetta "a condizione che le spese siano sostenute per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti - anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo - e sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche". La detrazione, inoltre, spetta "a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese".
Le Entrate hanno poi evidenziato che la circolare n. 13/E del 2019 ha confermato che "la detrazione spetta anche ai detentori dell'immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario".
Nell'esprimere il suo parere, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il diritto alla detrazione è precluso se al momento di inizio dei lavori non c'è un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Per quanto riguarda il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che esso può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori, ma deve essere formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Rispondendo in particolare al caso presentato dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione delle spese di installazione del condizionatore è possibile in quanto l'istante è in possesso dell'autorizzazione in forma scritta dell'Ente proprietario, però le spese devono essere state sostenute per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti, ancorché reversibile per la climatizzazione estiva, devono essere stati effettuati tutti gli adempimenti previsti e si deve essere in possesso della documentazione richiesta, compresa quella attestante le caratteristiche tecniche dell'apparecchio installato.
La detrazione delle spese di installazione del condizionatore è possibile per l'anno di sostenimento della spesa. Se la spesa non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

venerdì 20 marzo 2020

Fiaip, Baccarini: "L'attività di assistenza e consulenza delle agenzie immobiliari continua con i mezzi telematici"

Presidente Fiaip, Gian Battista Baccarini
Il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini
L'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova anche il lavoro dei professionisti del mondo immobiliare. A idealista/news ha parlato il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini, che ha affermato: "L'attività di assistenza, consulenza e vicinanza ai clienti delle agenzie continua grazie ai mezzi telematici/digitali".
Qual è l’impatto dell’emergenza coronavirus sulle agenzie immobiliari?
"Ad oggi la situazione è molto pesante, direi devastante. Come tutte le attività a contatto con il pubblico, anche le agenzie immobiliari risentono fortemente delle prescrizioni restrittive del governo, che sono assolutamente condivisibili. In merito, stiamo registrando un diffuso senso civico di responsabilità tra tutti i professionisti del settore. 
Lo scorso 4 marzo, prima degli ultimi stringenti decreti, come Fiaip, abbiamo partecipato al tavolo sull'emergenza coronavirus convocato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e abbiamo presentato al sottosegretario Lorenza Bonaccorsi 10 proposte per la categoria. Le stesse proposte le abbiamo presentate anche al sottosegretario del Ministero dello Sviluppo economico, Alessio Morani.
Nel dettaglio, abbiamo proposto: 
  • la sospensione per 12 mesi delle rate dei mutui e dei finanziamenti; 
  • la sospensione per 12 mesi dei versamenti Iva; 
  • la sospensione, almeno fino al 30 settembre 2020, del versamento della ritenuta d'acconto operata, ovviamente proseguendone la raccolta; 
  • la sospensione, almeno fino al 30 settembre 2020, del versamento dell'imposta di soggiorno già raccolta, proseguendone la raccolta; 
  • la sospensione di eventuali rate di rottamazione e/o dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione almeno fino al 30 settembre 2020; 
  • un accesso al Fondo di Garanzia fino all'80% del capitale richiesto con restituzione nei prossimi 48 mesi; 
  • l'utilizzo dell'imposta di soggiorno, finalizzata al sostegno del turismo, anche per sostenere azioni a favore delle agenzie immobiliari in quanto operatori attivi e responsabili nella riscossione di tale tributo; 
  • la sospensione del pagamento dei contributi per i dipendenti e per i titolari di agenzia, fino almeno al 30 settembre 2020, a supporto del mantenimento dei posti di lavoro; 
  • la sospensione del pagamento di Imu e Tari almeno fino al 31 dicembre 2020; 
  • il credito d'imposta per chi ha perso oltre il 25% del fatturato nel 2020". 
Come stanno affrontando le agenzie immobiliari questo difficile momento?
"C'è massima responsabilità e senso civico da parte di tutti. Dal punto di vista fisico le agenzie immobiliari hanno dovuto chiudere per evitare assembramenti e contatti tra le persone, ma le attività di assistenza, consulenza e vicinanza ai clienti possono e devono continuare da casa con l'ausilio dei mezzi telematici/digitali. 
Pensiamo che questa sia anche una grande opportunità di accrescimento professionale e di credibilità, di aumento di fiducia da parte del cliente, che in questo momento delicato vede che abbiamo a cuore le sue esigenze e teniamo alla sua salute. Per il grande rispetto di tutto ciò, ci si ferma un momento a livello di visite, di sopralluoghi, di attività fisica, ma si prosegue con l'attività di assistenza e di consulenza".
Si stanno mettendo in campo misure alternative per continuare ad operare?
"Per tutti quanti sono cambiate le abitudini, sia personali che lavorative/professionali. Confrontandomi anche con i presidenti di Fimaa e Anama, registro un grande senso civico di responsabilità da parte di tutti i professionisti del settore nel cercare di tutelare la salute privata e pubblica. C'è grande preoccupazione per le conseguenze economiche, ad oggi non quantificabili vista l'incertezza temporale della sfida dell'emergenza sanitaria. 
Trattandosi di un'attività aperta al pubblico, abbiamo dato l'indicazione di chiudere fisicamente le agenzie immobiliari, pur incentivando la continuazione dell'attività dal punto di vista del lavoro agile, quindi da casa, potenziando gli strumenti digitali e telematici. E' importante utilizzare questi strumenti per garantire l'assistenza, la consulenza e soprattutto la vicinanza ai propri clienti facendo percepire loro che abbiamo a cuore le loro esigenze e i loro interessi, ma anche e soprattutto la loro salute.
A noi come associazione arrivano tante domande su come comportarsi, nel rispetto massimo delle indicazioni governative. Il punto è cercare di rimanere a casa. Ci sono poi situazioni di primaria necessità, indifferibili, eccezionali, che rientrano nelle indicazioni governative. In questi casi, l'agente immobiliare continua ad operare dal punto di vista dello spostamento fisico, ma con tutte le precauzioni igienico-sanitarie del caso e in accordo ad esempio con i notai per quanto riguarda la stipula notarile. Il tema è evitare assembramenti di persone, contatti fisici. Ecco perché viene stimolato il più possibile il lavoro da casa".
Prima dell'ultimo decreto avete lanciato delle linee guida operative per le agenzie immobiliari. In cosa consistono?
"Si tratta di linee guida che abbiamo dato agli agenti immobiliari prima del decreto dell'11 marzo. Tali linee guida rimangono valide per quello che riguarda l'operatività in senso stretto. 
L'11 marzo il governo ha dato una stretta molto forte, ma prima dell'11 marzo faceva rientrare l'attività dell'agente immobiliare tra quelle attività che potevano continuare a operare, probabilmente anche per le connotazioni sociali del nostro lavoro inerenti a un bene di prima necessità, che è la casa. Noi, come era nostro dovere in quanto associazione, abbiamo quindi dato delle indicazioni su come operare nel massimo rispetto delle prescrizioni governative di quel momento".
Un commento, infine, sul decreto "Cura Italia"?
"Per noi rappresenta un primo passo, ma ci aspettiamo molto di più. Lo consideriamo un assaggio di qualcosa che auspichiamo molto più concreto, visto che anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, hanno dichiarato che questo è un primo decreto. A parte alcune sospensioni di pagamenti - che certamente possono alleviare il momento, ma che sono a breve durata - e a parte il tema degli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione allargata anche alla nostra categoria, non ci sono sostanzialmente dei provvedimenti che una volta passato questo periodo possono poi veramente consentirci di partire con quello slancio che tutti auspichiamo. 
Secondo noi questa è l'opportunità di fare una manovra shock. E speriamo che magari in un secondo intervento questo avvenga. Una manovra shock vorrebbe dire fare interventi di almeno 100 miliardi concreti in un primo anno, dove - a nostro avviso - 25 miliardi dovrebbero servire per togliere fiscalmente le tasse patrimoniali (Imu e Tasi), 25 miliardi dovrebbero andare nel cuneo fiscale, 25 miliardi nelle infrastrutture (opere pubbliche concrete) e 25 miliardi sulla sanità, ricerca e cultura. 
Nell'iter parlamentare di conversione del decreto lavoreremo con i nostri emendamenti per cercare di affinare alcune cose. Il testo è allo studio dei nostri consulenti. Non vogliamo esprimerci in maniera totalmente negativa, anche perché capiamo il momento. Il decreto rappresenta un primo passo, ma auspichiamo qualcosa di molto più sostanzioso nel prossimo intervento e noi daremo il nostro contributo".
Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

venerdì 30 dicembre 2016

Agevolazioni fiscali


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI

sulla base della legge di bilancio 2017





RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
(detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione
  • per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc.


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2018 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(detrazione Irpef)


Oggetto dell’agevolazione
  • Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione"
  • Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
          a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)

          b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a).


Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017
 
 
 



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
  • Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
  • Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue
  • dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI
(detrazione Irpef/Ires)


Oggetto dell’agevolazione
Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali

Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.




SPECIFICI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. Mise 26.6.’15


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Asseverazione
La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Mise 26.6.’15.


Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


 
 
 
 
INTERVENTI ANTISISMICI
(detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell’agevolazione
  • specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017
  • dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • fino al 31.12.2016 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori interventi
L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017
DETRAZIONI POTENZIATE

Misura potenziata della detrazione
  • elevata al 70%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’80%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
  • elevata al 75%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’85%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
Linee guida
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Divieto di cumulo
Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici



Fonte: Confedilizia
Agenzia Farini
059/454227”