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mercoledì 28 giugno 2017

I giovani e la casa

Nel 2015 i giovani italiani si sono rivelati i più attivi nei confronti delle ristrutturazioni, affrontando anche la spesa media totale più onerosa rispetto alle altre fasce di età. Gli ambienti più sottoposti ai rinnovi sono stati le sale da bagno, cucine, seguiti da camere da letto e zone living. Fondamentale e stato il contributo dato da professionisti come imprese edili e architetti, coinvolti per eseguire gli interventi. A rivelare ciò e la ricerca annuale riguardante le ristrutturazioni, costruzioni e arredi
residenziali condotto da Houzz&llorne su quasi 3000 italiani intervistati dall'omonimo sito. È stato rilevato che più di un terzo (34%) dei giovani italiani della fascia di età compresa tra i 25 e 34 anni ha ristrutturato la propria casa, contro il 29% della fascia di età compresa tra i 35 e 54 anni e il 30% degli over 55.

Sono dunque i Millennials i più attivi nei confronti della ristrutturazione, il motore di questa tendenza è il desiderio di personalizzare il più possibile l'abitazione secondo i propri gusti. "Nonostante i proprietari di case appartenenti alla liscia di età tra i 25 e 34 anni rappresentino ancora una minoranza, il loro desiderio di personalizzare casa in base ai propri gusti li rende i più attivi quando si tratta di mettere mano alla propria abitazione" ha dichiarato Mattia Perroní, MD di Houzz Italia. Lo studio ci mostra che il 49% degli utenti che hanno ristrutturato nel 2015 hanno figli che vivono nella stessa casa, dato che testimonia una dimensione media delle loro abitazioni. Il reddito medio annuale di queste famiglie è per il 66% inferiore ai 50.000 curo.

Le case oggetto delle ristrutturazioni nel 2015, nel 50% dei casi, fanno riferimento a costruzioni realizzate da 15 a 50 anni fa che, soprattutto nel caso di quelle più vecchie, presentano profili di obsolescenza. elemento che più facilmente convince i proprietari a sommare interventi di manutenzione straordinaria a interventi di restyling. 11 50% delle abitazioni ristrutturate sono rappresentate da appartamenti condominiali, mentre il 27% sono rappresentate da costruzioni indipendenti o unifamiliarí. Tra i progetti più diffusi vi sono il rifacimento del bagno, seguito dalla ristrutturazione della cucina, della camera da letto e zona living. Rinnovare uno stile ormai obsoleto e non più soddisfacente dal punto di vista dei gusti personali sono i motivi principali che spingono a intervenire in questi ambienti.

Tra gli elementi che hanno subito maggiori modifiche nelle cucine vi sono i rivestimenti per le pareti, nonché l'anniento della superficie della stanza per una durata media dell'intervento di 5 mesi. Mentre per quanto riguarda la ristrutturazione del bagno, la doccia è l'elemento che ha subito maggiori modifiche seguito dall'aumento della superficie della stanza. Secondo quanto espresso dai proprietari di case che hanno ristrutturato, la spesa media preventivata per il rinnovo del bagno corrisponde a 6.220 euro per una superficie media di 8 mq; la spesa media per il rinnovo della cucina è di circa 4.450 euro per una superficie media di 14 mq. Per ristrutturare la propria abitazione, gli italiani hanno speso, in media, un totale di 44.400 Euro. I giovani con età compresa tra i 25 e 34 anni sono coloro che hanno affrontato la spesa media totale più onerosa pari a 48.600 Euro, investendo più degli over 55, i quali hanno investito circa 42.400 Euro.

La preferenza nelle ristrutturazioni rispetto alla nuova costruzione è favorita dagli incentivi fiscali previsti dalle leggi di stabilità, che si sono susseguite negli ultimi anni. Dallo studio è emerso inoltre che l'88% dei proprietari di casa per affrontare i progetti di ristrutturazione ricorre all'aiuto di professionisti. Rappresentati prevalentemente da imprese edili (50%) e architetti (32%). Questa scelta è condivisa da proprietari di casa di tutte le fasce di età. L'elemento di gradimento più apprezzato dagli utenti nella collaborazione con imprese edili è stato l'ottenimento di un risultato di qualità, mentre nel rapporto con gli architetti hanno maggiormente apprezzato gli aspetti di gestione legati al progetto.

I proprietari di case registrati su Houzz Italia hanno affermato che tra i progetti pianificati nelle loro abitazioni per l'anno 2016 vi sono state principalmente attività riguardanti l'arredo e la decorazione per una percentuale del 47%, seguite da attività di ristrutturazione (27%), interventi di manutenzione (12%) e solo una piccola percentuale, pari al 2%, ha invece pianificato la costruzione cli una nuova casa. In conclusione si può affermare che oggi il mercato della ristrutturazione edilizia, grazie anche alla spinta dei Millennials, è il protagonista nei settore delle costruzioni. Questa considerazione può aiutare ad indirizzare il percorso della nuova produzione, attraverso la progettazione di stili e cli prodotti che rispondano alle esigenze e desideri di questo young target, costruendo in questo modo un fattore distintivo per l'impresa che potrà essere determinante per il consumatore nel momento della scelta.


venerdì 30 dicembre 2016

Agevolazioni fiscali


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI

sulla base della legge di bilancio 2017





RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
(detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione
  • per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc.


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2018 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(detrazione Irpef)


Oggetto dell’agevolazione
  • Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione"
  • Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
          a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)

          b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a).


Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017
 
 
 



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
  • Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
  • Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue
  • dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue



INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI
(detrazione Irpef/Ires)


Oggetto dell’agevolazione
Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio


Importo massimo della detrazione
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali

Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.




SPECIFICI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
(detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. Mise 26.6.’15


Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Asseverazione
La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Mise 26.6.’15.


Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


 
 
 
 
INTERVENTI ANTISISMICI
(detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell’agevolazione
  • specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017
  • dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
  • fino al 31.12.2016 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro
  • dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
  • fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali
  • dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali
  • dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori interventi
L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017
DETRAZIONI POTENZIATE

Misura potenziata della detrazione
  • elevata al 70%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’80%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
  • elevata al 75%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • elevata all’85%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
Linee guida
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Divieto di cumulo
Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici



Fonte: Confedilizia
Agenzia Farini
059/454227”


venerdì 4 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017

Legge di bilancio 2017, il testo in esame alla Camara con le novità per la casa





Il testo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” è arrivato alla Camera. Tante le misure per la casa contenute all’articolo 2 “Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive”. Vediamole.

Ecobonus e bonus ristrutturazioni

Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal decreto. Viene prorogata al 31 dicembre 2017 anche la detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013.

Sismabonus

Viene introdotta una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
L’agevolazione riguarda le spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le disposizioni si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3.
E’ previsto l’innalzamento dell’aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 al 70%, ovvero all’80% allorché gli stessi realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, secondo le linee guida che saranno definite con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alle modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi.
Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75%, ovvero dell’85% a seconda dell’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
E’ prevista, altresì, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a qualsivoglia soggetto terzo secondo le modalità attuative definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Viene introdotta, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell’anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

Ecobonus per Iacp

E’ prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’art. 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015 secondo la quale la detrazione per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Credito d’imposta alberghi

Disposta la proroga e il potenziamento dell’agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Nelle relazione illustrativa è scritto che “l’agevolazione fiscale - ferma restando l’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di imposta 2017 e 2018, è incrementata nella misura del 65% ed è estesa anche agli agriturismi atteso che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività e contribuiscono allo sviluppo di una offerta turistica di qualità”.

da " Idealista"
Agenzia Farini

lunedì 5 agosto 2013

via libera al Decreto Ecobonus

il Parlamento ha dato il via libera al Decreto Ecobonus. La novità dell'ultima ora è l'estensione del bonus 65% agli interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2. La stessa legge prevede che le agevolazioni fiscali per la casa saranno stabilizzate dal 2014.





01/08/2013 - Con 249 sì e due no, anche il Senato ha dato il via libera alla legge di conversione del DL 63/2013, il Decreto che proroga le detrazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici, introduce il bonus mobili ed elettrodomestici e recepisce la Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’

L’Aula di Palazzo Madama non ha apportato nessuna modifica al testo del decreto licenziato tre giorni fa dalla Camera, nel quale è stato deciso di stabilizzare dal 2014 le agevolazioni fiscali per la casa.

Entro il 31 dicembre 2013 saranno definiti incentivi strutturali per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza, per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli edifici esistenti, e per l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico e la sostituzione delle coperture di amianto.

Scarica la NUOVA GUIDA ALLA DETRAZIONE 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici

Riepiloghiamo tutti gli altri contenuti della legge di conversione del DL 63/2013:

DETRAZIONE 65% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, salita dal 55% al 65%, è fruibile dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) fino al 31 dicembre 2013 per i privati. I condomìni - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno invece tempo fino al 30 giugno 2014.

Si applica a tutte le tipologie di interventi che già beneficiavano del 55%, compresi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici (in un primo momento esclusi, ma riammessi alla detrazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

A questi si aggiungono i lavori preventivi, con aliquota del 65% e fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro, per l’adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 come individuate dall’OPCM 3274/2003, ovvero il 38% del territorio italiano che comprende 3.069 Comuni). Per gli immobili siti nelle zone 3 e 4 e per le abitazioni non principali resta valida la detrazione del 50%.
Verifica in quale zona sismica ricade il tuo Comune

Dal 2014 saranno detraibili, inoltre, le spese per schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione e gli interventi di efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici, nonchè quelle per “l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito”, ovvero “dove i sindaci sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all’uso di acqua per i diversi impieghi”.

Sono confermati i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali, gli edifici interessati dall’agevolazione e i beneficiari del bonus, l’obbligo di pagare con bonifico, la procedura per usufruire della detrazione.

DETRAZIONE 50% RISTRUTTURAZIONI
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.

Non cambiano i beneficiari della detrazione né gli interventi per i quali spetta la detrazione. Confermata anche la procedura per fruire della detrazione e l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro.

Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili e gli elettrodomestici tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013.

Anche la detrazione delle spese per mobili ed elettrodomestici sarà ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili ed elettrodomestici acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la stessa: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, promuova con l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

RECEPIMENTO DIRETTIVA ‘EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO’
Il DL 63/2013 recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”.

Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati.

L’‘attestato di certificazione energetica’ diventa ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari (leggi tutti i dettagli).

Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009 (leggi tutto).


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