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venerdì 31 luglio 2020

Ecobonus 110 per cento è legge, cosa cambia

Ecobonus 110 per cento è legge, cosa cambia




Con la conversione del decreto rilanciol'ecobonus 110 per cento è legge. Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta l'ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.

Con la conversione del decreto rilancio, l'ecobonus 110 per cento è legge. Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta l'ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.

L'articolo 119 del decreto rilancio stabilisce i soggetti beneficiari delle detrazioni 110:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari - limitatamente all'ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio
  • istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Tra le ultime novità che riguardano l'ecobinus 110%, introdotte nel dl rilancio, c'è anche l'estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 abitazioni di tipo signorile
  • A/8 abitazioni in ville
  • A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Per l'articolo 119 del dl rilancio ha introdotto la detrazione fiscale del 110% per "interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici". Restano fermi i tre interventi "trainanti":

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  • Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.

L'installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi trainanti. Anche gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel 110% se fatti insieme a uno degli interventi trainanti.

Durante l'iter parlamentare sono stati definiti nuovi tetti di spesa rispetto a quelli previsti dalla prima formulazione del dl rilancio.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo del Mise che renderanno davvero operativo l'ecobonus 110% e definiranno le modalità di cessione del credito e sconto in fattura.

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asserverati da un tecnico abilitato.

L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

  • al termine dei lavori;
  • per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 15000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

 Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena


venerdì 4 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017

Legge di bilancio 2017, il testo in esame alla Camara con le novità per la casa





Il testo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” è arrivato alla Camera. Tante le misure per la casa contenute all’articolo 2 “Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive”. Vediamole.

Ecobonus e bonus ristrutturazioni

Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal decreto. Viene prorogata al 31 dicembre 2017 anche la detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013.

Sismabonus

Viene introdotta una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
L’agevolazione riguarda le spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le disposizioni si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3.
E’ previsto l’innalzamento dell’aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 al 70%, ovvero all’80% allorché gli stessi realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, secondo le linee guida che saranno definite con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alle modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi.
Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75%, ovvero dell’85% a seconda dell’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
E’ prevista, altresì, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a qualsivoglia soggetto terzo secondo le modalità attuative definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Viene introdotta, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell’anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

Ecobonus per Iacp

E’ prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’art. 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015 secondo la quale la detrazione per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Credito d’imposta alberghi

Disposta la proroga e il potenziamento dell’agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Nelle relazione illustrativa è scritto che “l’agevolazione fiscale - ferma restando l’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di imposta 2017 e 2018, è incrementata nella misura del 65% ed è estesa anche agli agriturismi atteso che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività e contribuiscono allo sviluppo di una offerta turistica di qualità”.

da " Idealista"
Agenzia Farini