Visualizzazione post con etichetta bilancio 2017. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta bilancio 2017. Mostra tutti i post

martedì 27 febbraio 2018

Nuda proprietà e usufrutto: vantaggi e svantaggi per venditore e acquirente

Gtres



La nuda proprietà è in genere un’opzione di investimento per chi punta sulla rivalutazione del mattone nel lungo periodo, senza avere immediate necessità né abitative (ovviamente la casa resta a disposizione dell’usufruttuario fin quando è in vita), né di redditività (comprare per affittare).Gli anni di crisi hanno spinto l’offerta di questo tipo di soluzioni: i dati del 2016 registrano un aumento degli scambi di nuda proprietà pari ad un + 11,7% ( 24.107 transazioni).

Cosa implica acquistare un immobile in questa modalità?

Non v’è dubbio che per chi vende la formula soddisfa l’interesse a ricavare della liquidità, smobilizzando, ma senza andar fuori di casa e senza (come nel caso di un mutuo ordinario) dover iniziare mensilmente a restituire i soldi ricevuti. Se, peraltro, ho anche un’altra casa in cui abito, la posso, come usufruttuario mettere a reddito e arrotondare anche la mia pensione.
Per chi compra, implica senza dubbio acquistare a prezzi ridotti (tanto più giovane è la persona e, quindi, lunga la sua aspettativa di vita), aspettando il momento della morte per poterne diventare proprietario pieno, quindi andarci ad abitare o metterlo a reddito. Lo si fa come investimento ad esempio in vista di dare la casa ad un figlio che al momento è ancora piccolo.

Quali sono gli oneri fiscali?

Chi compra una nuda proprietà paga le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo o valore catastale (qualora invochi il prezzo-valore); se seconda casa, paga il 9%. Naturalmente la base imponibile è ridotta in quanto decurtata del valore dell’usufrutto calcolato in base a delle tabelle allegate al TU in tema di imposta di registro.
Quanto agli oneri successivi: le spese di imposte dirette, (IMU etc) e le spese condominiali, oltre quelle di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario.
Quelle straordinarie restano a carico del nudo proprietario.

A chi conviene questa opzione?

Lato acquirente: compro ad un prezzo di gran lunga più basso e scommetto sulla sopravvivenza più o meno lunga dell’usufruttuario per calibrare i tempi in cui potrò entrare in casa o affittarla per metterela a reddito.
Lato venditore: ricavo subito un bel gruzzoletto di danaro e non esco di casa. Non devo (come nel mutuo) restituire nulla. In alternativa posso chiedere, a titolo di corrispettivo, anche una rendita mensile o una assistenza morale e materiale a seconda delle esigenze. Ma in questi ultimi due casi i rischi di inadempimento da parte dell’acquirente sono più elevati e starà al notaio prevedere delle clausole di salvaguardia della posizione del venditore.

Quali sono gli altri aspetti da considerare?

Dal lato del venditore:
  • Potrà continuare ad abitare la sua abitazione senza rischio alcuno di esserne allontanato
  • Dovrà sopportarne il carico fiscale
  • Dovrà provvedere a sue spese alle opere di manutenzione ordinaria
Dal lato dell'acquirente
  • Non potrà godere della casa fino al momento della estinzione dell’usufrutto
  • Non sarà però tenuto a sopportare il carico fiscale
  • Dovrà pagare le opere di manutenzione straordinaria

Si può vendere la casa prima della morte dell'usufruttuario?

Nel nostro cc esiste una regola generale per cui non posso mai trasferire più di quello che mi spetta (meno sì): se ho in pancia una nuda proprietà, gravata dal peso di un usufrutto, ben potrò trasferire quella gravata dallo stesso peso. Devo solo trovare la persona interessata, ma non è affatto vietato.

Quale la posizione degli eredi di chi vende una nuda proprietà?

Gli eredi del venditore (riservatario del diritto di usufrutto) non troveranno nulla in eredità perché l’usufrutto si estingue con la morte del suo titolare. Si consiglia quindi di usare questo schema quando non si hanno eredi; a volte lo si usa quando eredi se ne hanno, ma si reputa si “siano comportati male”. In tal caso lo strumento è un modo indiretto per diseredare, ma occorre che la vendita sia fatta ad un prezzo congruo altrimenti l’erede potrebbe impugnarla con l’azione di riduzione dimostrando che si è trattato di un negozio misto con donazione.

Si può comprare con mutuo?

Certo che sì. Ma naturalmente, dato il valore ridotto della nuda proprietà, anche la somma che posso chiedere sarà proporzionata allo stesso. Se poi ottengo il consenso dell’usufruttuario a iscrivere ipoteca anche sul suo usufrutto (facendo da 3° datore) allora la banca avrà la garanzia sulla piena e non sulla sola nuda proprietà, per cui potrebbe darmi una somma maggiore a mutuo.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
3398395052

venerdì 4 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017

Legge di bilancio 2017, il testo in esame alla Camara con le novità per la casa





Il testo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” è arrivato alla Camera. Tante le misure per la casa contenute all’articolo 2 “Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive”. Vediamole.

Ecobonus e bonus ristrutturazioni

Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal decreto. Viene prorogata al 31 dicembre 2017 anche la detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013.

Sismabonus

Viene introdotta una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
L’agevolazione riguarda le spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le disposizioni si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3.
E’ previsto l’innalzamento dell’aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 al 70%, ovvero all’80% allorché gli stessi realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, secondo le linee guida che saranno definite con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alle modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi.
Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75%, ovvero dell’85% a seconda dell’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
E’ prevista, altresì, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a qualsivoglia soggetto terzo secondo le modalità attuative definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Viene introdotta, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell’anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

Ecobonus per Iacp

E’ prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’art. 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015 secondo la quale la detrazione per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Credito d’imposta alberghi

Disposta la proroga e il potenziamento dell’agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Nelle relazione illustrativa è scritto che “l’agevolazione fiscale - ferma restando l’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di imposta 2017 e 2018, è incrementata nella misura del 65% ed è estesa anche agli agriturismi atteso che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività e contribuiscono allo sviluppo di una offerta turistica di qualità”.

da " Idealista"
Agenzia Farini