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mercoledì 19 febbraio 2020

Case all’asta, bloccate le vendite in corso

Case all’asta, bloccate le vendite in corso
Vietato il rilascio anticipato della casa: se è occupata dal debitore e dalla sua famiglia non potrà essere venduto all’asta. Ora il divieto si estende a tutti i procedimenti in corso.

Un emendamento approvato oggi al decreto Milleproroghe estende il blocco delle vendite di case all’asta giudiziaria a tutti i procedimenti pendenti e non solo a quelli avviati a partire da febbraio 2019, come prevedeva la precedente riforma [1].
Una decisione – secondo Confedilizia, che ha diramato un comunicato urgente diffuso dall’agenzia stampa Adnkronos -” gravida di conseguenze negative” e paradossalmente dannose per gli stessi debitori esecutati, cioè coloro che la norma vorrebbe favorire.
La Confedilizia ritiene infatti che “estendere alle espropriazioni in corso il principio – introdotto circa un anno fa – secondo cui il debitore non perde il possesso dell’immobile pignorato sino al decreto di trasferimento, costituisce un grave rischio per il mercato delle aste giudiziarie”.
E’ un dato di comune esperienza – prosegue l’associazione dei proprietari di casa – che un immobile occupato non sia particolarmente appetibile (richiedendo la sua liberazione diverso tempo) e venga, quindi, liquidato con maggior difficoltà. Il risultato è che con questa ulteriore modifica aumenteranno i tentativi di vendita e si ridurranno i prezzi di aggiudicazione, con minore soddisfazione non solo dei creditori, ma anche degli stessi debitori esecutati, cioè proprio dei soggetti che l’intervento di riforma si propone di favorire”.
Il decreto semplificazioni – ricorda Confedilizia – ha introdotto nel 2019 una norma di forte impatto sulle procedure esecutive. Il provvedimento, infatti, ha riscritto l’art. 560 del codice di procedura civile, stabilendo che il debitore e i familiari con lui conviventi non perdano il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Più in dettaglio, la norma prevede che, nelle espropriazioni immobiliari aventi inizio dal febbraio 2019, il giudice non possa ”mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia” di tale decreto allorché l’immobile di interesse sia ”abitato dal debitore e dai suoi familiari”.
Questo, salvo che ”sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti”, oppure ”l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare” o, ancora, il debitore violi ”gli altri obblighi che la legge pone a suo carico”.
In base a queste norme “è la liberazione anticipata dell’immobile che rappresenta una mera eventualità, condizionata al verificarsi di una delle ipotesi sopra indicate. La regola è l’occupazione del bene da parte del debitore e dei suoi familiari fino al decreto di trasferimento”, conclude Confedilizia.
note
[1] Art. 560, ultimo comma, Cod. proc. civ. introdotto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, in Legge. 11 febbraio 2019, n. 12,
Fonte : “La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
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lunedì 23 settembre 2019

Tassa Airbnb, Consiglio di Stato rinvia all'Europa: ci sono conseguenze per gli intermediari?

Tassa Airbnb, il Consiglio di Stato rimanda alla Corte di giustizia europea / Gtres
Con l'ordinanza n.6219 del 18 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha rimandato alla Corte di Giustizia Europea la decisione sulla legittimità della tassa Airbnb. idealista/news ha parlato con Francesco Zorgno di CleanBnb e Marco Celani di Italianway se, ai fini pratici, ci sono conseguenze per gli intermediari

Tassa Airbnb su affitti brevi

Approvata a giugno 2017, con il decreto legge 50/2017, la Tassa Airbnb introduce la cedolare secca per i contratti di locazione inferiori ai 30 giorni. Prevede inoltre che tutti gli intermediari, inclusi portali online, debbano versare una ritenuta d'acconto del 21%, quando intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi.

Il ricorso di Airbnb

La decisione del Consiglio di Stato arriva dopo una lunga e intricata serie di ricorsi fatti da Airbnb. Il Tar del Lazio ha bocciato la richiesta di sospensione della normativa, mentre l'Antitrust si è espressa a favore di Airbnb, considerando la norma lesiva della concorrenza, perché punisce chi utilizza i pagamenti digitali.

Aggiornamenti 2019 sulla tassa Airbnb

In attesa che l'intricata vicenda giunga al termine e sia la Corte di Giustizia Europea a esprimersi sulla legittimità della Tassa Airbnb, la questione adesso è se la decisione del Consiglio di Stato possa portare, ai fini pratici, conseguenze per gli intermediari del settore, tenuti a trattenere la ritenuta del 21% e a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.
"Ai fini pratici con il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europa della vertenza promossa da Airbnb - ha detto a idealista/news Marco Celani, ad di Italianway - l momento non cambia quindi nulla; bisognerà attendere o che la società si adegui alle normative introdotte orami due anni fa o che la Corte si pronunci in qualche direzione". Dello stesso avviso Francesco Zorgno di CleanBn perché il "rinvIo della materia alla Corte europea non cambia nulla ai fini pratici. Gran parte degli operatori professionali in Italia ha da tempo recepito gli obblighi di ritenuta e comunicazione, che sono quindi in capo agli intermediari tradizionali quali agenti immobiliari e property manager".
Secondo Francesco Zorgno, la questione ancora da chiarire riguarda "l'incertezza sul ruolo delle grandi OTA ai sensi della legge 50/2017: ci auguriamo possa essere chiarito definitivamente il prima possibile, per consentire una crescita sostenibile di un settore che punta a livelli di servizio sempre più qualificati"

La tesi sostenuta da Airbnb

Ad oggi, a più di due anni dall'entrata in vigore della norma che introduce la cedolare secca sugli affitti brevi, il gigante degli affitti brevi, Aibnb, si rifiuta di applicare la norma e di comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate.
Secondo Marco Celani, "La tesi, sostenuta da Airbnb, secondo cui le vacanze in casa 7 volte su 10 vengono pagate in contanti non rende automaticamente discriminatorio per gli operatori digitali l’applicazione di regole aggiuntive. Gli host trovano nell’accesso online tramite i portali la possibilità di massimizzare l’occupazione delle case e difficilmente baratterebbero il fatto di continuare con il sommerso verso la chiusura delle vetrine"
"Lo Stato cerca strumenti di monitoraggio ed è giusto che gli operatori, uniti nella battaglia contro il nero, sostengano nel dialogo con le istruzioni, lo sforzo di rendere il settore regolato da norme semplici e trasparenti, possibilmente uguali per tutti a livello nazionale"


Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
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martedì 19 febbraio 2019

Debito pubblico italiano ancora in aumento nel 2018

italia 


Sale ulteriormente il debito pubblico italiano, soprattutto per quanto riguarda la componente pubblica. Lo dice l’ultima nota in merito di Banca d’Italia.

Cresciuto di 53,2 miliardi nel 2018, il debito pubblico italiano ha toccato a dicembre i 2.316,7 miliardi. A fine 2017 ammontava a 2.263,5 miliardi, ovvero il 131,2 per cento del Pil. La percentuale è destinata a peggiorare dato che l'incremento del debito è stato superiore alla crescita del Pil stesso (oltre il 3% contro l’1,1%).

Il debito 2018  stato costituito soprattutto dalla componente legata alle amministrazioni pubbliche, che hanno pesato per 40,6 miliardi di euro, a fronte di un incremento della liquidità del Tesoro di soli 5,8 miliardi per un totale di 35,1 miliardi di euro. Le uscite legate a pagamenti di premi all’emissione di titoli e al rimborso e alla rivalutazione di titoli indicizzati all’inflazione è stata di 6,8 miliardi di euro.

Quanto ai sottosettori, il debito consolidato delle amministrazioni centrali è salito di 54,7 miliardi di euro per raggiungere i 2.230,9, mentre quello delle amministrazioni locali è addirittura calato di 1,5 miliardi, a 85,6. Stabile il debito degli enti di previdenza. Quanto alle entrate tributarie, queste nel 2018 sono state pari a 463,4 miliardi di euro, in rialzo del 3,6% rispetto ai 447,3 miliardi del 2017.

A novembre 2018, infine, si nota una discesa della quota di detentori esteri dei nostri titoli di Stato: 646,883 miliardi di euro, cioè il 27,5% del debito pubblico italiano. In ottobre lo stock di titoli di Stato italiani in mano ad investitori esteri era pari a 651,883 miliardi, cioè il 27,9 per cento. Segnale che l’aumento dello spread ha probabilmente in qualche modo allontanato gli investitori dai bond sovrani del nostro Paese.

 

Fonte : "Idealista"

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venerdì 30 marzo 2018

Bollette a 28 giorni, il Tar sospende i rimborsi


Novità sul fronte delle bollette a 28 giorni. Il Tar del Lazio con quattro diversi provvedimenti ha sospeso fino alla discussione sul merito l’efficacia del rimborso in natura deciso dall’Agcom a favore dei clienti di Tim, Wind Vodafone e Fastweb che erano stati oggetto di tariffazione anticipata con le bollette a 28 giorni.
Come spiegato dalla Reuters, è quanto contenuto nei provvedimenti cautelari decisi dalla magistratura amministrativa, che hanno accolto i ricorsi delle società. Il merito sarà discusso il prossimo 11 aprile.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva imposto alle quattro compagnie telefoniche di restituire ai propri abbonati i giorni, da loro guadagnati attraverso il meccanismo della fatturazione a 28 giorni che su base annua provoca l’emissione di una tredicesima fattura.
Con una nota, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha così commentato la decisione del Tar del Lazio: “Una vergogna! Una sospensione priva di qualunque fondamento ed illogica considerato che l’Agcom aveva provveduto a soddisfare la già assurda e precedente richiesta dal Tar che aveva sospeso i rimborsi in denaro adducendo che era indeterminata la somma da corrispondere. L’Authority delle Comunicazioni, sostituendo il rimborso in denaro sotto forma di posticipo della fatturazione, non solo determinava l’ammontare ma annullava anche l’altra motivazione del Tar, secondo la quale il rimborso in denaro appariva in grado di incidere sugli equilibri finanziario-contabili delle aziende”.
Nel frattempo, l’Ansa ha fatto sapere che gli operatori telefonici si stanno gradualmente adeguando agli obblighi di legge sulla bolletta mensile, ovviamente senza l’aumento generalizzato dell’8,6% sospeso dall’Antitrust. Parallelamente sono però in arrivo nuove tariffe.
A quanto si apprende la prima a uniformarsi alla tariffazione mensile (e non più a 28 giorni) stabilita da una legge del Parlamento approvata a dicembre scorso è stata Tre, che fin dal 24 marzo si è messa in regola, mentre Wind, che fa parte dello stesso gruppo, provvederà dal 5 aprile, ultimo giorno utile: per tutto il mese di aprile, comunque, i circa 10 milioni di utenti di WindTre non subiranno alcun aumento.
Fastweb si è adeguata alla bolletta mensile per le offerte mobili ricaricabili e, dal 5 aprile, provvederà per quelle del fisso e del mobile in abbonamento. Novità sono però in arrivo sul fronte dell’offerta commerciale, con le nuove tariffe annunciate sul sito dell’azienda: si tratta di una semplificazione che prevede, sulla carta, degli aumenti sul fisso-Internet di circa 5 euro, che comprendono però anche voci prima escluse come il prezzo di attivazione, il contributo aggiuntivo per il modem e l’opzione ultrafibra.

 Fonte : "Idealista"
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martedì 13 marzo 2018

Iva agevolata al 10% per la ristrutturazione edilizia: i chiarimenti del Mef

Gtres



La legge di Bilancio 2018 contiene una norma che cerca di chiarire l'ambito di applicazione dell'aliquota Iva del 10% nei lavori di recupero edilizio. Il Dipartimento di Economia ha, a sua volta, cercato di chiarire tale norma di interpretazione autentica.
La norma fa riferimento all'articolo 7, comma 1, lett.b, della Legge 488/1999 che prevede l'applicazione dell'aliquota IVa del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a destinazione abitativa.
Con il successivo DM 29 dicembre 1999 sono stati individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture nell'ambito delle prestazioni ai quali si applica l'Iva al 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Secondo la norma di interpretazione autentica, l'individuazione dei beni si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, e che il valore dei beni è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto sia delle materie prime che della manodopera impiegata.
Inoltre la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare: il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione; i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
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giovedì 8 marzo 2018

Com'è cambiato il residenziale negli ultimi 60 anni e quali saranno i trend futuri

Nel suo report "Residential development in Italy. Challenges and opportunities in the market", la società di consulenza EY analizza le caratteristiche del mercato residenziale nel nostro Paese e i mutamenti degli ultimi 60 anni, mettendo in evidenza opportunità e rischi per il futuro.
Secondo lo studio EY, dal 1958 ad oggi sono identificabili cinque cicli, mediamente di 13 anni ognuno. Tutti i cicli hanno evidenziato caratteristiche e tendenze comuni, in particolare per quanto riguarda la correlazione tra l'indice dei prezzi delle abitazioni e i trend delle transazioni.
GtresIl ciclo immobiliare che si è manifestato tra la fine degli anni ’90 e il 2012 ha però avuto delle caratteristiche peculiari. In particolare, la crescita del mercato che ha caratterizzato il nostro Paese tra la fine degli anni ’90 e il 2008 è stata, prevalentemente, il frutto del verificarsi, di circostanze peculiari e contemporanee, tali da renderla ragionevolmente irripetibile: passaggio dalla Lira all’Euro; crescita economica a partire dalla metà degli anni ’90; inflazione, mercato del credito bancario in fase espansiva.
Tale crescita, ad ogni modo, ha assunto caratteri straordinari, se confrontata con i precedenti cicli immobiliari, per quanto attiene l’andamento delle transazioni, con un aumento rilevante e per certi aspetti slegato dalle normali dinamiche di mercato, mentre l’andamento dei prezzi si è mantenuto in linea con gli andamenti registrati nei cicli precedenti.
Tra i fattori interni, l’Italia si conferma ai vertici in Europa per la percentuale di famiglie che abitano in una casa di proprietà, il 77.4%. Di contro, il mercato delle locazioni è tra i più bassi, seppure con un trend in rialzo, determinato da un mix di fattori, tra cui la riduzione della capacità di acquisto del bene immobiliare, le disparità geografiche che comportano processi migratori interni verso le aree del Paese dove si concentrano le opportunità professionali, i cambiamenti dei modelli di consumo che puntano sempre più verso l’utilizzo senza possesso e le dinamiche demografiche in corso.
Lo studio condotto da EY, mettendo a fattore comune e cercando una chiave di lettura adeguata ai dati di varie fonti tra cui Istat, Banca d’Italia e Agenzia delle Entrate, evidenzia come il confronto con le serie storiche e le previsioni circa il positivo andamento dell’economia italiana nel breve periodo permettano un certo ottimismo sull’andamento del mercato residenziale in Italia.
Allo stesso tempo esso mostra come le dinamiche demografiche stiano avendo un ruolo determinante, peraltro ancora sottovalutato, nel modellare una nuova domanda di mercato, con esiti non ancora integralmente prevedibili. Le tendenze chiave includono la riduzione del numero di famiglie composte da almeno due componenti, il parallelo incremento delle famiglie monocomponenti, l'aumento dell'età media della popolazione, la riduzione della natalità e l'impatto dell'immigrazione.
In aggiunta, lo studio EY pone in evidenza come stiano diventando sempre più importanti alcuni cluster di domanda, che faticano a trovare un prodotto in linea con le proprie esigenze: senior living, giovani coppie, giovani single.
Lo stock residenziale esistente ha caratteristiche, ad esempio dimensionali, costruttive, energetiche, tali per cui rischia di essere sempre più lontano dalla richieste del mercato di oggi. Questo spiega anche perché i prezzi del prodotto usato continuino a scendere, anche nel 2017, mentre il prezzi del prodotto nuovo sono in crescita, trainati dalla domanda che, specie in alcune aree geografiche, si sta irrobustendo, seppure con caratteristiche nuove”, commenta Marco Daviddi, Partner EY, Real Estate Leader per l’Italia.
Dopo diversi anni di freno generalizzato nell’attività di sviluppo residenziale, testimoniato anche dal ridotto numero di nuove abitazioni immesse sul mercato, con una riduzione di circa l’80% rispetto al massimo registrato nel 2005, continua Marco Daviddi, “la ripresa delle compravendite ha determinato un elevato assorbimento dello stock di invenduto e riteniamo che ci siano a questo punto le condizioni per procedere con nuovi sviluppi.
"Il confronto tra trend di mercato e condizioni socio-demografiche nel nostro paese suggerisce, però, di dotarsi di nuovi strumenti di analisi, progettazione e commercializzazione degli interventi, con un’adeguata pianificazione finanziaria che possa consentire anche di andare verso un collocamento del prodotto in locazione, anziché attraverso tradizionali vendite”. “Vediamo una rilevante opportunità di mercato, ma con caratteri fortemente selettivi. Il successo è sempre più legato all’innovazione, anche digitale, in un settore tradizionalmente poco incline al cambiamento come quello immobiliare



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
3398395052 , 059454227

martedì 27 febbraio 2018

Nuda proprietà e usufrutto: vantaggi e svantaggi per venditore e acquirente

Gtres



La nuda proprietà è in genere un’opzione di investimento per chi punta sulla rivalutazione del mattone nel lungo periodo, senza avere immediate necessità né abitative (ovviamente la casa resta a disposizione dell’usufruttuario fin quando è in vita), né di redditività (comprare per affittare).Gli anni di crisi hanno spinto l’offerta di questo tipo di soluzioni: i dati del 2016 registrano un aumento degli scambi di nuda proprietà pari ad un + 11,7% ( 24.107 transazioni).

Cosa implica acquistare un immobile in questa modalità?

Non v’è dubbio che per chi vende la formula soddisfa l’interesse a ricavare della liquidità, smobilizzando, ma senza andar fuori di casa e senza (come nel caso di un mutuo ordinario) dover iniziare mensilmente a restituire i soldi ricevuti. Se, peraltro, ho anche un’altra casa in cui abito, la posso, come usufruttuario mettere a reddito e arrotondare anche la mia pensione.
Per chi compra, implica senza dubbio acquistare a prezzi ridotti (tanto più giovane è la persona e, quindi, lunga la sua aspettativa di vita), aspettando il momento della morte per poterne diventare proprietario pieno, quindi andarci ad abitare o metterlo a reddito. Lo si fa come investimento ad esempio in vista di dare la casa ad un figlio che al momento è ancora piccolo.

Quali sono gli oneri fiscali?

Chi compra una nuda proprietà paga le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo o valore catastale (qualora invochi il prezzo-valore); se seconda casa, paga il 9%. Naturalmente la base imponibile è ridotta in quanto decurtata del valore dell’usufrutto calcolato in base a delle tabelle allegate al TU in tema di imposta di registro.
Quanto agli oneri successivi: le spese di imposte dirette, (IMU etc) e le spese condominiali, oltre quelle di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario.
Quelle straordinarie restano a carico del nudo proprietario.

A chi conviene questa opzione?

Lato acquirente: compro ad un prezzo di gran lunga più basso e scommetto sulla sopravvivenza più o meno lunga dell’usufruttuario per calibrare i tempi in cui potrò entrare in casa o affittarla per metterela a reddito.
Lato venditore: ricavo subito un bel gruzzoletto di danaro e non esco di casa. Non devo (come nel mutuo) restituire nulla. In alternativa posso chiedere, a titolo di corrispettivo, anche una rendita mensile o una assistenza morale e materiale a seconda delle esigenze. Ma in questi ultimi due casi i rischi di inadempimento da parte dell’acquirente sono più elevati e starà al notaio prevedere delle clausole di salvaguardia della posizione del venditore.

Quali sono gli altri aspetti da considerare?

Dal lato del venditore:
  • Potrà continuare ad abitare la sua abitazione senza rischio alcuno di esserne allontanato
  • Dovrà sopportarne il carico fiscale
  • Dovrà provvedere a sue spese alle opere di manutenzione ordinaria
Dal lato dell'acquirente
  • Non potrà godere della casa fino al momento della estinzione dell’usufrutto
  • Non sarà però tenuto a sopportare il carico fiscale
  • Dovrà pagare le opere di manutenzione straordinaria

Si può vendere la casa prima della morte dell'usufruttuario?

Nel nostro cc esiste una regola generale per cui non posso mai trasferire più di quello che mi spetta (meno sì): se ho in pancia una nuda proprietà, gravata dal peso di un usufrutto, ben potrò trasferire quella gravata dallo stesso peso. Devo solo trovare la persona interessata, ma non è affatto vietato.

Quale la posizione degli eredi di chi vende una nuda proprietà?

Gli eredi del venditore (riservatario del diritto di usufrutto) non troveranno nulla in eredità perché l’usufrutto si estingue con la morte del suo titolare. Si consiglia quindi di usare questo schema quando non si hanno eredi; a volte lo si usa quando eredi se ne hanno, ma si reputa si “siano comportati male”. In tal caso lo strumento è un modo indiretto per diseredare, ma occorre che la vendita sia fatta ad un prezzo congruo altrimenti l’erede potrebbe impugnarla con l’azione di riduzione dimostrando che si è trattato di un negozio misto con donazione.

Si può comprare con mutuo?

Certo che sì. Ma naturalmente, dato il valore ridotto della nuda proprietà, anche la somma che posso chiedere sarà proporzionata allo stesso. Se poi ottengo il consenso dell’usufruttuario a iscrivere ipoteca anche sul suo usufrutto (facendo da 3° datore) allora la banca avrà la garanzia sulla piena e non sulla sola nuda proprietà, per cui potrebbe darmi una somma maggiore a mutuo.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
3398395052

domenica 10 maggio 2015

IVA interventi di ristrutturazione abitazioni

IVA interventi di ristrutturazione abitazioni
Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni. In particolare, ha precisato che l’agevolazione con Iva al 10, va calcolata al netto del valore dei “beni significativi”, tra i quali rientrano ad esempio gli infissi. Per l'Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente elencati i “beni significativi". 
Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l’aliquota IVA del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni

lunedì 4 novembre 2013

compravendite immobiliari e mutui erogati

rallenta, ma non si ferma il calo delle compravendite immobiliari e dei mutui erogati nel primo semestre del 2013. a confermarlo è l'istat che certifica come nel periodo in esame la variazione tendenziale negativa dei rogiti è stata del 8,3%, rispetto allo stesso periodo del 2012 quanto la contrazione era stata del 20,6%. per quanto riguarda i finanziamenti erogati, la flessione è stata del -4,3%, rispetto al -40,3% dell'anno precedente

l'istat conferma i dati dell'agenzia del territorio, certificando un rallentamento del calo, ma non una vera e propria ripresa. i dati restano in terreno negativo. se si somma infatti la variazione negativa di 2013 e 2012 , si capisce come il comparto abbia perso quasi il 30% delle transazioni rispetto al 2011. stessa cosa per i mutui, anche se qui si notano i primi deboli segnali di effettiva ripresa, anche se limitati al nord-est (+2,6%) e al centro (+0,2%) e solo per il secondo trimestre dell'anno

in totale nel secondo semestre dell'anno, le transazioni immobiliari, come si evince dai rogiti, sono state 295.785, di cui 275.437 nel settore residenziale (il 93,1%) delle convenzioni, 18.146 nel settore economico (6,1%) e ulteriori 2.2012 per trasferiemnti di unità immobiliari ad uso speciale e per multiproprietà (0,8% delle convenzioni)








Da idealista.it