Vietato
il rilascio anticipato della casa: se è occupata dal debitore e
dalla sua famiglia non potrà essere venduto all’asta. Ora il
divieto si estende a tutti i procedimenti in corso.
Un
emendamento approvato oggi al decreto Milleproroghe estende il blocco
delle vendite di case all’asta giudiziaria a tutti i procedimenti
pendenti e non solo a quelli avviati a partire da febbraio 2019, come
prevedeva la precedente riforma [1].
Una
decisione – secondo Confedilizia, che ha diramato un comunicato
urgente diffuso dall’agenzia stampa Adnkronos -” gravida di
conseguenze negative” e paradossalmente dannose per gli stessi
debitori esecutati, cioè coloro che la norma vorrebbe favorire.
La
Confedilizia ritiene infatti che “estendere alle espropriazioni in
corso il principio – introdotto circa un anno fa – secondo cui il
debitore
non perde il possesso dell’immobile pignorato sino al decreto di
trasferimento, costituisce un grave rischio
per il mercato delle aste
giudiziarie”.
“E’
un dato di comune esperienza – prosegue l’associazione dei
proprietari di casa – che un
immobile occupato non sia
particolarmente appetibile (richiedendo la sua liberazione diverso
tempo) e venga, quindi, liquidato con maggior difficoltà. Il
risultato è che con questa ulteriore modifica aumenteranno i
tentativi di vendita e si ridurranno
i prezzi
di aggiudicazione, con minore soddisfazione non solo dei creditori,
ma anche degli stessi debitori esecutati, cioè proprio dei soggetti
che l’intervento di riforma si propone di favorire”.
”Il
decreto semplificazioni – ricorda Confedilizia – ha introdotto
nel 2019 una norma di forte impatto sulle procedure esecutive. Il
provvedimento, infatti, ha riscritto l’art. 560 del codice di
procedura civile, stabilendo che il debitore e i familiari con lui
conviventi non perdano il possesso dell’immobile e delle sue
pertinenze sino al decreto di trasferimento. Più in dettaglio, la
norma prevede che, nelle espropriazioni immobiliari aventi inizio dal
febbraio 2019, il giudice non possa ”mai disporre il rilascio
dell’immobile pignorato
prima della pronuncia” di tale decreto allorché l’immobile di
interesse sia ”abitato dal debitore
e dai suoi familiari”.
Questo,
salvo che ”sia ostacolato il diritto di visita di potenziali
acquirenti”,
oppure ”l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in
uno stato di buona conservazione,
per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare”
o, ancora, il debitore violi ”gli altri obblighi che la legge pone
a suo carico”.
In
base a queste norme “è la liberazione
anticipata dell’immobile che
rappresenta una mera eventualità, condizionata al verificarsi di una
delle ipotesi sopra indicate. La regola è l’occupazione
del bene da parte del debitore e dei suoi familiari fino al decreto
di trasferimento”, conclude Confedilizia.
note
[1]
Art. 560, ultimo comma, Cod. proc. civ. introdotto dal D.L. 14
dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, in Legge. 11
febbraio 2019, n. 12,
Fonte
: “La Legge per tutti “
Agenzia
Immobiliare Farini
059454227
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