PLUSVALENZE NELLA VENDITA DI APPARTAMENTI
Risponde il consiglio Notarile di Modena.
Vendo un appartamento acquistato, come
seconda casa, da meno di 5 anni a un prezzo superiore a quello di
acquisto, e mi è stato detto che tale differenza è soggetta a
plusvalenza.
Nella legge di bilancio per il 2020 è
previsto, all'articolo1 comma 695, un incremento dell'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito, applicabile in deroga alla
disciplina dell'articolo 67 comma 1 lettera b del DPR 22/12/1986 n.
917. Nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobiliari
acquistati o costruiti , la plusvalenza,ovvero la differenza tra il
prezzo di acquisto o di costruzione aumentano di ogni altro costo
inerente e il prezzo di rivendita, costituisce reddito imponibile, e
quindi deve essere denunziata nella dichiarazione dei redditi. In
alternativa alla detta tassazione, l'art.1 comma 496 legge 23
dicemmbre 2005 n. 266 , poi modificato ,consente di assoggettare tale
plusvalenza, peraltro solo nel caso di fabbricati e terreni non
edificabili acquistati o costruiti da meno di 5 anni , a un'importo
sostitutiva sul reddito.
Più in particolare rigaurdo alla
misura dell'aliquota in quanto la Legge di stabilità 2020 ha
modificato, con effetto dall'1 Gennaio 2020,la percentuale d'imposta
sostitutiva, portandola dal 20 % al 26% e quindi la stessa è
applicabile ai trasferimenti posti in essere a partire dal 1°
Gennaio2020. Detta imposta sostitutiva si applica solo nel caso di
cessione di fabbricati o terreni non edificabili.
Nel caso di terreni edificabili , a
prescindere dal titolo di acquisto dell'epoca di acquisto, il
contribuente non può avvalersi dell'impresa sostitutiva del 26 %, ma
dovrà denunciare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.
Per valersi della norma occorre che il
cedente sia un soggetto IRPEF , che non agisce nell'esercizio di
impresa o professione, per il quale la plusvalenza realizzata
costituisca un " reddito diverso" ; la plusvalenza si
realizza infine in forza di cessione a titolo oneroso, e risultante
da atto notarile. Non si applica agli atti di donazione e agli atti
di divisione senza conguaglio.
Potrà applicarsi agli atti di
divisione con conguaglio.
Agenzia Farini
059 454227
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