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giovedì 27 febbraio 2020
Detrazioni fiscali per le locazioni a studenti universitari
Le locazioni di immobili a studenti rientrano in una categoria “tipizzata” e sono espressamente disciplinate dal DM 16/01/2017, che sostituisce il precedente DM del 30/12/2002.
La locazione di immobili a studenti universitari rappresenta
una “opportunità” sia per i proprietari di immobili ad uso
residenziale, sia per gli studenti, che hanno un approccio tipicamente
“pratico” al mercato delle locazioni: consultano la rete e valutano le
offerte più convenienti.
I contratti di locazione per studenti possono essere stipulati
nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di
specializzazione e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché
nei Comuni limitrofi e, qualora il conduttore sia iscritto ad un corso
di laurea o di formazione post laurea (quali master, dottorati,
specializzazioni o perfezionamenti), in un Comune diverso da quello di
residenza.
La legge non fa distinzione tra lo studente in corso e quello fuori
corso. Si precisa, inoltre, che tali contratti possono essere
sottoscritti da uno o da più studenti o dalle aziende per il diritto
allo studio e devono rispettare i criteri di forma riportati nel
fac-simile allegato al decreto ministeriale.
Anche questa tipologia di contratto deve rispettare alcuni elementi
essenziali, riguardanti, in particolare, l’importo dei canoni, la
durata, il rinnovo automatico, la facoltà di recesso del conduttore, il
divieto di sublocazione e l’importo del deposito cauzionale.
La misura dei canoni di locazione è definita in appositi accordi
locali, sulla base dei valori relativi a specifiche aree omogenee o a
eventuali zone particolari. Detti accordi possono, peraltro, individuare
variazioni in aumento o in diminuzione dei valori dei canoni, in
relazione alla durata contrattuale.
La durata dei contratti di locazione per studenti può
variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni; la durata è
rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore, da
comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima del termine. Non è
prevista analoga facoltà per la parte locatrice e pertanto la durata
della locazione sembrerebbe dipendere in via esclusiva dalla volontà
dello studente. Resta salva tuttavia la facoltà del locatore di provare
che le esigenze di studio del conduttore non sussistano più.
In caso di pluralità di conduttori, nel caso cioè che il contratto
sia intestato a più studenti, è consentito il recesso parziale.
Pertanto, qualora uno o più studenti decidano di esercitare il diritto
di recesso, la locazione prosegue nei confronti degli
studenti-conduttori rimanenti. È da escludere che essi possano
unilateralmente decidere di sostituire il conduttore receduto con altro
studente senza il consenso del locatore. Inoltre, in presenza di un
contratto unico intestato a più studenti, deve ritenersi che il recesso
di uno di essi costringe gli altri locatari a sopportare un canone pro
quota proporzionalmente superiore a quello originariamente pattuito: il
che può integrare gli estremi del grave motivo legittimante il recesso
dal contratto da parte di tutti.
È vietata la sublocazione, che si verifica qualora
l’immobile venga occupato da persona che non sia ospite del conduttore e
né a lui legato da vincoli di parentela. Inoltre, è previsto che
l’importo del deposito cauzionale non superi le tre mensilità del
canone.
Il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge, implica
la nullità della clausola che stabilisce la durata, ma non di quella
con la quale viene liberamente quantificato il canone, sempre che questo
sia stato validamente pattuito dalle parti nell’esercizio della loro
autonomia negoziale.
Sotto il profilo fiscale, sussistono agevolazioni, previste
dalla legge, che si rivolgono sia al locatore, sia al conduttore
studente. Più nello specifico, la Legge di Bilancio 2020 ha confermato
le agevolazioni già in vigore, ovvero:
in caso di locazione a canone
concordato, per il locatore il reddito imponibile determinato ai sensi
dell’art. 37 del TUIR è ulteriormente ridotto del 30%;
in caso di opzione per la “cedolare secca”, la
tassazione del reddito da locazione avviene con un’aliquota del 10%,
sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Tale opzione comporta
inoltre l’esenzione dall’obbligo di versamento delle imposte di bollo e
di registro.
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche
dal proprietario nei confronti di cooperative edilizie per la locazione
o enti senza scopo di lucro. Condizione essenziale per beneficiare
dell’agevolazione è che gli immobili siano sublocati a studenti
universitari e dati a disposizione dei Comuni, con rinuncia
all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Con riferimento al conduttore, è prevista una detrazione IRPEF
relativa alle spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede per
canoni di locazione. Una volta rispettati i requisiti richiesti dalla
legge, spetta una detrazione (anche se le spese sono state sostenute per
i familiari fiscalmente a carico) pari al 19% del canone pagato, con un
massimale di € 2.633 all’anno. Si evidenzia che, come previsto dalla
Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1 gennaio 2020, per poter
beneficiare delle detrazioni fiscali del 19% per canoni di locazione per
studenti, sarà necessario che i pagamenti vengano eseguiti con modalità
tracciabili, ovvero assegni, bonifici bancari, carte bancomat o carte
di credito.
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