Visualizzazione post con etichetta annualità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta annualità. Mostra tutti i post

giovedì 5 marzo 2020

In arrivo una nuova legge sugli affitti brevi: cosa cambierà secondo gli esperti


Gtres 

Il disegno di legge Turismo: le misure previste

Nell’ottica di combattere l’abusivismo e favorire la equa distribuzione degli appartamenti ad uso residenziale e turistico, il Ministero per i beni e le attività culturali ha disposto questo disegno di legge , che tuttavia ha generato reazioni non sempre benevole da parte degli operatori del settore.
In particolare a dare fastidio è l’assimilazione dell’intero settore ad un’attività dominata dal sommerso, mentre i property manager professionali presenti sul mercato – ancorchè ancora pochi, ma sempre più numerosi – dimostrano il contrario, investendo anche ingenti capitali per migliorare i servizi offerti.
In breve, questi i punti principali del provvedimento:
  • Tra le misure più discusse, quella di imporre lo status di “azienda” (con obbligo quindi di partita Iva) a coloro che affittano più di tre appartamenti di proprietà. Secondo dati de Il Sole 24 Ore, per la sola piattaforma Airbnb si tratterebbe comunque di una minoranza. Coloro che affittano da due a oltre 100 appartamenti superano di poco i 40 mila, mentre sono oltre 130 mila coloro che affittano un appartamento solo. Con meno di tre immobili affittati ci sarebbe la possibilità di applicare una cedolare secca al 21%.
  • Tra le misure, inoltre, l’obbligo di pubblicare il codice identificativo per i soggetti che concedono immobili ad uso abitativo in locazione breve.
  • Quanto al capitolo tasse, è previsto un credito di imposta per la riqualificazione, l’accessibilità e la digitalizzazione delle strutture ricettive. Esenzione da varie imposte per chi apre attività in aree a rischio spopolamento.
  • Imposta di soggiorno applicata dai Comuni in percentuale non superiore al 10% del prezzo della camera e fino a 5 euro a notte per persona. Il versamento dell’imposta è a cura del gestore pena una sanzione pari anche al triplo del dovuto.

La polemica sugli affitti brevi a Milano

Nei giorni passati, l’assessore milanese all’Urbanistica Pierfrancesco Maran aveva lanciato una proposta per un fondo di tutela dei proprietari in caso di morosità dell’inquilino per un ritorno alla fiducia negli affitti lunghi, necessari al mantenimento del tessuto sociale della città, e per il miglioramento delle regole sugli affitti brevi, che appunto sono oggetto del disegno di legge di cui sopra.
Le parole dell’assessore hanno suscitato le reazioni di diversi property manager professionali, che in un certo senso si sono sentiti ingiustamente additati.
“L’assessore Maran ha fatto emergere le molteplici criticità degli affitti tradizionali – ha detto Cristiano Berti, Ad di The Best Rent, - spesso conseguenza delle scarse tutele riconosciute ai proprietari di immobili che intendono affittare il proprio appartamento. La soluzione, a nostro avviso, va ricercata in una corretta e chiara regolamentazione, sia del settore degli affitti brevi sia del mercato degli affitti tradizionali. Questo affinché si evitino situazioni di incertezza legate all’aumento di privati o property manager fai da te che, molto spesso, non rispettano a pieno gli adempimenti richiesti dalla legge, e omettono obblighi e oneri tributari a danno delle amministrazioni, comunali in primis”.
“Non ci sentiamo attaccati come property manager strutturati, - commenta invece Marco Celani, Ad di Italianway, intervistato da idealista/news, - ma il settore è trattato come se fosse popolato solo da operatori sommersi. Bisognerebbe avere maggiore considerazione per gli imprenditori che hanno fatto investimenti ingenti (Italianway ad esempio ha investito 3,5 milioni di euro per migliorare i propri servizi) e che hanno comunque ricevuto anche riconoscimenti per il lavoro svolto: non tutti possono essere trattati alla stregua di affittacamere abusivi “.
A cosa è dovuta quindi questa polemica?
“La polemica è dovuta ad una non piena conoscenza del dato. Esiste la convinzione che gli appartamenti in affitto breve determinino un calo di disponibilità di appartamenti per affitti normali o studenti, ma non è così. Nessuno studio conferma che questa sia la dinamica, né che ci sia una relazione con l’aumento del turismo. Italianway gestisce oltre 1000 appartamenti, e un’ampia casistica ci dice che già in partenza i proprietari non desiderano mettere i propri appartamenti in affitto prolungato.
Per quali ragioni?
“Primo, perché con un 4+4 se un inquilino è moroso ci vogliono in media 37 mesi per mandarlo via, e nel frattempo si pagano tasse su importi non incassati, una situazione che avviene nel 5% dei contratti, e per i proprietari non c’è nessuna tutela. Altro motivo è il fatto che sono appartamenti di cui non si conosce ancora la sorte. A volte li si vuole vendere, a volte sono solo in stand by per qualche tempo prima di tornare in uso, e quindi si preferisce un contratto breve per monetizzare l’attesa e coprire in parte le spese che comunque ci sono. Infine parliamo dei rendimenti: non è così vero che l’affitto breve renda di più di quello lungo e che quindi sia da preferire per questa ragione”.
In che senso l’affitto breve non è più redditizio di quello prolungato?
“Da un lato è sicuramente vero che l’affitto breve fa bene al sistema Paese (visto che consente di mantenere in uso gli appartamenti ridando loro valore, anche sobbarcandosi spese di efficientamento energetico o rinnovamento), ma è anche vero che dal rendimento, che al lordo è certo più alto di quello dei contratti prolungati, vanno detratte molte spese che nel caso dell’affitto lungo sono a carico del locatario (bollette, piccola manutenzione ecc), oltre che le commissioni alle online travel agency, le spese per le società di pulizie o che si occupano dell’accoglienza e dei servizi. Quindi alla fine il guadagno viene ad essere più o meno  lo stesso. Non c’è un motivo di “avidità” che spinge verso un tipo di contratto o un altro”.
Il mercato dell’affitto breve e di quello prolungato quindi non sono in conflitto
“Assolutamente no. Ci sono due distinti mercati che in realtà si parlano tra loro, perché domanda e offerta definiscono gli equilibri. Se da un lato c’è eccesso di offerta di breve termine, è anche vero che se non si ha il rendimento sperato è un attimo spostare l’offerta verso un segmento che soddisfa di più. Quindi limitare in realtà può atrofizzare questa elasticità e danneggiare nello stesso momento i property manager che stanno invece agendo in maniera professionale”.
Come bisognerebbe intervenire allora?
“La leva fiscale andrebbe usata nel senso degli incentivi: se si vuole favorire l’offerta a studenti e lavoratori si faccia una cedolare secca agevolata, il che renderebbe conveniente l’emersione dal nero. La mossa di assimilare agli imprenditori chi sia proprietario di tre appartamenti non serve e poi non è efficiente perché non distingue la funzione di proprietario da quella di gestore; il proprietario semplicemente è una persona che alloca il suo patrimonio nel mattone invece che, ad esempio, investire in titoli. Il professionista invece è il gestore, ed è su questo che andrebbe effettuata la vigilanza”.

Fonte : " Idealista" 
Agenzia immobiliare 
059454227 

giovedì 27 febbraio 2020

Detrazioni fiscali per le locazioni a studenti universitari

 
Gtres

Le locazioni di immobili a studenti rientrano in una categoria “tipizzata” e sono espressamente disciplinate dal DM 16/01/2017, che sostituisce il precedente DM del 30/12/2002.

La locazione di immobili a studenti universitari rappresenta una “opportunità” sia per i proprietari di immobili ad uso residenziale, sia per gli studenti, che hanno un approccio tipicamente “pratico” al mercato delle locazioni: consultano la rete e valutano le offerte più convenienti.

I contratti di locazione per studenti possono essere stipulati nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché nei Comuni limitrofi e, qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti), in un Comune diverso da quello di residenza.

La legge non fa distinzione tra lo studente in corso e quello fuori corso. Si precisa, inoltre, che tali contratti possono essere sottoscritti da uno o da più studenti o dalle aziende per il diritto allo studio e devono rispettare i criteri di forma riportati nel fac-simile allegato al decreto ministeriale.

Anche questa tipologia di contratto deve rispettare alcuni elementi essenziali, riguardanti, in particolare, l’importo dei canoni, la durata, il rinnovo automatico, la facoltà di recesso del conduttore, il divieto di sublocazione e l’importo del deposito cauzionale.

La misura dei canoni di locazione è definita in appositi accordi locali, sulla base dei valori relativi a specifiche aree omogenee o a eventuali zone particolari. Detti accordi possono, peraltro, individuare variazioni in aumento o in diminuzione dei valori dei canoni, in relazione alla durata contrattuale. 

La durata dei contratti di locazione per studenti può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni; la durata è rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore, da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima del termine. Non è prevista analoga facoltà per la parte locatrice e pertanto la durata della locazione sembrerebbe dipendere in via esclusiva dalla volontà dello studente. Resta salva tuttavia la facoltà del locatore di provare che le esigenze di studio del conduttore non sussistano più.

In caso di pluralità di conduttori, nel caso cioè che il contratto sia intestato a più studenti, è consentito il recesso parziale. Pertanto, qualora uno o più studenti decidano di esercitare il diritto di recesso, la locazione prosegue nei confronti degli studenti-conduttori rimanenti. È da escludere che essi possano unilateralmente decidere di sostituire il conduttore receduto con altro studente senza il consenso del locatore. Inoltre, in presenza di un contratto unico intestato a più studenti, deve ritenersi che il recesso di uno di essi costringe gli altri locatari a sopportare un canone pro quota proporzionalmente superiore a quello originariamente pattuito: il che può integrare gli estremi del grave motivo legittimante il recesso dal contratto da parte di tutti.

È vietata la sublocazione, che si verifica qualora l’immobile venga occupato da persona che non sia ospite del conduttore e né a lui legato da vincoli di parentela. Inoltre, è previsto che l’importo del deposito cauzionale non superi le tre mensilità del canone.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge, implica la nullità della clausola che stabilisce la durata, ma non di quella con la quale viene liberamente quantificato il canone, sempre che questo sia stato validamente pattuito dalle parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale.

Sotto il profilo fiscale, sussistono agevolazioni, previste dalla legge, che si rivolgono sia al locatore, sia al conduttore studente. Più nello specifico, la Legge di Bilancio 2020 ha confermato le agevolazioni già in vigore, ovvero:

  • in caso di locazione a canone concordato, per il locatore il reddito imponibile determinato ai sensi dell’art. 37 del TUIR è ulteriormente ridotto del 30%;

  • in caso di opzione per la “cedolare secca”, la tassazione del reddito da locazione avviene con un’aliquota del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Tale opzione comporta inoltre l’esenzione dall’obbligo di versamento delle imposte di bollo e di registro.

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal proprietario nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro. Condizione essenziale per beneficiare dell’agevolazione è che gli immobili siano sublocati a studenti universitari e dati a disposizione dei Comuni, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Con riferimento al conduttore, è prevista una detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede per canoni di locazione. Una volta rispettati i requisiti richiesti dalla legge, spetta una detrazione (anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico) pari al 19% del canone pagato, con un massimale di € 2.633 all’anno. Si evidenzia che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1 gennaio 2020, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali del 19% per canoni di locazione per studenti, sarà necessario che i pagamenti vengano eseguiti con modalità tracciabili, ovvero assegni, bonifici bancari, carte bancomat o carte di credito.

 Fonte : " Idealista"

Agenzia immobiliare Farini 

059454227

mercoledì 13 febbraio 2019

 Quanti anni di stipendio servono per comprare casa?

Dieci anni fa un italiano doveva lavorare oltre nove anni per comprare una casa, oggi ne bastano “solo” poco più di sei. È quanto emerge dall’analisi Tecnocasa, confermando il calo nei prezzi degli immobili degli ultimi anni.

Se l’acquisto di una abitazione è e resta tra le preoccupazioni principali di una famiglia italiana, va detto che i mezzi economici da mettere a disposizione sono senza dubbio ingenti, e ammontano a diversi anni di stipendio. Il numero di annualità di stipendio necessarie ad acquistare il proprio tetto è un’indicatore di diversi trend: dall’andamento dei prezzi delle case alla situazione della fiducia delle famiglie nell’economia italiana, nonché nell’accesso al credito. Aiutandosi son un mutuo, infatti, la somma da anticipare per acquistare casa è inferiore, anche se nel lungo periodo, causa interessi, occorre mettere in conto un maggiore esborso.

Dai dati Tecnocasa si evince che a livello nazionale nel 2018 siano necessarie 6,2 annualità di stipendio per comprare casa, sostanzialmente tante quante l’anno precedente. Il confronto nel tempo ci dice che dieci anni prima servivano invece tre anni di stipendio in più, quattro anni nel 2006 e 2007. Il che significa che in media, da allora, serve circa il 40% in meno in termini di annualità lavorative per assicurarsi lo stesso tipo di abitazione: una misura della svalutazione dei prezzi immobiliari ma anche dell’accresciuta possibilità di spesa degli italiani.
“I risultati di questa analisi sono significativi per capire il trend del mercato immobiliare nel tempo sottolinea Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi Tecnocasa. - Infatti la diminuzione delle annualità necessarie per comprare casa è dovuta, in particolare, alla riduzione dei prezzi delle abitazioni che mediamente, dal 2008 al 2018, si sono contratti del 38,6% . Quindi l’immobile è diventato più accessibile. Questo ha inciso in maniera più importante rispetto all’aumento delle retribuzioni che, nello stesso periodo, è stato del 13,5% e  ha fatto si che per acquistare casa siano necessari meno stipendi. E’ un buon segnale che conferma la ripresa del mercato”.
Relativamente alla distribuzione geografica, la Capitale è la città dove occorrono più annualità di stipendio per acquistare casa (9,6) seguita da Milano con 9,2 annualità e Firenze con 8,5 annualità. La città dove servono meno annualità di stipendio è Palermo (3,7) . Dal 2008 Roma e Milano hanno visto un calo di 3,8 annualità, seguite da Bari (-3,7 annualità) e Napoli (-3,6) che hanno avuto le variazioni più rilevanti.


Da "Idealista "
Agenzia Farini
059 454227