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venerdì 2 ottobre 2020

Superbonus 110, quanto si risparmia con la riqualificazione energetica?

 

Superbonus 110, quanto si risparmia con la riqualificazione energetica?




Il Superbonus 110% dal primo luglio rappresenta un vantaggio fiscale che fa davvero la differenza nella ristrutturazione immobiliare. Ma qual è il suo impatto? Hanno cercato di valutarlo l’Ufficio Studi di Gabetti e Gabetti Lab in un report.



Superbonus, come migliora l’efficienza energetica

L’analisi ha considerato per 59 condomini (1.277 unità abitative) che hanno contrattualizzato interventi di riqualificazione energetica il relativo risparmio dal punto di vista sia economico sia energetico. Secondo quanto stimato, con il Superbonus l’abbattimento del fabbisogno energetico nei condomini è nell’ordine del 43%, così come il risparmio energetico è del 34% e quello di emissioni CO2 del 35%, mentre la riduzione media della spesa a carico del condominio è del 70%. Un ulteriore dato significativo è il salto di classe energetica medio per le 463 unità immobiliari del campione. Grazie all’analisi dell’Attestato di prestazione energetica (APE) si è riusciti infatti a calcolare che il salto di classe medio è di 2,6 punti. Dall’analisi dei dati emerge poi che l’abbattimento della trasmittanza termica stimato, per un campione di oltre 1.000 unità immobiliari è tra l’81 e l’84% per le strutture opache orizzontali, verticali e inclinate. Per i serramenti la percentuale si aggira intorno al 53%.



Quanto si risparmia con il Superbonus 110

Un altro aspetto su cui lo studio dell’Ufficio Studi Gabetti si è focalizzato è quello economico: i vantaggi del Superbonus 110% sono significativi rispetto all’Ecobonus 65%. Considerando tutto il campione, l’importo totale dei lavori è pari a 42,6 milioni di euro, di cui il 95% (pari a 40,5 milioni di euro) ha riguardato gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (cappotto termico) che interessano l’involucro degli edifici, mentre il 5% (pari a 2,1 milioni di euro) gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali (generatori di calore). Agli interventi di riqualificazione, le unità immobiliari del campione hanno abbinato interventi di ristrutturazione edilizia non legati all’efficientamento energetico per un ammontare di 1,9 milioni di euro (4% del costo totale). Dunque, considerato anche il costo della ristrutturazione edilizia, il costo totale generato dal campione è di 44,5 milioni di euro.

Cessione del credito di imposta con il superbonus 110

In questo caso, attraverso l’Eco/Sismabonus (65%; 85%) tradizionale e il Bonus Ristrutturazione per la quota residua (50%), il credito di imposta cedibile è del 71%, mentre rimane per il  29% a carico del condominio. Tradotto in termini numerici significa che il campione ha ceduto una cifra pari a 31,8 milioni di euro, mentre ha effettivamente pagato un residuo pari a 12,7 milioni di euro.

Un ultimo aspetto affrontato dalla ricerca riguarda il calcolo della stima del risparmio economico potenziale generato applicando l’aliquota fiscale del 110% prevista dal Superbonus. Comparando il risparmio economico dell’Ecobonus al 65%, con quello che potrebbe essere generato applicando il Superbonus 110%. Dalle stime effettuate emerge che la percentuale a carico del condominio scenderebbe al 6%: su un totale di importo lavori pari a 15,5 milioni di euro, il residuo a carico del condominio andrebbe a ridursi del 71%, da 3,6 milioni di euro a 1,04 milioni di euro.

 Da Idealista

Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena


 

sabato 12 settembre 2020

Superbonus 110, da ottobre via libera alla cessione del credito

 

Superbonus 110, da ottobre via libera alla cessione del credito

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per accedere alle agevolazioni fiscali





Per ottenere lo sconto in fattura o per esercitare l’opzione di cessione del credito prevista dal Superbonus 110 per le ristrutturazioni la data da tenere a mente è quella del 15 ottobre. Vediamo cosa dispone l’Agenzia delle Entrate.

  • Con il provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate stabilisce le condizioni per richiedere le detrazioni legate agli interventi sugli immobili che danno diritto al cosiddetto Superbonus 110. In particolare:
  • L’opzione va esercitata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico e antisismico, recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • La richiesta va fatta in via telematica, a partire appunto dal 15 ottobre, utilizzando il modello apposito e il software disponibile sul sito AdE;
  • La cessione del credito potrà essere accettata o meno dai cessionari attraverso la “Piattaforma cessione crediti”. In caso di accettazione, i crediti saranno visibili nel relativo cassetto fiscale e utilizzabili dai cessionari in compensazione o ulteriormente ceduti.
  • In alternativa alla cessione del credito si può chiedere uno sconto in fattura ai fornitori con riferimento a quanto disposto dall'art. 121 del dl 34/2020. Occorre per questo una copia dell’asseverazione trasmessa dall’Enea o, per gli interventi antisismici, dai professionisti coinvolti.
  • Sconto o credito di imposta devono essere calcolati sulla base delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento
  • Se più beneficiari sostengono spese per lo stesso immobile di cui sono possessori, ognuno potrà scegliere liberamente a quale beneficio accedere.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 6 luglio 2020

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire

Ecobonus 110 corsa al via: da seconde case a cessione del credito, i punti da chiarire





Ecobonus 110 corsa al via dal 1º luglio 2020.  Il bonus 110 per gli interventi di ristrutturazione che comportino un efficientamento energetico dell'immobile entra nel vivo. Ma sull'ecobonus 110 per cento sono ancora molti i punti da chiarire, dalle seconde case al mercato della cessione del credito.
Previsto dal decreto rilancio, l'ecobonus 110 per cento è una detrazione Irpef e Ires del 110% nell'ambito di tre grandi interventi trainanti, ovvero la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti" "sugli edifici unifamiliari" o sulle "parti comuni degli edifici"; "la sostituzione di impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geoterminici; "il cappotto termico", e infine "gli interventi antisismici".
Se viene effettuato uno di questi interventi denominati "trainanti" l'ecobonus 110 viene esteso anche ai lavori tradizionali per il risparmio energetico, all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e anche all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi id accumulo. Possono beneficiare del bonus 110% tutti i condomini e in caso di lavori su edifici di un unico proprietario solo se questo è una persona fisica.
Contenuto nel decreto rilancio, in corso di approvazione al Parlamento, la norma sull'ecobonus al 110 per cento, potrà subire ancora ulteriori modifiche. In particolare c'è un emendamento al vaglio della Commissione Bilancio che riguarda l'ecobonus 110% per le seconde case.  Nell'emendamento al dl rilancio viene previsto l'allargamento dell'ecobonus anche alle seconde case unifamiliari, come le villette a schiera (mentre vengono escluse le case signorili, le ville e i castelli) e al terzo settore.  L'estensione dell'ecobonus 110% alle seconde case è consentito su un massimo di due unità immobiliari.
Un altro punto ancora incerto riguarda i decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate per l'ecobonus 110. Secondo quando previsto dalla norma, le modalità attuative per la detrazione o in alternativa per lo sconto in fattura o la cessione del credito devono essere stabilite da decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, che a questo punto dovrebbero arrivare non prima della conversione definitiva del decreto rilancio.
Inoltre anche per quanto riguarda la cessione del credito d'imposta, alternativa allo sconto in fattura, per l'ecobonus 110, manca una "borsa" delle cessioni con soggetti accreditati per evitare le speculazioni di preventivi troppo gonfiati.
Per quanto riguarda i massimali di spesa del bonus 110, questi saranno rimodulati in base alla tipologia dell'edificio. Mentre la tanta anelata estensione dell'ecobonus 110 fino al 30 giugno 2022 avverrà, con ogni probabilità solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
 Modena

venerdì 3 luglio 2020

Cedolare secca su affitti commerciali: ok del Governo


Cedolare secca su affitti commerciali: ok del Governo
L’Esecutivo accoglie le proposte di Confedilizia. Ora, si cerca di ridurre l’importo per i canoni già contrattualizzati. In vista anche un abbattimento dell’Imu.






C’è l’ok del Governo e in particolare del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’estensione della cedolare secca del 10% sugli affitti commerciali. La conferma arriva ora dal sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa, che in una nota diramata dall’Adnkronos dice: «Ringrazio il presidente Conte per aver valutato positivamente la possibilità, che ho rappresentato nei giorni scorsi, di estendere la cedolare secca agli affitti commerciali».
Ora il sottosegretario spiega che «stiamo studiando una modalità applicativa che possa consentire anche una riduzione dell’importo degli affitti già contrattualizzati». L’idea, aggiunge Villarosa, «nasce a seguito di un ciclo di incontri con le imprese ed i rappresentanti delle categorie interessate. Ringrazio Confedilizia per la fiducia riposta e sono certo che la misura contribuirà a stimolare, nuovamente, il settore immobiliare e tutti gli altri gravemente colpiti dall’emergenza Covid-19».
Proprio Confedilizia, infatti, era stata il fautore della proposta, avviando un confronto con il Governo attraverso il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che è relatore del Decreto Rilancio. L’associazione della proprietà edilizia auspica, come riferisce il suo presidente, Giorgio Spaziani Testa, «un potenziamento del credito d’imposta del 60 per cento previsto dall’articolo 28 attraverso un incremento delle mensilità interessate, attualmente circoscritte a marzo, aprile e maggio».
Ma Confedilizia sollecita anche l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate «per consentire la cessione del credito, in primis al locatore». Per Spaziani Testa, la via maestra per la ripresa delle attività economiche «è prevedere una cedolare secca per tutti i contratti di locazione ad uso non abitativo. In alternativa, potrebbe essere introdotta – in analogia con quanto efficacemente in essere per gli affitti abitativi ‘concordati’ – una cedolare del 10 per cento, accompagnata da un abbattimento del 25 per cento dell’Imu, in caso di riduzione del canone del 20-25 per cento rispetto a quello previsto in contratto».
Proprio quest’ultima è la strada seguita dal Governo: «Oltre alla cancellazione dell’Irap, escludiamo, almeno per l’intero 2020, il pagamento dell’Imu sui capannoni ed estendiamo la cedolare secca agli affitti commerciali», scrive su Facebook il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5S). Per la cedolare è stimato un intervento pari a 160 milioni di euro, mentre per l’Imu ammonterebbe a circa 4 miliardi.
Ora, Confedilizia commenta così l’esito della vicenda: «L’annuncio, da parte dei sottosegretari Villarosa e Sibilia, dell’intenzione del Governo di estendere la cedolare secca agli affitti commerciali, è una buona notizia. È quanto abbiamo chiesto al presidente del Consiglio Conte in occasione degli Stati generali, ricevendo un primo riscontro positivo dal ministro Gualtieri al termine della riunione».
«Vedremo – si legge ancora- in quale forma l’Esecutivo intenderà introdurre questa misura, anche se la somma che sarebbe stato previsto di stanziare non pare rilevante. Quel che è certo è che per salvare le attività commerciali è indispensabile ridurre la tassazione sulle locazioni per i contratti in corso. Quanto all’Imu, auspichiamo che l’intervento preannunciato dai due sottosegretari sia il più possibile esteso e non limitato a specifici settori».
Secondo le proposte in atto, infatti, la misura non sarebbe generalizzata, ma circoscritta alle attività turistico-alberghiere, a quelle degli eventi e dello spettacolo, del commercio e della produzione agricola e industriale, lasciando fuori alcuni settori, come quello dei servizi.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

lunedì 9 marzo 2020

Coronavirus, la ricetta dell'Abi contro la crisi economica
L'impegno dell'Associazione bancaria italiana 
L’Associazione bancaria italiana (Abi) è impegnata e sollecita misure urgenti per contrastare il rallentamento dell’economia e favorire le imprese nei rapporti con le banche, oltre alla sospensione dei mutui nei territori in emergenza. A renderlo noto un comunicato.
Secondo quanto fatto sapere, l’Abi è impegnata con le altre Associazioni di imprese nell’aggiornamento dell’“Accordo per il credito” per ampliare le moratorie possibili con le vigenti norme europee.
In base a quanto evidenziato, “ancor maggiori moratorie per garantire la liquidità delle imprese saranno possibili se l’Italia otterrà dalle Autorità europee la sospensione almeno delle più rigide normative vigenti”.
Con l’obiettivo di per favorire la liquidità per le imprese, l’Abi chiede al Governo e al Parlamento “innanzitutto di aumentare le risorse e le possibilità di interventi del Fondo di Garanzia per le Pmi, di velocizzare al massimo i pagamenti della Pubblica Amministrazione, di rilanciare gli investimenti con rapidità come per la ricostruzione del ponte Morandi”.
E ancora, “l’Abi chiede alle Istituzioni italiane di sollecitare l’Unione Europea per utilizzare al massimo il Fondo Solidarietà europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, di escludere gli investimenti in strutture sanitarie dal Patto di Stabilità, di sospendere le più rigide regole sui crediti deteriorati per favorire le moratorie e la liquidità per le imprese”.

Fonte : " Idealista" 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 

giovedì 27 febbraio 2020

Detrazioni fiscali per le locazioni a studenti universitari

 
Gtres

Le locazioni di immobili a studenti rientrano in una categoria “tipizzata” e sono espressamente disciplinate dal DM 16/01/2017, che sostituisce il precedente DM del 30/12/2002.

La locazione di immobili a studenti universitari rappresenta una “opportunità” sia per i proprietari di immobili ad uso residenziale, sia per gli studenti, che hanno un approccio tipicamente “pratico” al mercato delle locazioni: consultano la rete e valutano le offerte più convenienti.

I contratti di locazione per studenti possono essere stipulati nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché nei Comuni limitrofi e, qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti), in un Comune diverso da quello di residenza.

La legge non fa distinzione tra lo studente in corso e quello fuori corso. Si precisa, inoltre, che tali contratti possono essere sottoscritti da uno o da più studenti o dalle aziende per il diritto allo studio e devono rispettare i criteri di forma riportati nel fac-simile allegato al decreto ministeriale.

Anche questa tipologia di contratto deve rispettare alcuni elementi essenziali, riguardanti, in particolare, l’importo dei canoni, la durata, il rinnovo automatico, la facoltà di recesso del conduttore, il divieto di sublocazione e l’importo del deposito cauzionale.

La misura dei canoni di locazione è definita in appositi accordi locali, sulla base dei valori relativi a specifiche aree omogenee o a eventuali zone particolari. Detti accordi possono, peraltro, individuare variazioni in aumento o in diminuzione dei valori dei canoni, in relazione alla durata contrattuale. 

La durata dei contratti di locazione per studenti può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni; la durata è rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore, da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima del termine. Non è prevista analoga facoltà per la parte locatrice e pertanto la durata della locazione sembrerebbe dipendere in via esclusiva dalla volontà dello studente. Resta salva tuttavia la facoltà del locatore di provare che le esigenze di studio del conduttore non sussistano più.

In caso di pluralità di conduttori, nel caso cioè che il contratto sia intestato a più studenti, è consentito il recesso parziale. Pertanto, qualora uno o più studenti decidano di esercitare il diritto di recesso, la locazione prosegue nei confronti degli studenti-conduttori rimanenti. È da escludere che essi possano unilateralmente decidere di sostituire il conduttore receduto con altro studente senza il consenso del locatore. Inoltre, in presenza di un contratto unico intestato a più studenti, deve ritenersi che il recesso di uno di essi costringe gli altri locatari a sopportare un canone pro quota proporzionalmente superiore a quello originariamente pattuito: il che può integrare gli estremi del grave motivo legittimante il recesso dal contratto da parte di tutti.

È vietata la sublocazione, che si verifica qualora l’immobile venga occupato da persona che non sia ospite del conduttore e né a lui legato da vincoli di parentela. Inoltre, è previsto che l’importo del deposito cauzionale non superi le tre mensilità del canone.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge, implica la nullità della clausola che stabilisce la durata, ma non di quella con la quale viene liberamente quantificato il canone, sempre che questo sia stato validamente pattuito dalle parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale.

Sotto il profilo fiscale, sussistono agevolazioni, previste dalla legge, che si rivolgono sia al locatore, sia al conduttore studente. Più nello specifico, la Legge di Bilancio 2020 ha confermato le agevolazioni già in vigore, ovvero:

  • in caso di locazione a canone concordato, per il locatore il reddito imponibile determinato ai sensi dell’art. 37 del TUIR è ulteriormente ridotto del 30%;

  • in caso di opzione per la “cedolare secca”, la tassazione del reddito da locazione avviene con un’aliquota del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Tale opzione comporta inoltre l’esenzione dall’obbligo di versamento delle imposte di bollo e di registro.

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal proprietario nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro. Condizione essenziale per beneficiare dell’agevolazione è che gli immobili siano sublocati a studenti universitari e dati a disposizione dei Comuni, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Con riferimento al conduttore, è prevista una detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede per canoni di locazione. Una volta rispettati i requisiti richiesti dalla legge, spetta una detrazione (anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico) pari al 19% del canone pagato, con un massimale di € 2.633 all’anno. Si evidenzia che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1 gennaio 2020, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali del 19% per canoni di locazione per studenti, sarà necessario che i pagamenti vengano eseguiti con modalità tracciabili, ovvero assegni, bonifici bancari, carte bancomat o carte di credito.

 Fonte : " Idealista"

Agenzia immobiliare Farini 

059454227

mercoledì 31 luglio 2019

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità.






E’ possibile la cessione del credito ecobonus al fornitore di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili. Ma in che modo? Vediamolo.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 309, il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
L’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al   committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l’intero corrispettivo dovuto.
Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per i citati interventi di riqualificazione energetica, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del citato decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.


Da "Idealista"
Agenzia Farini 
059 454227